Art. 1. ((Titolo di dottore agronomo e di dottore forestale )) (( 1. I titoli di dottore agronomo e di dottore forestale, al fine dell'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 2, spettano a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione e siano iscritti in un albo a norma dell'articolo 3.
2. Possono accedere all'esame di stato per l'abilitazione all'- esercizio della professione i laureati della facolta' di agraria ))
2. Possono accedere all'esame di stato per l'abilitazione all'- esercizio della professione i laureati della facolta' di agraria ))