Art. 1-quater. (Composizione del Servizio centrale per le dipedenze
da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope)
1 Al servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope e' proposto un dirigente generale del Ministero della sanita'.
2. Il Ministro provvede alla costituzione del Servizio centrale articolandolo in almeno quattro settori afferenti alla dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope, alla prevenzione delle infezioni da HIV tra i tossicodipendenti e altre patologie correlate, all'alcoolismo e al tabagismo prepondendovi i dirigenti di cui al comma 3.
3. Nella tabella XIX, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il quadro A, livello di funzione C, e' incrementato di una unita';
b) il quadro C, livello di funzione D, e' incrementato di due unita';
c) il quadro C, livello di funzione E, e' incrementato di quattro unita'. (7) ((8)) -------------- AGGIORNAMENTO (7) Il D.Lgs. 30 giugno 1993 n. 266 ha disposto (con l'art. 10 comma 1) l'abrogazione degli articoli 1-ter e 1-quater della legge 26 giugno 1990, n. 162 (recante "Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685 , recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza"); ha inoltre disposto (l'art. 10 comma 2) che "L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994". --------------- AGGIORNAMENTO (8) Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266 , come modificato dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 542 , convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649 , ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che l'abrogazione degli articoli 1-ter e 1-quater della legge 26 giugno 1990, n. 162 (recante "Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685 , recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza") "ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza".
da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope)
1 Al servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope e' proposto un dirigente generale del Ministero della sanita'.
2. Il Ministro provvede alla costituzione del Servizio centrale articolandolo in almeno quattro settori afferenti alla dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope, alla prevenzione delle infezioni da HIV tra i tossicodipendenti e altre patologie correlate, all'alcoolismo e al tabagismo prepondendovi i dirigenti di cui al comma 3.
3. Nella tabella XIX, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il quadro A, livello di funzione C, e' incrementato di una unita';
b) il quadro C, livello di funzione D, e' incrementato di due unita';
c) il quadro C, livello di funzione E, e' incrementato di quattro unita'. (7) ((8)) -------------- AGGIORNAMENTO (7) Il D.Lgs. 30 giugno 1993 n. 266 ha disposto (con l'art. 10 comma 1) l'abrogazione degli articoli 1-ter e 1-quater della legge 26 giugno 1990, n. 162 (recante "Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685 , recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza"); ha inoltre disposto (l'art. 10 comma 2) che "L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994". --------------- AGGIORNAMENTO (8) Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266 , come modificato dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 542 , convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649 , ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che l'abrogazione degli articoli 1-ter e 1-quater della legge 26 giugno 1990, n. 162 (recante "Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685 , recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza") "ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza".