Articolo 648 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 635Articolo 649
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9 ottobre 2010
Art. 648. Eta' per la partecipazione ai concorsi per le accademie militari 1. L'eta' per la partecipazione ai concorsi per l'ammissione alle accademie militari non puo' essere superiore a 22 anni alla data indicata nel bando di concorso. Fatta eccezione per il ruolo naviganti normale dell'Aeronautica militare, il limite massimo e' elevato di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore dei cittadini italiani che prestano o hanno prestato servizio militare nelle Forze armate. 2. L'eta' massima per la partecipazione al concorso per l'ammissione all'accademia dell'Arma dei carabinieri, da parte degli appartenenti ai ruoli ispettori e sovrintendenti, e' stabilita in 28 anni.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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