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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 06/02/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 60/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 60 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da:
(c.f. , elettivamente domiciliato in Perdasdefogu, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Mario Paolo Boi, che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Nerina Maria Cabitza, come da delega in calce all'atto di citazione, attore contro
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. Liliana Rosella, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce all'atto di intervento volontario, intervenuta e contro
(c.f. ), (c.f. ), Controparte_2 C.F._3 CP_3 C.F._4 [...]
(c.f. , (c.f. ), CP_4 C.F._5 Controparte_5 C.F._6 [...]
(c.f. ), (c.f. ), CP_6 CodiceFiscale_7 CP_7 C.F._8 CP_8
(c.f. ) e (c.f. ),
[...] C.F._9 CP_9 C.F._10
convenuti contumaci
Oggetto: diritti reali –accertamento usucapione.
Conclusioni nell'interesse dell'attore (note per l'udienza dell'8 settembre 2023):
“1) dichiarare di proprietà esclusiva dell'attore per intervenuta usucapione in forza Parte_1 di possesso ultraventennale, pacifico e pubblico, continuo e ininterrotto sino all'attualità, il Terreno
pagina 1 di 5 sito nel Comune di Perdasdefogu, Ente Urbano distinto in catasto terreni al Foglio 16 mappale 783, di mq. 79 e la civile abitazione in esso edificata nella Via Risorgimento n. 6 e censita al NCEU di
Perdasdefogu al Foglio 16 mappale 783 sub. 1, Cat. C/2, piano Terra, e mappale 783 sub. 2, Cat. A/3, piani 1 – 2 -3 ,coerente con: proprietà - proprietà - proprietà eredi CP_7 Controparte_2
e infine con Via Risorgimento (prod. 5) Controparte_6
2) autorizzare le relative trascrizioni e volture agli uffici competenti;
3) con vittoria di spese ed onorari in caso di opposizione”.
Conclusioni nell'interesse dell'intervenuta (comparsa di intervento volontario):
“Affinché Voglia l'Ill.mo Giudice Unico:
- accogliere la domanda attrice, non avendo la convenuta mai posseduto il bene per cui è causa, ed escluderla da ogni onere economico in ordine alle richieste volture e trascrizioni”.
***
Motivi in fatto e diritto della decisione
ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentir dichiarare di essere Parte_1
proprietario, per intervenuta usucapione, del terreno sito in Perdasdefogu e distinto al Catasto Terreni al foglio 16 particella 783, ente urbano e del fabbricato sito in via Risorgimento n. 6 del Comune di
Perdasdefogu, distinto al foglio 16 particella 783 sub 1 e 2.
L'attore ha dedotto di essere nel possesso pubblico, pacifico e continuato, da oltre trent'anni, di un appezzamento di terreno sito nel Comune di Perdasdefogu, sul quale, nell'anno 1980, ha edificato un fabbricato, oggetto di domanda nel presente giudizio.
Con note per l'udienza del 15 dicembre 2023, l'attore ha precisato di avere edificato il suddetto fabbricato con concessione rilasciata dal Comune di Perdasdefogu e di averlo adibito ad abitazione nella quale tutt'ora risiede con la famiglia dal 1982. Egli ha precisato, altresì, di avere provveduto, nel corso degli anni, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile e di averla ultimata nell'anno 2020.
È intervenuta in giudizio volontariamente la quale ha riconosciuto i fatti posti a Controparte_1 fondamento della domanda di parte attrice e ha concluso chiedendo l'accoglimento della domanda dalla stessa proposta.
Gli altri convenuti, seppure regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
pagina 2 di 5 Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso del terreno in capo all'attore per oltre vent'anni, dalla fine degli anni Settanta.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso, individuando con esattezza e precisione i confini dell'immobile oggetto della domanda, riconosciuto nelle fotografie mostrate loro in udienza e di cui hanno fornito riscontro anche nella mappa, indicando anche l'esatto identificativo catastale (dichiarazioni dei testi Testimone_1
e , rese all'udienza del 10 dicembre 2024).
[...] Testimone_2
Dall'istruttoria è emerso che l'attore ha iniziato a costruire l'abitazione tra la fine degli anni Settanta e l'inizio degli anni Ottanta su un terreno di proprietà del padre (teste Controparte_6 Testimone_2
) con concessione edilizia rilasciata alla fine degli anni Settanta (teste ).
[...] Testimone_1
I testi e hanno riferito che l'attore ha costruito Testimone_1 Testimone_2 personalmente l'immobile, in quanto capace anche di fare il muratore (teste con l'aiuto di altri Tes_2
operai, tra i quali (teste . Gli stessi hanno riferito che la costruzione è durata circa Tes_2 Pt_1
pagina 3 di 5 due o tre anni e che, una volta ultimata, l'attore vi si è trasferito insieme alla sua famiglia, dove abita tutt'ora. I testi hanno riferito che circa quattro anni prima (il teste ha richiamato il “periodo Pt_1
Covid”) l'attore ha ritinteggiato la facciata di colore verde e giallo.
