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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 26/12/2025, n. 906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 906 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 695/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Monica Velletti Presidente rel. dott.ssa Luciana Nicolì Giudice dott.ssa Elisa Iacone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 695/2025 promossa da:
nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. FRANCESCO Parte_1
MI OL con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
nato a [...] il l'11.05.1977, con il patrocinio dell'Avv. MARIA CP_1
D'ALESSANDRO, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO PROLE CONCLUSIONI: conclusioni congiunte
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29.04.2025, ha chiesto venissero disciplinate Parte_1 le modalità di affidamento e mantenimento della figlia nata dalla relazione con CP_1
La ricorrente ha esposto:
- di aver intrattenuto una relazione more uxorio a decorrere dall'anno 2012 con;
CP_1
- che dalla relazione è nata la figlia nata a [...] il [...]; Persona_1
- che, essendo venuti meno i presupposti che si pongono a fondamento della vita di coppia, le parti hanno deciso di cessare la convivenza;
- che il resistente non avrebbe contribuito, se non in minima parte, al mantenimento della figlia corrispondendo somme variabili di € 100,00 - € 200,00 mensili, senza rimborsare la quota Per_1 delle spese straordinarie;
- di lavorare, quale dipendente a tempo indeterminato presso l'
[...]
- con sede in Roma (RM), con reddito medio pari a circa € Controparte_2
35.000,00 lordi annui;
- che il resistente svolgerebbe attività libera professionale come preparatore atletico/personal trainer con redditi annuali di circa € 15.000,00/20.000,00; tanto premesso, la ricorrente ha chiesto disporre l'affidamento condiviso della figlia minore Per_1 con collocamento presso l'abitazione materna, con previsione di frequentazione padre figlia a fine settimana alternati, con disciplina delle festività natalizie e delle vacanze estive improntata al principio dell'alternanza, porre a carico del padre contributo al mantenimento della figlia determinato in € 500,00 mensili, oltre Istat annuale e al 50% delle spese straordinarie, condannare il resistente al pagamento della somma di € 10.000,00, ovvero nella misura che verrà ritenuta equa e di giustizia, a titolo di contribuzione per il mantenimento, educazione, istruzione e cura della figlia a far data dal mese di maggio 2022, anno in cui ha lasciato la casa familiare;
con vittoria di spese.
Si è costituito ontestando quanto dedotto da controparte, precisando di aver CP_1 sempre mantenuto un costante e proficuo rapporto con la figlia, anche contribuendo al mantenimento della stessa, compatibilmente con le proprie capacità economiche, ma aderendo alla richiesta di affidamento condiviso della figlia. Il resistente ha rappresentato di svolgere l'attività lavorativa di istruttore atletico/coordinatore dei corsi presso la Fitness per Terni s.r.l. con contratti di collaborazione coordinata e continuativa a tempo determinato, con entrate economiche sporadiche e imprecisate. Tanto premesso, il resistente ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile la domanda di pagamento della somma di € 10.000,00 a titolo di contribuzione degli anni pregressi e, nel merito, affidare la figlia ad entrambi i genitori con collocamento presso l'abitazione Per_1 materna, con possibilità del padre di vedere e tenere con sé la minore almeno due giorni alla settimana, oltre a due fine settimana ogni mese e con previsione della possibilità di trascorrere le festività natalizie secondo il principio dell'alternanza, con corresponsione, quale contributo al mantenimento della figlia, della somma di € 300,00 mensili, oltre Istat annuale e al 30% delle spese straordinarie;
con vittoria di spese.
All'udienza del 29.10.2025 sono comparse le parti dichiarando: di vivere in immobile di proprietà con rata di mutuo di € 520,00 circa, di Parte_1 svolgere la professione di collaboratrice di ricerca di ente pubblico con reddito mensile netto di € 1.900,00 per 13 mensilità e di avere, quali proprietà immobiliari, la casa di abitazione;
di vivere in immobile dei genitori con cui convive, di svolgere l'attività CP_1 lavorativa di personal trainer con reddito mensile netto di € 1.400,00 e di non avere proprietà immobiliari.
Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di affidamento e mantenimento della figlia ed hanno, quindi, chiesto che la causa fosse rimessa al Collegio per la decisione, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiunte, con rinuncia ai termini ex art. 473 bis.28 c.p.c.
La decisione è stata quindi rimessa al Collegio, acquisito il parere favorevole del Pubblico ministero depositato nel fascicolo telematico.
Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni congiunte:
“1. Affidare la figlia minorenne, ad ambedue i genitori, in conformità della Persona_1 disciplina sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della medesima presso l'abitazione della madre sita in Terni, via delle Palme n.2;
2. Disporre che il sig. , salvo diverso accordo tra i genitori, avrà la facoltà di tenere CP_1 con sé la figlia almeno due giorni alla settimana (lunedì e giovedì) dall'uscita di scuola alle ore 21,30;
3. Disporre che il padre potrà, inoltre, tenere con sé la figlia, a turno con la madre, due fine settimana ogni mese a partire dalle ore 09,00 sabato mattina sino alla domenica sera alle ore 21,30, quando verrà riaccompagnata a casa dalla mamma;
4. Prevedere, rispettando il principio dell'alternanza, in occasione delle festività natalizie, la bambina trascorrerà con un genitore i giorni del 23 e 24 dicembre fino al pomeriggio del 25 dicembre alle ore 17,00 e starà con l'altro genitore a partire dal pomeriggio del 25 dicembre, il 26 e 27 dicembre. La medesima alternanza dovrà essere prevista anche per i giorni del 31 dicembre e del 01 gennaio, giorno in cui la minore verrà prelevata dal genitore alle ore 11,30. In merito alle festività pasquali, sempre nel rispetto dell'alternanza, la minore trascorrerà i giorni del venerdì e del sabato che precedono la Pasqua e la domenica di Pasqua con un genitore e lunedì in Albis, dalle ore 10,00, il martedì e il mercoledì successivi con l'altro genitore. Le ulteriori festività, quali Epifania, festa del patrono, 8 dicembre, ecc., verranno alternate di anno in anno tra i genitori;
5. Stabilire che nel corso delle vacanze estive, trascorrerà almeno quattro settimane con il Per_1 padre e almeno quattro settimane con la madre, di cui due anche consecutive, in ogni caso previo accordo tra i genitori da comunicarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
6. Obbligare il sig. , a far luogo dalla data dal mese di novembre 2025, in ragione CP_1 delle esigenze della minore dovute all'età a corrispondere un assegno mensile a titolo di concorso delle spese per il mantenimento ordinario della figlia dell'importo di € 400,00, da rivalutarsi di anno in anno, secondo la variazione degli indici ISTAT, o di quello diverso che risulterà equa e di giustizia. L'importo dovrà essere corrisposto mediante bonifico ordinario su c/c bancario intestato alla signora entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese;
Parte_1
7. Obbligare il sig. a rimborsare il 50% delle spese straordinarie della figlia minore, CP_1 come da vigente Protocollo Magistrati Avvocati presso il Tribunale di Terni;
8. Disporre che il sig. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi CP_1 economici nell'interesse della figlia fino a quando la stessa non sarà economicamente indipendente;
9. Riconoscere in favore della sig.ra la somma di € 12.000,00 a titolo a titolo di Parte_1 contribuzione per il mantenimento, educazione, istruzione e cura della figlia a far data dal Per_1
Maggio 2022, anno in cui il ha lasciato la casa familiare sino alla data della presente istanza;
CP_1 somma che verrà corrisposta dal sig. in 4 rate mensili di pari importo con decorrenza CP_1 dal 05 Novembre 2025;
10.Competenze professionali e spese di lite integralmente compensate.”
