Articolo 14 della Legge 8 ottobre 1984, n. 658
Articolo 13Articolo 15
Versione
10 ottobre 1984
Art. 14.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1984, si provvede a carico dei capitoli iscritti nella rubrica "Corte dei conti" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario medesimo, i quali - per il triennio 1984-86 - gia' considerano l'onere stesso, iscritto in forza dell' articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 240 .
Entrata in vigore il 10 ottobre 1984