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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/12/2025, n. 4909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4909 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 14904/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa ER ZO, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio R.G. 14904/2023
Tra
, rapp.to e difeso come da procura in atti dall'avv. PAOLO PASSARELLI e Parte_1
avv. RAFFAELE LETTERA
Ricorrente
E
in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa come in atti CP_1
Resistente in persona del l.r.p.t., CP_2
Resistente contumace
E
, in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa come in atti Controparte_3
Resistente
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento n. 02820239004152781 000
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.11.2023 parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 02820239004152781 000 ritirata presso la Casa Comunale il
08.11.2023 dell'importo totale pari ad Euro 16.347,46 ed avente ad oggetto i seguenti avvisi di addebito : CP_1
1) Avviso n. 32820160001818815 000 (contributi IVS anno 2015) presumibilmente notificato il 14.05.2016 per l'importo di Euro 2.713,22;
1 2) Avviso n. 3282016000585390 000 (contributi IVS anno 2015) presumibilmente notificato il 15.11.2016 per l'importo di Euro 2.687,47;
3) Avviso n. 32820210003584308 000 (contributi IVS anno 2016-2017) presumibilmente notificato il 27.12.2021 per l'importo di Euro 6.218,95;
Ha eccepito l'omessa notifica degli avvisi di addebito indicati, l'intervenuta decadenza del credito CP_ vantato dall' nonché l'intervenuta prescrizione dello stesso e ha chiesto, previa sospensione dell'atto impugnato, di accertare e dichiarare la non debenza della somma di Euro 11.619,64 di cui all'intimazione di pagamento n. 028 2023 9004152781 000, e ordinare la cancellazione della predetta intimazione;
il tutto, vinte le spese di lite, da distrarsi.
Rigettata l'istanza di sospensione, in assenza dei presupposti, si sono costituiti in giudizio i resistenti chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
La sebbene ritualmente convenuta in giudizio, non si è costituita e pertanto ne viene CP_2
dichiarata la contumacia.
Disposta la trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza, lette le note scritte depositate, è pronunciata la presente sentenza.
Per quanto riguarda il thema decidendum, secondo la giurisprudenza ormai consolidata (Cassazione civile sez. III sent. 25/02/2016 n. 3707; Cass. 18.11.2004, n. 21863; Tribunale Roma, sez. lav.,
04/05/2017 n. 4076), il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 5, del d.lgs. 46/1999, entro il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione del rimedio c.d. recuperatorio in caso di omissione ovvero nullità della notifica della cartella di pagamento e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato dal concessionario , in base a quanto Controparte_4
statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.19704 del
2/10/2015;
c) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata verificatisi dopo la notifica del titolo) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2 e art. 618-bis c.p.c.);
2 d) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2, c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1, c.p.c.).
Nel caso di specie l'opposizione proposta dal ricorrente può essere qualificata come opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c, non soggetta quindi ad alcun termine.
Osserva il Tribunale che l' , nel costituirsi in giudizio, ha dato prova della notifica dei seguenti CP_1
avvisi di addebito:
- avviso di addebito n. 32820160001818815 000 notificato in data 14/05/2016;
- avviso di addebito n. 32820160005853290 000 notificato in data 15/11/2016;
- avviso di addebito n. 32820210003584308 000 notificato in data 27/12/2021;
Pertanto, va verificata nel caso di specie la prescrizione successiva alla notifica degli avvisi di addebito.
Si rileva che l'intimazione di pagamento n. 02820239004152781 000 oggi impugnata risulta depositata presso la in data 7.09.2023, e dunque la notifica risulta Controparte_5
perfezionatasi in data 17.09.2023.
L' , nel costituirsi in giudizio, ha dato prova di aver notificato al Controparte_3 ricorrente l'intimazione di pagamento n. 028 2018 9005367033000 in data 08.01.2019, avente ad oggetto i medesimi avvisi di addebito, e dunque vale quale atto interruttivo della prescrizione.
Pertanto, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento ivi impugnata n.
02820239004152781000 (17.09.2023), e stante la notifica di atti interruttivi, alcuna prescrizione risultava maturata.
In conclusione, per quanto esposto il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa, nonché dell'attività processuale espletata.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa
ER ZO, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
3 - condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dei resistenti, che si liquidano in € 2.697,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Aversa, 5.12.2025.
Si comunichi.
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa ER ZO
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa ER ZO, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio R.G. 14904/2023
Tra
, rapp.to e difeso come da procura in atti dall'avv. PAOLO PASSARELLI e Parte_1
avv. RAFFAELE LETTERA
Ricorrente
E
in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa come in atti CP_1
Resistente in persona del l.r.p.t., CP_2
Resistente contumace
E
, in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa come in atti Controparte_3
Resistente
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento n. 02820239004152781 000
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.11.2023 parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 02820239004152781 000 ritirata presso la Casa Comunale il
08.11.2023 dell'importo totale pari ad Euro 16.347,46 ed avente ad oggetto i seguenti avvisi di addebito : CP_1
1) Avviso n. 32820160001818815 000 (contributi IVS anno 2015) presumibilmente notificato il 14.05.2016 per l'importo di Euro 2.713,22;
1 2) Avviso n. 3282016000585390 000 (contributi IVS anno 2015) presumibilmente notificato il 15.11.2016 per l'importo di Euro 2.687,47;
3) Avviso n. 32820210003584308 000 (contributi IVS anno 2016-2017) presumibilmente notificato il 27.12.2021 per l'importo di Euro 6.218,95;
Ha eccepito l'omessa notifica degli avvisi di addebito indicati, l'intervenuta decadenza del credito CP_ vantato dall' nonché l'intervenuta prescrizione dello stesso e ha chiesto, previa sospensione dell'atto impugnato, di accertare e dichiarare la non debenza della somma di Euro 11.619,64 di cui all'intimazione di pagamento n. 028 2023 9004152781 000, e ordinare la cancellazione della predetta intimazione;
il tutto, vinte le spese di lite, da distrarsi.
Rigettata l'istanza di sospensione, in assenza dei presupposti, si sono costituiti in giudizio i resistenti chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
La sebbene ritualmente convenuta in giudizio, non si è costituita e pertanto ne viene CP_2
dichiarata la contumacia.
Disposta la trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza, lette le note scritte depositate, è pronunciata la presente sentenza.
Per quanto riguarda il thema decidendum, secondo la giurisprudenza ormai consolidata (Cassazione civile sez. III sent. 25/02/2016 n. 3707; Cass. 18.11.2004, n. 21863; Tribunale Roma, sez. lav.,
04/05/2017 n. 4076), il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 5, del d.lgs. 46/1999, entro il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione del rimedio c.d. recuperatorio in caso di omissione ovvero nullità della notifica della cartella di pagamento e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato dal concessionario , in base a quanto Controparte_4
statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.19704 del
2/10/2015;
c) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata verificatisi dopo la notifica del titolo) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2 e art. 618-bis c.p.c.);
2 d) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2, c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1, c.p.c.).
Nel caso di specie l'opposizione proposta dal ricorrente può essere qualificata come opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c, non soggetta quindi ad alcun termine.
Osserva il Tribunale che l' , nel costituirsi in giudizio, ha dato prova della notifica dei seguenti CP_1
avvisi di addebito:
- avviso di addebito n. 32820160001818815 000 notificato in data 14/05/2016;
- avviso di addebito n. 32820160005853290 000 notificato in data 15/11/2016;
- avviso di addebito n. 32820210003584308 000 notificato in data 27/12/2021;
Pertanto, va verificata nel caso di specie la prescrizione successiva alla notifica degli avvisi di addebito.
Si rileva che l'intimazione di pagamento n. 02820239004152781 000 oggi impugnata risulta depositata presso la in data 7.09.2023, e dunque la notifica risulta Controparte_5
perfezionatasi in data 17.09.2023.
L' , nel costituirsi in giudizio, ha dato prova di aver notificato al Controparte_3 ricorrente l'intimazione di pagamento n. 028 2018 9005367033000 in data 08.01.2019, avente ad oggetto i medesimi avvisi di addebito, e dunque vale quale atto interruttivo della prescrizione.
Pertanto, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento ivi impugnata n.
02820239004152781000 (17.09.2023), e stante la notifica di atti interruttivi, alcuna prescrizione risultava maturata.
In conclusione, per quanto esposto il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa, nonché dell'attività processuale espletata.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa
ER ZO, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
3 - condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dei resistenti, che si liquidano in € 2.697,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Aversa, 5.12.2025.
Si comunichi.
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa ER ZO
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