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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 20/02/2026, n. 1500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1500 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1500/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
QUARTARARO BALDASSARE, Presidente
PA SALVATORE, Relatore
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6378/2024 spedito il 13/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia - Via Notarbartolo 17 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Favara - . 92026 Favara AG
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 944/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 5 e pubblicata il 23/04/2024 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120200026293145000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in epigrafe Ricorrente_1 proponeva avverso la cartella di pagamento n° 29120200026293145 000 notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 9.11.2022 afferente Tasse auto per veicolo Tg Targa_1 per l'anno 2017 ed avverso un avviso di accertamento mancata denuncia TARSU – anno 2011 n. 5541 del 27.11.2017 ed altri due avvisi di accertamento n. 10826 del 16.11.2018 e n. 41220 del 31.12.2017 relativi all'anno 2012.
Il ricorso veniva notificato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e del Comune di Favara per quanto di loro competenza.
A sostegno del ricorso parte ricorrente lamentava la illegittimità dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
1) Nullità ed inesistenza della notifica con conseguente nullità della cartella opposta
2) Violazione art. 62 Dlgs n. 507/1993 Decadenza e prescrizione per TA anno 2011 – Mancata notifica atto presupposto
3) Violazione art. 62 Dlgs n. 507/1993 Decadenza e prescrizione per TA anno 2012 per difetto di legittimazione passiva
4) Illegittimità, irregolarità e inapplicabilità della TARSU
5) Illegittimità, irregolarità e inapplicabilità delle intere sanzioni prevista per omessa denuncia tari per gli anni successivi al primo
6) Decadenza e prescrizione dell'obbligazione tassa auto anno d'imposta 2017
Il Comune di Favara si costituisce in atti e deduce preliminarmente che l'avviso di accertamento n. 10826 del 16.11.2018 relativo all'anno 2012 è stato annullato con conseguente sgravio dalla cartella di pagamento impugnata, confermando nel resto che gli importi indicati nella cartella di pagamento sono dovuti.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, invece, non si costituisce ancorchè evocata in giudizio
Cosi delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 4 Aprile 2024 la causa é stata trattenuta per la decisione.
Affermava la Corte adita:
“Il ricorso è parzialmente accolto.
Il Giudice prende atto che il Comune di Favara ha dedotto che l'avviso di accertamento n. 10826 Del
16.11.2018 relativo alla mancata denuncia TARSU anno 2012, è stato annullato con conseguente sgravio dalla cartella di pagamento impugnata. Ne consegue che la cartella è sgravava di tale importo, essendo incorporato nell'atto medesimo.
Osserva, preliminarmente, che le censure sull'invalidità e inesistenza della notifica della cartella impugnata si rivelano oltre che infondate anche ininfluenti stante la sanatoria ex art. 156 c.p.c. per raggiungimento dello scopo conseguente alla tempestiva proposizione del ricorso entro i termini di legge.
Sul punto, il Supremo Collegio, con sent. n. 5057 del 2015, condivisa da questa Commissione, ha così statuito: “La notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento dell'atto di imposizione fiscale, sicché la sua nullità è sanata, a norma dell'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., per effetto del raggiungimento dello scopo, il quale, postulando che alla notifica invalida sia comunque seguita la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, può desumersi anche dalla tempestiva impugnazione, ad opera di quest'ultimo, dell'atto invalidamente notificato.”. (Conf. Cass.: n. 1615 del 28.01.2016; n. 22476 del
4.11.2015; n. 654 del 15.01.2014; C.T.R. Sicilia sez. XXIV, n. 3494 del 12.11.2014).
In particolare, il Supremo Collegio ha inteso scoraggiare i tentativi strumentali di eccezioni meramente formali, senza la prospettazione, come nella specie, delle “ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale”.
La ricorrente, peraltro, con il deposito della cartella impugnata riconosce di averne avuta piena cognizione,
e,quindi, senza alcun vulnus al suo diritto di difesa.
Nel merito
La eccepita decadenza e prescrizione dell'atto in violazione dell'art. 62 Dlgs n. 507/1993, risulta infondata.