In particolare, il teste ha riferito che l'attore e i suoi genitori, proprietari di Testimone_1 un terreno confinante con quello dell'attore, avevano costruito insieme il muro che divide le rispettive abitazioni, alla cui realizzazione lo stesso teste ha partecipato personalmente. Il teste ha precisato che il muro, nella parte corrispondente allo scantinato, è per metà dei suoi genitori, come definito di comune accordo tra le parti, specificando che, al di sopra, l'attore ha costruito altri due piani, oltre la mansarda, di cui una parte occupata da una terrazza. Anche il teste ha confermato Testimone_2
l'articolazione dell'immobile come riferita dal teste e ha riferito di avere aiutato l'attore a Pt_1 costruire le fondamenta dell'immobile per cui è causa, i muri e lo scantinato.
I testi hanno riferito, altresì, che l'attore si è sempre comportato come proprietario dell'immobile e, dopo l'ultimazione della costruzione, di avervi visto solo lui e i suoi familiari abitarvi, aprire e chiudere con le chiavi, e che, per quanto a loro conoscenza, nessuno ha mai contestato l'utilizzo del bene da parte del medesimo dalla fine degli anni Settanta.
Infine, entrambi i testi hanno specificato di avere riferito le suddette circostanze per averle apprese personalmente.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte dell'attore, nonché in ragione dei rapporti di conoscenza con l'attore sin da piccoli, anche in quanto vicini di casa (il teste abita in un terreno confinante dalla nascita;
il teste Testimone_1
è coetaneo e ha abitato dalla nascita, nel 1957, sino al 2017 in un immobile Testimone_2 distante circa 20 metri), oltre che parenti (il teste è cugino dell'attore). Testimone_1
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l'attore abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che ha Parte_1
acquistato la proprietà del fabbricato e della relativa area di sedime oggetto di causa per usucapione.
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore.
Considerato che è intervenuta volontariamente in giudizio, quale cointestataria Controparte_1 catastale non citata, ma senza contestare la domanda di parte attrice e chiedendone l'accoglimento,
pagina 4 di 5 rispetto alla stessa deve disporsi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara Parte_1
(c.f. proprietario del fabbricato distinto al Catasto Fabbricati del C.F._1
Comune di Perdasdefogu al foglio 16, particella 783 sub 1 e 2 e della relativa area di sedime distinta al Catasto Terreni al foglio 16, particella 783, ente urbano;
2) spese compensate riguardo alla parte intervenuta;
3) nulla sulle spese riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 6 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 60 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da:
(c.f. , elettivamente domiciliato in Perdasdefogu, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Mario Paolo Boi, che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Nerina Maria Cabitza, come da delega in calce all'atto di citazione, attore contro
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. Liliana Rosella, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce all'atto di intervento volontario, intervenuta e contro
(c.f. ), (c.f. ), Controparte_2 C.F._3 CP_3 C.F._4 [...]
(c.f. , (c.f. ), CP_4 C.F._5 Controparte_5 C.F._6 [...]
(c.f. ), (c.f. ), CP_6 CodiceFiscale_7 CP_7 C.F._8 CP_8
(c.f. ) e (c.f. ),
[...] C.F._9 CP_9 C.F._10
convenuti contumaci
Oggetto: diritti reali –accertamento usucapione.
Conclusioni nell'interesse dell'attore (note per l'udienza dell'8 settembre 2023):
“1) dichiarare di proprietà esclusiva dell'attore per intervenuta usucapione in forza Parte_1 di possesso ultraventennale, pacifico e pubblico, continuo e ininterrotto sino all'attualità, il Terreno
pagina 1 di 5 sito nel Comune di Perdasdefogu, Ente Urbano distinto in catasto terreni al Foglio 16 mappale 783, di mq. 79 e la civile abitazione in esso edificata nella Via Risorgimento n. 6 e censita al NCEU di
Perdasdefogu al Foglio 16 mappale 783 sub. 1, Cat. C/2, piano Terra, e mappale 783 sub. 2, Cat. A/3, piani 1 – 2 -3 ,coerente con: proprietà - proprietà - proprietà eredi CP_7 Controparte_2
e infine con Via Risorgimento (prod. 5) Controparte_6
2) autorizzare le relative trascrizioni e volture agli uffici competenti;
3) con vittoria di spese ed onorari in caso di opposizione”.
Conclusioni nell'interesse dell'intervenuta (comparsa di intervento volontario):
“Affinché Voglia l'Ill.mo Giudice Unico:
- accogliere la domanda attrice, non avendo la convenuta mai posseduto il bene per cui è causa, ed escluderla da ogni onere economico in ordine alle richieste volture e trascrizioni”.
***
Motivi in fatto e diritto della decisione
ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentir dichiarare di essere Parte_1
proprietario, per intervenuta usucapione, del terreno sito in Perdasdefogu e distinto al Catasto Terreni al foglio 16 particella 783, ente urbano e del fabbricato sito in via Risorgimento n. 6 del Comune di
Perdasdefogu, distinto al foglio 16 particella 783 sub 1 e 2.
