Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 16/12/2025, n. 22765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22765 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22765/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08719/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8719 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Michela Reggio D’Aci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle entrate - Direzione provinciale II di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS- -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
- del diniego di accesso tacito perfezionatosi ai sensi dell’art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990 e s.m.i., rispetto alla domanda di accesso presentata dalla signora -OMISSIS- all’Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale II di Roma, Ufficio Territoriale Roma, Eur Torrino, con sede in via Canton n. 20, 00144 Roma, con raccomandata A/R del 5 giugno 2025, pervenuta all'Agenzia delle entrate il successivo 11 giugno 2025;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, anche se non noto alla ricorrente;
e per la condanna dell’Amministrazione intimata a concedere alla ricorrente l’accesso agli atti richiesto nella forma della visione ed estrazione di copia, con condanna aggravata alle spese in capo all’Agenzia delle entrate, anche ai sensi dell’art. 26 c.p.a., per aver negato l’accesso sulla base di una giurisprudenza di oltre cinque anni fa, disattendendo le Adunanze Plenarie del Consiglio di Stato n. 19/2020 e n. 4/2021;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da-OMISSIS- -OMISSIS- il 4 agosto 2025:
- della comunicazione PEC dell’Agenzia delle entrate prot. -OMISSIS-del 30 luglio 2025 e della relativa nota allegata, recanti trasmissione dei modelli unici del sig. -OMISSIS- relativi solo all’ultimo triennio (in luogo dei dieci anni richiesti) ed in particolare agli anni solari 2022, 2023 e 2024 (modello 730/2023, modello 730/2024 e modello 730/2025), tutti oscurati in molteplici parti, come tale costituente diniego di accesso per i sette anni precedenti e contestualmente diniego sostanziale di accesso anche per l’ultimo triennio;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, anche se non noto alla ricorrente;
e per la condanna dell’Amministrazione intimata a concedere alla ricorrente l’accesso agli atti richiesto nella forma della visione ed estrazione di copia, con condanna aggravata alle spese in capo all’Agenzia delle entrate, anche ai sensi dell’art. 26 c.p.a.;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale II di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 la dott.ssa IR NI e udito il difensore della parte ricorrente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 11 giugno 2025 la sig.ra-OMISSIS- -OMISSIS- ha presentato all’Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale II di Roma, un’istanza di accesso, acquisita al prot. n. -OMISSIS-, diretta a conseguire l’ostensione delle dichiarazioni dei redditi del coniuge, sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, relative agli anni solari dal 2015 al 2024.
L’istanza di accesso è stata motivata dalla sig.ra -OMISSIS- nei seguenti termini:
“- la scrivente è sposata con il signor -OMISSIS- da oltre 30 anni […] ed intende avviare le procedure per la separazione dallo stesso;
- la scrivente ha necessità di conoscere i redditi percepiti dal marito negli ultimi anni per l’attività svolta come dipendente dello stato e come avvocato iscritto all’ordine degli avvocati di Roma […]
- la scrivente vanta quindi senza dubbio un interesse diretto, concreto ed attuale a prendere conoscenza delle dichiarazioni dei redditi del marito, Sig. -OMISSIS- (per tutti TAR Lazio, sentenza 35020/2010) ;
- in proposito l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha infatti statuito che: «le dichiarazioni, le comunicazioni e gli atti presentati o acquisti (d)agli uffici dell’amministrazione finanziaria, contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari ed inseriti nelle banche dati dell’anagrafe tributaria, ivi compreso l’archivio dei rapporti finanziari, costituiscono documenti amministrativi ai fini dell’accesso documentale difensivo ai sensi degli artt. 22 e s.s. della legge n. 241 del 1990» (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria del 25 settembre 2020 n. 19) ”.
2. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato e depositato il 28 luglio 2025, la sig.ra -OMISSIS- è insorta ex art. 116 c.p.a. avverso il silenzio diniego formatosi sull’istanza in questione, rilevando il decorso infruttuoso del termine di trenta giorni di cui all’art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, decorrente dall’11 giugno 2025, data di presentazione dell’istanza.
La ricorrente riferisce, peraltro, di aver ricevuto dall’Agenzia delle entrate, in data 27 giugno 2025, la comunicazione di avvenuta notifica della domanda di accesso al controinteressato, nonché di aver integrato l’istanza, “ già completa ”, con PEC del 30 giugno 2025, allegando “ a dimostrazione della sussistenza dell’interesse all’accesso ”, copia del ricorso per la separazione personale depositato al Tribunale di Roma il 24 giugno 2025.
La sig.ra -OMISSIS- chiede, pertanto, la condanna dell’amministrazione intimata “a concedere alla ricorrente l’accesso agli atti richiesto nella forma della visione ed estrazione di copia, con condanna aggravata alle spese in capo all’Agenzia delle Entrate, anche ai sensi dell’art. 26 cpa, per aver negato l’accesso sulla base di una giurisprudenza di oltre 5 anni fa, disattendendo le Adunanze Plenarie del Consiglio di Stato n. 19/2020 e n. 4/2021 ”.
3. Successivamente al deposito del ricorso e precisamente in data 30 luglio 2025, l’Agenzia resistente, con nota n. -OMISSIS- trasmessa tramite PEC, ha riscontrato l’istanza di accesso con un provvedimento di accoglimento solo parziale, ostendendo, in particolare, soltanto le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (2022, 2023 e 2024) e oscurando alcuni dati in esse contenuti.
Il provvedimento è così motivato: “ Quest’ufficio, nell’ottica del contemperamento dei contrapposti diritti ed in assenza di specifiche motivazioni rappresentate dall’istante, ritiene di limitare il diritto di accesso entro i confini legalmente previsti dall’art. 473-bis, 12, co. 3, c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia) ed applicabile a tutti i procedimenti in materia di famiglia, aventi ad oggetto domande di contributo economico e/o la presenza di figli minori, che dispone in capo alle parti l’obbligo di allegazione al ricorso giudiziale delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni unitamente ad altra documentazione patrimoniale rilevante ”.
4. In esito all’adozione di tale provvedimento, la sig.ra -OMISSIS- ha proposto ricorso per motivi aggiunti, notificato e depositato il 4 agosto 2025, con il quale: (i) innanzitutto, deduce l’illegittimità della limitazione temporale dell’accesso ai soli ultimi tre anni, evidenziando che l’autonomia del diritto di accesso difensivo, il cui riconoscimento prescinde dall’avvenuta instaurazione di un giudizio, non consente di circoscriverne la portata in relazione a norme del sistema processuale civilistico; (ii) in secondo luogo, contesta la scelta di procedere all’oscuramento di alcune parti delle dichiarazioni, atteso che “ Le dichiarazioni dei redditi contengono […] dati meramente economici e fiscali aventi tutti rilevanza pubblicistica rispetto ai quali è impensabile ipotizzare un diritto alla riservatezza, una volta presentate all’erario e dallo stesso acquisite ”.
Chiede, quindi, che, previo annullamento del provvedimento sopravvenuto, all’Agenzia delle entrate sia ordinato di “ consentire l’accesso con rilascio di copia integrale e non oscurata delle dichiarazioni dei redditi del Sig. -OMISSIS- -OMISSIS- relative agli anni ultimi 10 anni solari 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 ”.
5. In vista della camera di consiglio fissata per la discussione della causa, l’Agenzia delle entrate, già costituitasi in giudizio il 18 agosto 2025, ha depositato alcuni documenti e una memoria difensiva.
