TRIB
Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 24/02/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott. Marcello MAGGI - Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI - Giudice
Dott.ssa Enrica DI TURSI - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA esaminati gli atti e sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 20/02/2025, nel proc. n. 1193 del
Ruolo Generale anno 2024, avente ad oggetto: “Divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni
Parte_1
-RICORRENTE-
E
rappresentata e difesa dall'avv. Anastasia GRAZIA
-RESISTENTE- CP_1
con l'intervento del P.M. in sede
-INTERVENUTO EX LEGE-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.03.2024 il sig. premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio in Grottaglie (TA) il 03/07/1995 con la sig.ra che dalla loro unione nasceva CP_1 in Grottaglie il 29.12.1995, che con sentenza n.1744/2020 in data 14/10/2020 il Persona_1
Tribunale di Taranto dichiarava la separazione personale, che dalla data di comparizione presidenziale i coniugi non si erano più riconciliati ed era cessata ogni comunione materiale e spirituale tra di essi, chiedeva che fosse pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Con comparsa di costituzione, la sig.ra aderiva alla richiesta declaratoria di Parte_2 cessazione degli effetti civili del matrimonio chiedendo che fosse pronunciato alle condizioni di cui alla comparsa di costituzione. Va rilevato che all'udienza del 20.02.2025 le parti presenti personalmente, per mezzo dei loro procuratori, Avv. Giovanni MONACO e Avv. Anastasia GRAZIA, chiedevano congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio trasformando il divorzio da contenzioso in congiunto, alle condizioni riportate nell'accordo allegato al verbale dell'udienza summenzionata, cui ci si riporta integralmente, chiedendo che il Tribunale recepisse l'accordo, rinunciando ai termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la sentenza di separazione n.1744/2020 del 14/10/2020 emessa da questo Tribunale.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87. Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici, patrimoniali nell'accordo depositato all'udienza in presenza tenutasi in data 20.02.2025 da intendersi qui integralmente riportato e trascritto che prevede anche un trasferimento immobiliare tra le parti.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
Le spese di giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando così dispone:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Grottaglie (TA) il 03/07/1995, trascritto nei registri dello stato civile
[...] CP_1 del Comune di Grottaglie dell'anno 1995, atto n. 61parte II, serie A;
DISPONE che i rapporti economici tra le parti siano disciplinati secondo le condizioni di cui all'accordo depositato in data 20 febbraio 2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile del 21.02. 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Enrica Di Tursi Dott. Marcello Maggi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott. Marcello MAGGI - Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI - Giudice
Dott.ssa Enrica DI TURSI - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA esaminati gli atti e sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 20/02/2025, nel proc. n. 1193 del
Ruolo Generale anno 2024, avente ad oggetto: “Divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni
Parte_1
-RICORRENTE-
E
rappresentata e difesa dall'avv. Anastasia GRAZIA
-RESISTENTE- CP_1
con l'intervento del P.M. in sede
-INTERVENUTO EX LEGE-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.03.2024 il sig. premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio in Grottaglie (TA) il 03/07/1995 con la sig.ra che dalla loro unione nasceva CP_1 in Grottaglie il 29.12.1995, che con sentenza n.1744/2020 in data 14/10/2020 il Persona_1
Tribunale di Taranto dichiarava la separazione personale, che dalla data di comparizione presidenziale i coniugi non si erano più riconciliati ed era cessata ogni comunione materiale e spirituale tra di essi, chiedeva che fosse pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Con comparsa di costituzione, la sig.ra aderiva alla richiesta declaratoria di Parte_2 cessazione degli effetti civili del matrimonio chiedendo che fosse pronunciato alle condizioni di cui alla comparsa di costituzione. Va rilevato che all'udienza del 20.02.2025 le parti presenti personalmente, per mezzo dei loro procuratori, Avv. Giovanni MONACO e Avv. Anastasia GRAZIA, chiedevano congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio trasformando il divorzio da contenzioso in congiunto, alle condizioni riportate nell'accordo allegato al verbale dell'udienza summenzionata, cui ci si riporta integralmente, chiedendo che il Tribunale recepisse l'accordo, rinunciando ai termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la sentenza di separazione n.1744/2020 del 14/10/2020 emessa da questo Tribunale.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87. Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici, patrimoniali nell'accordo depositato all'udienza in presenza tenutasi in data 20.02.2025 da intendersi qui integralmente riportato e trascritto che prevede anche un trasferimento immobiliare tra le parti.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
Le spese di giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando così dispone:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Grottaglie (TA) il 03/07/1995, trascritto nei registri dello stato civile
[...] CP_1 del Comune di Grottaglie dell'anno 1995, atto n. 61parte II, serie A;
DISPONE che i rapporti economici tra le parti siano disciplinati secondo le condizioni di cui all'accordo depositato in data 20 febbraio 2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile del 21.02. 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Enrica Di Tursi Dott. Marcello Maggi