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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 13/05/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II sottosezione civile composta da:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia M. Bagella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 36 del Ruolo Generale Affari Civile Contenziosi per l'anno 2024, promossa da:
P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti resa in calce all'atto di citazione in primo grado, dall'avv. Silvia Obino, presso il cui studio in Cagliari, via Tel Aviv n. 25, ha eletto domicilio
APPELLANTE
CONTRO
P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Cagliari, via Ancona n. 3, presso lo studio dell'avv. Francesco Pisenti,
che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti per atto del 22.10.2021 a rogito del notaio
, repertorio n. 8625, raccolta n. 5984 Persona_1
APPELLATA
Pagina 1 All'udienza del 9 maggio 2025, tempestivamente depositate le note autorizzate e precisate le conclusioni, la causa è stata decisa ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“Nell'interesse di si conclude perché l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari, ogni Parte_1
contraria istanza disattesa, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 6/2024,
Voglia:
1) Revocare e/o dichiarare inefficace, nullo e/o annullare l'Atto di Ingiunzione n. 2298/2017 per i
motivi di cui in espositiva;
2) con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio”.
Nell'interesse dell'appellata:
“In via principale: a) rigettare, in quanto destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello
proposto dalla avverso la sentenza n. 6/2024, pubblicata il 04/01/2024, resa Parte_1
dall'Ecc.mo Tribunale di Cagliari, Giudice Dott.ssa Monica Moi, nel procedimento recante N.R.G.
3687/2017 e, per l'effetto b) confermare in ogni sua parte la sentenza n. 6/2024, ivi compresa la
regolamentazione delle spese di lite;
c) condannare parte appellante alla rifusione delle spese di
lite, delle competenze professionali e degli oneri di legge del II grado del giudizio. In via
subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte ritenga di dover riformare,
anche parzialmente, la sentenza di prime cure n. 6/2024, pubblicata il 04/01/2024, resa
dall'Ecc.mo Tribunale di Cagliari, Giudice Dott.ssa Monica Moi, nel procedimento recante N.R.G.
3687/2017; d) accertare e dichiarare l'esatto ammontare del credito di (pronuncia CP_1
di accertamento del credito di e, per l'effetto, e) condannare l'appellante al suo CP_1
pagamento. Sempre ed in ogni caso, con vittoria di spese e compensi dei due gradi del giudizio,
ove occorra anche in maniera parziale, avuto riguardo agli interessi effettivi delle parti
nell'economia delle prestazioni contrattuali in contestazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pagina 2 Con atto di citazione ritualmente notificato la si opponeva all' ingiunzione di Parte_1
pagamento n. 2298/2017 di € 6.098,22, emessa da ai sensi dell'art. 2 primo comma CP_1
del R.D. 14.04.1910, n. 639, e dell'art. 229 del D. Lgs. 19.02.1998, n. 51, domandandone la revoca o l'annullamento.
L'opponente allegava:
- che dalla lettura dell'ingiunzione emergeva che aveva agito in forza di contratto di CP_1
somministrazione n. 2013-30016410, relativamente alle seguenti fatture: n. 2014/402991692, del
02.09.2014, dell'importo di Euro 5.255,93; n. 2014/24377287, del 06.10.2014, dell'importo di Euro
77,24; n. 2015/502323810, del 27.02.2015, dell'importo di Euro 410,62; n. 2015/23112101, del
29.05.2015, dell'importo di Euro 354,43;
- di non avere ricevuto le fatture e, quindi, di non averne potuto conoscere il dettaglio,
evidenziando, in ogni caso, l'enorme incongruenza tra l'importo della prima fattura (Euro 5.255,93)
e le successive (Euro 842,29 complessivi);
- che nessun allaccio era mai stato operativo all'interno delle aree (una lottizzazione) di sua proprietà, nonostante la richiesta di fornitura di acqua fosse stata presentata in data 19.07.2013,
attraverso la compilazione del modulo predisposto da (richiesta ricevuta dal gestore in CP_1
data 19.07.2013);
- che solo un anno dopo, ossia in data 18.06.2014, aveva comunicato il preventivo per CP_1
l'allaccio (pari ad Euro 80,00) da corrispondere entro trenta giorni dal suo ricevimento;
- di aver eseguito in data 10.07.2014 il pagamento tramite bollettino postale, e, nonostante ciò, di non essere mai stata contattata da per avere informazioni circa la corretta installazione del CP_1
contatore.
Contestava, quindi, le pretese a fondamento dell' ingiunzione sia nell'an, che nel quantum.
Costituita tempestivamente in giudizio, produceva, a sostegno delle proprie CP_1
ragioni, il contratto stipulato con la nell'anno 2006, avente ad oggetto l'erogazione di Parte_1
acqua “da cantiere”, un estratto conto dettagliato dei consumi della società negli anni dal 2007 sino
Pagina 3 al 2013, le fatture oggetto dell'ingiunzione, e due verbali datati rispettivamente 30.01.2013 e
23.07.2013, di distacco e di riallaccio della fornitura.
Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ingiunzione di pagamento.
In sede di memorie ex art. 183 n. 1 c.p.c., l'opponente deduceva che il contratto stipulato con nel 2006 era stato risolto in via definitiva nel giugno 2013, a seguito dell'emissione da CP_1
parte di della fattura n. 2013027249, “Tipo 05Cessazione”; evidenziava che la cessazione CP_1
di tale rapporto era avvenuta a seguito di un reclamo della accolto da in ragione Pt_1 CP_1
della conclusione dei lavori di realizzazione della rete idrica della lottizzazione, sostenendo di non avere mai richiesto il ripristino della fornitura, “oramai inutile per lei”, ma solamente l'allaccio di una nuova fornitura per “uso non domestico”. Rispondendo a tali assunti precisava che CP_1
l'utenza del 2006 veniva cessata per morosità con la asportazione del contatore (come da doc.7
prodotto); che nei mesi successivi la cliente, per ottenere il riallaccio, aveva provveduto a sanare la morosità così come stabilito dall'art. B23 del Regolamento (doc.