Invero negli atti di causa il Comune di Favara ha prodotto la copia delle ricevute postali con le quali in data
27.11.20217 ha concluso la ritualità delle notifiche in ordine all'avviso di accertamento n. 5541 relativo all'anno 2011 e in data 31.12.2017 quello relativo all'avviso di accertamento per mancata denuncia TARI anno 2012.
Detti avvisi non sono mai stati opposti e di conseguenza si sono resi definitivi, dichiarando, pertanto, la inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione.
Per la reciproca proporzionalità della soccombenza, condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite come in dispositivo.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il sig. Ricorrente_1 con atto del 13 Dicembre 2024 deducendo i seguenti motivi.
1) Illegittimità della sentenza sotto il profilo della inammissibilità del ricorso. Mancata notifica degli atti presupposti.
Nella sentenza oggetto di impugnazione, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso poiché ritiene che
“detti avvisi non sono mai stati opposti e di conseguenza si sono resi definitivi".
In realtà, nella sentenza impugnata, la Corte adita si limita, ad affermare che "il Comune di favara ha prodotto la copia delle ricevute postali con le quali in data 27.11.2017 ha concluso la ritualità delle notifiche in ordine all'avviso di accertamento n. 5541 relativo all'anno 2011 e in data 31.12.2017 quello relativo all'avviso di accertamento per mancata denuncia fari anno 2012",
ln riferimento all'avviso di accertamento n. 20110000005541, con riferimento all'anno 2011, la notifica sarebbe stata effettuata a Favara, in Indirizzo_1, in data 13.01.2018. In riferimento all'avviso di accertamento n. 41220, con riferimento all'anno 2017, la notifica sarebbe stata effettuata a Favara, in Indirizzo_1, in data 14.12.2018.
Riportandosi a quanto già ampiamente argomentato, la notifica risulta essere errata poiché effettuata in un indirizzo errato.
2) Illegittimita' della sentenza per nullita' assoluta ed insanabile della notifica della cartella di pagamento.
La Corte di Agrigento, con la sentenza avverso la quale si ricorre, ha statuito che "le censure sull'invalidità
e inesistenza della notifica della cartello impugnata si rivelano oltre che infondate anche ininfluenti stante la sanatoria ex art. 156 cpc per raggiungimento dello scopo conseguente alla tempestiva proposizione del ricorso entro i termini di legge".
in realtà, l'art.
3-bis della L. 53/1994, rubricato “notificazione in modalità telematica", prevede che: “La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, ... La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi."
Ad individuare i predetti pubblici elenchi è l'art. 16-ter, DL 179/2011, rubricato “pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni”. Si tratta, in altri termini, dei registri IPA, REGINDE e INIPEC in cui devono sempre essere registrati gli indirizzi di provenienza.
3) L'illegittimita' della sentenza impugnata per omessa pronuncia su una eccezione.
Nella sentenza oggetto di impugnazione, i Giudici nulla hanno statuito con riferimento alla eccezione relativa alla prescrizione maturata con riferimento alla tassa auto. Nonostante la palese eccezione proposta in ricorso con riferimento alla decadenza e prescrizione con riferimento al bollo auto, La mancata pronuncia su un punto controverso, determina la illegittimità della cartella, oggi oggetto di gravame.
Ed infatti, è palese l'avvenuta prescrizione della richiesta operata dall'ADER, con riferimento alla tassa auto per l'anno di imposta 2017, In materia di tassa automobilistica, l'art. 5 del D.L, 953/1982 sancisce espressamente che l'accertamento debba essere notificato entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello del mancato pagamento,
4) In ordine alla decadenza e prescrizione del credito
La Corte adita, ritenendo correttamente notificate i propedeutici avvisi di accertamento TARSU, ha respinto l'eccezione di prescrizione del credito. Ne consegue che in riforma della sentenza, rilevata l'illegittimità della notifica dei prodromici atti e l'assenza di validi atti interattivi, il credito è ampiamente prescritto essendo decorsi più di 5 anni tra l'anno d'imposta di riferimento in cui è sorto il credito e la notifica della cartella di pagamento.
5) In ordine alla condanna alle spese
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 944/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Agrigento sez. 5 e depositata il 23
Aprile 2024.