In tale sede, prima ancora di svolgere difese nel merito, la resistente formula due eccezioni in rito: in primo luogo, deduce l’improcedibilità del ricorso introduttivo (limitatamente alla richiesta di accesso afferente alle dichiarazioni dei redditi degli anni d’imposta 2022, 2023 e 2024) per essere stato successivamente emesso il richiamato provvedimento di parziale accoglimento; in secondo luogo, eccepisce l’inammissibilità dei motivi aggiunti per difetto di procura, atteso che quella presente nel fascicolo si riferirebbe esclusivamente all’azione avverso il silenzio diniego e non anche a quella avverso il provvedimento sopravvenuto.
La difesa erariale, inoltre, pur non formulando al riguardo un’apposita eccezione, rileva nella parte in fatto della propria memoria che il silenzio diniego sull’istanza di accesso si sarebbe formato solo in data 1° luglio 2025, decorsi cioè trenta giorni dall’avvenuta trasmissione mediante PEC, da parte della sig.ra -OMISSIS-, di copia del ricorso per separazione.
6. Alla camera di consiglio dell’11 novembre 2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
7. In rito, va innanzitutto precisato, pur in assenza di una specifica eccezione della parte resistente, che il ricorso introduttivo deve ritenersi ammissibile in quanto notificato allorquando sull’istanza di accesso si era già formato il silenzio diniego ex art. 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990.
L’istanza originariamente presentata dalla sig.ra -OMISSIS-, pervenuta all’Agenzia delle entrate in data 11 giugno 2025 (cfr. allegato 2 al ricorso), specificava, infatti, in termini adeguati l’interesse sotteso alla domanda di accesso, non potendosi, pertanto, far decorrere il termine di trenta giorni previsto dalla legge dalla data di successiva trasmissione mediante PEC di copia del ricorso per la separazione, documento la cui produzione ha unicamente corroborato le precedenti affermazioni.
7.1. Il ricordo introduttivo, d’altra parte, non è divenuto improcedibile per effetto dell’adozione da parte dell’Agenzia resistente, in epoca successiva all’instaurazione del presente giudizio, della determinazione espressa di cui alla nota n. -OMISSIS-del 30 luglio 2025, avverso la quale la sig.ra -OMISSIS- è insorta con motivi aggiunti.
Sul punto, infatti, il Collegio condivide l’orientamento giurisprudenziale secondo cui “ se il giudizio ex art. 116 c.p.a. è stato già incardinato sul presupposto dell’avvenuta formazione del silenzio - rigetto, il fatto che l’amministrazione adotti un’esplicita determinazione di segno negativo non ha alcun effetto sulla procedibilità dell’azione, in quanto rivolta all’accertamento di un diritto ” (così Cons. St., Sez. IV, 6 febbraio 2019, n. 908; in termini, cfr. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 5 febbraio 2024, n. 108; T.A.R. Campania, Sez. VI, 7 aprile 2021, n. 2285; T.A.R. Abruzzo, Pescara, Sez. I, 3 giugno 2022, n. 226). Nel caso di specie, peraltro, la ricorrente ha impugnato con motivi aggiunti ritualmente proposti il suddetto provvedimento sopravvenuto.
8. Sempre in rito, deve poi essere disattesa l’eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti per difetto di procura.
L’art. 24 c.p.a. dispone, infatti, che “ La procura rilasciata per agire e contraddire davanti al giudice si intende conferita anche per proporre motivi aggiunti e ricorso incidentale, salvo che in essa sia diversamente disposto ”.
Nel caso di specie, inoltre, va considerato che la procura è stata conferita non solo “ per l’annullamento del diniego di accesso formalizzato con accesso rifiuto ”, ma – coerentemente con la natura di “giudizio sul rapporto” del giudizio in materia di accesso (cfr. ex multis , Cons. St., Sez. III, 13 settembre 2024, n. 7549) – anche “ per l’accertamento del diritto al rilascio delle copie delle dichiarazioni dei redditi […] di cui alla domanda di accesso ”, sicché non può esservi dubbio in ordine alla circostanza per cui i poteri conferiti comprendano l’azione avverso il sopravvenuto provvedimento di accoglimento solo parziale.
9. Nel merito, il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, è fondato.
10. L’Agenzia delle entrate, come sopra riportato, ha motivato la limitazione dell’ostensione alle dichiarazioni dei redditi degli anni 2022, 2023 e 2024 in relazione al disposto di cui all’art. 473- bis .12, comma 3, c.p.c., il quale, nel disciplinare la domanda giudiziale nel procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie, prevede che, “ in caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori ”, al ricorso devono essere allegate, tra l’altro, “ a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni ”. L’Agenzia ha rilevato, inoltre, sul punto “ l’assenza di specifiche motivazioni rappresentate dall’istante ”.
La prospettiva seguita dall’Amministrazione finanziaria non può essere condivisa.
10.1. L’elemento decisivo in tal senso è costituito dall’autonomia dell’istituto dell’accesso difensivo rispetto alle disposizioni processuali che regolano l’acquisizione delle informazioni e dei documenti patrimoniali e finanziari nei procedimenti giurisdizionali in materia di famiglia, per come ricostruita dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza n. 19 del 25 settembre 2020.
Il Supremo Consesso ha in particolare statuito che “ proprio per la rilevata autonomia della situazione legittimante, l’accesso difensivo non presuppone necessariamente l’instaurazione o la pendenza in concreto di un giudizio. La disposizione di cui al comma 7 dell’art. 24 cit., nel contemplare la necessità sia di «curare», sia di «difendere» un interesse giuridicamente rilevante, lascia intendere la priorità logica della conoscenza degli elementi che occorrono per decidere se instaurare un giudizio e come costruire a tal fine una strategia difensiva; con la conseguenza che l’accesso documentale difensivo non necessariamente deve sfociare in un esito contenzioso in senso stretto. Ma sia che la controversia tra le parti si componga in una fase anteriore al giudizio (per esempio attraverso l’istituto della mediazione obbligatoria di cui al d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, e ss. mm. ii. o attraverso altro strumento alternativo di soluzione delle controversie), sia che il conflitto sfoci nella instaurazione del giudizio, appare evidente l’esigenza delle parti di acquisire già in sede stragiudiziale e nella fase preprocessuale la conoscenza dei fatti rilevanti ai fini della composizione della res controversa; mentre, nel caso di mancata composizione del conflitto, i documenti amministrativi acquisiti con lo strumento dell’accesso difensivo potranno trovare ingresso nel processo attraverso la loro produzione in giudizio ad opera della parte ”.
Ne deriva che la norma processuale invocata dall’Agenzia resistente – norma che, in un’ottica di ampia disclosure negli atti introduttivi delle proprie disponibilità reddituali e patrimoniali, impone la produzione, tra l’altro, delle dichiarazioni fiscali degli ultimi tre anni – non può certamente incidere sul diritto di accesso alle dichiarazioni del coniuge relative agli anni precedenti, dalle quali ben potranno essere ricavati elementi significativi per valutare l’opportunità dell’instaurazione del giudizio e, in caso positivo, per definire la strategia difensiva e precostituirsi prove idonee a dimostrare i fatti allegati. Diversamente, risulterebbe illegittimamente compressa la portata giuridica “sostanziale” dell’accesso difensivo quale pretesa alla conoscenza del documento per la tutela di una situazione giuridica finale, pretesa del tutto sganciata dalla valutazione che poi viene compiuta dal giudice in ordine alla rilevanza dello stesso ai fini della decisione.
10.2. Né certamente merita favorevole apprezzamento la controdeduzione della difesa erariale secondo cui “ la Riforma Cartabia ha previsto nuovi e più ampi poteri istruttori del Giudice nell’ambito dei procedimenti in materia di famiglia, compreso quello di disporre l’esibizione documentale d’ufficio: consacrazione, quest’ultima, della già diffusa prassi di alcuni tribunali di disporre la produzione di documenti nei procedimenti di separazione e di divorzio anche sub specie di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. […] Pertanto, qualora il Tribunale lo ritenesse indispensabile al fine di decidere la controversia civile potrà sempre ordinare d’ufficio l’esibizione dei dati reddituali del Sig. -OMISSIS- relativi agli anni precedenti al 2022 ” (pag. 7 della memoria).
Si tratta, infatti, di un’argomentazione difensiva che non tiene conto delle seguenti considerazioni svolte dall’Adunanza Plenaria nella richiamata sentenza n. 19 del 2020:
“ Ne deriva che la disciplina degli strumenti processualcivilistici di esibizione istruttoria ex artt. 210, 211 e 213 cod. proc. civ., quale interpretata e applicata da costante e consolidata giurisprudenza di legittimità, lungi dal costituire un limite all’esperibilità dell’accesso documentale difensivo ex l. n. 241/1990 prima o in pendenza del giudizio sulla situazione giuridica ‘finale’, tutt’al contrario sembra presupporre (e in qualche modo imporre) il suo previo esperimento, essendo tali mezzi di prova configurati come strumenti istruttori tendenzialmente residuali rispetto alle forme di acquisizione dei documenti da parte dei privati sulla base di correlative discipline di natura sostanziale anche in funzione della loro produzione in giudizio .
L’esclusione dell’ammissibilità dell’accesso documentale difensivo, in via generale ed astratta, con richiamo alla disciplina processualcivilistica dell’esibizione istruttoria – la quale, seguendo la tesi ‘restrittiva’, dovrebbe ritenersi in ogni caso prevalente e assorbente –, è operazione ermeneutica che finirebbe per incidere in modo pregiudizievole sull’effettività del diritto alla tutela giurisdizionale e sul diritto alla prova intesi in senso lato, implicanti la facoltà della parte di usare tutti gli strumenti offerti dall’ordinamento, e tra questi l’accesso documentale, per influire sull’accertamento del fatto sia in sede stragiudiziale e nella fase preprocessuale, sia poi eventualmente in sede processuale, a ‘cura’ e ‘difesa’ della situazione giuridica soggettiva ‘finale’ asseritamente lesa .
A ciò si aggiunga che gli ordini di esibizione di documenti e le richieste di informazioni ex artt. 210, 211 e 213 cod. proc. amm. non sono suscettibili di esecuzione coattiva in forma specifica, né per iniziativa del giudice [...] Anche sotto tale profilo, l’esclusione dell’esperibilità dell’accesso documentale difensivo comporterebbe un pregiudizio all’effettività del diritto costituzionalmente garantito alla tutela giurisdizionale, di cui fa parte integrante il diritto alla prova .
Deve pertanto escludersi che la previsione, negli artt. 210, 211 e 213 cod. proc. civ., di strumenti di esibizione istruttoria aventi ad oggetto documenti detenuti dalla pubblica amministrazione possa precludere l’esercizio dell’accesso documentale difensivo secondo la disciplina di cui alla legge n. 241/1990, né prima né in pendenza del processo civile ” (così Cons. St., Ad. Plen. n. 19 del 2020, cit.).
10.3. Sul piano, poi, della sussistenza in capo alla sig.ra -OMISSIS- dello specifico interesse che l’art. 22, comma 1, lett. b), della legge n. 241 del 1990 richiede per l’esercizio del diritto di accesso, non vi è dubbio che la documentazione richiesta sia pertinente alla situazione finale controversa, avendo la ricorrente chiaramente manifestato l’intenzione di avviare le procedure per la separazione personale dal coniuge e poi effettivamente presentato il relativo ricorso, ciò che conferma l’attualità e la concretezza delle esigenze difensive sottese all’istanza.
