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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 31/07/2025, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. 4042 / 2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Sezione II^ civile
Il Tribunale ordinario di Perugia in composizione monocratica in persona del giudice dott. Antonio Contini ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al registro generale degli affari civili per l'anno 2017 al numero 4042, e vertente
TRA elettivamente domiciliata in Perugia, Via Baglioni, n. Parte_1
36, presso l'avv. Alessandro Bacchi che la assiste e difende giusta procura prodotta telematicamente;
ATTORE
CONTRO elettivamente domiciliata in Perugia, via Fani, n. 14, presso Controparte_1
l'avv. Vincenzo Maccarone, e rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Toffoletto e dall'avv. Christian Romeo che la assistono e difendono anche disgiuntamente giusta procura prodotta telematicamente;
CONVENUTO
e avente ad oggetto: contratti bancari;
Sulle seguenti conclusioni: come da verbale di udienza.
PER L'ATTORE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, Accertati e determinati, per le ragioni espresse in narrativa e per i singoli titoli ivi addotti, gli errati ed illegittimi addebiti nonché la sussistenza di un credito per la complessiva
Pagina 1 di 12 somma di euro 50.223,13, condannare la banca convenuta in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento della suddetta somma oltre a rivalutazione monetaria o alla diversa somma maggiore o minore risultante dalla istruttoria e/o da determinarsi anche in via equitativa;
Condannare, per le ragioni espresse in narrativa, accertata anche incidenter tantum la violazione delle norme in materia di usura ed accertare le predette violazioni contrattuali e/o extracontrattuali, la banca convenuta in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento della somma di euro 50.000,00 o al pagamento della diversa somma maggiore o minore risultante dalla istruttoria e/o da determinarsi anche in via equitativa;
Con vittoria di spese ed onorari di causa.”
PER IL CONVENUTO
In via preliminare: - accertare e dichiarare la prescrizione delle rimesse solutorie affluite sul conto corrente n. 29419960 nel periodo anteriore a dieci anni dalla proposizione del presente giudizio;
Nel merito: - rigettare tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti nei precedenti atti;
In ogni caso: - con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA, CPA e oneri di legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. – Con atto di citazione ritualmente notificato la società in epigrafe ha convenuto in giudizio la banca esponendo l'addebito in proprio Controparte_1 danno, nell'ambito di un conto corrente acceso nel 1991 e chiuso nel 2014 (cui accedeva un conto anticipi), di poste illegittime per superamento dal tasso soglia, anatocismo indebito, commissioni di massimo scoperto, spese non pattuite ed errata indicazione dell'indicatore sintetico di costo e ha chiesto, quindi, il pagamento in restituzione della somma di euro 50.223,13, chiedendo altresì il risarcimento del danno in misura di euro 50.000.
Ha assunto, in particolare, con riferimento a perizia di parte invero difforme da quanto esposto nell'atto di citazione (v. allegato 3 alla citazione e quanto nel prosieguo), di essere creditrice (pag. 9 e 10) per applicazione di interessi usurari
(indicati come tali per confronto tra quanto asseritamente applicato e il tasso soglia di periodo) in misura di euro 50.223,13, calcolando tale somma dal 1997 “al 2012
Pagina 2 di 12 senza considerare il 2013 e 2014”. Ha poi affermato che l'applicazione di interessi anatocistici ha comportato il superamento del tasso soglia e comunque comporterebbe la sussistenza di errati addebiti per euro 17.173,61 euro. Ancora – richiamata in linea teorica l'esigenza di determinatezza della commissione di massimo scoperto, per poi assumere l'inclusione della stessa nel calcolo del TEG – ha affermato la sussistenza di addebiti illegittimi per euro 8.982,75.
Deve dunque precisarsi, in primo luogo, che non vi è corrispondenza tra il contenuto argomentativo dell'atto di citazione (nel quale appunto si espongono voci di illegittimi addebiti per euro 76.379,49) e le conclusioni del medesimo atto (poi ribadite in prima memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. e in sede di precisazione), dove si richiamano complessivi addebiti illegittimi per euro 50.223,13 e, ancora, la perizia di parte depositata unitamente alla citazione (che invero sembrerebbe riferita ad un diverso rapporto di conto corrente, posto che ivi si espone che lo stesso fu aperto nel
2008 e portava il n. 41297695 in luogo del numero 29419960 invece richiamato in citazione).
2. – La banca si è tempestivamente costituita con comparsa, eccependo preliminarmente la prescrizione delle rimesse solutorie perché fatte ultra fido o in assenza di fido risalenti al decennio precedente (e dunque, stante l'eccezione fatta in comparsa del 26 settembre 2017, con riferimento ai versamenti fatti fino al 26 settembre 2007).
Ha poi evidenziato la carenza degli avversi assunti, per difettare nell'avversa produzione – al tempo della citazione – gli estratti conto e il contratto riferito al conto anticipi e evidenziando i contenuti inconferenti della perizia depositata, quindi argomentando in ordine all'insussistenza dell'usura, alla legittimità dell'anatocismo
(specie per essersi in tesi la banca adeguata alla delibera del CICR del 2000) e alla mancata prova di applicazione delle commissioni di massimo scoperto (per essere assente il contratto di apertura di credito, o estratti conto del conto principale o di quello per anticipi).
Ha, infine, contestato quanto sostenuto dalla controparte in ordine alla circostanza che l'indicatore sintetico di costo non fosse conforme al tasso annuo effettivo globale, evidenziando che in ipotesi tale violazione comporterebbe responsabilità
Pagina 3 di 12 precontrattuale della banca.
Ha chiesto, in definitiva, il rigetto della domanda attorea.
3. – Successivamente, con la seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. parte attrice ha prodotto una perizia di parte concernente il rapporto oggetto di causa, nonché estratti conto e scalari (parziali). Con la seconda memoria istruttoria la ha Pt_2 prodotto documentazione contrattuale rilevante. È stata quindi svolta consulenza tecnica d'ufficio, affidata alla dott.ssa All'esito la causa è stata Persona_1 rinviata per la precisazione delle conclusioni e, a seguito di alcuni rinvii a carattere organizzativo, è stata chiamata per l'incombente e la discussione orale all'udienza del 16 luglio 2025. In quella sede i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale ed in intestazione e la causa è passata in decisione a norma dell'art. 281 sexies ult. co. c.p.c.
4. – Per ragioni di semplicità espositiva, giova trattare immediatamente delle due questioni poste nella parte finale dell'atto introduttivo, cioè: a) della sostenuta applicabilità dell'art. 117 T.u.b. in dipendenza della circostanza secondo la quale l'indicatore sintetico di costo sarebbe difforme dal tasso annuo effettivo globale come ricostruito;
b) della domanda di risarcimento del danno.
4.1. – Quanto al primo aspetto la domanda è infondata in punto di diritto.
Osservato che, come noto, l'art. 117 T.u.b. è stato introdotto nel 1993 e che il conto corrente principale del quale si discute è stato stipulato nel 1991, è sufficiente rammentare che la divergenza, ove effettivamente sussistente, tra indicatore sintetico di costo (ISC) indicato in contratto e tasso annuo effettivo globale, non è ragione di nullità del contratto. Infatti, come correttamente rileva l'istituto di credito, l'ISC non
è un tasso applicato al contratto, ma un indicatore con funzione informative e l'eventuale divergenza tra quanto esposto in via sintetica con detto indicatore e quanto effettivamente previsto nel contratto è, al più, ove allegata e dimostrata, fonte di responsabilità precontrattuale dell'istituto di credito (cft., tra molte conformi, Trib
Perugia, 5 novembre 2021, n. 1529; 6 luglio 2021, n. 996; 7 settembre 2020, n. 950;
19 marzo 2020, n. 474; Trib. Roma, 11 luglio 2019, n. 14742; Trib. Napoli, 5 maggio 2021 n. 4240).
4.2. – Quanto alla domanda risarcitoria prospettata, la stessa è del tutto generica,
Pagina 4 di 12 priva di prova e comunque infondata in punto di diritto.
Premessa la spettanza di somme a titolo restitutorio, afferma l'attore esclusivamente che “appare di tutta evidenza che vi sia stato un altro danno … sia in termini di danno non patrimoniale quantificato equitativamente in euro 50.000 sia in termini di danno economico atteso che mancando circa 50.000 euro la stessa
è stata [costretta, n.d.r.] a pagare quanto non doveva con mortificazione della libertà di impresa”.
Ebbene, tali assunti sono in parte infondati e in parte del tutto carenti.
Quanto al danno patrimoniale, basti il rilievo che, in difetto di ulteriori allegazioni e prove, la mancata disponibilità di una somma di denaro in un certo periodo di tempo in cui era invece dovuta è compensata dagli interessi che su questa spettino
(v. art. 1282 cod. civ.). Quanto al danno non patrimoniale non può non rilevarsi che difetta qualsivoglia seria allegazione – al di là del danno evento, che consisterebbe, nella ricostruzione di parte, nella mancata disponibilità delle somme durante la vita dell'impresa – di quale sia stata la conseguenza concreta su connotati non patrimoniali dell'impresa, sicchè, con tutta evidenza, anche sotto tale aspetto, la domanda deve essere respinta.
6.1. – Si può, dunque, passare, all'esame della domanda principale.
Dato atto che si tratta di una azione promossa dal cliente per la ripetizione di somme asseritamente indebite, deve immediatamente osservarsi che, nel caso di specie, risulta (anche per il principio di acquisizione) la produzione dei contratti e in particolare del contratto di apertura di conto corrente bancario del 26 febbraio 1991
e del contratto di apertura di credito del 24 ottobre 2007.
Come tuttavia rileva c.t.u. (pag. 3-4) non è stata prodotta (da alcuna delle parti) la serie continua degli estratti conto dall'apertura alla chiusura del conto (avvenuta il
24 settembre 2014 e, cioè, alla fine del III trimestre del 2014).
Sono infatti in atti, quanto al conto principale, estratti dal I trimestre del 2005 al II trimestre del 2013 (e scalari dal III trimestre del 2005 al IV trimestre del 2012); quanto all'apertura di credito, sono invece in atti gli scalari dal I trimestre 2008 al IV trimestre 2012.
È dunque evidente che non sono in atti gli estratti conto per la parte conclusiva
Pagina 5 di 12 del rapporto, cioè in ogni caso, gli ultimi 5 trimestri di estratti conto e 7 trimestri di scalari per il conto principale e gli ultimi 7 trimestri di scalari per l'apertura di credito (non essendo stato prodotto invece alcun estratto conto).
Tale emergenza processuale pone il tema della ricostruibilità del saldo in difetto di tali estratti, cioè, si ripete, in ipotesi di esclusiva domanda di ripetizione del cliente e in difetto non tanto dei primi estratti conto (che comunque difettano), né di periodi intermedi, ma degli ultimi estratti conto.
Al riguardo occorre in primo luogo rammentare che gli estratti conto fanno prova
(per quanto non esclusiva essendo ben possibile utilizzare mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete1) delle operazioni compiute sul conto e che, in linea di principio e per regola generale, così come la banca che chieda il pagamento del saldo risultante alla chiusura del conto deve dimostrare l'integrale andamento dello stesso, sì da dimostrare, all'esito delle operazioni di addebito ed accredito, di essere creditrice, allo stesso modo, il cliente che affermi l'illegittimo addebito di poste sul conto deve dimostrare, oltre all'illegittimità della causa dell'appostazione (per nullità della clausola contrattuale che prevedeva tale costo, ad esempio, o per altre ragioni) che tale appostazione sia stata compiuta, così da consentire le rettifiche e la determinazione del corretto dare/avere. Il mezzo principale per la dimostrazione di tali fatti, dunque, è la produzione degli estratti conto, semplici e scalari.
Il tema che si pone è, come noto, quello della omessa produzione integrale degli estratti conto, tema che si articola – ferma la regola generale – in modo parzialmente differente nell'ipotesi che la domanda di pagamento provenga dalla banca o dal cliente, o che siano esposte nel processo contrapposte domande (in genere, l'una della banca di pagamento del saldo passivo e l'altra, che a sua volta può avere anche mero rilievo di eccezione riconvenzionale, del cliente di ripetizione dell'indebito o ricalcolo della corretta e minore debitorìa).