Si costituisce nel giudizio di appello il Comune di Favara che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
L'art, 62 del D.lgs 507/93 statuisce che la tassa rifiuti è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali 0 aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il sig. Ricorrente_1
(C.F. CF_Ricorrente_1]) pur essendo proprietario di alcuni immobili, ubicati a Favara e pur ricevendo il servizio di nettezza urbana, non li ha mai dichiarati ai fini TARSU. Il Comune, pertanto, ha effettuato attività di accertamento ed ha emesso avviso per omessa denuncia TARSU anno 2011 n.
2011000000554 1(A/R N. 78711062877-9) del 27/11/2017, avviso di accertamento per omessa denuncia
TARSU 2012 n. 201200000010826 (A/R N. 78711078767-9) del 16/11/2018 ed avviso di accertamento per omessa denuncia TARSU anno 2012 (A/R N, 15412650126-1) n. 41220 del 31/12/2017, Si precisa, innanzitutto, che, in fase di reclamo/mediazione, l'avviso di accertamento per omessa denuncia TARSU
2012 n. 201200000010826 del 16/11/2018 è stato annullato perché non notificato, ed è stato effettuato uno sgravio parziale della cartella, allegato. Gli avvisi restanti per omessa denuncia TARSU anno 2011 n.
2011000000554] (A/R N. 78711062877-9) del 27/11/2017 e per omessa denuncia TARSU anno 2012 (A/R
N. 15412650126-1) n, 41220 del 31/12/2017, devono essere pagati, in quanto regolarmente notificati.
L'avviso di accertamento per omessa denuncia TARSU anno 2012 n, 41220 del 31/12/2017 (A/R N,
15412650126-1) è stato regolarmente notificato, in quanto il ricorrente è stato avvisato, in data 14/12/2018, del deposito atto presso Poste Italiane, ma lo stesso non ha provveduto a ritirare l'atto, che è rimasto in giacenza, come si desume dalla relata di notifica (A/R: 15412650126-1). Si precisa che dalla relata di notifica si desume che trattasi di avviso accertamento TARSU 2012 n. 41220 del 31/12/2017 e che lo stesso è rimasto in giacenza. L'avviso di accertamento per omessa denuncia TARSU anno 2011 n. 20110000005541
(A/R N. 78711062877-9) del 27/11/2017 è stato regolarmente notificato il 13/01/2018, come si desume dalla relata di notifica ( A/R: 78711062877-9), Il ricorrente non ha provveduto a pagare gli avvisi di che trattasi, pertanto il Comune di Favara ha dato incarico all'Agenzia delle Entrate/Riscossione di iscrivere a ruolo le relative somme, Il ruolo, per l'avviso omessa denuncia TARSU anno 2011, è stato reso esecutivo in data
03/09/2020, mentre il ruolo per l'avviso omessa denuncia TARSU anno 2012, è stato reso esecutivo in data
20/05/2020, come da fotocopie allegate, quindi entro i termini di cui all'art. 1, comma 163, della legge n,
296/2006 e pertanto in modo perfettamente legittimo.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione e la Regione Sicilia, regolarmente chiamate in causa, non risultano costituite nel giudizio di appello, per cui ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza del 5 Dicembre 2025 la causa viene trattata e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
L'appello, pur formalmente proposto, risulta in larga parte privo della necessaria specificità, poiché: ripropone in termini sostanzialmente sovrapponibili le doglianze già esaminate in primo grado;
non si confronta puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, incentrata sulla definitività degli avvisi prodromici (per mancata impugnazione) e sul conseguente limite oggettivo di contestabilità della cartella.
Ne deriva che i motivi che non aggrediscono concretamente l'impianto logico-giuridico della pronuncia di primo grado sono inammissibili e comunque infondati.
È principio pacifico nel processo tributario che: la cartella di pagamento (atto consequenziale) non può essere utilizzata per rimettere in discussione nel merito la pretesa impositiva già cristallizzata in un avviso di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione;
il sindacato sulla cartella resta confinato, in tali ipotesi, ai vizi propri della cartella o ai profili di mancata conoscenza legale dell'atto presupposto (ove effettivamente provata). Nel caso di specie, dagli atti risulta che: l'avviso 2012 n. 201200000010826 del
16.11.2018 è stato annullato (e la relativa partita sgravata), sicché su tale porzione di pretesa vi è già stato il corretto adeguamento in sede amministrativa e la sentenza di primo grado ha preso atto di tale circostanza;
per gli altri avvisi presupposti (in particolare: avviso omessa denuncia TARSU 2011 n. 20110000005541 del 27.11.2017; avviso omessa denuncia TARSU 2012 n. 41220 del 31.12.2017), il Comune ha documentato la notifica secondo le risultanze prodotte e valorizzate dal primo giudice. Pertanto, una volta ritenuta la validità delle notifiche e la conseguente definitività degli avvisi, l'appello che mira a contestare la debenza delle somme attraverso l'impugnazione della cartella risulta privo di fondamento.
Le doglianze dell'appellante, incentrate sull'asserito uso di un indirizzo non corretto e sulla mancata ricezione, non risultano idonee a superare le risultanze documentali valorizzate in primo grado, né appaiono sorrette da un quadro probatorio tale da infirmare la presunzione di conoscenza legale conseguente alle formalità postali. In particolare: l'ente appellato ha dato conto della sequenza notificatoria e degli esiti (avviso al destinatario e giacenza presso Poste), circostanze che – secondo l'ordinaria disciplina – integrano la fattispecie di notifica valida ove eseguita nel rispetto delle regole applicabili al mezzo utilizzato;
l'appellante non offre una dimostrazione univoca e decisiva dell'assoluta estraneità dell'indirizzo indicato alla propria sfera di conoscibilità, limitandosi a prospettare una diversa residenza storica, senza tuttavia scardinare la complessiva attendibilità delle risultanze di notifica e senza dimostrare la concreta impossibilità di conoscenza dell'atto. Ne consegue che deve confermarsi la conclusione cui è pervenuto il giudice di primo grado: gli avvisi (diversi da quello annullato) devono ritenersi regolarmente notificati e, non essendo stati impugnati, si sono resi definitivi.
L'appellante insiste sulla nullità/inesistenza della notifica telematica della cartella, deducendo l'utilizzo di indirizzi PEC non risultanti da pubblici elenchi e invocando l'insanabilità del vizio. La censura non può essere accolta nel caso concreto, poiché: è pacifico in atti che il contribuente ha avuto piena conoscenza della cartella, avendola tempestivamente impugnata, e ciò esclude in radice qualsiasi lesione effettiva del diritto di difesa;
la pronuncia di primo grado ha correttamente applicato il principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo, valorizzando la tempestiva impugnazione quale indice della conoscenza dell'atto e, dunque, della realizzazione della funzione della notifica. In assenza di un concreto pregiudizio difensivo e considerata l'effettiva conoscenza dell'atto, l'eccezione si risolve in una doglianza meramente formale non idonea a travolgere l'efficacia dell'atto.
Le eccezioni di decadenza/prescrizione risultano infondate, dovendosi considerare: la rituale notificazione degli avvisi presupposti (salvo quello annullato) e la loro definitività; la consequenzialità della cartella rispetto ad atti ormai consolidati;
l'assenza di elementi specifici, decisivi e documentati che comprovino l'intervenuta estinzione del credito per decorso del termine, in presenza di atti idonei a fondare la riscossione.
Nel perimetro del presente giudizio di appello – come delineato dagli atti e, per quanto qui rileva, dalla costituzione del Comune di Favara – la controversia trattata dal resistente concerne essenzialmente le poste
TARSU. Le ulteriori questioni riguardanti eventuali partite diverse (es. tassa automobilistica) non incidono sulla legittimità delle somme di competenza dell'ente locale, né risultano adeguatamente coltivate, in modo specifico e autosufficiente, nei confronti delle amministrazioni competenti. In ogni caso, la doglianza non conduce alla riforma della sentenza nei capi relativi alle pretese comunali, che restano fondate per quanto sopra.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto da Ricorrente_1 va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
In applicazione delle regole sulla soccombenza, l'appellante va condannato a rifondere al Comune di Favara le spese del presente giudizio nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo n. 19 definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna la parte appellante al pagamento in favore del Comune di Favara, delle spese processuali del
Secondo Grado del giudizio che liquida in euro 400,00 (quattrocento/00), oltre accessori di Legge se dovuti.
Nulla sulle spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione e della Regione Sicilia, stante la loro non costituzione in giudizio.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della XIX Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 05 Dicembre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Baldassare Quartararo)
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
QUARTARARO BALDASSARE, Presidente
PA SALVATORE, Relatore
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6378/2024 spedito il 13/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia - Via Notarbartolo 17 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Favara - . 92026 Favara AG
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 944/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 5 e pubblicata il 23/04/2024 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120200026293145000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in epigrafe Ricorrente_1 proponeva avverso la cartella di pagamento n° 29120200026293145 000 notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 9.11.2022 afferente Tasse auto per veicolo Tg Targa_1 per l'anno 2017 ed avverso un avviso di accertamento mancata denuncia TARSU – anno 2011 n. 5541 del 27.11.2017 ed altri due avvisi di accertamento n. 10826 del 16.11.2018 e n. 41220 del 31.12.2017 relativi all'anno 2012.
Il ricorso veniva notificato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e del Comune di Favara per quanto di loro competenza.
A sostegno del ricorso parte ricorrente lamentava la illegittimità dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
1) Nullità ed inesistenza della notifica con conseguente nullità della cartella opposta
2) Violazione art. 62 Dlgs n. 507/1993 Decadenza e prescrizione per TA anno 2011 – Mancata notifica atto presupposto
3) Violazione art. 62 Dlgs n. 507/1993 Decadenza e prescrizione per TA anno 2012 per difetto di legittimazione passiva
4) Illegittimità, irregolarità e inapplicabilità della TARSU
5) Illegittimità, irregolarità e inapplicabilità delle intere sanzioni prevista per omessa denuncia tari per gli anni successivi al primo
6) Decadenza e prescrizione dell'obbligazione tassa auto anno d'imposta 2017
Il Comune di Favara si costituisce in atti e deduce preliminarmente che l'avviso di accertamento n. 10826 del 16.11.2018 relativo all'anno 2012 è stato annullato con conseguente sgravio dalla cartella di pagamento impugnata, confermando nel resto che gli importi indicati nella cartella di pagamento sono dovuti.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, invece, non si costituisce ancorchè evocata in giudizio
Cosi delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 4 Aprile 2024 la causa é stata trattenuta per la decisione.
Affermava la Corte adita:
“Il ricorso è parzialmente accolto.
Il Giudice prende atto che il Comune di Favara ha dedotto che l'avviso di accertamento n. 10826 Del
16.11.2018 relativo alla mancata denuncia TARSU anno 2012, è stato annullato con conseguente sgravio dalla cartella di pagamento impugnata. Ne consegue che la cartella è sgravava di tale importo, essendo incorporato nell'atto medesimo.
Osserva, preliminarmente, che le censure sull'invalidità e inesistenza della notifica della cartella impugnata si rivelano oltre che infondate anche ininfluenti stante la sanatoria ex art. 156 c.p.c. per raggiungimento dello scopo conseguente alla tempestiva proposizione del ricorso entro i termini di legge.
Sul punto, il Supremo Collegio, con sent. n. 5057 del 2015, condivisa da questa Commissione, ha così statuito: “La notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento dell'atto di imposizione fiscale, sicché la sua nullità è sanata, a norma dell'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., per effetto del raggiungimento dello scopo, il quale, postulando che alla notifica invalida sia comunque seguita la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, può desumersi anche dalla tempestiva impugnazione, ad opera di quest'ultimo, dell'atto invalidamente notificato.”. (Conf. Cass.: n. 1615 del 28.01.2016; n. 22476 del
4.11.2015; n. 654 del 15.01.2014; C.T.R. Sicilia sez. XXIV, n. 3494 del 12.11.2014).
In particolare, il Supremo Collegio ha inteso scoraggiare i tentativi strumentali di eccezioni meramente formali, senza la prospettazione, come nella specie, delle “ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale”.
La ricorrente, peraltro, con il deposito della cartella impugnata riconosce di averne avuta piena cognizione,
e,quindi, senza alcun vulnus al suo diritto di difesa.
Nel merito
La eccepita decadenza e prescrizione dell'atto in violazione dell'art. 62 Dlgs n. 507/1993, risulta infondata.
Invero negli atti di causa il Comune di Favara ha prodotto la copia delle ricevute postali con le quali in data
27.11.20217 ha concluso la ritualità delle notifiche in ordine all'avviso di accertamento n. 5541 relativo all'anno 2011 e in data 31.12.2017 quello relativo all'avviso di accertamento per mancata denuncia TARI anno 2012.