La limitazione alle sole dichiarazioni relative agli ultimi tre anni, per come motivata dalla difesa erariale in relazione al “difetto di interesse” della sig.ra -OMISSIS- a conseguire l’ostensione delle precedenti (cfr. pag. 6 della memoria dell’Agenzia delle entrate), si risolve allora in una “ ultronea valutazione sulla influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio instaurato ” (così Cons. St., Ad. Plen., 18 marzo 2021 n. 4) che è preclusa tanto alla pubblica amministrazione detentrice del documento quanto al giudice amministrativo adito ex art. 116 c.p.a. Ciò “ salvo il caso di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell’accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla l. n. 241 del 1990 ” (così Cons. St., Ad. Plen., n. 4 del 2021, cit.), ipotesi, quest’ultima, che non ricorre nel caso di specie, come, del resto, dimostra l’avvenuto accoglimento – per quanto parziale – da parte della stessa Agenzia delle entrate.
11. Il ricorso per motivi aggiunti è fondato anche nella parte in cui la sig.ra -OMISSIS- chiede che sia consentito l’accesso alla “ copia integrale e non oscurata ” delle dichiarazioni dei redditi richieste, con le uniche eccezioni che verranno indicate al successivo punto 11.2. della presente decisione.
11.1. Va rilevato, in punto di fatto, che dall’esame della documentazione depositata dalla difesa erariale il 17 ottobre 2025, sub allegato 7, emerge che – nel consentire l’accesso alle dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2022, 2023 e 2024 – l’Agenzia delle entrate ha oscurato le seguenti informazioni:
- numero di telefono e indirizzo di posta elettronica;
- “ dati del sostituto che effettuerà il conguaglio ”;
- “ spese sanitarie ” e “ altre spese ” (Quadro E – Oneri e spese):
- “ spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche, bonus facciate e superbonus ” (Quadro E – Oneri e spese);
- “ altre spese per le quali spetta la dichiarazione del 50% e del 110%” (Quadro E – Oneri e spese);
- “ spese per interventi di risparmio energetico e superbonus ” (Quadro E – Oneri e spese);
- “ rimborso di oneri i quali si è fruito della detrazione dall’imposta ” (Quadro M – Redditi soggetti a tassazione separata e a imposta sostitutiva. Rivalutazione dei terreni);
- “ imposta lorda ”, “ calcolo detrazioni e crediti d’imposta ”, “ calcolo dell’imposta netta e del rigo differenza” , “calcolo delle addizionali regionale e comunale all’IRPEF ”, “ liquidazione delle imposte del dichiarante ” e “ importo che sarà rimborsato dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico in busta paga ” (Prospetto di liquidazione relativo all’assistenza fiscale prestata).
11.2. Ebbene, ritiene il Collegio che debba essere consentito anche l’accesso ai suddetti dati oggetto di oscuramento, venendo in rilievo dati personali rientranti nella tutela della riservatezza cd. finanziaria ed economica della parte controinteressata, in relazione ai quali il giudizio di bilanciamento tra tutela dell’interesse conoscitivo attraverso lo strumento dell’accesso difensivo – quale esplicazione del diritto costituzionalmente garantito della tutela giurisdizionale – e tutela della riservatezza del controinteressato è stato già compiuto sul piano normativo dando la prevalenza al primo (cfr. Cons. St., Ad. Plen., n. 21 del 2020 cit.; in termini, T.A.R. Lazio, Sez. II ter, 18 settembre 2024, n. 16451). Oltretutto, non può essere trascurato che, come dichiarato dall’Agenzia delle entrate nella ridetta nota n. -OMISSIS-del 30 luglio 2025, “ il controinteressato, informato del procedimento da questa amministrazione non ha presentato opposizione all’istanza ”.
Vanno, tuttavia, eccettuati il numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronica del contribuente dichiarante, nonché i codici fiscali – riportati nel Quadro E – dei soggetti terzi che hanno emesso le fatture per spese portate in detrazione, dati, questi, che non riguardano la situazione finanziaria e patrimoniale del coniuge e per i quali l’oscuramento è legittimo e dovuto.
