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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 07/11/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
R.G. 1010/2017
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il got, dott.ssa Carmela Abagnara,
all'esito della trattazione cartolare del 14 ottobre 2025;
rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies cpc;
rilevato che entro il termine fissato le parti hanno depositato note di trattazione scritta;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate:
P.Q.M.
pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi.
Lagonegro, 7 novembre 2025
Il got dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Lagonegro, dott.ssa Carmela Abagnara,
ha emesso ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza nel procedimento civile n. 1010/2017 R.G.
TRA
(C.F.: ), in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Brunello De
Innocentis ed elettivamente domiciliato come in atti
opponente
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., (P. IVA Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Castellucci ed P.IVA_2
elettivamente domiciliata come in atti
opposta
avente a oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 2 Il Condominio proponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 239/2017 emesso dal Tribunale di Lagonegro in data 24 maggio
2017 in favore di per €.21.313,00, oltre Controparte_2 CP_1
interessi ed accessori, per lavori effettuati in favore del Parte_1
opponente.
Parte opponente contestava la richiesta sostenendo, in primo luogo, la mancanza dei requisiti di cui all'art. 633 e ss. c.p.c., e, nel merito, la infondatezza della pretesa creditoria non essendo stati i lavori eseguiti a regola d'arte.
Si costituiva in giudizio la opposta che contestava i motivi di opposizione e ne chiedeva il rigetto.
Nel corso del giudizio veniva concessa la provvisoria esecuzione. Concessi,
inoltre, i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c. e depositate le conseguenziali memorie, la causa veniva ritenuta matura per la decisione.
Successivamente, dopo alcuni rinvii, veniva fissata l'udienza del 14 ottobre
2025 per la discussione ex artt. 281 sexies e 127-ter c.p.c.
Il Giudice, pertanto, sulle conclusioni delle parti come in atti e che si abbiano per integralmente trascritte e riportate, lette le note conclusionali e quelle di trattazione per la soprarichiamata udienza, pronuncia la seguente sentenza.
In via preliminare, occorre osservare che è orientamento consolidato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu
Pag. 3 emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per la emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa (ex plurimis, Cass. 24/6/04, n. 11762).
Inoltre, trattandosi di un ordinario giudizio di cognizione nel quale parte opposta è da considerarsi a tutti gli effetti attore, è bene evidenziare che deve essere l'attore a dare la prova dell'esistenza del credito reclamato.
Orbene, risulta in capo all'opposta l'onere di provare la sussistenza del credito come richiesto col monitorio e tanto a partire dalla sussistenza di un valido vincolo contrattuale o titolo (ex multis, Cass., 4.12.1997, n. 12311; Cass.,
14.4.1999, n. 3671; Cass., 25.5.1999, n. 5055).
Nel caso di specie parte opponente non ha contestato la sussistenza del rapporto contrattuale, ma ha eccepito esclusivamente una non corretta esecuzione dei lavori oggetto del contratto di appalto del 3 giugno 2016.
Dalla documentazione in atti, in particolare dalla certificazione di regolare esecuzione a firma del Direttore dei Lavori, Ing. , datata 22 Parte_2
settembre 2016 e, in pari data, depositata presso il Comune di Polla (cfr. all.
7 della produzione della fase monitoria), si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e, stante la non contestazione del rapporto, la prova
Pag. 4 documentale del credito, come allegata già dalla fase monitoria, risulta atta a provarne l'esistenza.
Invero, il opponente pur riconoscendo l'avvenuta ultimazione dei Parte_1
lavori da parte della società opposta, per il cui corrispettivo è stata azionata la procedura monitoria, non ha fornito, nel corso del presente giudizio di opposizione, alcuna prova dell'avvenuta contestazione dei vizi dell'opera dedotti con l'atto introduttivo dell'opposizione.
Alla luce di tanto l'opposizione va disattesa ed il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii, secondo il valore del giudizio e tenuto conto dell'attività
effettivamente svolta, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale di Lagonegro, nella persona del g.o.t. dott.ssa Carmela Abagnara,
definitivamente pronunziando nel giudizio avente il numero di R.G.
1010/2017, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per Parte_1
l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 239/2017 emesso dal Tribunale di
Lagonegro in data 24 maggio 2017 in favore di Controparte_3
per €.21.313,00 oltre interessi ed accessori, dichiarandolo
[...]
definitivamente esecutivo;
Pag.
5 - condanna il , in persona dell'amministratore Parte_1
p.t., a pagare in favore di le spese di lite, che Controparte_3
si liquidano in €.3.397,00 oltre spese generali 15%, CNPA e IVA come per legge se dovute, per compensi professionali ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Giovanni Castellucci
dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Lagonegro, il 7 novembre 2025
Il GOT
dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 6
SEZIONE CIVILE
R.G. 1010/2017
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il got, dott.ssa Carmela Abagnara,
all'esito della trattazione cartolare del 14 ottobre 2025;
rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies cpc;
rilevato che entro il termine fissato le parti hanno depositato note di trattazione scritta;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate:
P.Q.M.
pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi.