Le condizioni di affidamento e mantenimento della prole, sopra riportate, sono da ritenere congrue, in quanto conformi ai principi normativi contenuti negli artt. 337 ter e segg. c.c.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, prende atto degli accordi tra i genitori sulle condizioni di affidamento e mantenimento della prole riportate in parte motiva da ritenere congrue;
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 17 dicembre 2025
. PRESIDENTE est.
dott.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Monica Velletti Presidente rel. dott.ssa Luciana Nicolì Giudice dott.ssa Elisa Iacone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 695/2025 promossa da:
nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. FRANCESCO Parte_1
MI OL con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
nato a [...] il l'11.05.1977, con il patrocinio dell'Avv. MARIA CP_1
D'ALESSANDRO, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO PROLE CONCLUSIONI: conclusioni congiunte
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29.04.2025, ha chiesto venissero disciplinate Parte_1 le modalità di affidamento e mantenimento della figlia nata dalla relazione con CP_1
La ricorrente ha esposto:
- di aver intrattenuto una relazione more uxorio a decorrere dall'anno 2012 con;
CP_1
- che dalla relazione è nata la figlia nata a [...] il [...]; Persona_1
- che, essendo venuti meno i presupposti che si pongono a fondamento della vita di coppia, le parti hanno deciso di cessare la convivenza;
- che il resistente non avrebbe contribuito, se non in minima parte, al mantenimento della figlia corrispondendo somme variabili di € 100,00 - € 200,00 mensili, senza rimborsare la quota Per_1 delle spese straordinarie;
- di lavorare, quale dipendente a tempo indeterminato presso l'
[...]
- con sede in Roma (RM), con reddito medio pari a circa € Controparte_2
35.000,00 lordi annui;
- che il resistente svolgerebbe attività libera professionale come preparatore atletico/personal trainer con redditi annuali di circa € 15.000,00/20.000,00; tanto premesso, la ricorrente ha chiesto disporre l'affidamento condiviso della figlia minore Per_1 con collocamento presso l'abitazione materna, con previsione di frequentazione padre figlia a fine settimana alternati, con disciplina delle festività natalizie e delle vacanze estive improntata al principio dell'alternanza, porre a carico del padre contributo al mantenimento della figlia determinato in € 500,00 mensili, oltre Istat annuale e al 50% delle spese straordinarie, condannare il resistente al pagamento della somma di € 10.000,00, ovvero nella misura che verrà ritenuta equa e di giustizia, a titolo di contribuzione per il mantenimento, educazione, istruzione e cura della figlia a far data dal mese di maggio 2022, anno in cui ha lasciato la casa familiare;
con vittoria di spese.
Si è costituito ontestando quanto dedotto da controparte, precisando di aver CP_1 sempre mantenuto un costante e proficuo rapporto con la figlia, anche contribuendo al mantenimento della stessa, compatibilmente con le proprie capacità economiche, ma aderendo alla richiesta di affidamento condiviso della figlia. Il resistente ha rappresentato di svolgere l'attività lavorativa di istruttore atletico/coordinatore dei corsi presso la Fitness per Terni s.r.l. con contratti di collaborazione coordinata e continuativa a tempo determinato, con entrate economiche sporadiche e imprecisate. Tanto premesso, il resistente ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile la domanda di pagamento della somma di € 10.000,00 a titolo di contribuzione degli anni pregressi e, nel merito, affidare la figlia ad entrambi i genitori con collocamento presso l'abitazione Per_1 materna, con possibilità del padre di vedere e tenere con sé la minore almeno due giorni alla settimana, oltre a due fine settimana ogni mese e con previsione della possibilità di trascorrere le festività natalizie secondo il principio dell'alternanza, con corresponsione, quale contributo al mantenimento della figlia, della somma di € 300,00 mensili, oltre Istat annuale e al 30% delle spese straordinarie;
con vittoria di spese.
All'udienza del 29.10.2025 sono comparse le parti dichiarando: di vivere in immobile di proprietà con rata di mutuo di € 520,00 circa, di Parte_1 svolgere la professione di collaboratrice di ricerca di ente pubblico con reddito mensile netto di € 1.900,00 per 13 mensilità e di avere, quali proprietà immobiliari, la casa di abitazione;
di vivere in immobile dei genitori con cui convive, di svolgere l'attività CP_1 lavorativa di personal trainer con reddito mensile netto di € 1.400,00 e di non avere proprietà immobiliari.
Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di affidamento e mantenimento della figlia ed hanno, quindi, chiesto che la causa fosse rimessa al Collegio per la decisione, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiunte, con rinuncia ai termini ex art. 473 bis.28 c.p.c.
La decisione è stata quindi rimessa al Collegio, acquisito il parere favorevole del Pubblico ministero depositato nel fascicolo telematico.
Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni congiunte:
“1. Affidare la figlia minorenne, ad ambedue i genitori, in conformità della Persona_1 disciplina sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della medesima presso l'abitazione della madre sita in Terni, via delle Palme n.2;
2. Disporre che il sig. , salvo diverso accordo tra i genitori, avrà la facoltà di tenere CP_1 con sé la figlia almeno due giorni alla settimana (lunedì e giovedì) dall'uscita di scuola alle ore 21,30;
3. Disporre che il padre potrà, inoltre, tenere con sé la figlia, a turno con la madre, due fine settimana ogni mese a partire dalle ore 09,00 sabato mattina sino alla domenica sera alle ore 21,30, quando verrà riaccompagnata a casa dalla mamma;
4. Prevedere, rispettando il principio dell'alternanza, in occasione delle festività natalizie, la bambina trascorrerà con un genitore i giorni del 23 e 24 dicembre fino al pomeriggio del 25 dicembre alle ore 17,00 e starà con l'altro genitore a partire dal pomeriggio del 25 dicembre, il 26 e 27 dicembre. La medesima alternanza dovrà essere prevista anche per i giorni del 31 dicembre e del 01 gennaio, giorno in cui la minore verrà prelevata dal genitore alle ore 11,30. In merito alle festività pasquali, sempre nel rispetto dell'alternanza, la minore trascorrerà i giorni del venerdì e del sabato che precedono la Pasqua e la domenica di Pasqua con un genitore e lunedì in Albis, dalle ore 10,00, il martedì e il mercoledì successivi con l'altro genitore. Le ulteriori festività, quali Epifania, festa del patrono, 8 dicembre, ecc., verranno alternate di anno in anno tra i genitori;
5. Stabilire che nel corso delle vacanze estive, trascorrerà almeno quattro settimane con il Per_1 padre e almeno quattro settimane con la madre, di cui due anche consecutive, in ogni caso previo accordo tra i genitori da comunicarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
6. Obbligare il sig. , a far luogo dalla data dal mese di novembre 2025, in ragione CP_1 delle esigenze della minore dovute all'età a corrispondere un assegno mensile a titolo di concorso delle spese per il mantenimento ordinario della figlia dell'importo di € 400,00, da rivalutarsi di anno in anno, secondo la variazione degli indici ISTAT, o di quello diverso che risulterà equa e di giustizia. L'importo dovrà essere corrisposto mediante bonifico ordinario su c/c bancario intestato alla signora entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese;
Parte_1
7. Obbligare il sig. a rimborsare il 50% delle spese straordinarie della figlia minore, CP_1 come da vigente Protocollo Magistrati Avvocati presso il Tribunale di Terni;
8. Disporre che il sig. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi CP_1 economici nell'interesse della figlia fino a quando la stessa non sarà economicamente indipendente;
9. Riconoscere in favore della sig.ra la somma di € 12.000,00 a titolo a titolo di Parte_1 contribuzione per il mantenimento, educazione, istruzione e cura della figlia a far data dal Per_1
Maggio 2022, anno in cui il ha lasciato la casa familiare sino alla data della presente istanza;
CP_1 somma che verrà corrisposta dal sig. in 4 rate mensili di pari importo con decorrenza CP_1 dal 05 Novembre 2025;
10.Competenze professionali e spese di lite integralmente compensate.”
Le condizioni di affidamento e mantenimento della prole, sopra riportate, sono da ritenere congrue, in quanto conformi ai principi normativi contenuti negli artt. 337 ter e segg. c.c.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, prende atto degli accordi tra i genitori sulle condizioni di affidamento e mantenimento della prole riportate in parte motiva da ritenere congrue;
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 17 dicembre 2025
. PRESIDENTE est.
dott.ssa Monica Velletti