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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 03/12/2025, n. 1105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1105 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 295/2014
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
RI Morabito Presidente
MA Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DA PE
appellante e
(C.F. ), non costituita CP_1
appellata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 708 comma IV c.p.c., impugnava il Parte_1 provvedimento del Presidente del Tribunale di Reggio Calabria del 23.05.2014, chiedendone la riforma.
La parte reclamata non si costituiva, e il reclamante non compariva all'udienza del
24.11.2014 ed alla successiva udienza del 22.12.2014, in cui la causa veniva cancellata dal ruolo.
Con decreto presidenziale del 31/10/2025 la Corte di Appello fissava la causa all'udienza del 24/11/2025 sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter
c.p.c., per assumere i necessari provvedimenti in merito alla estinzione del processo. Tanto premesso, e rilevato che:
- all'udienza del 24/11/2025 il reclamante non depositava note;
- poiché il giudizio di primo grado è stato instaurato in data successiva alla entrata in vigore del DL n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008, che ha modificato l'art. 181 cpc, richiamato dal l'art. 309 cpc, alla cancellazione della causa dal ruolo deve seguire la dichiarazione di estinzione che, trattandosi di giudizio di secondo grado, deve essere pronunziata con sentenza.
- le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, comma 4, c.p.c..
- la presente declaratoria d'estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del T.U. n. 115 del 2002, accedendo detta previsione alle sole declaratorie d'infondatezza nel merito ovvero d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione (secondo il principio di diritto enunciato al riguardo in sede di legittimità dalle sentenze nn. 25485 del 2018 e, già prima, n.
19560 del 2015).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da Pt_1
avverso l'ordinanza del 23.5.2014 emessa dal Presidente del Tribunale di
[...]
Reggio Calabria, così provvede:
1. dichiara l'estinzione del presente procedimento;
2. spese irripetibili.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 3.12.2025
La Consigliera est. La Presidente
MA Morrone RI Morabito
pag. 2/2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 295/2014
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
RI Morabito Presidente
MA Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DA PE
appellante e
(C.F. ), non costituita CP_1
appellata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 708 comma IV c.p.c., impugnava il Parte_1 provvedimento del Presidente del Tribunale di Reggio Calabria del 23.05.2014, chiedendone la riforma.
La parte reclamata non si costituiva, e il reclamante non compariva all'udienza del
24.11.2014 ed alla successiva udienza del 22.12.2014, in cui la causa veniva cancellata dal ruolo.
Con decreto presidenziale del 31/10/2025 la Corte di Appello fissava la causa all'udienza del 24/11/2025 sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter
c.p.c., per assumere i necessari provvedimenti in merito alla estinzione del processo. Tanto premesso, e rilevato che:
- all'udienza del 24/11/2025 il reclamante non depositava note;
- poiché il giudizio di primo grado è stato instaurato in data successiva alla entrata in vigore del DL n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008, che ha modificato l'art. 181 cpc, richiamato dal l'art. 309 cpc, alla cancellazione della causa dal ruolo deve seguire la dichiarazione di estinzione che, trattandosi di giudizio di secondo grado, deve essere pronunziata con sentenza.
- le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, comma 4, c.p.c..
- la presente declaratoria d'estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del T.U. n. 115 del 2002, accedendo detta previsione alle sole declaratorie d'infondatezza nel merito ovvero d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione (secondo il principio di diritto enunciato al riguardo in sede di legittimità dalle sentenze nn. 25485 del 2018 e, già prima, n.
19560 del 2015).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da Pt_1
avverso l'ordinanza del 23.5.2014 emessa dal Presidente del Tribunale di
[...]
Reggio Calabria, così provvede:
1. dichiara l'estinzione del presente procedimento;
2. spese irripetibili.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 3.12.2025
La Consigliera est. La Presidente
MA Morrone RI Morabito
pag. 2/2