Lagonegro, 7 novembre 2025
Il got dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Lagonegro, dott.ssa Carmela Abagnara,
ha emesso ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza nel procedimento civile n. 1010/2017 R.G.
TRA
(C.F.: ), in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Brunello De
Innocentis ed elettivamente domiciliato come in atti
opponente
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., (P. IVA Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Castellucci ed P.IVA_2
elettivamente domiciliata come in atti
opposta
avente a oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 2 Il Condominio proponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 239/2017 emesso dal Tribunale di Lagonegro in data 24 maggio
2017 in favore di per €.21.313,00, oltre Controparte_2 CP_1
interessi ed accessori, per lavori effettuati in favore del Parte_1
opponente.
Parte opponente contestava la richiesta sostenendo, in primo luogo, la mancanza dei requisiti di cui all'art. 633 e ss. c.p.c., e, nel merito, la infondatezza della pretesa creditoria non essendo stati i lavori eseguiti a regola d'arte.
Si costituiva in giudizio la opposta che contestava i motivi di opposizione e ne chiedeva il rigetto.
Nel corso del giudizio veniva concessa la provvisoria esecuzione. Concessi,
inoltre, i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c. e depositate le conseguenziali memorie, la causa veniva ritenuta matura per la decisione.
Successivamente, dopo alcuni rinvii, veniva fissata l'udienza del 14 ottobre
2025 per la discussione ex artt. 281 sexies e 127-ter c.p.c.
Il Giudice, pertanto, sulle conclusioni delle parti come in atti e che si abbiano per integralmente trascritte e riportate, lette le note conclusionali e quelle di trattazione per la soprarichiamata udienza, pronuncia la seguente sentenza.
In via preliminare, occorre osservare che è orientamento consolidato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu
Pag. 3 emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per la emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa (ex plurimis, Cass. 24/6/04, n. 11762).
Inoltre, trattandosi di un ordinario giudizio di cognizione nel quale parte opposta è da considerarsi a tutti gli effetti attore, è bene evidenziare che deve essere l'attore a dare la prova dell'esistenza del credito reclamato.
Orbene, risulta in capo all'opposta l'onere di provare la sussistenza del credito come richiesto col monitorio e tanto a partire dalla sussistenza di un valido vincolo contrattuale o titolo (ex multis, Cass., 4.12.1997, n. 12311; Cass.,
14.4.1999, n. 3671; Cass., 25.5.1999, n. 5055).
Nel caso di specie parte opponente non ha contestato la sussistenza del rapporto contrattuale, ma ha eccepito esclusivamente una non corretta esecuzione dei lavori oggetto del contratto di appalto del 3 giugno 2016.
Dalla documentazione in atti, in particolare dalla certificazione di regolare esecuzione a firma del Direttore dei Lavori, Ing. , datata 22 Parte_2
settembre 2016 e, in pari data, depositata presso il Comune di Polla (cfr. all.
7 della produzione della fase monitoria), si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e, stante la non contestazione del rapporto, la prova
Pag. 4 documentale del credito, come allegata già dalla fase monitoria, risulta atta a provarne l'esistenza.
Invero, il opponente pur riconoscendo l'avvenuta ultimazione dei Parte_1
lavori da parte della società opposta, per il cui corrispettivo è stata azionata la procedura monitoria, non ha fornito, nel corso del presente giudizio di opposizione, alcuna prova dell'avvenuta contestazione dei vizi dell'opera dedotti con l'atto introduttivo dell'opposizione.
Alla luce di tanto l'opposizione va disattesa ed il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii, secondo il valore del giudizio e tenuto conto dell'attività
effettivamente svolta, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale di Lagonegro, nella persona del g.o.t. dott.ssa Carmela Abagnara,
definitivamente pronunziando nel giudizio avente il numero di R.G.
1010/2017, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per Parte_1
l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 239/2017 emesso dal Tribunale di
Lagonegro in data 24 maggio 2017 in favore di Controparte_3
per €.21.313,00 oltre interessi ed accessori, dichiarandolo
[...]
definitivamente esecutivo;
Pag.
5 - condanna il , in persona dell'amministratore Parte_1
p.t., a pagare in favore di le spese di lite, che Controparte_3
si liquidano in €.3.397,00 oltre spese generali 15%, CNPA e IVA come per legge se dovute, per compensi professionali ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Giovanni Castellucci
dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Lagonegro, il 7 novembre 2025
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