2-estratto conto prodotto); che ai sensi dell'art. B15, essendo decorsi oltre 90 gg dacché era stata slacciata l'utenza per morosità, la cliente aveva dovuto stipulare un nuovo contratto, da considerare, però, una riattivazione, come evincibile chiaramente dal verbale di posa del (medesimo) contatore (doc. 8) e come ammesso dalla stessa che le fatture emesse riportavano esattamente i consumi oggetto di lettura. Pt_1
La causa, istruita con produzioni documentali, con sentenza n. 6/2024 pubblicata in data
04/01/2024, era decisa nei seguenti termini: “…- respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma
l'ingiunzione opposta n. 2298/2017; - condanna l'opponente a rifondere a parte opposta le spese di
lite, che liquida in euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali 15%, Iva e Cpa come per
legge”.
Si riporta, in sintesi, il percorso motivazionale della statuizione.
- Era infondata l'eccezione di mancata ricezione delle fatture oggetto dell'ingiunzione sollevata dall'opponente: dalla documentazione prodotta dal gestore emergeva, infatti, che in data 19.10.2016
e 15.05.2017 la aveva ricevuto due solleciti di pagamento indicanti le fatture insolute ed il Pt_1
Pagina 4 relativo ammontare, per le quali, tuttavia, la stessa società non si era mai attivata al fine di richiederne copia onde verificare l'effettiva debenza delle somme richieste.
- Era infondata la lamentata incongruenza tra gli importi di cui alle fatture oggetto dell'ingiunzione,
emergendo per tabulas che la diversità degli importi attenesse alla diversa tipologia di fatturazione:
la fattura n. 2014/402991692, del 02.09.2014, dell'importo di euro 5.255,93 era stata infatti emessa a saldo dei consumi relativi al periodo 07/2013 - 04/2014; la fattura n. 2014/24377287, del
06.10.2014, dell'importo di euro 77,24 era stata emessa a titolo di deposito cauzionale;
la fattura n.
2015/502323810, del 27.02.2015, dell'importo di euro 410,62 era stata emessa a conguaglio per i consumi idrici relativi al periodo dal 23.04.2014 al 22.10.2014; infine, la fattura n. 2015/23112101,
del 29.05.2015, dell'importo di euro 354,43 era stata emessa a titolo di acconto per consumi idrici relativi al periodo dal 23.10.2014 al 30.04.2015.
- Quanto all'eccepito, mancato godimento della fornitura, premesso che l'opponente aveva genericamente contestato la documentazione prodotta da adducendo la mancanza di CP_1
valore probatorio di essa e la sua irrilevanza, senza, tuttavia, allegare circostanze concrete che consentissero di ritenere i documenti in questione non corrispondenti al vero, risultava accertato, in accordo con quanto emerso dai verbali di intervento dei tecnici di - non oggetto, per CP_1
l'appunto, di specifica contestazione - che in data 29/1/2013 fosse avvenuto lo slaccio per morosità
mediante rimozione del contatore e che in data 23.07.2013 avesse proceduto alla CP_1
riapertura dell'utenza con la posa del precedente contatore, sulla base della richiesta di fornitura del
19 luglio 2013. Nessuna rilevanza poteva attribuirsi, per contro, alle allegazioni dell'opponente circa il mancato utilizzo dell'apposito modulo di riattivazione post slaccio e la sottoscrizione di un nuovo contratto, che in ipotesi avrebbero dimostrato la richiesta di nuova fornitura indipendente dal primo contratto: difatti il Regolamento SII (cfr. Art. b15 e B.21) prevede che l'utente debba sottoscrivere un nuovo contratto qualora l'utenza sia slacciata per morosità da più di 90 giorni. Né
vi erano elementi sufficienti per affermare che la avesse richiesto, con la sottoscrizione del Pt_1
contratto stipulato in data 19.07.2013, l'allaccio di una nuova fornitura a servizio di una sola villetta
Pagina 5 della lottizzazione: al contrario, emergeva dalle circostanze emerse nel corso di causa che la società
avesse senz'altro inteso chiedere la riattivazione della precedente utenza. E tanto si sarebbe ricavato anche dalla condotta tenuta dall'utente all'esito della ricezione del preventivo dei costi di allaccio relativi alla richiesta di fornitura del 19.07.2013, atteso che detto preventivo conteneva, a ben vedere, l'espresso riferimento all'utenza n. 6333519, ossia la medesima oggetto di cessazione, e che lo stesso utente aveva indicato la sussistenza di un “allaccio idrico preesistente”. Secondo il ragionamento del Tribunale, quindi, tale preventivo si sarebbe dovuto ritenere accettato dall'utente per facta concludentia, avendo la provveduto al pagamento in data 10.07.2014 della fattura Pt_1
n. B3114392/2014 del 18.06.2014 emessa sulla base del preventivo medesimo, con una condotta che costituiva indubbiamente principio di esecuzione proprio di quel contratto volto alla riattivazione dell'utenza cessata e non di altri, stanti gli inequivoci riferimenti, contenuti nel preventivo, alla precedente utenza.
Sulla scorta di tale ordine di argomenti, il Tribunale ha, pertanto, escluso (contrariamente all'assunto della difesa della che la richiesta di riattivazione temporanea e urgente di cui al Pt_1
doc. 11, prod. di parte opponente, recante la data del 23/7/2014 e, quindi, successiva alla ricezione del preventivo e del pagamento di cui si è detto, fosse la prima e l'unica con cui sarebbe stata chiesta la riattivazione dell'utenza cessata;
la sola nota, non supportata da elementi ulteriori, datata
23/7/2014 con cui aveva riscontrato la richiesta di ripristino del contatore in via CP_1
temporanea ed urgente da parte di non era dunque sufficiente ad inficiare il ragionamento Pt_1
svolto, siccome sorretto da elementi probatori plurimi, univoci e tra loro pienamente concordanti.
***
Avverso la sentenza ha proposto appello la al fine di ottenere, in sua riforma, Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni trascritte in epigrafe.
