TRIB
Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/07/2025, n. 1570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1570 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Carmen Maria Pigrini, all'udienza del 29 maggio 2025,
all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa recante R.G. n. 2763/2022
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Guido Marone Parte_1
ricorrente
E
(C.F. Controparte_1
), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e P.IVA_1 difesi, in questa sede, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott.
Vincenzo Romano
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25 maggio 2022, parte ricorrente, premesso che di essere dipendente del resistente a far data dall'anno scolastico 2007/2008 nel profilo di CP_1
Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, ha dedotto che con sentenza n. 2172/2021 del
Tribunale di Nola, passata in cosa giudicata, il Giudice adito accoglieva la domanda proposta accertando l'illegittimità del criterio della cd. temporizzazione per il calcolo dell'anzianità e il riconoscimento del diritto della ricorrente all'applicazione del criterio della ricostruzione di carriera in luogo della cd. temporizzazione e valutazione per intero dei soli servizi preruolo prestati nel profilo del DSGA con conseguente ricalcolo dell'anzianità utile ai fini giuridici ed economici da cui derivava l'attribuzione della posizione stipendiale corrispondente alla fascia
1 stipendiale 15-20 anni sin dal 01.09.2008, con condanna del al pagamento delle differenze CP_2 retributive maturate in ragione della diversa ricostruzione di carriera nel senso anzidetto, da quantificarsi in separata sede, avendo la parte istante limitato la domanda alla condanna generica.
Su tali premesse ha chiesto la condanna del resistente al pagamento della somma CP_1 di euro 49.385,79 a titolo di differenze retributive maturate dal primo settembre 2007 al 31 agosto
2021, spese vinte, con attribuzione.
Costituendosi in giudizio tempestivamente il resistente ha eccepito il difetto di CP_1 legittimazione passiva, la nullità del ricorso introduttivo, l'inammissibilità della domanda per violazione del divieto di frazionamento del credito, la prescrizione dei crediti azionati e nel merito l'infondatezza, concludendo per il rigetto.
Acquisita la documentazione prodotta, superflua ogni attività istruttoria, la causa è stata decisa con sentenza ai sensi dell'art. 429 primo comma c.p.c..
Va, in via preliminare, dichiarata la legittimazione passiva del , Controparte_1 in quanto unico datore di lavoro e, dunque, unico titolare della posizione sostanziale inerente il rapporto obbligatorio intercorrente tra le parti. Dunque, alcuna pronuncia deve essere adottata nei confronti Dell' e dell' essendo tali CP_3 CP_4 uffici delle mere articolazioni periferiche del . Difatti, come chiarito dalla Suprema CP_2
Corte, “le strutture dell'amministrazione scolastica operanti a livello periferico sono articolazioni organizzative del ” e, pertanto, “lo Stato agisce ed è chiamato in CP_1 giudizio in persona del ministro competente o in persona del Presidente del Consiglio, mentre le strutture interne ai ministeri non sono dotate di soggettività sul piano dei rapporti esterni, come del resto è comprovato dall'espresso disposto del R.D. 30 ottobre
1933, n. 1611, art. 11, comma 1, (nel testo novellato dalla L. 25 marzo 1958, n. 260, art.
1), il quale prescrive che la notifica degli atti giudiziari presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato debba essere effettuata nella persona del Ministro competente. (Cass. Sez.
Un, 6 luglio 2006, n. 15342)” (Cass., sez. lav., sent. 26.3.2008, n. 7862).
Sempre in via preliminare, non può essere dichiarata la nullità del ricorso introduttivo, in quanto sono stati esposti in modo adeguato gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda e la parte convenuta ha potuto articolare ogni difesa al riguardo.
E' anche infondata l'eccezione di inammissibilità della domanda di quantificazione in caso di proposizione di un giudizio concernente esclusivamente l'an debeatur: secondo condivisibile e consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, anche nel rito del lavoro è ammissibile una sentenza di condanna generica, con conseguente pronuncia che definisce il giudizio e onere della parte interessata di introdurre ex art. 414 cod. proc. civ. un autonomo giudizio per la liquidazione
2 del "quantum", purché la domanda sia stata limitata sin dall'inizio, cioè con il ricorso introduttivo, all'accertamento dell'"an" ovvero la parte abbia chiesto e ottenuto dal giudice, nel corso della prima udienza, l'autorizzazione a modificare le originarie richieste, senza possibilità di dare rilievo all'eventuale accettazione del contraddittorio ad opera della controparte (così Cass. N°
21620\2007; Cass. N° 8576\2004; Cass. N° 2630\2014, ecc.).
Né può ravvisarsi nel caso di specie un indebito e artificioso frazionamento della domanda dal momento che l'accertamento delle somme spettanti avrebbe richiesto ulteriore attività istruttoria con allungamento dei tempi decisionali. In ogni caso, ritiene il giudicante che tali questioni attengono al giudizio sull'accertamento del diritto, definito con sentenza provvisoriamente esecutiva, e non possono essere riproposte in questa sede.
La sentenza sull'an debeatur allegata agli atti (cfr. sent. n. 2172/2021 prod. parte ricorrente passata in giudicato come dedotto e non contestato) ha condannato in via generica il resistente al pagamento delle differenze retributive derivanti dalla valutazione per intero dei servizi preruolo prestati nel profilo del DSGA con conseguente ricalcolo dell'anzianità utile ai fini giuridici ed economici da cui derivava l'attribuzione della posizione stipendiale corrispondente alla fascia stipendiale 15-20 anni sin dal 01.09.2008.
Al riguardo, infondata è l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente in quanto non previamente proposta nel giudizio di condanna generica sfociato nella sentenza n. 2172/2021 invocata da parte ricorrente , se si considera il pacifico orientamento della Suprema Corte in base al quale
“Anche a fronte di una domanda di condanna in forma generica, il convenuto che assuma che il proprio debito sia in tutto o in parte prescritto ha l'onere di sollevare la relativa eccezione nei termini di legge, a pena di decadenza, e se non accolta, di reiterarla in appello, ai sensi dell'art. 346 c.p.c.; ciò comporta che il giudice di primo grado ha l'obbligo di decidere su tale eccezione che integra una preliminare di merito, in quanto l'eventuale sussistenza della prescrizione fa venire meno ogni interesse della parte all'accertamento dell'esistenza del diritto azionato”
(Sez. L - , Ordinanza n. 20726 del 31/07/2019) .
La domanda può dunque essere accolta sulla base dei conteggi predisposti dallo stesso ricorrente, formulati secondo criteri chiari e lineari sulla base del CCNL vigente fino all'anno scolastico
2020/2021. Tali conteggi non risultano specificamente contestati dalla parte convenuta, per quanto riguarda gli sviluppi contabili ed i parametri applicati. Al riguardo, questo Giudice ritiene di aderire e fare proprio l'orientamento della Suprema Corte in base al quale "nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167,
3 primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado - rappresentando, in positivo e di per sè, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto - rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile”
(Cass. sez. lav. n. 9285 del 101612003).
Si è, altresì, precisato che" nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al "quantum" - la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda - opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità' della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato Cass., sent.
. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile ( Cass. sent. n. 4051/11)”.
Per tali ragioni, parte resistente va condannata al pagamento dell'importo complessivo di euro
49.385,79 oltre accessori come per legge, a titolo di quantificazione delle somme dovute in esecuzione della sentenza n. 2172/2021 del Tribunale di Nola.
Le spese del giudizio seguono il regime della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri minimi, data la non complessità delle questioni ed esclusa ogni attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa Carmen Maria Pigrini, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' CP_5
2) accoglie il ricorso e per l'effetto, condanna l'amministrazione statale resistente al pagamento della somma di euro 49.385,79 in favore della ricorrente, oltre interessi al saggio legale ovvero, in alternativa e se maggiore, rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22, comma 36 della legge n. 724 del 1994, dalla maturazione al saldo;
4 3) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
3689,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si comunichi
Nola, lì 11 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Carmen Maria Pigrini
5
TRIBUNALE DI NOLA
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Carmen Maria Pigrini, all'udienza del 29 maggio 2025,
all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa recante R.G. n. 2763/2022
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Guido Marone Parte_1
ricorrente
E
(C.F. Controparte_1
), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e P.IVA_1 difesi, in questa sede, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott.