Detti avvisi non sono mai stati opposti e di conseguenza si sono resi definitivi, dichiarando, pertanto, la inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione.
Per la reciproca proporzionalità della soccombenza, condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite come in dispositivo.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il sig. Ricorrente_1 con atto del 13 Dicembre 2024 deducendo i seguenti motivi.
1) Illegittimità della sentenza sotto il profilo della inammissibilità del ricorso. Mancata notifica degli atti presupposti.
Nella sentenza oggetto di impugnazione, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso poiché ritiene che
“detti avvisi non sono mai stati opposti e di conseguenza si sono resi definitivi".
In realtà, nella sentenza impugnata, la Corte adita si limita, ad affermare che "il Comune di favara ha prodotto la copia delle ricevute postali con le quali in data 27.11.2017 ha concluso la ritualità delle notifiche in ordine all'avviso di accertamento n. 5541 relativo all'anno 2011 e in data 31.12.2017 quello relativo all'avviso di accertamento per mancata denuncia fari anno 2012",
ln riferimento all'avviso di accertamento n. 20110000005541, con riferimento all'anno 2011, la notifica sarebbe stata effettuata a Favara, in Indirizzo_1, in data 13.01.2018. In riferimento all'avviso di accertamento n. 41220, con riferimento all'anno 2017, la notifica sarebbe stata effettuata a Favara, in Indirizzo_1, in data 14.12.2018.
Riportandosi a quanto già ampiamente argomentato, la notifica risulta essere errata poiché effettuata in un indirizzo errato.
2) Illegittimita' della sentenza per nullita' assoluta ed insanabile della notifica della cartella di pagamento.
La Corte di Agrigento, con la sentenza avverso la quale si ricorre, ha statuito che "le censure sull'invalidità
e inesistenza della notifica della cartello impugnata si rivelano oltre che infondate anche ininfluenti stante la sanatoria ex art. 156 cpc per raggiungimento dello scopo conseguente alla tempestiva proposizione del ricorso entro i termini di legge".
in realtà, l'art.
3-bis della L. 53/1994, rubricato “notificazione in modalità telematica", prevede che: “La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, ... La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi."
Ad individuare i predetti pubblici elenchi è l'art. 16-ter, DL 179/2011, rubricato “pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni”. Si tratta, in altri termini, dei registri IPA, REGINDE e INIPEC in cui devono sempre essere registrati gli indirizzi di provenienza.
3) L'illegittimita' della sentenza impugnata per omessa pronuncia su una eccezione.
Nella sentenza oggetto di impugnazione, i Giudici nulla hanno statuito con riferimento alla eccezione relativa alla prescrizione maturata con riferimento alla tassa auto. Nonostante la palese eccezione proposta in ricorso con riferimento alla decadenza e prescrizione con riferimento al bollo auto, La mancata pronuncia su un punto controverso, determina la illegittimità della cartella, oggi oggetto di gravame.
Ed infatti, è palese l'avvenuta prescrizione della richiesta operata dall'ADER, con riferimento alla tassa auto per l'anno di imposta 2017, In materia di tassa automobilistica, l'art. 5 del D.L, 953/1982 sancisce espressamente che l'accertamento debba essere notificato entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello del mancato pagamento,
4) In ordine alla decadenza e prescrizione del credito
La Corte adita, ritenendo correttamente notificate i propedeutici avvisi di accertamento TARSU, ha respinto l'eccezione di prescrizione del credito. Ne consegue che in riforma della sentenza, rilevata l'illegittimità della notifica dei prodromici atti e l'assenza di validi atti interattivi, il credito è ampiamente prescritto essendo decorsi più di 5 anni tra l'anno d'imposta di riferimento in cui è sorto il credito e la notifica della cartella di pagamento.
5) In ordine alla condanna alle spese
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 944/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Agrigento sez. 5 e depositata il 23
Aprile 2024.