Si è costituita in giudizio resistendo all'appello. CP_1
1. Con primo e terzo motivo la censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Parte_1
Tribunale, alla luce della documentazione prodotta, ha ritenuto che la società, attraverso la
Pagina 6 sottoscrizione del contratto del 19.07.2013, avesse richiesto la riattivazione della vecchia fornitura già slacciata “uso cantiere”, non considerando, invece, che la richiesta aveva avuto ad oggetto l'allaccio di una nuova fornitura “uso domestico non residenziale”, in un altro punto della lottizzazione: in particolare il Giudice non avrebbe correttamente esaminato i due contratti prodotti in giudizio, il primo del 2006, avente ad oggetto la richiesta di fornitura di acqua per uso cantiere -
cessato - e il secondo del 2013, avente ad oggetto la richiesta di fornitura di acqua per uso domestico non residenziale, presentata mediante l'apposito modulo per ottenere un nuovo allaccio
(e non attraverso il modulo “riattivazione post slaccio”). Soggiunge la che il Tribunale non Pt_1
avrebbe, allo stesso modo, esaminato con la dovuta attenzione la planimetria prodotta in corso di causa, comprovante la circostanza che la vecchia fornitura sarebbe stata finalizzata a servire il cantiere a valle, “lontano chilometri dalla dislocazione delle nuove unità abitative realizzate e da
realizzare, mentre la nuova richiesta di allaccio sarebbe stata formalizzata per servire le villette nel frattempo realizzate.
2. Con secondo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza nella parte in cui era riportato che essa società avesse contestato genericamente la documentazione prodotta dall'opposta con una formula di mero stile, senza allegare alcuna circostanza concreta che consentisse di ritenere i documenti in questione non rispondenti al vero: evidenzia l'appellante, a tal proposito, di aver specificato, fin dall'atto di opposizione all'ingiunzione di pagamento, di essere stata in attesa dell'attivazione, da parte di della nuova fornitura richiesta con l'invio dell'apposito CP_1
modulo nel luglio 2013 e di non aver avuto, fino alla produzione della documentazione di cui si è
detto da parte di conoscenza dell'avvenuta riattivazione della vecchia fornitura. In CP_1
particolare, la precisa di aver contestato in maniera specifica – con le memorie nn. 1 e 2 di Pt_1
cui all'art. 183 c.p.c. – i verbali prodotti dalla controparte, relativi alla rimozione del contatore e al ripristino della fornitura, evidenziando di non aver mai partecipato alle operazioni indicate,
soprattutto a quella relativa alla riattivazione della vecchia fornitura (nei due verbali non vi sarebbe,
infatti, alcuna sottoscrizione della . Pt_1
Pagina 7
3. Con quarto motivo d'appello la censura la sentenza nella parte in cui è ritenuto che Pt_1
fosse stata richiesta la riattivazione della precedente utenza, anche in ragione della condotta tenuta dall'utente all'esito della ricezione del preventivo dei costi di allaccio relativi alla richiesta di fornitura del 19 luglio 2013, atteso che detto preventivo conteneva l'espresso riferimento all'utenza n. 6333519, ossia la medesima oggetto di cessazione, e che in corrispondenza della dicitura
“allaccio idrico preesistente” risultava riportato il numero 1, che corrispondeva al “si”.
Precisa, sul punto, parte appellante che, in primo luogo, il n. 6333519 si riferisce al codice cliente
( e non all'utenza, e che ciò che rileverebbe ai fini della decisione sarebbe, al più, il Pt_1
riferimento al contratto: il contratto stipulato nel 2006 è infatti distinto al n. 35251259, mentre il contratto stipulato nel 2013 è distinto al n. 30016410, come risulterebbe anche dall'estratto conto prodotto da In ogni caso, il preventivo inviatole nel 2014 avrebbe avuto ad oggetto le CP_1
spese di attivazione di una nuova utenza, richiesta attraverso la sottoscrizione e l'invio del modulo,
e non le spese per la riattivazione della vecchia fornitura.
5. Con quinto e sesto motivo di gravame l'appellante censura il provvedimento di primo grado nella parte in cui si è escluso che la riattivazione temporanea e urgente recante la data del
23.07.2014 e, quindi, successiva alla ricezione del preventivo e del pagamento, fosse la prima e l'unica con cui sarebbe stata richiesta la riattivazione dell'utenza cessata;
secondo il Tribunale,
infatti, la sola nota non sarebbe stata sufficiente ad inficiare il ragionamento fino a quel momento operato. Viceversa, a giudizio dell'appellante, dalla lettura della nota in oggetto (doc. 11 parte opponente) si evincerebbe che nel 2014 fosse pienamente consapevole del fatto che la CP_1
vecchia fornitura non fosse più operativa, poiché proprio nel luglio 2014 accordava, in via di urgenza, il ripristino temporaneo e provvisorio delle condutture da cantiere, al fine di consentire l'erogazione dell'acqua alla lottizzazione per la durata di 10 giorni, riconoscendo,
conseguentemente, che il vecchio contatore fosse “scollegato”. Dall'esame del consuntivo e delle fatture prodotte da emergerebbe, quindi, inequivocabilmente, che i consumi addebitati si CP_1
riferissero ad un periodo in cui il contatore non era neanche attivo.
Pagina 8 Conclusivamente, la società appellante contesta che il Tribunale non abbia ritenuto CP_1
responsabile di avere erroneamente proceduto – senza alcuna preventiva richiesta, sopralluogo congiunto e/o successiva comunicazione – a riattivare un'utenza da cantiere in luogo di procedere ad effettuare un nuovo allaccio.
***
L'appello è infondato e deve essere rigettato per le seguenti, assorbenti ragioni.
Dall'esame della documentazione agli atti del primo grado sono emerse, inequivocabilmente, le circostanze appresso esposte:
- la in persona del legale rappresentante sig. , ha sottoscritto in data Parte_1 Parte_2
16.07.2007 un contratto di fornitura “uso industriale/commerciale per la realizzazione dei lavori di lottizzazione nella località Perd'e Sali, via del Porto – località Zavorra (doc. 1 parte opposta primo grado);
- in forza di detto contratto la ha usufruito regolarmente della fornitura idrica e ha Pt_1
provveduto al pagamento delle fatture, come dimostrato nell'estratto conto prodotto da
(doc. 2 parte opposta primo grado); CP_1
- in data 30.01.2013 l'utenza intestata alla è stata slacciata per morosità e il contatore Pt_1
con matricola FA111794 è stato sigillato (doc. 7 parte opposta primo grado);
- a seguito di richiesta inoltrata dalla il 19.07.2013 tramite l'invio dell'apposito modulo Pt_1
di riallaccio della fornitura “per uso non domestico senza impegno” (doc. 1 parte opponente primo grado), ha provveduto, in data 23.07.2013, a ripristinare il medesimo CP_1
contatore individuato con la matricola 04FA111794, con rimozione del sigillo, e a riattivare l'utenza secondo quanto richiesto dalla stessa per “uso non domestico senza Pt_1
impegno” contrariamente a quanto dalla medesima sostenuto con la prima e terza censura
(doc. 8 parte opposta primo grado);
Pagina 9 - a seguito della riapertura, ha regolarmente emesso le fatture per i consumi relativi CP_1
al periodo compreso tra il 02.09.2014 e il 30.04.2015, indicando che gli stessi consumi erano stati calcolati sulla base della tariffa “uso non domestico”;
- a seguito del mancato riscontro ai solleciti di pagamento inviati rispettivamente in data
7.9.2016 e 20.3.2017, ha notificato l'ingiunzione di pagamento, recante, anche in CP_1
questo caso, il riferimento alla tipologia di fornitura “per uso non domestico – senza impegno”.
Ebbene, alla luce di quanto indicato discende che, contrariamente a quanto prospettato da parte appellante, non sia stata riallacciata la vecchia fornitura “per uso industriale/commerciale” (di cui al contratto stipulato il 16.07.2007), ma sia stata difatti riallacciata l'utenza, già intestata alla Pt_1
e individuata con la matricola 6333519, nonché riattivato il contatore precedentemente in uso e
[...]
distinto con la matricola 04-111794FA, per l'uso “non domestico – senza impegno”, così come richiesto dallo stesso utente nel modulo sottoscritto.
A ciò appare opportuno soggiungere che le fatture in questione sono state emesse per consumi effettivi, risultanti da letture in sé non oggetto di specifica contestazione (ad esempio a causa di un malfunzionamento del contatore oppure per la presenza di perdite a monte); stando così le cose,
deve, allo stesso modo, rilevarsi che il posizionamento del contatore in altro punto della lottizzazione non incide, all'evidenza, sull'erogazione dell'acqua e sulla sua tipologia di fornitura
(si ribadisce, per uso non domestico, come da espressa richiesta dell'utente) e che sia del tutto irrilevante quale sia la villetta (non indicata specificatamente) per cui sarebbe stato richiesto l'allaccio della fornitura (in disparte l'incongruenza della richiesta per uso non domestico a servizio di una casa), atteso che la stessa è pur sempre compresa all'interno della lottizzazione della società
titolare dell'utenza. Pt_1
Le considerazioni che precedono consentono di ritenere assorbite le ulteriori questioni sollevate da parte appellante circa la presunta, mancata conoscenza, da parte della della circostanza “che Pt_1
avesse nel frattempo provveduto al ripristino della vecchia fornitura”, della quale avrebbe CP_1
Pagina 10 appreso solo “dalla produzione da parte di dei verbali doc. 8 allegato alla comparsa di CP_1
costituzione , anche in considerazione del fatto che alle operazioni di riallaccio del CP_1
vecchio contatore la non sarebbe stata chiamata a partecipare: per mera completezza, basti Pt_1
precisare sul punto che appare del tutto inverosimile che la società appellante non fosse a conoscenza dell'avvenuto riallaccio che essa stessa aveva sollecitato e di cui aveva, evidentemente,
fruito. Né sussiste puntuale contestazione che i consumi siano stati effettivi, mentre non ha costituito oggetto di specifica censura il passaggio motivazionale per cui, mediante facta
concludentia, l'utente aveva accettato proprio quel contratto volto alla riattivazione dell'utenza cessata, e con esso, evidentemente, l'indefettibile riallaccio nonché le relative operazioni.
Argomentazione che consente di superare anche ogni questione concernente l'asserita necessità
della partecipazione dell'utente alle operazioni di posa, chiusura, rimozione o sostituzione del contatore, non essendo, peraltro, inconferente richiamare quanto disposto dall'art. B.24 del
Regolamento del Servizio Idrico Integrato, a tenore del quale “Per tutte le utenze idriche riferibili
contrattualmente al Gestore, al momento dell'installazione, chiusura per disdetta, sostituzione e/o
rimozione del contatore, il personale del Gestore o dallo stesso incaricato, redigerà un verbale
compilando un apposito modulo predisposto, nel quale saranno indicati: marca e calibro del
contatore, numero di matricola, lettura del contatore rimosso e/o del contatore installato ed
eventuali dichiarazioni dell'utente. L'utente, o suo delegato, è tenuto in occasione dell'eventuale
appuntamento concordato a sottoscrivere il suddetto verbale, ricevendone copia. In caso di assenza
dell'utente o suo rifiuto alla sottoscrizione, si procederà ugualmente alle operazioni suddette per le
quali sarà redatto apposito verbale”. Nella specie, dal verbale sottoscritto dall'operatore risulta che al cliente era stato dato un appuntamento (doc. 8 opposta).
Per tutte le ragioni sopra espose, l'appello non può che essere rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, secondo i parametri del DM 147/2022 e succ. mod., applicando i valori medi per la fase introduttiva, di studio
Pagina 11 e decisionale, esclusa la fase di istruttoria/di trattazione, non tenutasi, sullo scaglione di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00.
Sussistono, inoltre, i presupposti previsti dall'art. 13 DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1,
comma 17, L. n 228/2012, per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente decidendo sull'appello proposta dalla avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di Cagliari n. 6/2024, pubblicata in data 04.01.2024:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna la in persona del legale rappresentate pro tempore, alla rifusione delle Parte_1
spese del presente grado di giudizio in favore di che liquida in € 3.397,00 CP_1
per compensi di avvocato, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
3. sussistono i presupposti previsti dall'art. DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma
17, L. n 228/2012, per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Cagliari nella Camera di consiglio della Corte d'Appello il 9 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Grazia Maria Bagella Dott.ssa Maria Teresa Spanu
Pagina 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II sottosezione civile composta da:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia M. Bagella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 36 del Ruolo Generale Affari Civile Contenziosi per l'anno 2024, promossa da:
P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti resa in calce all'atto di citazione in primo grado, dall'avv. Silvia Obino, presso il cui studio in Cagliari, via Tel Aviv n. 25, ha eletto domicilio
APPELLANTE
CONTRO
P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Cagliari, via Ancona n. 3, presso lo studio dell'avv. Francesco Pisenti,
che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti per atto del 22.10.2021 a rogito del notaio
, repertorio n. 8625, raccolta n. 5984 Persona_1
APPELLATA
Pagina 1 All'udienza del 9 maggio 2025, tempestivamente depositate le note autorizzate e precisate le conclusioni, la causa è stata decisa ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“Nell'interesse di si conclude perché l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari, ogni Parte_1
contraria istanza disattesa, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 6/2024,
Voglia:
1) Revocare e/o dichiarare inefficace, nullo e/o annullare l'Atto di Ingiunzione n. 2298/2017 per i
motivi di cui in espositiva;
2) con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio”.
Nell'interesse dell'appellata:
“In via principale: a) rigettare, in quanto destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello
proposto dalla avverso la sentenza n. 6/2024, pubblicata il 04/01/2024, resa Parte_1
dall'Ecc.mo Tribunale di Cagliari, Giudice Dott.ssa Monica Moi, nel procedimento recante N.R.G.
3687/2017 e, per l'effetto b) confermare in ogni sua parte la sentenza n. 6/2024, ivi compresa la
regolamentazione delle spese di lite;
c) condannare parte appellante alla rifusione delle spese di
lite, delle competenze professionali e degli oneri di legge del II grado del giudizio. In via
subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte ritenga di dover riformare,
anche parzialmente, la sentenza di prime cure n. 6/2024, pubblicata il 04/01/2024, resa
dall'Ecc.mo Tribunale di Cagliari, Giudice Dott.ssa Monica Moi, nel procedimento recante N.R.G.
3687/2017; d) accertare e dichiarare l'esatto ammontare del credito di (pronuncia CP_1
di accertamento del credito di e, per l'effetto, e) condannare l'appellante al suo CP_1
pagamento. Sempre ed in ogni caso, con vittoria di spese e compensi dei due gradi del giudizio,
ove occorra anche in maniera parziale, avuto riguardo agli interessi effettivi delle parti
nell'economia delle prestazioni contrattuali in contestazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pagina 2 Con atto di citazione ritualmente notificato la si opponeva all' ingiunzione di Parte_1
pagamento n. 2298/2017 di € 6.098,22, emessa da ai sensi dell'art. 2 primo comma CP_1
del R.D. 14.04.1910, n. 639, e dell'art. 229 del D. Lgs. 19.02.1998, n. 51, domandandone la revoca o l'annullamento.
L'opponente allegava:
- che dalla lettura dell'ingiunzione emergeva che aveva agito in forza di contratto di CP_1
somministrazione n. 2013-30016410, relativamente alle seguenti fatture: n. 2014/402991692, del
02.09.2014, dell'importo di Euro 5.255,93; n. 2014/24377287, del 06.10.2014, dell'importo di Euro
77,24; n. 2015/502323810, del 27.02.2015, dell'importo di Euro 410,62; n. 2015/23112101, del
29.05.2015, dell'importo di Euro 354,43;
- di non avere ricevuto le fatture e, quindi, di non averne potuto conoscere il dettaglio,
evidenziando, in ogni caso, l'enorme incongruenza tra l'importo della prima fattura (Euro 5.255,93)
e le successive (Euro 842,29 complessivi);
- che nessun allaccio era mai stato operativo all'interno delle aree (una lottizzazione) di sua proprietà, nonostante la richiesta di fornitura di acqua fosse stata presentata in data 19.07.2013,
attraverso la compilazione del modulo predisposto da (richiesta ricevuta dal gestore in CP_1
data 19.07.2013);
- che solo un anno dopo, ossia in data 18.06.2014, aveva comunicato il preventivo per CP_1
l'allaccio (pari ad Euro 80,00) da corrispondere entro trenta giorni dal suo ricevimento;
- di aver eseguito in data 10.07.2014 il pagamento tramite bollettino postale, e, nonostante ciò, di non essere mai stata contattata da per avere informazioni circa la corretta installazione del CP_1
contatore.
Contestava, quindi, le pretese a fondamento dell' ingiunzione sia nell'an, che nel quantum.
Costituita tempestivamente in giudizio, produceva, a sostegno delle proprie CP_1
ragioni, il contratto stipulato con la nell'anno 2006, avente ad oggetto l'erogazione di Parte_1
acqua “da cantiere”, un estratto conto dettagliato dei consumi della società negli anni dal 2007 sino
Pagina 3 al 2013, le fatture oggetto dell'ingiunzione, e due verbali datati rispettivamente 30.01.2013 e
23.07.2013, di distacco e di riallaccio della fornitura.
Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ingiunzione di pagamento.
In sede di memorie ex art. 183 n. 1 c.p.c., l'opponente deduceva che il contratto stipulato con nel 2006 era stato risolto in via definitiva nel giugno 2013, a seguito dell'emissione da CP_1
parte di della fattura n. 2013027249, “Tipo 05Cessazione”; evidenziava che la cessazione CP_1
di tale rapporto era avvenuta a seguito di un reclamo della accolto da in ragione Pt_1 CP_1
della conclusione dei lavori di realizzazione della rete idrica della lottizzazione, sostenendo di non avere mai richiesto il ripristino della fornitura, “oramai inutile per lei”, ma solamente l'allaccio di una nuova fornitura per “uso non domestico”. Rispondendo a tali assunti precisava che CP_1
l'utenza del 2006 veniva cessata per morosità con la asportazione del contatore (come da doc.7
prodotto); che nei mesi successivi la cliente, per ottenere il riallaccio, aveva provveduto a sanare la morosità così come stabilito dall'art. B23 del Regolamento (doc.
2-estratto conto prodotto); che ai sensi dell'art. B15, essendo decorsi oltre 90 gg dacché era stata slacciata l'utenza per morosità, la cliente aveva dovuto stipulare un nuovo contratto, da considerare, però, una riattivazione, come evincibile chiaramente dal verbale di posa del (medesimo) contatore (doc. 8) e come ammesso dalla stessa che le fatture emesse riportavano esattamente i consumi oggetto di lettura. Pt_1
La causa, istruita con produzioni documentali, con sentenza n. 6/2024 pubblicata in data
04/01/2024, era decisa nei seguenti termini: “…- respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma
l'ingiunzione opposta n. 2298/2017; - condanna l'opponente a rifondere a parte opposta le spese di
lite, che liquida in euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali 15%, Iva e Cpa come per
legge”.
Si riporta, in sintesi, il percorso motivazionale della statuizione.
- Era infondata l'eccezione di mancata ricezione delle fatture oggetto dell'ingiunzione sollevata dall'opponente: dalla documentazione prodotta dal gestore emergeva, infatti, che in data 19.10.2016
e 15.05.2017 la aveva ricevuto due solleciti di pagamento indicanti le fatture insolute ed il Pt_1
Pagina 4 relativo ammontare, per le quali, tuttavia, la stessa società non si era mai attivata al fine di richiederne copia onde verificare l'effettiva debenza delle somme richieste.
- Era infondata la lamentata incongruenza tra gli importi di cui alle fatture oggetto dell'ingiunzione,
emergendo per tabulas che la diversità degli importi attenesse alla diversa tipologia di fatturazione:
la fattura n. 2014/402991692, del 02.09.2014, dell'importo di euro 5.255,93 era stata infatti emessa a saldo dei consumi relativi al periodo 07/2013 - 04/2014; la fattura n. 2014/24377287, del
06.10.2014, dell'importo di euro 77,24 era stata emessa a titolo di deposito cauzionale;
la fattura n.
2015/502323810, del 27.02.2015, dell'importo di euro 410,62 era stata emessa a conguaglio per i consumi idrici relativi al periodo dal 23.04.2014 al 22.10.2014; infine, la fattura n. 2015/23112101,
del 29.05.2015, dell'importo di euro 354,43 era stata emessa a titolo di acconto per consumi idrici relativi al periodo dal 23.10.2014 al 30.04.2015.
- Quanto all'eccepito, mancato godimento della fornitura, premesso che l'opponente aveva genericamente contestato la documentazione prodotta da adducendo la mancanza di CP_1
valore probatorio di essa e la sua irrilevanza, senza, tuttavia, allegare circostanze concrete che consentissero di ritenere i documenti in questione non corrispondenti al vero, risultava accertato, in accordo con quanto emerso dai verbali di intervento dei tecnici di - non oggetto, per CP_1
l'appunto, di specifica contestazione - che in data 29/1/2013 fosse avvenuto lo slaccio per morosità
mediante rimozione del contatore e che in data 23.07.2013 avesse proceduto alla CP_1
riapertura dell'utenza con la posa del precedente contatore, sulla base della richiesta di fornitura del
19 luglio 2013. Nessuna rilevanza poteva attribuirsi, per contro, alle allegazioni dell'opponente circa il mancato utilizzo dell'apposito modulo di riattivazione post slaccio e la sottoscrizione di un nuovo contratto, che in ipotesi avrebbero dimostrato la richiesta di nuova fornitura indipendente dal primo contratto: difatti il Regolamento SII (cfr. Art. b15 e B.21) prevede che l'utente debba sottoscrivere un nuovo contratto qualora l'utenza sia slacciata per morosità da più di 90 giorni. Né
vi erano elementi sufficienti per affermare che la avesse richiesto, con la sottoscrizione del Pt_1
contratto stipulato in data 19.07.2013, l'allaccio di una nuova fornitura a servizio di una sola villetta
Pagina 5 della lottizzazione: al contrario, emergeva dalle circostanze emerse nel corso di causa che la società
avesse senz'altro inteso chiedere la riattivazione della precedente utenza. E tanto si sarebbe ricavato anche dalla condotta tenuta dall'utente all'esito della ricezione del preventivo dei costi di allaccio relativi alla richiesta di fornitura del 19.07.2013, atteso che detto preventivo conteneva, a ben vedere, l'espresso riferimento all'utenza n. 6333519, ossia la medesima oggetto di cessazione, e che lo stesso utente aveva indicato la sussistenza di un “allaccio idrico preesistente”. Secondo il ragionamento del Tribunale, quindi, tale preventivo si sarebbe dovuto ritenere accettato dall'utente per facta concludentia, avendo la provveduto al pagamento in data 10.07.2014 della fattura Pt_1
n. B3114392/2014 del 18.06.2014 emessa sulla base del preventivo medesimo, con una condotta che costituiva indubbiamente principio di esecuzione proprio di quel contratto volto alla riattivazione dell'utenza cessata e non di altri, stanti gli inequivoci riferimenti, contenuti nel preventivo, alla precedente utenza.
Sulla scorta di tale ordine di argomenti, il Tribunale ha, pertanto, escluso (contrariamente all'assunto della difesa della che la richiesta di riattivazione temporanea e urgente di cui al Pt_1
doc. 11, prod. di parte opponente, recante la data del 23/7/2014 e, quindi, successiva alla ricezione del preventivo e del pagamento di cui si è detto, fosse la prima e l'unica con cui sarebbe stata chiesta la riattivazione dell'utenza cessata;
la sola nota, non supportata da elementi ulteriori, datata
23/7/2014 con cui aveva riscontrato la richiesta di ripristino del contatore in via CP_1
temporanea ed urgente da parte di non era dunque sufficiente ad inficiare il ragionamento Pt_1
svolto, siccome sorretto da elementi probatori plurimi, univoci e tra loro pienamente concordanti.
***
Avverso la sentenza ha proposto appello la al fine di ottenere, in sua riforma, Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni trascritte in epigrafe.
Si è costituita in giudizio resistendo all'appello. CP_1
1. Con primo e terzo motivo la censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Parte_1
Tribunale, alla luce della documentazione prodotta, ha ritenuto che la società, attraverso la
Pagina 6 sottoscrizione del contratto del 19.07.2013, avesse richiesto la riattivazione della vecchia fornitura già slacciata “uso cantiere”, non considerando, invece, che la richiesta aveva avuto ad oggetto l'allaccio di una nuova fornitura “uso domestico non residenziale”, in un altro punto della lottizzazione: in particolare il Giudice non avrebbe correttamente esaminato i due contratti prodotti in giudizio, il primo del 2006, avente ad oggetto la richiesta di fornitura di acqua per uso cantiere -
cessato - e il secondo del 2013, avente ad oggetto la richiesta di fornitura di acqua per uso domestico non residenziale, presentata mediante l'apposito modulo per ottenere un nuovo allaccio
(e non attraverso il modulo “riattivazione post slaccio”). Soggiunge la che il Tribunale non Pt_1
avrebbe, allo stesso modo, esaminato con la dovuta attenzione la planimetria prodotta in corso di causa, comprovante la circostanza che la vecchia fornitura sarebbe stata finalizzata a servire il cantiere a valle, “lontano chilometri dalla dislocazione delle nuove unità abitative realizzate e da
realizzare, mentre la nuova richiesta di allaccio sarebbe stata formalizzata per servire le villette nel frattempo realizzate.
2. Con secondo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza nella parte in cui era riportato che essa società avesse contestato genericamente la documentazione prodotta dall'opposta con una formula di mero stile, senza allegare alcuna circostanza concreta che consentisse di ritenere i documenti in questione non rispondenti al vero: evidenzia l'appellante, a tal proposito, di aver specificato, fin dall'atto di opposizione all'ingiunzione di pagamento, di essere stata in attesa dell'attivazione, da parte di della nuova fornitura richiesta con l'invio dell'apposito CP_1
modulo nel luglio 2013 e di non aver avuto, fino alla produzione della documentazione di cui si è
detto da parte di conoscenza dell'avvenuta riattivazione della vecchia fornitura. In CP_1
particolare, la precisa di aver contestato in maniera specifica – con le memorie nn. 1 e 2 di Pt_1
cui all'art. 183 c.p.c. – i verbali prodotti dalla controparte, relativi alla rimozione del contatore e al ripristino della fornitura, evidenziando di non aver mai partecipato alle operazioni indicate,
soprattutto a quella relativa alla riattivazione della vecchia fornitura (nei due verbali non vi sarebbe,
infatti, alcuna sottoscrizione della . Pt_1
Pagina 7
3. Con quarto motivo d'appello la censura la sentenza nella parte in cui è ritenuto che Pt_1
fosse stata richiesta la riattivazione della precedente utenza, anche in ragione della condotta tenuta dall'utente all'esito della ricezione del preventivo dei costi di allaccio relativi alla richiesta di fornitura del 19 luglio 2013, atteso che detto preventivo conteneva l'espresso riferimento all'utenza n. 6333519, ossia la medesima oggetto di cessazione, e che in corrispondenza della dicitura
“allaccio idrico preesistente” risultava riportato il numero 1, che corrispondeva al “si”.
Precisa, sul punto, parte appellante che, in primo luogo, il n. 6333519 si riferisce al codice cliente
( e non all'utenza, e che ciò che rileverebbe ai fini della decisione sarebbe, al più, il Pt_1
riferimento al contratto: il contratto stipulato nel 2006 è infatti distinto al n. 35251259, mentre il contratto stipulato nel 2013 è distinto al n. 30016410, come risulterebbe anche dall'estratto conto prodotto da In ogni caso, il preventivo inviatole nel 2014 avrebbe avuto ad oggetto le CP_1
spese di attivazione di una nuova utenza, richiesta attraverso la sottoscrizione e l'invio del modulo,
e non le spese per la riattivazione della vecchia fornitura.
5. Con quinto e sesto motivo di gravame l'appellante censura il provvedimento di primo grado nella parte in cui si è escluso che la riattivazione temporanea e urgente recante la data del
23.07.2014 e, quindi, successiva alla ricezione del preventivo e del pagamento, fosse la prima e l'unica con cui sarebbe stata richiesta la riattivazione dell'utenza cessata;
secondo il Tribunale,
infatti, la sola nota non sarebbe stata sufficiente ad inficiare il ragionamento fino a quel momento operato. Viceversa, a giudizio dell'appellante, dalla lettura della nota in oggetto (doc. 11 parte opponente) si evincerebbe che nel 2014 fosse pienamente consapevole del fatto che la CP_1
vecchia fornitura non fosse più operativa, poiché proprio nel luglio 2014 accordava, in via di urgenza, il ripristino temporaneo e provvisorio delle condutture da cantiere, al fine di consentire l'erogazione dell'acqua alla lottizzazione per la durata di 10 giorni, riconoscendo,
conseguentemente, che il vecchio contatore fosse “scollegato”. Dall'esame del consuntivo e delle fatture prodotte da emergerebbe, quindi, inequivocabilmente, che i consumi addebitati si CP_1
riferissero ad un periodo in cui il contatore non era neanche attivo.
Pagina 8 Conclusivamente, la società appellante contesta che il Tribunale non abbia ritenuto CP_1
responsabile di avere erroneamente proceduto – senza alcuna preventiva richiesta, sopralluogo congiunto e/o successiva comunicazione – a riattivare un'utenza da cantiere in luogo di procedere ad effettuare un nuovo allaccio.
***
L'appello è infondato e deve essere rigettato per le seguenti, assorbenti ragioni.
Dall'esame della documentazione agli atti del primo grado sono emerse, inequivocabilmente, le circostanze appresso esposte:
- la in persona del legale rappresentante sig. , ha sottoscritto in data Parte_1 Parte_2
16.07.2007 un contratto di fornitura “uso industriale/commerciale per la realizzazione dei lavori di lottizzazione nella località Perd'e Sali, via del Porto – località Zavorra (doc. 1 parte opposta primo grado);
- in forza di detto contratto la ha usufruito regolarmente della fornitura idrica e ha Pt_1
provveduto al pagamento delle fatture, come dimostrato nell'estratto conto prodotto da
(doc. 2 parte opposta primo grado); CP_1
- in data 30.01.2013 l'utenza intestata alla è stata slacciata per morosità e il contatore Pt_1
con matricola FA111794 è stato sigillato (doc. 7 parte opposta primo grado);
- a seguito di richiesta inoltrata dalla il 19.07.2013 tramite l'invio dell'apposito modulo Pt_1
di riallaccio della fornitura “per uso non domestico senza impegno” (doc. 1 parte opponente primo grado), ha provveduto, in data 23.07.2013, a ripristinare il medesimo CP_1
contatore individuato con la matricola 04FA111794, con rimozione del sigillo, e a riattivare l'utenza secondo quanto richiesto dalla stessa per “uso non domestico senza Pt_1
impegno” contrariamente a quanto dalla medesima sostenuto con la prima e terza censura
(doc. 8 parte opposta primo grado);
Pagina 9 - a seguito della riapertura, ha regolarmente emesso le fatture per i consumi relativi CP_1
al periodo compreso tra il 02.09.2014 e il 30.04.2015, indicando che gli stessi consumi erano stati calcolati sulla base della tariffa “uso non domestico”;
- a seguito del mancato riscontro ai solleciti di pagamento inviati rispettivamente in data
7.9.2016 e 20.3.2017, ha notificato l'ingiunzione di pagamento, recante, anche in CP_1
questo caso, il riferimento alla tipologia di fornitura “per uso non domestico – senza impegno”.
Ebbene, alla luce di quanto indicato discende che, contrariamente a quanto prospettato da parte appellante, non sia stata riallacciata la vecchia fornitura “per uso industriale/commerciale” (di cui al contratto stipulato il 16.07.2007), ma sia stata difatti riallacciata l'utenza, già intestata alla Pt_1
e individuata con la matricola 6333519, nonché riattivato il contatore precedentemente in uso e
[...]
distinto con la matricola 04-111794FA, per l'uso “non domestico – senza impegno”, così come richiesto dallo stesso utente nel modulo sottoscritto.
A ciò appare opportuno soggiungere che le fatture in questione sono state emesse per consumi effettivi, risultanti da letture in sé non oggetto di specifica contestazione (ad esempio a causa di un malfunzionamento del contatore oppure per la presenza di perdite a monte); stando così le cose,
deve, allo stesso modo, rilevarsi che il posizionamento del contatore in altro punto della lottizzazione non incide, all'evidenza, sull'erogazione dell'acqua e sulla sua tipologia di fornitura
(si ribadisce, per uso non domestico, come da espressa richiesta dell'utente) e che sia del tutto irrilevante quale sia la villetta (non indicata specificatamente) per cui sarebbe stato richiesto l'allaccio della fornitura (in disparte l'incongruenza della richiesta per uso non domestico a servizio di una casa), atteso che la stessa è pur sempre compresa all'interno della lottizzazione della società
titolare dell'utenza. Pt_1
Le considerazioni che precedono consentono di ritenere assorbite le ulteriori questioni sollevate da parte appellante circa la presunta, mancata conoscenza, da parte della della circostanza “che Pt_1
avesse nel frattempo provveduto al ripristino della vecchia fornitura”, della quale avrebbe CP_1
Pagina 10 appreso solo “dalla produzione da parte di dei verbali doc. 8 allegato alla comparsa di CP_1
costituzione , anche in considerazione del fatto che alle operazioni di riallaccio del CP_1
vecchio contatore la non sarebbe stata chiamata a partecipare: per mera completezza, basti Pt_1
precisare sul punto che appare del tutto inverosimile che la società appellante non fosse a conoscenza dell'avvenuto riallaccio che essa stessa aveva sollecitato e di cui aveva, evidentemente,
fruito. Né sussiste puntuale contestazione che i consumi siano stati effettivi, mentre non ha costituito oggetto di specifica censura il passaggio motivazionale per cui, mediante facta
concludentia, l'utente aveva accettato proprio quel contratto volto alla riattivazione dell'utenza cessata, e con esso, evidentemente, l'indefettibile riallaccio nonché le relative operazioni.
Argomentazione che consente di superare anche ogni questione concernente l'asserita necessità
della partecipazione dell'utente alle operazioni di posa, chiusura, rimozione o sostituzione del contatore, non essendo, peraltro, inconferente richiamare quanto disposto dall'art. B.24 del
Regolamento del Servizio Idrico Integrato, a tenore del quale “Per tutte le utenze idriche riferibili
contrattualmente al Gestore, al momento dell'installazione, chiusura per disdetta, sostituzione e/o
rimozione del contatore, il personale del Gestore o dallo stesso incaricato, redigerà un verbale
compilando un apposito modulo predisposto, nel quale saranno indicati: marca e calibro del
contatore, numero di matricola, lettura del contatore rimosso e/o del contatore installato ed
eventuali dichiarazioni dell'utente. L'utente, o suo delegato, è tenuto in occasione dell'eventuale
appuntamento concordato a sottoscrivere il suddetto verbale, ricevendone copia. In caso di assenza
dell'utente o suo rifiuto alla sottoscrizione, si procederà ugualmente alle operazioni suddette per le
quali sarà redatto apposito verbale”. Nella specie, dal verbale sottoscritto dall'operatore risulta che al cliente era stato dato un appuntamento (doc. 8 opposta).
Per tutte le ragioni sopra espose, l'appello non può che essere rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, secondo i parametri del DM 147/2022 e succ. mod., applicando i valori medi per la fase introduttiva, di studio
Pagina 11 e decisionale, esclusa la fase di istruttoria/di trattazione, non tenutasi, sullo scaglione di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00.
Sussistono, inoltre, i presupposti previsti dall'art. 13 DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1,
comma 17, L. n 228/2012, per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente decidendo sull'appello proposta dalla avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di Cagliari n. 6/2024, pubblicata in data 04.01.2024:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna la in persona del legale rappresentate pro tempore, alla rifusione delle Parte_1
spese del presente grado di giudizio in favore di che liquida in € 3.397,00 CP_1
per compensi di avvocato, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
3. sussistono i presupposti previsti dall'art. DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma
17, L. n 228/2012, per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Cagliari nella Camera di consiglio della Corte d'Appello il 9 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Grazia Maria Bagella Dott.ssa Maria Teresa Spanu
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