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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 13/02/2026, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 916/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
FRASCA MATTEO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3296/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500029160000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130034946643000 TARI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180031337140000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210058446884000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 323/2026 depositato il
10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 impugnò la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29680202500029160000, notificata il 30 giugno 2025 sulla base delle cartelle n.
29620130034946643000, asseritamente notificata il 22 giugno 2016 per Tarsu 2012, n.
29620180031337140000, asseritamente notificata il 18 aprile 2018 per tassa automobilistica 2014, n.
29620210058446884000, asseritamente notificata il 15 luglio 2022 per tassa automobilistica 2015.
Espose che né le predette cartelle né altri atti prodromici gli erano stati notificati ed eccepì la prescrizione dei tributi.
Censurò l'atto impugnato anche per violazione dell'art. 60 del d.P.R. 602/1973 per omessa allegazione degli atti presupposti.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione [AdER] non si è costituita e la causa all'udienza del 6 febbraio 2026 è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di AdER citata e non costituitasi.
Per quanto attiene al merito il ricorso è fondato.
Va premesso che, coerentemente con le deduzioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio il thema decidendum deve ritenersi limitato ai tributi di cui alle cartelle sopra indicate.
Orbene, manca la prova della notifica degli atti presupposti richiamati nell'atto impugnato e tanto basta per ritenere violata la sequenza procedimentale degli atti sulla cui regolarità si fonda la legittimità dell'attività di accertamento e riscossione dei tributi.
Inoltre, l'evidente maturazione dei termini di prescrizione previsti per i tributi in esame [cinque anni per la
TARSU e tre per le tasse automobilistiche] comporta anche l'estinzione delle pretese.
Alla stregua delle suesposte considerazioni il ricorso va accolto con le coerenti statuizioni di cui al dispositivo, anche in ordine alle spese processuali che seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Condanna la parte convenuta alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese processuali, liquidate in € 233,00, oltre oneri di legge, disponendone la distrazione in favore dell'Avvocato Difensore_1. Così deciso a Palermo il 6 febbraio 2026 Il Giudice monocratico
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
FRASCA MATTEO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3296/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500029160000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130034946643000 TARI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180031337140000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210058446884000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 323/2026 depositato il
10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 impugnò la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29680202500029160000, notificata il 30 giugno 2025 sulla base delle cartelle n.
29620130034946643000, asseritamente notificata il 22 giugno 2016 per Tarsu 2012, n.
29620180031337140000, asseritamente notificata il 18 aprile 2018 per tassa automobilistica 2014, n.
29620210058446884000, asseritamente notificata il 15 luglio 2022 per tassa automobilistica 2015.
Espose che né le predette cartelle né altri atti prodromici gli erano stati notificati ed eccepì la prescrizione dei tributi.
Censurò l'atto impugnato anche per violazione dell'art. 60 del d.P.R. 602/1973 per omessa allegazione degli atti presupposti.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione [AdER] non si è costituita e la causa all'udienza del 6 febbraio 2026 è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di AdER citata e non costituitasi.
Per quanto attiene al merito il ricorso è fondato.
Va premesso che, coerentemente con le deduzioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio il thema decidendum deve ritenersi limitato ai tributi di cui alle cartelle sopra indicate.
Orbene, manca la prova della notifica degli atti presupposti richiamati nell'atto impugnato e tanto basta per ritenere violata la sequenza procedimentale degli atti sulla cui regolarità si fonda la legittimità dell'attività di accertamento e riscossione dei tributi.
Inoltre, l'evidente maturazione dei termini di prescrizione previsti per i tributi in esame [cinque anni per la
TARSU e tre per le tasse automobilistiche] comporta anche l'estinzione delle pretese.
Alla stregua delle suesposte considerazioni il ricorso va accolto con le coerenti statuizioni di cui al dispositivo, anche in ordine alle spese processuali che seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Condanna la parte convenuta alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese processuali, liquidate in € 233,00, oltre oneri di legge, disponendone la distrazione in favore dell'Avvocato Difensore_1. Così deciso a Palermo il 6 febbraio 2026 Il Giudice monocratico