11.3. È opportuno ricordare, peraltro, in conclusione, che, come è stato chiarito dalla ridetta sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 19 del 2020 “ L’accoglimento dell’istanza di accesso non rende il dato acquisito liberamento trattabile dal soggetto richiedente, il quale è rigorosamente tenuto a utilizzare il documento esclusivamente ai fini difensivi per cui l'ostensione è stata richiesta, a pena di incorrere nelle sanzioni amministrative ed, eventualmente, anche penali (a seconda della concreta condotta illecita), previste per il trattamento illegittimo di dati personali riservati, e fatta altresì salva la riconducibilità dell'illecito trattamento alla responsabilità di cui all’art. 2043 cod. civ. ”.
12. Sulla scorta delle superiori considerazioni, il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, va accolto e, per l’effetto:
- la nota n. -OMISSIS-del 30 luglio 2025 va annullata nella parte in cui, riscontrando l’istanza di accesso della ricorrente acquisita al prot. n. -OMISSIS-, ha negato l’ostensione delle dichiarazioni dei redditi del sig. -OMISSIS- relative agli anni dal 2015 al 2021 e ha oscurato taluni dati contenuti nelle dichiarazioni relative agli anni 2022, 2023 e 2024, fatta eccezione, a tale ultimo riguardo, per il numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronica del contribuente dichiarante, nonché per i codici fiscali dei soggetti terzi che hanno emesso le fatture per spese portate in detrazione (il cui oscuramento è legittimo);
- all’Agenzia delle entrate va ordinato, ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a., di consentire l’accesso della ricorrente alle dichiarazioni dei redditi del sig. -OMISSIS- -OMISSIS- per tutti gli anni dal 2015 al 2024, mediante visione ed estrazione di copia anche per via telematica, entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente decisione, previo oscuramento dei soli dati di seguito indicati: numero di telefono e indirizzo di posta elettronica del contribuente dichiarante e codici fiscali dei soggetti terzi che hanno emesso le fatture per spese portate in detrazione.
13. Le spese di lite, in ossequio al criterio della soccombenza, sono liquidate a carico dell’Agenzia delle entrate nella misura indicata in dispositivo. Nulla deve invece disporsi in punto di spese quanto al controinteressato non costituito in giudizio.
14. Il Collegio, infine, ritiene che non sussistano i presupposti per la condanna per responsabilità processuale gravata ai sensi dell’art. 26 c.p.a., tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza di accesso e dello svolgimento, da parte della difesa erariale, di argomentazioni che non si connotano come manifestamente infondate nel senso precisato dalla giurisprudenza in ordine a tale disposizione (cfr. Cons. St., Sez. V, 15 marzo 2024, n. 2542 e Cons. St., Sez. V, 22 settembre 2023, n. 8487, secondo cui, ai fini dell’art. 26, comma 1, secondo periodo, c.p.a., “per connotare la infondatezza o inammissibilità come «manifeste» debba seguirsi il parametro proprio degli illeciti soggetti a sanzione pubblicistica, ossia quello dell’assenza di ogni ragionevole dubbio ”).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, così dispone:
- annulla in parte qua la nota n. -OMISSIS-del 30 luglio 2025;
- ordina all’Agenzia delle entrate di consentire l’accesso della ricorrente alle dichiarazioni dei redditi del sig. -OMISSIS- -OMISSIS- per tutti gli anni dal 2015 al 2024, mediante visione ed estrazione di copia anche in via telematica, entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente decisione, previo oscuramento del numero di telefono e dell’indirizzo di posta elettronica del contribuente dichiarante, nonché dei codici fiscali dei soggetti terzi che hanno emesso le fatture per spese portate in detrazione.
Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
LL IA, Presidente
Francesca Santoro Cayro, Primo Referendario
IR NI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IR NI | LL IA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.