Articolo 45 della Legge 23 aprile 1966, n. 218
Articolo 44Articolo 46
Versione
11 maggio 1966
Art. 45.
Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo per il culto, nonche' il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 1966, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).
Per gli effetti di cui all' articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sull'amministrazione del patrimonio e sulla contanilita' generale dello Stato, sono considerate "Spese obbligatorie e d'ordine" del bilancio del Fondo per il culto, quelle descritte nello elenco n. 1 annesso al bilancio predetto.
Entrata in vigore il 11 maggio 1966