Si costituisce nel giudizio di appello il Comune di Favara che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
L'art, 62 del D.lgs 507/93 statuisce che la tassa rifiuti è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali 0 aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il sig. Ricorrente_1
(C.F. CF_Ricorrente_1]) pur essendo proprietario di alcuni immobili, ubicati a Favara e pur ricevendo il servizio di nettezza urbana, non li ha mai dichiarati ai fini TARSU. Il Comune, pertanto, ha effettuato attività di accertamento ed ha emesso avviso per omessa denuncia TARSU anno 2011 n.
2011000000554 1(A/R N. 78711062877-9) del 27/11/2017, avviso di accertamento per omessa denuncia
TARSU 2012 n. 201200000010826 (A/R N. 78711078767-9) del 16/11/2018 ed avviso di accertamento per omessa denuncia TARSU anno 2012 (A/R N, 15412650126-1) n. 41220 del 31/12/2017, Si precisa, innanzitutto, che, in fase di reclamo/mediazione, l'avviso di accertamento per omessa denuncia TARSU
2012 n. 201200000010826 del 16/11/2018 è stato annullato perché non notificato, ed è stato effettuato uno sgravio parziale della cartella, allegato. Gli avvisi restanti per omessa denuncia TARSU anno 2011 n.
2011000000554] (A/R N. 78711062877-9) del 27/11/2017 e per omessa denuncia TARSU anno 2012 (A/R
N. 15412650126-1) n, 41220 del 31/12/2017, devono essere pagati, in quanto regolarmente notificati.
L'avviso di accertamento per omessa denuncia TARSU anno 2012 n, 41220 del 31/12/2017 (A/R N,
15412650126-1) è stato regolarmente notificato, in quanto il ricorrente è stato avvisato, in data 14/12/2018, del deposito atto presso Poste Italiane, ma lo stesso non ha provveduto a ritirare l'atto, che è rimasto in giacenza, come si desume dalla relata di notifica (A/R: 15412650126-1). Si precisa che dalla relata di notifica si desume che trattasi di avviso accertamento TARSU 2012 n. 41220 del 31/12/2017 e che lo stesso è rimasto in giacenza. L'avviso di accertamento per omessa denuncia TARSU anno 2011 n. 20110000005541
(A/R N. 78711062877-9) del 27/11/2017 è stato regolarmente notificato il 13/01/2018, come si desume dalla relata di notifica ( A/R: 78711062877-9), Il ricorrente non ha provveduto a pagare gli avvisi di che trattasi, pertanto il Comune di Favara ha dato incarico all'Agenzia delle Entrate/Riscossione di iscrivere a ruolo le relative somme, Il ruolo, per l'avviso omessa denuncia TARSU anno 2011, è stato reso esecutivo in data
03/09/2020, mentre il ruolo per l'avviso omessa denuncia TARSU anno 2012, è stato reso esecutivo in data
20/05/2020, come da fotocopie allegate, quindi entro i termini di cui all'art. 1, comma 163, della legge n,
296/2006 e pertanto in modo perfettamente legittimo.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione e la Regione Sicilia, regolarmente chiamate in causa, non risultano costituite nel giudizio di appello, per cui ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza del 5 Dicembre 2025 la causa viene trattata e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
L'appello, pur formalmente proposto, risulta in larga parte privo della necessaria specificità, poiché: ripropone in termini sostanzialmente sovrapponibili le doglianze già esaminate in primo grado;
non si confronta puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, incentrata sulla definitività degli avvisi prodromici (per mancata impugnazione) e sul conseguente limite oggettivo di contestabilità della cartella.
Ne deriva che i motivi che non aggrediscono concretamente l'impianto logico-giuridico della pronuncia di primo grado sono inammissibili e comunque infondati.
È principio pacifico nel processo tributario che: la cartella di pagamento (atto consequenziale) non può essere utilizzata per rimettere in discussione nel merito la pretesa impositiva già cristallizzata in un avviso di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione;
il sindacato sulla cartella resta confinato, in tali ipotesi, ai vizi propri della cartella o ai profili di mancata conoscenza legale dell'atto presupposto (ove effettivamente provata). Nel caso di specie, dagli atti risulta che: l'avviso 2012 n. 201200000010826 del
16.11.2018 è stato annullato (e la relativa partita sgravata), sicché su tale porzione di pretesa vi è già stato il corretto adeguamento in sede amministrativa e la sentenza di primo grado ha preso atto di tale circostanza;
per gli altri avvisi presupposti (in particolare: avviso omessa denuncia TARSU 2011 n. 20110000005541 del 27.11.2017; avviso omessa denuncia TARSU 2012 n. 41220 del 31.12.2017), il Comune ha documentato la notifica secondo le risultanze prodotte e valorizzate dal primo giudice. Pertanto, una volta ritenuta la validità delle notifiche e la conseguente definitività degli avvisi, l'appello che mira a contestare la debenza delle somme attraverso l'impugnazione della cartella risulta privo di fondamento.