Vincenzo Romano
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25 maggio 2022, parte ricorrente, premesso che di essere dipendente del resistente a far data dall'anno scolastico 2007/2008 nel profilo di CP_1
Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, ha dedotto che con sentenza n. 2172/2021 del
Tribunale di Nola, passata in cosa giudicata, il Giudice adito accoglieva la domanda proposta accertando l'illegittimità del criterio della cd. temporizzazione per il calcolo dell'anzianità e il riconoscimento del diritto della ricorrente all'applicazione del criterio della ricostruzione di carriera in luogo della cd. temporizzazione e valutazione per intero dei soli servizi preruolo prestati nel profilo del DSGA con conseguente ricalcolo dell'anzianità utile ai fini giuridici ed economici da cui derivava l'attribuzione della posizione stipendiale corrispondente alla fascia
1 stipendiale 15-20 anni sin dal 01.09.2008, con condanna del al pagamento delle differenze CP_2 retributive maturate in ragione della diversa ricostruzione di carriera nel senso anzidetto, da quantificarsi in separata sede, avendo la parte istante limitato la domanda alla condanna generica.
Su tali premesse ha chiesto la condanna del resistente al pagamento della somma CP_1 di euro 49.385,79 a titolo di differenze retributive maturate dal primo settembre 2007 al 31 agosto
2021, spese vinte, con attribuzione.
Costituendosi in giudizio tempestivamente il resistente ha eccepito il difetto di CP_1 legittimazione passiva, la nullità del ricorso introduttivo, l'inammissibilità della domanda per violazione del divieto di frazionamento del credito, la prescrizione dei crediti azionati e nel merito l'infondatezza, concludendo per il rigetto.
Acquisita la documentazione prodotta, superflua ogni attività istruttoria, la causa è stata decisa con sentenza ai sensi dell'art. 429 primo comma c.p.c..
Va, in via preliminare, dichiarata la legittimazione passiva del , Controparte_1 in quanto unico datore di lavoro e, dunque, unico titolare della posizione sostanziale inerente il rapporto obbligatorio intercorrente tra le parti. Dunque, alcuna pronuncia deve essere adottata nei confronti Dell' e dell' essendo tali CP_3 CP_4 uffici delle mere articolazioni periferiche del . Difatti, come chiarito dalla Suprema CP_2
Corte, “le strutture dell'amministrazione scolastica operanti a livello periferico sono articolazioni organizzative del ” e, pertanto, “lo Stato agisce ed è chiamato in CP_1 giudizio in persona del ministro competente o in persona del Presidente del Consiglio, mentre le strutture interne ai ministeri non sono dotate di soggettività sul piano dei rapporti esterni, come del resto è comprovato dall'espresso disposto del R.D. 30 ottobre
1933, n. 1611, art. 11, comma 1, (nel testo novellato dalla L. 25 marzo 1958, n. 260, art.
1), il quale prescrive che la notifica degli atti giudiziari presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato debba essere effettuata nella persona del Ministro competente. (Cass. Sez.
Un, 6 luglio 2006, n. 15342)” (Cass., sez. lav., sent. 26.3.2008, n. 7862).
Sempre in via preliminare, non può essere dichiarata la nullità del ricorso introduttivo, in quanto sono stati esposti in modo adeguato gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda e la parte convenuta ha potuto articolare ogni difesa al riguardo.
E' anche infondata l'eccezione di inammissibilità della domanda di quantificazione in caso di proposizione di un giudizio concernente esclusivamente l'an debeatur: secondo condivisibile e consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, anche nel rito del lavoro è ammissibile una sentenza di condanna generica, con conseguente pronuncia che definisce il giudizio e onere della parte interessata di introdurre ex art. 414 cod. proc. civ. un autonomo giudizio per la liquidazione
2 del "quantum", purché la domanda sia stata limitata sin dall'inizio, cioè con il ricorso introduttivo, all'accertamento dell'"an" ovvero la parte abbia chiesto e ottenuto dal giudice, nel corso della prima udienza, l'autorizzazione a modificare le originarie richieste, senza possibilità di dare rilievo all'eventuale accettazione del contraddittorio ad opera della controparte (così Cass. N°
21620\2007; Cass. N° 8576\2004; Cass. N° 2630\2014, ecc.).
Né può ravvisarsi nel caso di specie un indebito e artificioso frazionamento della domanda dal momento che l'accertamento delle somme spettanti avrebbe richiesto ulteriore attività istruttoria con allungamento dei tempi decisionali. In ogni caso, ritiene il giudicante che tali questioni attengono al giudizio sull'accertamento del diritto, definito con sentenza provvisoriamente esecutiva, e non possono essere riproposte in questa sede.
La sentenza sull'an debeatur allegata agli atti (cfr. sent. n. 2172/2021 prod. parte ricorrente passata in giudicato come dedotto e non contestato) ha condannato in via generica il resistente al pagamento delle differenze retributive derivanti dalla valutazione per intero dei servizi preruolo prestati nel profilo del DSGA con conseguente ricalcolo dell'anzianità utile ai fini giuridici ed economici da cui derivava l'attribuzione della posizione stipendiale corrispondente alla fascia stipendiale 15-20 anni sin dal 01.09.2008.
Al riguardo, infondata è l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente in quanto non previamente proposta nel giudizio di condanna generica sfociato nella sentenza n. 2172/2021 invocata da parte ricorrente , se si considera il pacifico orientamento della Suprema Corte in base al quale
“Anche a fronte di una domanda di condanna in forma generica, il convenuto che assuma che il proprio debito sia in tutto o in parte prescritto ha l'onere di sollevare la relativa eccezione nei termini di legge, a pena di decadenza, e se non accolta, di reiterarla in appello, ai sensi dell'art. 346 c.p.c.; ciò comporta che il giudice di primo grado ha l'obbligo di decidere su tale eccezione che integra una preliminare di merito, in quanto l'eventuale sussistenza della prescrizione fa venire meno ogni interesse della parte all'accertamento dell'esistenza del diritto azionato”
(Sez. L - , Ordinanza n. 20726 del 31/07/2019) .
La domanda può dunque essere accolta sulla base dei conteggi predisposti dallo stesso ricorrente, formulati secondo criteri chiari e lineari sulla base del CCNL vigente fino all'anno scolastico
2020/2021. Tali conteggi non risultano specificamente contestati dalla parte convenuta, per quanto riguarda gli sviluppi contabili ed i parametri applicati. Al riguardo, questo Giudice ritiene di aderire e fare proprio l'orientamento della Suprema Corte in base al quale "nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167,
3 primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado - rappresentando, in positivo e di per sè, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto - rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile”
(Cass. sez. lav. n. 9285 del 101612003).
Si è, altresì, precisato che" nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al "quantum" - la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda - opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità' della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato Cass., sent.
. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile ( Cass. sent. n. 4051/11)”.
Per tali ragioni, parte resistente va condannata al pagamento dell'importo complessivo di euro
49.385,79 oltre accessori come per legge, a titolo di quantificazione delle somme dovute in esecuzione della sentenza n. 2172/2021 del Tribunale di Nola.
Le spese del giudizio seguono il regime della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri minimi, data la non complessità delle questioni ed esclusa ogni attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa Carmen Maria Pigrini, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' CP_5
2) accoglie il ricorso e per l'effetto, condanna l'amministrazione statale resistente al pagamento della somma di euro 49.385,79 in favore della ricorrente, oltre interessi al saggio legale ovvero, in alternativa e se maggiore, rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22, comma 36 della legge n. 724 del 1994, dalla maturazione al saldo;
4 3) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
3689,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si comunichi
Nola, lì 11 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Carmen Maria Pigrini
5