Sentenza 9 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 09/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Dario Colasanti Giudice rel.
a scioglimento della riserva assunta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 1217/2024, avente per oggetto la “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da:
(c.f. ), nata a [...], il Parte_1 C.F._1
5.5.1971 e residente a [...],
e da
(c.f. ), nato a [...] C.F._2
Verona (VR), l'8.7.1967 e residente Montevecchia (LC), via Bassa del Poggio n. 9, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. VALENTINA TONDO, i quali hanno presentato congiuntamente le seguenti
CONCLUSIONI
. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 10 febbraio
2001, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Fino Mornasco (CO) al n. 2, Serie A,
Parte Seconda;
. ordinare al Comune di Fino Mornasco di annotare l'emananda Sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
pagina 1 di 5
1. Le figlie maggiorenni e , studentesse, non economicamente autosufficienti, R_ Per_2
rimangono collocate prevalentemente, e in via esclusiva ai fini anagrafici, presso la madre c/o la casa famigliare di Montevecchia (LC), alla via Bassa Del Poggio n. 9, in comproprietà in parti uguali fra i genitori, che rimane definitivamente assegnata - unitamente a tutto quanto l'arreda – alla OR
e che il sig. rilasciò prima della separazione, Parte_1 Parte_2
trasferendo il proprio domicilio in Monza, al viale Libertà n. 101. Il sig. si obbliga a Pt_2
trasferire la sua residenza dalla suddetta casa famigliare entro il 20 ottobre 2024.
2. Il padre ha il diritto di frequentare liberamente le figlie e Parte_2 R_
, compatibilmente con le loro esigenze e desiderata, prendendo accordi direttamente con le Per_2
stesse, stante la loro maggiore età.
3. Il padre ha l'obbligo di versare alla OR , Parte_2 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento delle loro figlie e , maggiorenni non R_ Per_2
economicamente autosufficienti, per dodici mensilità all'anno, in via anticipata, entro e non oltre il giorno cinque di ciascun mese di pertinenza, per il tramite di bonifico bancario, la somma di Euro
600,00 (Euro 300,00 per ciascuna figlia), a decorrere dal mese di deposito del presente ricorso, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT-costo della vita per famiglie di operai ed impiegati.
Disporre, inoltre, che le eventuali detrazioni fiscali per i figli a carico spettino nella quota del 50% a ciascuno dei due genitori e che l'assegno unico ed universale (o futuro equipollente) sia egualmente suddiviso tra i genitori;
il tutto salvo diversi e migliori accordi tra i genitori medesimi.
4. Le spese straordinarie, che si rendessero necessarie per le figlie e , rimangono a R_ Per_2
carico di ciascun genitore nella quota del 50% ciascuno. Quanto a tali spese straordinarie, i genitori fanno riferimento, salvo quanto qui eventualmente diversamente convenuto o futuri migliori accordi tra loro, al “Protocollo del Tribunale di Lecco del 29 marzo 2018 per la regolamentazione delle spese extra assegno nell'interesse dei figli minorenni e maggiorenni non economicamente indipendenti”, che si allega e da intendersi qui integralmente trascritto, valido ed efficace anche in punto all'identificazione della spesa straordinaria, alla necessità o meno del preventivo accordo tra i genitori, alle modalità di richiesta del consenso e a quelle di manifestazione dell'eventuale dissenso
(cfr. doc. n. 6). Il rimborso, pro quota parte, al genitore anticipatario deve intervenire, dietro presentazione dei giustificativi di spesa, entro e non oltre venti giorni dalla richiesta scritta di rimborso, salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno.
DI PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI:
pagina 2 di 5 5. Le spese condominiali straordinarie relative all'ex casa coniugale di Montevecchia (LC), alla via
Bassa Del Poggio n. 9, continueranno ad essere equamente suddivise al 50% tra i comproprietari signori e;
così come, eventuali imposte Parte_1 Parte_2
comunali, regionali e/o statali relative all'ex casa coniugale verranno equamente suddivise al 50% tra i due comproprietari.
Il mutuo ipotecario, a suo tempo contratto dai coniugi signori e Parte_1 [...]
con la banca per l'acquisto dell'ex casa coniugale, è stato Parte_2 Controparte_1 estinto anticipatamente dai comproprietari, anche con rimborsi anticipati dell'una e dell'altro. I comproprietari signori e convengono che - in Parte_1 Parte_2 caso di vendita a terzi dell'ex immobile coniugale - il signor dovrà incassare dal Parte_2 prezzo di vendita la somma di € 4.500,00 in più rispetto alla somma che riceverà la OR Parte_1
e ciò a definitiva tacitazione di ogni reciproca pretesa.
[...]
6. I coniugi signori e si danno reciprocamente Parte_1 Parte_2
atto di aver così definito ogni loro rapporto patrimoniale/economico, di non avanzare richieste di assegno divorzile, essendo entrambi economicamente autosufficienti e di non avere null'altro reciprocamente a pretendere, salvo l'esatto adempimento di quanto indicato nelle presenti condizioni.
7. I coniugi signori e dichiarano sin d'ora di Parte_1 Parte_2
fare acquiescenza alla pubblicanda Sentenza e di rinunciare alla sua impugnazione, nonché di accettare reciprocamente detta rinunzia.
8. Le spese legali del presente procedimento s'intendono compensate tra i signori e Parte_1
. Parte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso congiunto, comunicato al PM ai sensi dell'art. 71 c.p.c. e da questi vistato in data 8.10.2024, è fondato e merita accoglimento.
Infatti, la documentazione prodotta e la volontà manifestata dai coniugi consentono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dagli artt. 3 n. 2 lett.
b) e 4, comma XVI, della legge 1.12.1970 n. 898.
Al riguardo si deve dare atto che le parti hanno dichiarato di non volersi conciliare ed hanno chiesto che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto, alle condizioni sopra riportate, sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 3 di 5 In particolare, risulta che la separazione personale tra le parti è stata disposta con decreto di omologa del 18.4.2017, depositato il 21.4.2017, dopo essere comparsi davanti al
Presidente del Tribunale in data 22.3.2017. Inoltre, nel ricorso è specificato che i ricorrenti non hanno più ripreso la convivenza né si sono riconciliati.
Altresì, e hanno dichiarato di essere Parte_1 Parte_2
economicamente autosufficienti e di aver avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico in base alle condizioni pattuite.
Il Tribunale si limita a dare atto della condizione di cui ai nn. 5, 6, 7 e 8, in quanto rappresentano una mera regolazione di rapporti patrimoniali non strettamente attinenti all'oggetto del presente giudizio, come tra l'altro richiesto dalle parti.
Con riguardo alle condizioni relative alle figlie (nata a [...], il Persona_3
12.3.2003) e (nata a [...], il [...]), entrambe Persona_4
maggiorenni e non economicamente indipendenti, quanto previsto appare rispondente agli interessi morali e materiali delle stesse.
Pertanto, in accoglimento della domanda proposta ed apparendo manifesta l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto.
P.Q.M.
pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 26.9.2024, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Parte_1
e , in data 10.2.2001 in Fino Mornasco, trascritto
[...] Parte_2
al n. 2, parte II, serie A, dell'anno 2001, del registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune, alle condizioni in precedenza riportate dando atto delle condizioni di cui ai nn. 5, 6, 7 e 8; ordina pagina 4 di 5 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di FINO MORNASCO di procedere alla annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Lecco nella Camera di Consiglio del 19 dicembre 2024.
IL GIUDICE rel. IL PRESIDENTE
Dott. Dario Colasanti Dott. Marco Tremolada
pagina 5 di 5