L'attore ha dedotto di essere nel possesso pubblico, pacifico e continuato, da oltre trent'anni, di un appezzamento di terreno sito nel Comune di Perdasdefogu, sul quale, nell'anno 1980, ha edificato un fabbricato, oggetto di domanda nel presente giudizio.
Con note per l'udienza del 15 dicembre 2023, l'attore ha precisato di avere edificato il suddetto fabbricato con concessione rilasciata dal Comune di Perdasdefogu e di averlo adibito ad abitazione nella quale tutt'ora risiede con la famiglia dal 1982. Egli ha precisato, altresì, di avere provveduto, nel corso degli anni, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile e di averla ultimata nell'anno 2020.
È intervenuta in giudizio volontariamente la quale ha riconosciuto i fatti posti a Controparte_1 fondamento della domanda di parte attrice e ha concluso chiedendo l'accoglimento della domanda dalla stessa proposta.
Gli altri convenuti, seppure regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
pagina 2 di 5 Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso del terreno in capo all'attore per oltre vent'anni, dalla fine degli anni Settanta.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso, individuando con esattezza e precisione i confini dell'immobile oggetto della domanda, riconosciuto nelle fotografie mostrate loro in udienza e di cui hanno fornito riscontro anche nella mappa, indicando anche l'esatto identificativo catastale (dichiarazioni dei testi Testimone_1
e , rese all'udienza del 10 dicembre 2024).
[...] Testimone_2
Dall'istruttoria è emerso che l'attore ha iniziato a costruire l'abitazione tra la fine degli anni Settanta e l'inizio degli anni Ottanta su un terreno di proprietà del padre (teste Controparte_6 Testimone_2
) con concessione edilizia rilasciata alla fine degli anni Settanta (teste ).
[...] Testimone_1
I testi e hanno riferito che l'attore ha costruito Testimone_1 Testimone_2 personalmente l'immobile, in quanto capace anche di fare il muratore (teste con l'aiuto di altri Tes_2
operai, tra i quali (teste . Gli stessi hanno riferito che la costruzione è durata circa Tes_2 Pt_1
pagina 3 di 5 due o tre anni e che, una volta ultimata, l'attore vi si è trasferito insieme alla sua famiglia, dove abita tutt'ora. I testi hanno riferito che circa quattro anni prima (il teste ha richiamato il “periodo Pt_1
Covid”) l'attore ha ritinteggiato la facciata di colore verde e giallo.
In particolare, il teste ha riferito che l'attore e i suoi genitori, proprietari di Testimone_1 un terreno confinante con quello dell'attore, avevano costruito insieme il muro che divide le rispettive abitazioni, alla cui realizzazione lo stesso teste ha partecipato personalmente. Il teste ha precisato che il muro, nella parte corrispondente allo scantinato, è per metà dei suoi genitori, come definito di comune accordo tra le parti, specificando che, al di sopra, l'attore ha costruito altri due piani, oltre la mansarda, di cui una parte occupata da una terrazza. Anche il teste ha confermato Testimone_2
l'articolazione dell'immobile come riferita dal teste e ha riferito di avere aiutato l'attore a Pt_1 costruire le fondamenta dell'immobile per cui è causa, i muri e lo scantinato.
I testi hanno riferito, altresì, che l'attore si è sempre comportato come proprietario dell'immobile e, dopo l'ultimazione della costruzione, di avervi visto solo lui e i suoi familiari abitarvi, aprire e chiudere con le chiavi, e che, per quanto a loro conoscenza, nessuno ha mai contestato l'utilizzo del bene da parte del medesimo dalla fine degli anni Settanta.
Infine, entrambi i testi hanno specificato di avere riferito le suddette circostanze per averle apprese personalmente.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte dell'attore, nonché in ragione dei rapporti di conoscenza con l'attore sin da piccoli, anche in quanto vicini di casa (il teste abita in un terreno confinante dalla nascita;
il teste Testimone_1
è coetaneo e ha abitato dalla nascita, nel 1957, sino al 2017 in un immobile Testimone_2 distante circa 20 metri), oltre che parenti (il teste è cugino dell'attore). Testimone_1
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l'attore abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che ha Parte_1
acquistato la proprietà del fabbricato e della relativa area di sedime oggetto di causa per usucapione.
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore.
Considerato che è intervenuta volontariamente in giudizio, quale cointestataria Controparte_1 catastale non citata, ma senza contestare la domanda di parte attrice e chiedendone l'accoglimento,
pagina 4 di 5 rispetto alla stessa deve disporsi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara Parte_1
(c.f. proprietario del fabbricato distinto al Catasto Fabbricati del C.F._1
Comune di Perdasdefogu al foglio 16, particella 783 sub 1 e 2 e della relativa area di sedime distinta al Catasto Terreni al foglio 16, particella 783, ente urbano;
2) spese compensate riguardo alla parte intervenuta;
3) nulla sulle spese riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 6 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
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