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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/12/2025, n. 2186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2186 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 7167/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Messina Isabella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 7167/2025 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Via Botero 16, Torino, presso lo studio dell'avv. Parte_1 VAIRUS ALESSANDRA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato in C.so Galileo Ferraris 71, Torino, presso lo studio CP_1 dell'avv. GAGLIARDI GIULIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in IDA- Parte_1 CP_1 VIRU MAAVALITSUS (ESTONIA) il 12/08/2011.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 00293 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 18/07/2014. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 23/01/2021. pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 01/04/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione. CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che:
1)I coniugi danno atto di essere economicamente autonomi e rinunciano pertanto reciprocamente a qualsivoglia contributo di mantenimento;
2)I coniugi si danno reciprocamente il consenso al rilascio e rinnovo del passaporto;
DISPONE che:
3) Il minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi, con collocazione prevalente Persona_2 presso l'abitazione della madre sita in Torino, Corso Sebastopoli 210, dove è stabilita anche la residenza del minore;
4) I diritti di visita del padre sono così accordati:
- a weekend alterni, dall'uscita di scuola del venerdì con rientro presso l'abitazione la domenica sera, ore 19.00, salvo i casi (che verranno previamente concordati tra i genitori) di rientro anticipato alle ore 18.00, per eventuali impegni;
pagina 2 di 4 - durante la settimana, il martedì pomeriggio, dall'uscita di scuola con successivo pernottamento e riaccompagnamento a scuola oppure a casa della madre la mattina successiva e il venerdì pomeriggio all'uscita di scuola con successivo pernottamento e riaccompagnamento presso la madre il sabato mattina, salvo che il fine settimana sia di competenza paterna;
5) Le vacanze di Natale verranno così suddivise: una settimana con ciascun genitore, ad anni alterni, dal 23.12 al 30.12 oppure dal 31.12 al 06.01, salvo che uno dei due abbia organizzato un viaggio con il figlio. In tal caso, la variazione del calendario dovrà essere condivisa con l'altro genitore con un anticipo di almeno due mesi.
6) Le vacanze di Pasqua verranno gestite ad anni alterni.
7) Vacanze estive: salvo diverso accordo tra le parti, il minore trascorrerà due settimane anche non consecutive con il padre e due con la madre. I genitori avranno cura di comunicarsi i rispettivi periodi di vacanza entro la fine del mese di aprile di ogni anno.
8) Il padre corrisponderà, a titolo di concorso al mantenimento del minore , la somma Persona_2 mensile di euro 300,00, annualmente rivalutabile secondo l'indice ISTAT, entro il giorno 15 del mese, a mezzo di bonifico bancario.
9) Le spese per il minore, non comprese nella somma mensile, saranno così ripartite:
-mensa: al 50% ciascuno
-spese per cura personale (es. parrucchiere): al 50% ciascuno
-abbonamento mezzi di trasporto casa-scuola: al 50% ciascuno
-attività pomeridiane a scuola: al 50% ciascuno
-spese per la “paghetta”: verranno gestite autonomamente da ciascun genitore
-spese pre/post scuola: al 50% ciascuno
-spese “Estate ragazzi”: al 50% ciascuno
10) Le altre spese straordinarie, di cui al Protocollo del Tribunale di Torino, saranno ripartite al 50% ciascuno, ex lege.
DÀ ATTO che:
11) L'assegno unico verrà ripartito al 50% ciascuno, così come le deduzioni e detrazioni fiscali.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 05/12/2025.
Il Presidente Rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Messina Isabella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 7167/2025 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Via Botero 16, Torino, presso lo studio dell'avv. Parte_1 VAIRUS ALESSANDRA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato in C.so Galileo Ferraris 71, Torino, presso lo studio CP_1 dell'avv. GAGLIARDI GIULIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in IDA- Parte_1 CP_1 VIRU MAAVALITSUS (ESTONIA) il 12/08/2011.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 00293 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 18/07/2014. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 23/01/2021. pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 01/04/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione. CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che:
1)I coniugi danno atto di essere economicamente autonomi e rinunciano pertanto reciprocamente a qualsivoglia contributo di mantenimento;
2)I coniugi si danno reciprocamente il consenso al rilascio e rinnovo del passaporto;
DISPONE che:
3) Il minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi, con collocazione prevalente Persona_2 presso l'abitazione della madre sita in Torino, Corso Sebastopoli 210, dove è stabilita anche la residenza del minore;
4) I diritti di visita del padre sono così accordati:
- a weekend alterni, dall'uscita di scuola del venerdì con rientro presso l'abitazione la domenica sera, ore 19.00, salvo i casi (che verranno previamente concordati tra i genitori) di rientro anticipato alle ore 18.00, per eventuali impegni;
pagina 2 di 4 - durante la settimana, il martedì pomeriggio, dall'uscita di scuola con successivo pernottamento e riaccompagnamento a scuola oppure a casa della madre la mattina successiva e il venerdì pomeriggio all'uscita di scuola con successivo pernottamento e riaccompagnamento presso la madre il sabato mattina, salvo che il fine settimana sia di competenza paterna;
5) Le vacanze di Natale verranno così suddivise: una settimana con ciascun genitore, ad anni alterni, dal 23.12 al 30.12 oppure dal 31.12 al 06.01, salvo che uno dei due abbia organizzato un viaggio con il figlio. In tal caso, la variazione del calendario dovrà essere condivisa con l'altro genitore con un anticipo di almeno due mesi.
6) Le vacanze di Pasqua verranno gestite ad anni alterni.
7) Vacanze estive: salvo diverso accordo tra le parti, il minore trascorrerà due settimane anche non consecutive con il padre e due con la madre. I genitori avranno cura di comunicarsi i rispettivi periodi di vacanza entro la fine del mese di aprile di ogni anno.
8) Il padre corrisponderà, a titolo di concorso al mantenimento del minore , la somma Persona_2 mensile di euro 300,00, annualmente rivalutabile secondo l'indice ISTAT, entro il giorno 15 del mese, a mezzo di bonifico bancario.
9) Le spese per il minore, non comprese nella somma mensile, saranno così ripartite:
-mensa: al 50% ciascuno
-spese per cura personale (es. parrucchiere): al 50% ciascuno
-abbonamento mezzi di trasporto casa-scuola: al 50% ciascuno
-attività pomeridiane a scuola: al 50% ciascuno
-spese per la “paghetta”: verranno gestite autonomamente da ciascun genitore
-spese pre/post scuola: al 50% ciascuno
-spese “Estate ragazzi”: al 50% ciascuno
10) Le altre spese straordinarie, di cui al Protocollo del Tribunale di Torino, saranno ripartite al 50% ciascuno, ex lege.
DÀ ATTO che:
11) L'assegno unico verrà ripartito al 50% ciascuno, così come le deduzioni e detrazioni fiscali.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 05/12/2025.
Il Presidente Rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4