Le doglianze dell'appellante, incentrate sull'asserito uso di un indirizzo non corretto e sulla mancata ricezione, non risultano idonee a superare le risultanze documentali valorizzate in primo grado, né appaiono sorrette da un quadro probatorio tale da infirmare la presunzione di conoscenza legale conseguente alle formalità postali. In particolare: l'ente appellato ha dato conto della sequenza notificatoria e degli esiti (avviso al destinatario e giacenza presso Poste), circostanze che – secondo l'ordinaria disciplina – integrano la fattispecie di notifica valida ove eseguita nel rispetto delle regole applicabili al mezzo utilizzato;
l'appellante non offre una dimostrazione univoca e decisiva dell'assoluta estraneità dell'indirizzo indicato alla propria sfera di conoscibilità, limitandosi a prospettare una diversa residenza storica, senza tuttavia scardinare la complessiva attendibilità delle risultanze di notifica e senza dimostrare la concreta impossibilità di conoscenza dell'atto. Ne consegue che deve confermarsi la conclusione cui è pervenuto il giudice di primo grado: gli avvisi (diversi da quello annullato) devono ritenersi regolarmente notificati e, non essendo stati impugnati, si sono resi definitivi.
L'appellante insiste sulla nullità/inesistenza della notifica telematica della cartella, deducendo l'utilizzo di indirizzi PEC non risultanti da pubblici elenchi e invocando l'insanabilità del vizio. La censura non può essere accolta nel caso concreto, poiché: è pacifico in atti che il contribuente ha avuto piena conoscenza della cartella, avendola tempestivamente impugnata, e ciò esclude in radice qualsiasi lesione effettiva del diritto di difesa;
la pronuncia di primo grado ha correttamente applicato il principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo, valorizzando la tempestiva impugnazione quale indice della conoscenza dell'atto e, dunque, della realizzazione della funzione della notifica. In assenza di un concreto pregiudizio difensivo e considerata l'effettiva conoscenza dell'atto, l'eccezione si risolve in una doglianza meramente formale non idonea a travolgere l'efficacia dell'atto.
Le eccezioni di decadenza/prescrizione risultano infondate, dovendosi considerare: la rituale notificazione degli avvisi presupposti (salvo quello annullato) e la loro definitività; la consequenzialità della cartella rispetto ad atti ormai consolidati;
l'assenza di elementi specifici, decisivi e documentati che comprovino l'intervenuta estinzione del credito per decorso del termine, in presenza di atti idonei a fondare la riscossione.
Nel perimetro del presente giudizio di appello – come delineato dagli atti e, per quanto qui rileva, dalla costituzione del Comune di Favara – la controversia trattata dal resistente concerne essenzialmente le poste
TARSU. Le ulteriori questioni riguardanti eventuali partite diverse (es. tassa automobilistica) non incidono sulla legittimità delle somme di competenza dell'ente locale, né risultano adeguatamente coltivate, in modo specifico e autosufficiente, nei confronti delle amministrazioni competenti. In ogni caso, la doglianza non conduce alla riforma della sentenza nei capi relativi alle pretese comunali, che restano fondate per quanto sopra.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto da Ricorrente_1 va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
In applicazione delle regole sulla soccombenza, l'appellante va condannato a rifondere al Comune di Favara le spese del presente giudizio nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo n. 19 definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna la parte appellante al pagamento in favore del Comune di Favara, delle spese processuali del
Secondo Grado del giudizio che liquida in euro 400,00 (quattrocento/00), oltre accessori di Legge se dovuti.
Nulla sulle spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione e della Regione Sicilia, stante la loro non costituzione in giudizio.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della XIX Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 05 Dicembre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Baldassare Quartararo)