Se per l'ultima ipotesi, cioè carenza di estratti conto inziali ed intermedi in un processo dove vi siano domande contrapposte, la giurisprudenza della Suprema
Corte ha elaborato un insieme di regole dettagliate per la ricostruzione unitaria del
Pagina 6 di 12 conto, scongiurando tra l'altro la possibilità della (giuridica) esistenza di due diversi saldi, l'uno per la banca e l'altro per il cliente, in dipendenza dell'esplicarsi del diverso onere della prova (v. da ultimo Cass. civ., Sez. I, 17 gennaio 2024, n. 1763)
– affermando che i periodi intermedi devono considerarsi (a favore ed in danno di entrambe le parti) pari a zero, cosicchè nessuno ottiene alcunchè in quei periodi, e materialmente il saldo “rettificato” si elabora prendendo l'ultimo saldo “rettificato” del periodo coperto da estratti e ricominciando a appostare le operazioni attive e passive portate dal primo estratto conto successivo dopo il periodo mancante2 – su 2 Cft. Cass. civ., n. 1763 del 2024, cit., § 2.9.6 pag. 40 e ss., in questi termini: “Ne consegue che se la banca agisca in giudizio per il pagamento dell'importo risultante a saldo passivo ed il correntista chieda, a sua volta, la rideterminazione del saldo, concludendo o per la condanna dell'istituto di credito a pagare in proprio favore o per l'accoglimento della domanda di quest'ultimo in misura inferiore rispetto a quella originariamente formulata, l'eventuale carenza di alcuni estratti conto o, comunque di altra documentazione che consenta l'integrale ricostruzione dell'andamento del rapporto, comporta che: i) per quanto riguarda la banca, il calcolo del dovuto potrà farsi: i-a) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto (ricordandosi, in proposito, che la banca non può sottrarsi all'assolvimento di un tale onere invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, perché non si può confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito. Cfr. Cass. n. 13258 del 2017; Cass. n. 7972 del 2016; Cass. n. 19696 del 2014; Cass. n. 1842 del 2011; Cass. n. 23974 del 2010; Cass. n. 10692 del 2007), azzerando il saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e procedendo, poi, alla rideterminazione del saldo finale utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura del conto (o alla data della domanda); i-b) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, azzerando i soli saldi intermedi: intendendosi, con tale espressione, che non si dovrà tenere conto di quanto eventualmente accumulatosi nel periodo non coperto da documentazione, sicché si dovrà ripartire, nella prosecuzione del ricalcolo, dalla somma che risultava a chiusura dell'ultimo estratto conto disponibile (la banca, cioè, perde solo quello che si sarebbe accumulato nel periodo non coperto dagli estratti conto mancanti, sicché il dato finale risulterà abbattuto di quella somma); ii) per quanto riguarda, invece, il correntista che lamenti l'illegittimo addebito di importi non dovuti (per anatocismo, usura, pagamento di interessi ultralegali non pattuiti per iscritto, commissioni di massimo scoperto etc.) e ne chieda la restituzione, egli si trova, in realtà, in posizione praticamente analoga a quella della banca, atteso che il calcolo del dovuto potrà farsi tenendo conto che: ii-a) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto, egli o dimostra l'eventuale vantata esistenza di un saldo positivo in suo favore, o di un minore saldo negativo a suo carico (ma, in tal caso, la corrispondente documentazione vale per entrambe le parti, per il congegno di acquisizione processuale),
o beneficia comunque dell'azzeramento del saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e della successiva rideterminazione del saldo finale avvenuta utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura (o alla data della domanda); ii-b) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, anche in tal caso, egli, se sostiene che in quei periodi si è accumulata una somma a suo credito o un minore importo a suo debito per effetto, ad esempio di anatocismo e/o usura e/o pagamento di interessi ultralegali non pattuiti e/o commissioni di massimo scoperto non concordate , lo deve provare, producendo la corrispondente documentazione che, in tal caso, però, nuovamente sarà utilizzabile anche per la controparte, sempre per il congegno di acquisizione processuale. Altrimenti, beneficerà del meccanismo di azzeramento del/i saldo/i intermedio/i nel significato in precedenza chiarito, con l'evidente risultato che la banca, per quel/quei periodo/i, non ottiene niente ed il correntista, per lo stesso o gli stessi periodi, nulla recupera. Questi, cioè, è come se non ci fossero, posto che nessuno ha provato che cosa sia successo. Con la conseguenza che l'estratto conto immediatamente successivo, e tutti i successivi ancora, devono essere corretti ricollegando l'ultimo
Pagina 7 di 12 regole diverse si è invece attestata la giurisprudenza per l'ipotesi di domande non contrapposte, bensì provenienti dalla sola banca o dal solo cliente.
Quanto alla mancanza di estratti conto iniziali, la Suprema Corte ha infatti affermato che, se agisce la banca, ella subisce l'azzeramento del saldo iniziale, purchè sia escluso che, nel periodo precedente al primo saldo (passivo) della serie disponibile continua di estratti conto, il cliente abbia maturato un credito di indeterminato ammontare, nel qual caso la domanda della banca deve essere respinta. Nel caso invece di azione del cliente, egli o dimostra un diverso saldo
(passivo) iniziale, o vede la ricostruzione del dare/avere computata tenendo conto del primo saldo come risultante dal primo estratto conto disponibile3.
In questo senso è stato infatti affermato che “Nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di danaro, che afferma essere stato indebitamente corrisposto all'istituto di credito nel corso dell'intera durata del rapporto - sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente o per addebiti non previsti in contratto - è onerato della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida "causa debendi" mediante deposito degli estratti periodici di tale conto corrente, riferiti all'intera durata del rapporto, con la conseguenza che, qualora egli depositi solo alcuni di essi, da un lato non adempie a detto onere per la parte di rapporto non documentata
e, dall'altro, tale omissione non costituisce fatto impediente il sollecitato accertamento giudiziale del dare e dell'avere fra le parti, a partire dal primo saldo dal cliente documentalmente riscontrato” (Cass. civ., Sez. I, 7 dicembre 2012, n.
35979, sostenendosi, cioè (in un caso nel quale era stata prodotta una serie di estratti conto mancante per il periodo iniziale ma che raggiungeva la data di chiusura, v.
saldo disponibile al primo saldo in cui ricominciano ad essere presenti gli estratti conto.
2.9.7. In questo modo, dunque, il problema del rischio di due saldi difformi viene meno e, in buona sostanza, il meccanismo dell'azzeramento (anche di quello, prima definito intermedio, per eventuali intervalli temporali in cui mancano gli estratti conto) funziona allo stesso modo sia per la banca che per il correntista.”. In questo senso, in ipotesi di domande contrapposte, deponendo per l'azzeramento del primo saldo portato dal primo estratto conto disponibile in caso di mancanza di estratti iniziali, v. Cass. civ., Sez. I, 29 ottobre 2020, n. 23852; Cass. civ., Sez. VI-1, 5 agosto 2021, n. 22387; Cass. civ., Sez. I, 19 settembre 2022, n. 27362; 3 In questo senso, v. Cass. civ., Sez. I, 2 maggio 2019, n. 11543; quanto alla domanda della banca, sostiene che in caso di assenza di alcuni estratti conto iniziali, sussiste l'onere di contestazione specifica del cliente, quanto alla veridicità del primo saldo passivo emergente, Cass. civ., Sez. I, 16 maggio 2022, n. 15601;
Pagina 8 di 12 pag. 2), che pur in difetto di alcuni estratti conto iniziali, è possibile accertare il dare/avere tra le parti, partendo dal primo saldo che risulti documentalmente dal primo estratto conto della serie prodotta.
La logica giuridica (fondata sulla regola generale dell'onere della prova ex art. 2697 cod. civ.) che presiede tali conclusioni (e, cioè, in sintesi, “saldo zero” a danno della banca e c.d. “saldo banca” in danno del cliente quando essi non provino l'integrale andamento del rapporto, difettando una parte iniziale degli estratti conto) sta nel fatto che, pur ammettendosi la ricostruibilità dell'andamento del rapporto in difetto delle prime operazioni, ciò va, nel caso della banca, in suo danno, perdendo ella il credito astrattamente maturato (e che non è stata in grado di dimostrare) prima del primo saldo disponibile (perché la prima posta negativa, e dunque a suo favore, viene azzerata) e, nel caso del cliente, ancora a suo danno, perché egli – non essendo stato in grado di dimostrare un suo credito – si vede applicare il saldo (negativo) che risulta dal primo estratto conto che produce.
Diverso è il discorso, invece, per l'ipotesi di mancanza di alcuni estratti conto per il periodo conclusivo del rapporto.
Se infatti in ipotesi di carenza di informazioni per un periodo iniziale l'applicazione delle regole ora dette va a danno (in applicazione del criterio dell'onere della prova) dell'attore, ma pur consente l'accertamento della serie delle operazioni compiute sul conto da quella prima appostazione conosciuta all'ultima effettiva, se invece non sono note le ultime operazioni compiute, ciò, necessariamente, implica il rigetto della domanda di ripetizione, cioè della domanda di pagamento, diversamente dovendosi opinare (se si ammette la domanda di mero accertamento del saldo a conto aperto) quanto alla sola domanda di accertamento mero del saldo in una certa data (domanda con la quale comunque non di può conseguire alcuno spostamento di ricchezza), se fino a tale data sono presenti gli estratti conto, altrimenti nuovamente dovendosi ritenere la domanda infondata per difetto di prova.
Sia, infatti, che la domanda provenga dalla banca, sia che la domanda provenga dal cliente, ove si esponga che il conto è chiuso e si chieda il pagamento (nell'un caso del saldo passivo risultante e nell'altro caso dell'indebito, computato all'esito
Pagina 9 di 12 del ricalcolo del dare/avere secondo il c.d. saldo rettificato) l'ultima fase del rapporto non può, per così dire, rimanere scoperta, perché rimarrebbe ignoto (e dunque, si risolverebbe, in una inammissibile relevatio ab onere probandi)
l'andamento del rapporto nella sua parte finale e dunque, in concreto, non si potrebbe escludere ove sia attrice la banca l'insorgenza di un credito (anche solo per versamenti) a favore del cliente di pari ammontare rispetto all'ultimo saldo dimostrato e, ove sia attore il cliente, l'insorgenza di un debito (per addebito di effetti, ad esempio), di pari ammontare rispetto al credito emergente dal saldo rettificato.
In altri termini, in caso di domande non contrapposte, ammesso che l'attore (sia esso la banca o il cliente) possa non dimostrare esattamente l'andamento della fase inziale del rapporto perché l'applicazione della regola dell'onere della prova va, in definitiva, in suo danno, non può invece ammettersi l'omessa prova della parte finale del rapporto, perché, in tal caso, ciò va evidentemente a suo vantaggio: egli, che domanda il pagamento, ha infatti provato le operazioni in conto corrente fino ad una data che non è quella della chiusura e, dunque, non ha dimostrato che quel credito (che pure in un certo momento può apparire) effettivamente esista al momento della chiusura del conto, momento nel quale il saldo (sia esso quello della banca o rettificato) diventa esigibile (v. art. 1823 co. 1 cod. civ.).
L'onere, gravante sull'attore, di provare l'effettiva esistenza e l'esatta misura del credito, dunque, impedisce la ricostruzione solo parziale dell'andamento del rapporto con riferimento alla parte finale dello stesso.
6.2. – Calando le dette coordinate ermeneutiche nell'odierno procedimento, istaurato per la condanna della banca alla restituzione dell'indebito, deve ritenersi che la domanda è infondata e deve essere respinta.
Come si è visto, infatti, l'attore ha prodotto gli estratti conto del rapporto (rectius, dei rapporti) con riferimento al conto corrente principale (aperto nel 1991 e chiuso il
24 settembre 2014) dal I trimestre del 2005 al II trimestre del 2013 (e scalari dal III trimestre del 2005 al IV trimestre del 2012); quanto all'apertura di credito, accesa nel 2007, sono invece in atti solo gli scalari dal I trimestre 2008 al IV trimestre
2012.
Pagina 10 di 12 Ebbene, è del tutto evidente che non è in atti una serie completa di estratti conto che raggiunga la data della chiusura del conto sicchè, in ogni caso, la domanda di condanna va respinta, perché, se pure si parta dal primo trimestre del 2005 tenendo conto del saldo apparente e quindi, depurato il conto da appostazioni illegittime, si rielabori l'andamento del rapporto producendo il c.d. saldo rettificato, questo si arresterebbe in ogni caso al più tardi al II trimestre del 2013 sul conto principale e, quindi, rimarrebbero ignote le operazioni compiute sul conto corrente nel periodo dal II trimestre 2013 al III trimestre 2014, data di chiusura del conto.
Il saldo rettificato così elaborato al II trimestre, dunque, non sarebbe esigibile perché non coincidente alla data della chiusura del conto e cioè, in altri termini,
l'attore non avrebbe dato prova dell'esistenza e della misura del credito che reclama e dunque non può conseguire la condanna al pagamento in proprio favore che, invece, chiede.
6.3. – Nella specifica vicenda odierna, poi, è opportuno evidenziare ulteriori aspetti.
È infatti utile evidenziare che, nel periodo non coperto da estratti conto (ed anzi esattamente dal 31 dicembre 2012 al III trimestre 2014, dunque per 7 trimestri),
l'unico dato che può affermarsi è che sul conto sono stati addebitati (per ragioni che non sono note) almeno 16.143,35 euro a carico del correntista. Fermo che non si conosce lo sviluppo di tale posta, il consulente tecnico aveva infatti riferito che l'ultimo saldo apparente del conto corrente principale (al IV trimestre 2012), derivante da estratto conto, era pari a euro +15.931, mentre il saldo passivo finale
(del quale non si dispone di estratto conto, ma è stato affermato dalla banca) era pari a euro -212,35: ebbene, da tali elementi non può evincersi altra informazione se non quella che, quantomeno, all'esito delle operazioni ignote medio tempore compiute, il cliente ha prelevato o comunque subito l'addebito in conto almeno di euro
15931+212,35=16.143,35 senza che tale cifra, si badi, rappresenti una singola operazione bancaria, rappresentando invece l'esito finale di 7 trimestri di operazioni bancarie ignote e per le quali, dunque, in definitiva, l'unico elemento conoscibile è una posta complessivamente a carico del cliente.
7. – In definitiva, dunque, l'odierna domanda di restituzione di somme è in ogni
Pagina 11 di 12 caso non accoglibile, non essendo possibile utilmente procedersi alla determinazione di un saldo finale a credito del cliente, all'esito della rettifica derivante dall'espunzione di appostazioni illegittime, in difetto degli ultimi estratti conto di una serie continua che pure difetti degli estratti iniziali o di alcuni estratti intermedi.
8. – Le spese possono essere compensate per novità della questione trattata non rinvenendosi precedenti di legittimità in esatti termini sulla questione determinante per la controversia. Le spese di c.t.u. devono essere poste a carico delle parti in solido e, nei rapporti interni, per la metà a carico di ciascuna delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale ordinario di Perugia, respinta ogni diversa domanda o eccezione, così definitivamente provvede nella causa in epigrafe:
- respinge la domanda;
- compensa le spese;
- pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese di c.t.u. e nei rapporti interni per la metà a carico di ciascuna delle parti;
Così deciso in Perugia il 31 luglio 2025
Il giudice dott. Antonio Contini
Pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. civ., Sez. I, 25 luglio 2023, n. 22290.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Sezione II^ civile
Il Tribunale ordinario di Perugia in composizione monocratica in persona del giudice dott. Antonio Contini ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al registro generale degli affari civili per l'anno 2017 al numero 4042, e vertente
TRA elettivamente domiciliata in Perugia, Via Baglioni, n. Parte_1
36, presso l'avv. Alessandro Bacchi che la assiste e difende giusta procura prodotta telematicamente;
ATTORE
CONTRO elettivamente domiciliata in Perugia, via Fani, n. 14, presso Controparte_1
l'avv. Vincenzo Maccarone, e rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Toffoletto e dall'avv. Christian Romeo che la assistono e difendono anche disgiuntamente giusta procura prodotta telematicamente;
CONVENUTO
e avente ad oggetto: contratti bancari;
Sulle seguenti conclusioni: come da verbale di udienza.
PER L'ATTORE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, Accertati e determinati, per le ragioni espresse in narrativa e per i singoli titoli ivi addotti, gli errati ed illegittimi addebiti nonché la sussistenza di un credito per la complessiva
Pagina 1 di 12 somma di euro 50.223,13, condannare la banca convenuta in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento della suddetta somma oltre a rivalutazione monetaria o alla diversa somma maggiore o minore risultante dalla istruttoria e/o da determinarsi anche in via equitativa;
Condannare, per le ragioni espresse in narrativa, accertata anche incidenter tantum la violazione delle norme in materia di usura ed accertare le predette violazioni contrattuali e/o extracontrattuali, la banca convenuta in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento della somma di euro 50.000,00 o al pagamento della diversa somma maggiore o minore risultante dalla istruttoria e/o da determinarsi anche in via equitativa;
Con vittoria di spese ed onorari di causa.”
PER IL CONVENUTO
In via preliminare: - accertare e dichiarare la prescrizione delle rimesse solutorie affluite sul conto corrente n. 29419960 nel periodo anteriore a dieci anni dalla proposizione del presente giudizio;
Nel merito: - rigettare tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti nei precedenti atti;
In ogni caso: - con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA, CPA e oneri di legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. – Con atto di citazione ritualmente notificato la società in epigrafe ha convenuto in giudizio la banca esponendo l'addebito in proprio Controparte_1 danno, nell'ambito di un conto corrente acceso nel 1991 e chiuso nel 2014 (cui accedeva un conto anticipi), di poste illegittime per superamento dal tasso soglia, anatocismo indebito, commissioni di massimo scoperto, spese non pattuite ed errata indicazione dell'indicatore sintetico di costo e ha chiesto, quindi, il pagamento in restituzione della somma di euro 50.223,13, chiedendo altresì il risarcimento del danno in misura di euro 50.000.
Ha assunto, in particolare, con riferimento a perizia di parte invero difforme da quanto esposto nell'atto di citazione (v. allegato 3 alla citazione e quanto nel prosieguo), di essere creditrice (pag. 9 e 10) per applicazione di interessi usurari
(indicati come tali per confronto tra quanto asseritamente applicato e il tasso soglia di periodo) in misura di euro 50.223,13, calcolando tale somma dal 1997 “al 2012
Pagina 2 di 12 senza considerare il 2013 e 2014”. Ha poi affermato che l'applicazione di interessi anatocistici ha comportato il superamento del tasso soglia e comunque comporterebbe la sussistenza di errati addebiti per euro 17.173,61 euro. Ancora – richiamata in linea teorica l'esigenza di determinatezza della commissione di massimo scoperto, per poi assumere l'inclusione della stessa nel calcolo del TEG – ha affermato la sussistenza di addebiti illegittimi per euro 8.982,75.
Deve dunque precisarsi, in primo luogo, che non vi è corrispondenza tra il contenuto argomentativo dell'atto di citazione (nel quale appunto si espongono voci di illegittimi addebiti per euro 76.379,49) e le conclusioni del medesimo atto (poi ribadite in prima memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. e in sede di precisazione), dove si richiamano complessivi addebiti illegittimi per euro 50.223,13 e, ancora, la perizia di parte depositata unitamente alla citazione (che invero sembrerebbe riferita ad un diverso rapporto di conto corrente, posto che ivi si espone che lo stesso fu aperto nel
2008 e portava il n. 41297695 in luogo del numero 29419960 invece richiamato in citazione).
2. – La banca si è tempestivamente costituita con comparsa, eccependo preliminarmente la prescrizione delle rimesse solutorie perché fatte ultra fido o in assenza di fido risalenti al decennio precedente (e dunque, stante l'eccezione fatta in comparsa del 26 settembre 2017, con riferimento ai versamenti fatti fino al 26 settembre 2007).
Ha poi evidenziato la carenza degli avversi assunti, per difettare nell'avversa produzione – al tempo della citazione – gli estratti conto e il contratto riferito al conto anticipi e evidenziando i contenuti inconferenti della perizia depositata, quindi argomentando in ordine all'insussistenza dell'usura, alla legittimità dell'anatocismo
(specie per essersi in tesi la banca adeguata alla delibera del CICR del 2000) e alla mancata prova di applicazione delle commissioni di massimo scoperto (per essere assente il contratto di apertura di credito, o estratti conto del conto principale o di quello per anticipi).
Ha, infine, contestato quanto sostenuto dalla controparte in ordine alla circostanza che l'indicatore sintetico di costo non fosse conforme al tasso annuo effettivo globale, evidenziando che in ipotesi tale violazione comporterebbe responsabilità
Pagina 3 di 12 precontrattuale della banca.
Ha chiesto, in definitiva, il rigetto della domanda attorea.
3. – Successivamente, con la seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. parte attrice ha prodotto una perizia di parte concernente il rapporto oggetto di causa, nonché estratti conto e scalari (parziali). Con la seconda memoria istruttoria la ha Pt_2 prodotto documentazione contrattuale rilevante. È stata quindi svolta consulenza tecnica d'ufficio, affidata alla dott.ssa All'esito la causa è stata Persona_1 rinviata per la precisazione delle conclusioni e, a seguito di alcuni rinvii a carattere organizzativo, è stata chiamata per l'incombente e la discussione orale all'udienza del 16 luglio 2025. In quella sede i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale ed in intestazione e la causa è passata in decisione a norma dell'art. 281 sexies ult. co. c.p.c.
4. – Per ragioni di semplicità espositiva, giova trattare immediatamente delle due questioni poste nella parte finale dell'atto introduttivo, cioè: a) della sostenuta applicabilità dell'art. 117 T.u.b. in dipendenza della circostanza secondo la quale l'indicatore sintetico di costo sarebbe difforme dal tasso annuo effettivo globale come ricostruito;
b) della domanda di risarcimento del danno.
4.1. – Quanto al primo aspetto la domanda è infondata in punto di diritto.
Osservato che, come noto, l'art. 117 T.u.b. è stato introdotto nel 1993 e che il conto corrente principale del quale si discute è stato stipulato nel 1991, è sufficiente rammentare che la divergenza, ove effettivamente sussistente, tra indicatore sintetico di costo (ISC) indicato in contratto e tasso annuo effettivo globale, non è ragione di nullità del contratto. Infatti, come correttamente rileva l'istituto di credito, l'ISC non
è un tasso applicato al contratto, ma un indicatore con funzione informative e l'eventuale divergenza tra quanto esposto in via sintetica con detto indicatore e quanto effettivamente previsto nel contratto è, al più, ove allegata e dimostrata, fonte di responsabilità precontrattuale dell'istituto di credito (cft., tra molte conformi, Trib
Perugia, 5 novembre 2021, n. 1529; 6 luglio 2021, n. 996; 7 settembre 2020, n. 950;
19 marzo 2020, n. 474; Trib. Roma, 11 luglio 2019, n. 14742; Trib. Napoli, 5 maggio 2021 n. 4240).
4.2. – Quanto alla domanda risarcitoria prospettata, la stessa è del tutto generica,
Pagina 4 di 12 priva di prova e comunque infondata in punto di diritto.
Premessa la spettanza di somme a titolo restitutorio, afferma l'attore esclusivamente che “appare di tutta evidenza che vi sia stato un altro danno … sia in termini di danno non patrimoniale quantificato equitativamente in euro 50.000 sia in termini di danno economico atteso che mancando circa 50.000 euro la stessa
è stata [costretta, n.d.r.] a pagare quanto non doveva con mortificazione della libertà di impresa”.
Ebbene, tali assunti sono in parte infondati e in parte del tutto carenti.
Quanto al danno patrimoniale, basti il rilievo che, in difetto di ulteriori allegazioni e prove, la mancata disponibilità di una somma di denaro in un certo periodo di tempo in cui era invece dovuta è compensata dagli interessi che su questa spettino
(v. art. 1282 cod. civ.). Quanto al danno non patrimoniale non può non rilevarsi che difetta qualsivoglia seria allegazione – al di là del danno evento, che consisterebbe, nella ricostruzione di parte, nella mancata disponibilità delle somme durante la vita dell'impresa – di quale sia stata la conseguenza concreta su connotati non patrimoniali dell'impresa, sicchè, con tutta evidenza, anche sotto tale aspetto, la domanda deve essere respinta.
6.1. – Si può, dunque, passare, all'esame della domanda principale.
Dato atto che si tratta di una azione promossa dal cliente per la ripetizione di somme asseritamente indebite, deve immediatamente osservarsi che, nel caso di specie, risulta (anche per il principio di acquisizione) la produzione dei contratti e in particolare del contratto di apertura di conto corrente bancario del 26 febbraio 1991
e del contratto di apertura di credito del 24 ottobre 2007.
Come tuttavia rileva c.t.u. (pag. 3-4) non è stata prodotta (da alcuna delle parti) la serie continua degli estratti conto dall'apertura alla chiusura del conto (avvenuta il
24 settembre 2014 e, cioè, alla fine del III trimestre del 2014).
Sono infatti in atti, quanto al conto principale, estratti dal I trimestre del 2005 al II trimestre del 2013 (e scalari dal III trimestre del 2005 al IV trimestre del 2012); quanto all'apertura di credito, sono invece in atti gli scalari dal I trimestre 2008 al IV trimestre 2012.
È dunque evidente che non sono in atti gli estratti conto per la parte conclusiva
Pagina 5 di 12 del rapporto, cioè in ogni caso, gli ultimi 5 trimestri di estratti conto e 7 trimestri di scalari per il conto principale e gli ultimi 7 trimestri di scalari per l'apertura di credito (non essendo stato prodotto invece alcun estratto conto).
Tale emergenza processuale pone il tema della ricostruibilità del saldo in difetto di tali estratti, cioè, si ripete, in ipotesi di esclusiva domanda di ripetizione del cliente e in difetto non tanto dei primi estratti conto (che comunque difettano), né di periodi intermedi, ma degli ultimi estratti conto.
Al riguardo occorre in primo luogo rammentare che gli estratti conto fanno prova
(per quanto non esclusiva essendo ben possibile utilizzare mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete1) delle operazioni compiute sul conto e che, in linea di principio e per regola generale, così come la banca che chieda il pagamento del saldo risultante alla chiusura del conto deve dimostrare l'integrale andamento dello stesso, sì da dimostrare, all'esito delle operazioni di addebito ed accredito, di essere creditrice, allo stesso modo, il cliente che affermi l'illegittimo addebito di poste sul conto deve dimostrare, oltre all'illegittimità della causa dell'appostazione (per nullità della clausola contrattuale che prevedeva tale costo, ad esempio, o per altre ragioni) che tale appostazione sia stata compiuta, così da consentire le rettifiche e la determinazione del corretto dare/avere. Il mezzo principale per la dimostrazione di tali fatti, dunque, è la produzione degli estratti conto, semplici e scalari.
Il tema che si pone è, come noto, quello della omessa produzione integrale degli estratti conto, tema che si articola – ferma la regola generale – in modo parzialmente differente nell'ipotesi che la domanda di pagamento provenga dalla banca o dal cliente, o che siano esposte nel processo contrapposte domande (in genere, l'una della banca di pagamento del saldo passivo e l'altra, che a sua volta può avere anche mero rilievo di eccezione riconvenzionale, del cliente di ripetizione dell'indebito o ricalcolo della corretta e minore debitorìa).
Se per l'ultima ipotesi, cioè carenza di estratti conto inziali ed intermedi in un processo dove vi siano domande contrapposte, la giurisprudenza della Suprema
Corte ha elaborato un insieme di regole dettagliate per la ricostruzione unitaria del
Pagina 6 di 12 conto, scongiurando tra l'altro la possibilità della (giuridica) esistenza di due diversi saldi, l'uno per la banca e l'altro per il cliente, in dipendenza dell'esplicarsi del diverso onere della prova (v. da ultimo Cass. civ., Sez. I, 17 gennaio 2024, n. 1763)
– affermando che i periodi intermedi devono considerarsi (a favore ed in danno di entrambe le parti) pari a zero, cosicchè nessuno ottiene alcunchè in quei periodi, e materialmente il saldo “rettificato” si elabora prendendo l'ultimo saldo “rettificato” del periodo coperto da estratti e ricominciando a appostare le operazioni attive e passive portate dal primo estratto conto successivo dopo il periodo mancante2 – su 2 Cft. Cass. civ., n. 1763 del 2024, cit., § 2.9.6 pag. 40 e ss., in questi termini: “Ne consegue che se la banca agisca in giudizio per il pagamento dell'importo risultante a saldo passivo ed il correntista chieda, a sua volta, la rideterminazione del saldo, concludendo o per la condanna dell'istituto di credito a pagare in proprio favore o per l'accoglimento della domanda di quest'ultimo in misura inferiore rispetto a quella originariamente formulata, l'eventuale carenza di alcuni estratti conto o, comunque di altra documentazione che consenta l'integrale ricostruzione dell'andamento del rapporto, comporta che: i) per quanto riguarda la banca, il calcolo del dovuto potrà farsi: i-a) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto (ricordandosi, in proposito, che la banca non può sottrarsi all'assolvimento di un tale onere invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, perché non si può confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito. Cfr. Cass. n. 13258 del 2017; Cass. n. 7972 del 2016; Cass. n. 19696 del 2014; Cass. n. 1842 del 2011; Cass. n. 23974 del 2010; Cass. n. 10692 del 2007), azzerando il saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e procedendo, poi, alla rideterminazione del saldo finale utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura del conto (o alla data della domanda); i-b) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, azzerando i soli saldi intermedi: intendendosi, con tale espressione, che non si dovrà tenere conto di quanto eventualmente accumulatosi nel periodo non coperto da documentazione, sicché si dovrà ripartire, nella prosecuzione del ricalcolo, dalla somma che risultava a chiusura dell'ultimo estratto conto disponibile (la banca, cioè, perde solo quello che si sarebbe accumulato nel periodo non coperto dagli estratti conto mancanti, sicché il dato finale risulterà abbattuto di quella somma); ii) per quanto riguarda, invece, il correntista che lamenti l'illegittimo addebito di importi non dovuti (per anatocismo, usura, pagamento di interessi ultralegali non pattuiti per iscritto, commissioni di massimo scoperto etc.) e ne chieda la restituzione, egli si trova, in realtà, in posizione praticamente analoga a quella della banca, atteso che il calcolo del dovuto potrà farsi tenendo conto che: ii-a) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto, egli o dimostra l'eventuale vantata esistenza di un saldo positivo in suo favore, o di un minore saldo negativo a suo carico (ma, in tal caso, la corrispondente documentazione vale per entrambe le parti, per il congegno di acquisizione processuale),
o beneficia comunque dell'azzeramento del saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e della successiva rideterminazione del saldo finale avvenuta utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura (o alla data della domanda); ii-b) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, anche in tal caso, egli, se sostiene che in quei periodi si è accumulata una somma a suo credito o un minore importo a suo debito per effetto, ad esempio di anatocismo e/o usura e/o pagamento di interessi ultralegali non pattuiti e/o commissioni di massimo scoperto non concordate , lo deve provare, producendo la corrispondente documentazione che, in tal caso, però, nuovamente sarà utilizzabile anche per la controparte, sempre per il congegno di acquisizione processuale. Altrimenti, beneficerà del meccanismo di azzeramento del/i saldo/i intermedio/i nel significato in precedenza chiarito, con l'evidente risultato che la banca, per quel/quei periodo/i, non ottiene niente ed il correntista, per lo stesso o gli stessi periodi, nulla recupera. Questi, cioè, è come se non ci fossero, posto che nessuno ha provato che cosa sia successo. Con la conseguenza che l'estratto conto immediatamente successivo, e tutti i successivi ancora, devono essere corretti ricollegando l'ultimo
Pagina 7 di 12 regole diverse si è invece attestata la giurisprudenza per l'ipotesi di domande non contrapposte, bensì provenienti dalla sola banca o dal solo cliente.
Quanto alla mancanza di estratti conto iniziali, la Suprema Corte ha infatti affermato che, se agisce la banca, ella subisce l'azzeramento del saldo iniziale, purchè sia escluso che, nel periodo precedente al primo saldo (passivo) della serie disponibile continua di estratti conto, il cliente abbia maturato un credito di indeterminato ammontare, nel qual caso la domanda della banca deve essere respinta. Nel caso invece di azione del cliente, egli o dimostra un diverso saldo
(passivo) iniziale, o vede la ricostruzione del dare/avere computata tenendo conto del primo saldo come risultante dal primo estratto conto disponibile3.
In questo senso è stato infatti affermato che “Nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di danaro, che afferma essere stato indebitamente corrisposto all'istituto di credito nel corso dell'intera durata del rapporto - sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente o per addebiti non previsti in contratto - è onerato della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida "causa debendi" mediante deposito degli estratti periodici di tale conto corrente, riferiti all'intera durata del rapporto, con la conseguenza che, qualora egli depositi solo alcuni di essi, da un lato non adempie a detto onere per la parte di rapporto non documentata
e, dall'altro, tale omissione non costituisce fatto impediente il sollecitato accertamento giudiziale del dare e dell'avere fra le parti, a partire dal primo saldo dal cliente documentalmente riscontrato” (Cass. civ., Sez. I, 7 dicembre 2012, n.
35979, sostenendosi, cioè (in un caso nel quale era stata prodotta una serie di estratti conto mancante per il periodo iniziale ma che raggiungeva la data di chiusura, v.
saldo disponibile al primo saldo in cui ricominciano ad essere presenti gli estratti conto.
2.9.7. In questo modo, dunque, il problema del rischio di due saldi difformi viene meno e, in buona sostanza, il meccanismo dell'azzeramento (anche di quello, prima definito intermedio, per eventuali intervalli temporali in cui mancano gli estratti conto) funziona allo stesso modo sia per la banca che per il correntista.”. In questo senso, in ipotesi di domande contrapposte, deponendo per l'azzeramento del primo saldo portato dal primo estratto conto disponibile in caso di mancanza di estratti iniziali, v. Cass. civ., Sez. I, 29 ottobre 2020, n. 23852; Cass. civ., Sez. VI-1, 5 agosto 2021, n. 22387; Cass. civ., Sez. I, 19 settembre 2022, n. 27362; 3 In questo senso, v. Cass. civ., Sez. I, 2 maggio 2019, n. 11543; quanto alla domanda della banca, sostiene che in caso di assenza di alcuni estratti conto iniziali, sussiste l'onere di contestazione specifica del cliente, quanto alla veridicità del primo saldo passivo emergente, Cass. civ., Sez. I, 16 maggio 2022, n. 15601;
Pagina 8 di 12 pag. 2), che pur in difetto di alcuni estratti conto iniziali, è possibile accertare il dare/avere tra le parti, partendo dal primo saldo che risulti documentalmente dal primo estratto conto della serie prodotta.
La logica giuridica (fondata sulla regola generale dell'onere della prova ex art. 2697 cod. civ.) che presiede tali conclusioni (e, cioè, in sintesi, “saldo zero” a danno della banca e c.d. “saldo banca” in danno del cliente quando essi non provino l'integrale andamento del rapporto, difettando una parte iniziale degli estratti conto) sta nel fatto che, pur ammettendosi la ricostruibilità dell'andamento del rapporto in difetto delle prime operazioni, ciò va, nel caso della banca, in suo danno, perdendo ella il credito astrattamente maturato (e che non è stata in grado di dimostrare) prima del primo saldo disponibile (perché la prima posta negativa, e dunque a suo favore, viene azzerata) e, nel caso del cliente, ancora a suo danno, perché egli – non essendo stato in grado di dimostrare un suo credito – si vede applicare il saldo (negativo) che risulta dal primo estratto conto che produce.
Diverso è il discorso, invece, per l'ipotesi di mancanza di alcuni estratti conto per il periodo conclusivo del rapporto.
Se infatti in ipotesi di carenza di informazioni per un periodo iniziale l'applicazione delle regole ora dette va a danno (in applicazione del criterio dell'onere della prova) dell'attore, ma pur consente l'accertamento della serie delle operazioni compiute sul conto da quella prima appostazione conosciuta all'ultima effettiva, se invece non sono note le ultime operazioni compiute, ciò, necessariamente, implica il rigetto della domanda di ripetizione, cioè della domanda di pagamento, diversamente dovendosi opinare (se si ammette la domanda di mero accertamento del saldo a conto aperto) quanto alla sola domanda di accertamento mero del saldo in una certa data (domanda con la quale comunque non di può conseguire alcuno spostamento di ricchezza), se fino a tale data sono presenti gli estratti conto, altrimenti nuovamente dovendosi ritenere la domanda infondata per difetto di prova.
Sia, infatti, che la domanda provenga dalla banca, sia che la domanda provenga dal cliente, ove si esponga che il conto è chiuso e si chieda il pagamento (nell'un caso del saldo passivo risultante e nell'altro caso dell'indebito, computato all'esito
Pagina 9 di 12 del ricalcolo del dare/avere secondo il c.d. saldo rettificato) l'ultima fase del rapporto non può, per così dire, rimanere scoperta, perché rimarrebbe ignoto (e dunque, si risolverebbe, in una inammissibile relevatio ab onere probandi)
l'andamento del rapporto nella sua parte finale e dunque, in concreto, non si potrebbe escludere ove sia attrice la banca l'insorgenza di un credito (anche solo per versamenti) a favore del cliente di pari ammontare rispetto all'ultimo saldo dimostrato e, ove sia attore il cliente, l'insorgenza di un debito (per addebito di effetti, ad esempio), di pari ammontare rispetto al credito emergente dal saldo rettificato.
In altri termini, in caso di domande non contrapposte, ammesso che l'attore (sia esso la banca o il cliente) possa non dimostrare esattamente l'andamento della fase inziale del rapporto perché l'applicazione della regola dell'onere della prova va, in definitiva, in suo danno, non può invece ammettersi l'omessa prova della parte finale del rapporto, perché, in tal caso, ciò va evidentemente a suo vantaggio: egli, che domanda il pagamento, ha infatti provato le operazioni in conto corrente fino ad una data che non è quella della chiusura e, dunque, non ha dimostrato che quel credito (che pure in un certo momento può apparire) effettivamente esista al momento della chiusura del conto, momento nel quale il saldo (sia esso quello della banca o rettificato) diventa esigibile (v. art. 1823 co. 1 cod. civ.).
L'onere, gravante sull'attore, di provare l'effettiva esistenza e l'esatta misura del credito, dunque, impedisce la ricostruzione solo parziale dell'andamento del rapporto con riferimento alla parte finale dello stesso.
6.2. – Calando le dette coordinate ermeneutiche nell'odierno procedimento, istaurato per la condanna della banca alla restituzione dell'indebito, deve ritenersi che la domanda è infondata e deve essere respinta.
Come si è visto, infatti, l'attore ha prodotto gli estratti conto del rapporto (rectius, dei rapporti) con riferimento al conto corrente principale (aperto nel 1991 e chiuso il
24 settembre 2014) dal I trimestre del 2005 al II trimestre del 2013 (e scalari dal III trimestre del 2005 al IV trimestre del 2012); quanto all'apertura di credito, accesa nel 2007, sono invece in atti solo gli scalari dal I trimestre 2008 al IV trimestre
2012.
Pagina 10 di 12 Ebbene, è del tutto evidente che non è in atti una serie completa di estratti conto che raggiunga la data della chiusura del conto sicchè, in ogni caso, la domanda di condanna va respinta, perché, se pure si parta dal primo trimestre del 2005 tenendo conto del saldo apparente e quindi, depurato il conto da appostazioni illegittime, si rielabori l'andamento del rapporto producendo il c.d. saldo rettificato, questo si arresterebbe in ogni caso al più tardi al II trimestre del 2013 sul conto principale e, quindi, rimarrebbero ignote le operazioni compiute sul conto corrente nel periodo dal II trimestre 2013 al III trimestre 2014, data di chiusura del conto.
Il saldo rettificato così elaborato al II trimestre, dunque, non sarebbe esigibile perché non coincidente alla data della chiusura del conto e cioè, in altri termini,
l'attore non avrebbe dato prova dell'esistenza e della misura del credito che reclama e dunque non può conseguire la condanna al pagamento in proprio favore che, invece, chiede.
6.3. – Nella specifica vicenda odierna, poi, è opportuno evidenziare ulteriori aspetti.
È infatti utile evidenziare che, nel periodo non coperto da estratti conto (ed anzi esattamente dal 31 dicembre 2012 al III trimestre 2014, dunque per 7 trimestri),
l'unico dato che può affermarsi è che sul conto sono stati addebitati (per ragioni che non sono note) almeno 16.143,35 euro a carico del correntista. Fermo che non si conosce lo sviluppo di tale posta, il consulente tecnico aveva infatti riferito che l'ultimo saldo apparente del conto corrente principale (al IV trimestre 2012), derivante da estratto conto, era pari a euro +15.931, mentre il saldo passivo finale
(del quale non si dispone di estratto conto, ma è stato affermato dalla banca) era pari a euro -212,35: ebbene, da tali elementi non può evincersi altra informazione se non quella che, quantomeno, all'esito delle operazioni ignote medio tempore compiute, il cliente ha prelevato o comunque subito l'addebito in conto almeno di euro
15931+212,35=16.143,35 senza che tale cifra, si badi, rappresenti una singola operazione bancaria, rappresentando invece l'esito finale di 7 trimestri di operazioni bancarie ignote e per le quali, dunque, in definitiva, l'unico elemento conoscibile è una posta complessivamente a carico del cliente.
7. – In definitiva, dunque, l'odierna domanda di restituzione di somme è in ogni
Pagina 11 di 12 caso non accoglibile, non essendo possibile utilmente procedersi alla determinazione di un saldo finale a credito del cliente, all'esito della rettifica derivante dall'espunzione di appostazioni illegittime, in difetto degli ultimi estratti conto di una serie continua che pure difetti degli estratti iniziali o di alcuni estratti intermedi.
8. – Le spese possono essere compensate per novità della questione trattata non rinvenendosi precedenti di legittimità in esatti termini sulla questione determinante per la controversia. Le spese di c.t.u. devono essere poste a carico delle parti in solido e, nei rapporti interni, per la metà a carico di ciascuna delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale ordinario di Perugia, respinta ogni diversa domanda o eccezione, così definitivamente provvede nella causa in epigrafe:
- respinge la domanda;
- compensa le spese;
- pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese di c.t.u. e nei rapporti interni per la metà a carico di ciascuna delle parti;
Così deciso in Perugia il 31 luglio 2025
Il giudice dott. Antonio Contini
Pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. civ., Sez. I, 25 luglio 2023, n. 22290.