Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 24/11/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00481/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00068/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 68 del 2025, proposto da
Iliad Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Valerio Mosca, Filippo Pacciani e Martina Menga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Beatrice Malosso in Trieste, via Valdirivo 40;
contro
Comune di Monfalcone, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Teresa Billiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, non costituite in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento del Comune di Monfalcone prot. 63487/A del 17 dicembre 2024;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti;
nonché per l'accertamento e la declaratoria
del silenzio assenso formatosi, ai sensi dell'art. 44 d.lgs. n. 259/2003, sull'istanza di autorizzazione presentata da Iliad Italia S.p.A. in data 15 novembre 2023 relativa all'installazione di una stazione radio base per rete di telefonia mobile presso il Comune di Monfalcone, su un terreno sito in Viale San Marco, n. 39 (N.C.T. del Comune di Monfalcone, Foglio 26, Mapp. 995/3, Sez. A) e del conseguente diritto di Iliad Italia S.p.A. all'installazione ed esercizio del medesimo impianto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monfalcone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa EL IG e uditi per la società ricorrente l’avv. Romea Bon e per il Comune intimato l’avv. Teresa Billiani come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
All’udienza pubblica del 19 novembre 2025, fissata per la trattazione dell’affare, la società ricorrente ha richiamato e ribadito quanto evidenziato nell’atto in data 17 ottobre 2025, ore 12.20 - la cui tardività rispetto al termine delle ore 12.00 dell’ultimo giorno utile è stata eccepita dal Comune intimato con memoria di replica in data 29 ottobre 2025, con la quale ne ha chiesto, per l’appunto, l’espunzione dagli atti causa “nella parte in cui contiene una memoria” - ovvero che, successivamente alla proposizione del ricorso, è venuto meno il suo interesse all’annullamento del provvedimento gravato.
Il Comune si è riportato, insistendo nelle conclusioni rassegnate.
L’affare è stato, indi, introitato per la decisione.
Il Collegio osserva che la dichiarazione resa dalla società ricorrente appalesa, in maniera inequivoca, che è venuto meno ogni suo interesse alla decisione nel merito.
Conseguentemente, questo Collegio non può che dichiarare il gravame improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), del c.p.a. (cfr. ex multis Cons. di Stato, n. 3061/2018).
Il Consiglio di Stato ha, infatti, precisato che, in virtù del fondamentale principio della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso e il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha, per l’appunto, attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito ove la parte attrice, prima della spedizione della causa in decisione, abbia dichiarato di non avere più alcun interesse al ricorso.
Pertanto, in tal caso il giudice è senz’altro tenuto a dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse (cfr. Cons. di Stato, n. 4913/2012 e n. 3848/2016).
Le spese di lite possono essere compensate per intero tra le parti, sussistendo, al riguardo, giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse.
Compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
EL IG, Consigliere, Estensore
Claudia Micelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL IG | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO