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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 05/12/2025, n. 1314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1314 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2720 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, c.f. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
12/04/1996
e
, c.f. , nato a [...] il [...], entrambi CP_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avvocato PERUZZO SILVIA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi Conclusioni delle parti: le parti chiedono il Tribunale emetta sentenza di divorzio alle seguenti condizioni:
1 I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove meglio crede, con obbligo di ciascuno di comunicare all'altro ogni cambio di residenza o domicilio nell'interesse della IA , dandosi atto dell'accordo dei coniugi circa la possibilità per la sig.ra di ERona_1 CP_1 trasferirsi unitamente alla IA presso i di lei genitori in Comune di San Pietro in Gù in via Calonega
n. 31 già dalla sottoscrizione del ricorso per separazione consensuale;
2 La IA minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento, ERona_1 residenza e abitazione prevalente presso la madre nella casa in San Pietro in Gù (PD) via Calonega
n. 31;
3 Il padre potrà vedere e tenere con sé la IA un pomeriggio/sera a settimana, indicativamente il martedì, compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre e scolastici ed extrascolastici della IA, dalle ore 18,00 fino alle ore 21.00 con possibilità di eventuale pernotto presso il padre il quale in tal caso il mattino seguente la riaccompagnerà entro le ore 7.30/8.00 alla scuola o presso la madre nei periodi in cui non frequenta la scuola, nonché a fine settimana alternati, dal sabato dalle
13.00/14.00 fino alle ore 21.00 della domenica sera. Parimenti alternate tra i genitori le principali vacanze scolastiche e le festività secondo il calendario scolastico nel corso dell'anno. Durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, la settimana che va dal 24/12 al 31/12 (dal 2025 con il padre) e dal
31/12 al 6/1 (dal 2025 con la madre); durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, tre giorni comprendenti la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Ciascuno dei genitori potrà tenere con sé la IA per due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo, dalla fine della scuola e fino alla ripresa delle lezioni, con impegno reciproco a darsi comunicazione, in ordine alle settimane individuate a tal fine, entro il 15 di maggio di ciascun anno. I coniugi concordano di garantire che ER ognuno di loro possa fare una videochiamata per interagire con verso le ore 18.00 / 18,30= nei giorni di lunedì e venerdì quando la minore trascorre il fine settimana con la madre e nei giorni di mercoledì e sabato quando la minore trascorre il fine settimana con il padre. I coniugi concordano ER che trascorra il giorno del suo compleanno un anno con il padre e l'anno successivo con la madre, ER con inizio dal 2026 con il padre. I coniugi concordano affinché possa trascorrere con ciascuno dei genitori il giorno del rispettivo compleanno, quando tale giorno dovesse cadere nel turno dell'altro genitore la bambina, compatibilmente con le esigenze di lavoro e di scuola, starà con l'altro genitore dalla fine del lavoro di questi e fino alle 21,00.
4 porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra , a titolo di concorso nel Per_1 CP_1
ER mantenimento della IA a decorrere dall'effettivo trasferimento della sig.ra e della CP_1 ER IA dalla casa coniugale, a titolo di contributo nel mantenimento della IA, entro il giorno 10 di ogni mese e in via anticipata, l'importo di € 400,00=, da intendersi somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat dal mese di luglio 2026, e di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie come individuate nel Protocollo del tribunale di Vicenza ed al 50% alle spese per mensa ER scolastica e trasporto con pulmino da e per la scuola per quanto sarà usufruito dalla IA
5 La sig.ra provvederà ad asportare dalla casa coniugale i suoi effetti personali e quelli della CP_1
ER IA minore nonché i beni mobili già previamente individuati tra i coniugi, con definitivo trasferimento entro il termine massimo di quindici giorni successivi alla celebrazione dell'udienza presidenziale.
6 dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti ed autosufficienti e pertanto nessuno vanta pretese per il proprio mantenimento a carico dell'altro;
ER 7 prendere atto che, dalla data dell'effettivo trasferimento della sig.ra e della IA dalla CP_1 casa coniugale, il signor si impegna a pagare tutte le utenze domestiche della casa coniugale Per_1
e a chiederne il cambio d'intestazione ove siano intestate alla sig.ra ; CP_1
8 darsi atto dell'accordo intercorso tra i coniugi in base al quale l'assegno unico universale per la ER IA sarà integralmente percepito dalla signora . CP_1
9 Spese e competenze legali del presente procedimento compensate fra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 18/07/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in LONGARE (VI) in data 12/09/2021, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 13/11/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso ER della IA minore alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della IA a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore;
-le spese straordinarie relative alla IA minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il
Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 CP_2 uniti in matrimonio in LONGARE (VI) in data 12/09/2021 con atto trascritto al n. 33, parte II, serie
C, anno 2021, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente richiamate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LONGARE (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2.12.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello