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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/11/2025, n. 1075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1075 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3070/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3070/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARTINELLI Parte_1 C.F._1
AN
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARTINELLI Controparte_1 C.F._2
AN
RICORRENTI avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che: - con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 29/07/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, queste hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione alle seguenti condizioni:
“CONDIZIONI
1. Casa coniugale: la DR assieme al figli , risiederanno Parte_1 Persona_1
presso il di lei padre , in LN RA (MO) in Via S. Lorenzo 7, ivi Testimone_1
trasferendo gli arredi, i suppellettili e gli accessori, che sono già stati divisi con il signo CP_1
e loro attribuiti in via esclusiva.
[...]
2. Rapporti con la prole: il figlio , maggiorenne ma non ancora Persona_1
autosufficiente, vivrà con la DRe presso la nuova abitazione di residenza sopra descritta.
Considerando la sua maggiore età, il padre potrà vederlo e tenerlo presso di sé quanto vorrà, previo accordo con la DRe, con preavviso congruo e nel rispetto delle esigenze, interessi e volontà del figlio. Fermo il reciproco impegno e cooperazione per responsabilizzarlo adeguatamente all'impegno universitario.
3. Mantenimento della prole: dal mese di giugno 202 corrisponde un Controparte_1
contributo mensile di € 300,00 per il mantenimento del figlio, da versarsi direttamente alla DR , entro il giorno 15 del mese, a mezzo bonifico bancario sulle coordinate Parte_1
che questa indicherà sino a ch non sarà economicamente autosufficiente. Per_1
Eventuali emolumenti sociali e/o assistenziali, nonché tutte le detrazioni fiscali per spese e oneri riguardanti il figlio saranno esclusivamente attribuiti alla DR nella Parte_1
misura del 100%.
Spese straordinarie: dallo stesso mese di giugno 2025, le seguenti spese di carattere straordinario relative al figli e come individuate dal protocollo in vigore presso il Per_1
Tribunale di Modena saranno ripartite tra i genitori al 50%:
-spese MEDICHE (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari,
- farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del Servizio Sanitario Nazionale;
-spese MEDICHE (da documentare) che RICHIEDONO il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
-spese SCOLASTICHE (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, tasse universitarie di istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
-spese SCOLASTICHE (da documentare) che RICHIEDONO il preventivo accordo: -tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
-spese EXTRASCOLASTICHE (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) spese per tutte le attività già precedentemente concordate tra le parti;
-spese EXTRASCOLASTICHE (da documentare) che RICHIEDONO il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
c) viaggi e vacanze.
Le spese straordinarie saranno rimborsate tempestivamente in favore del genitore che per primo ne ha anticipato il pagamento, in ogni caso sempre entro e non oltre 30 giorni successivi alla comunicazione dell'avvenuto pagamento, previa esibizione della documentazione di riferimento, quando possibile. Il genitore il quale, a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, ecc.), si dimostrerà dissenziente, dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
4. Contributo al mantenimento del coniuge: I ricorrenti dichiarano e si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di non avere allo stato ragioni per richiedere nulla a titolo di mantenimento e/o alimenti l'una dall'altro e viceversa.
5. Clausola finale: Le parti danno atto di aver così regolamentato ogni loro rapporto e che, salvo quanto espressamente concordato nelle suestese condizioni, null'altro hanno, definitivamente e irrevocabilmente, a che pretendere l'uno dall'altro.
6. Spese: Le spese e i compensi legali relative alla presente procedura cumulativa sono divise in ragione della metà e sono compensate tra le parti. 7. Dichiarazione ex art. 473 bis n. 12, co 2 c.p.c., i ricorrenti danno atto che non sussistono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande del presente procedimento o domande ad esse connesse.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
- Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
- La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici.
- Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione Parte_1 Controparte_1
disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi ata a SU (MO) Parte_1
il 13/03/1970 e ato a SU (MO) il 16/11/1964. Controparte_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MARANELLO (MO) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 2001, atto n. 6, Parte II serie A).
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 05/11/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3070/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARTINELLI Parte_1 C.F._1
AN
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARTINELLI Controparte_1 C.F._2
AN
RICORRENTI avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che: - con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 29/07/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, queste hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione alle seguenti condizioni:
“CONDIZIONI
1. Casa coniugale: la DR assieme al figli , risiederanno Parte_1 Persona_1
presso il di lei padre , in LN RA (MO) in Via S. Lorenzo 7, ivi Testimone_1
trasferendo gli arredi, i suppellettili e gli accessori, che sono già stati divisi con il signo CP_1
e loro attribuiti in via esclusiva.
[...]
2. Rapporti con la prole: il figlio , maggiorenne ma non ancora Persona_1
autosufficiente, vivrà con la DRe presso la nuova abitazione di residenza sopra descritta.
Considerando la sua maggiore età, il padre potrà vederlo e tenerlo presso di sé quanto vorrà, previo accordo con la DRe, con preavviso congruo e nel rispetto delle esigenze, interessi e volontà del figlio. Fermo il reciproco impegno e cooperazione per responsabilizzarlo adeguatamente all'impegno universitario.
3. Mantenimento della prole: dal mese di giugno 202 corrisponde un Controparte_1
contributo mensile di € 300,00 per il mantenimento del figlio, da versarsi direttamente alla DR , entro il giorno 15 del mese, a mezzo bonifico bancario sulle coordinate Parte_1
che questa indicherà sino a ch non sarà economicamente autosufficiente. Per_1
Eventuali emolumenti sociali e/o assistenziali, nonché tutte le detrazioni fiscali per spese e oneri riguardanti il figlio saranno esclusivamente attribuiti alla DR nella Parte_1
misura del 100%.
Spese straordinarie: dallo stesso mese di giugno 2025, le seguenti spese di carattere straordinario relative al figli e come individuate dal protocollo in vigore presso il Per_1
Tribunale di Modena saranno ripartite tra i genitori al 50%:
-spese MEDICHE (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari,
- farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del Servizio Sanitario Nazionale;
-spese MEDICHE (da documentare) che RICHIEDONO il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
-spese SCOLASTICHE (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, tasse universitarie di istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
-spese SCOLASTICHE (da documentare) che RICHIEDONO il preventivo accordo: -tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
-spese EXTRASCOLASTICHE (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) spese per tutte le attività già precedentemente concordate tra le parti;
-spese EXTRASCOLASTICHE (da documentare) che RICHIEDONO il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
c) viaggi e vacanze.
Le spese straordinarie saranno rimborsate tempestivamente in favore del genitore che per primo ne ha anticipato il pagamento, in ogni caso sempre entro e non oltre 30 giorni successivi alla comunicazione dell'avvenuto pagamento, previa esibizione della documentazione di riferimento, quando possibile. Il genitore il quale, a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, ecc.), si dimostrerà dissenziente, dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
4. Contributo al mantenimento del coniuge: I ricorrenti dichiarano e si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di non avere allo stato ragioni per richiedere nulla a titolo di mantenimento e/o alimenti l'una dall'altro e viceversa.
5. Clausola finale: Le parti danno atto di aver così regolamentato ogni loro rapporto e che, salvo quanto espressamente concordato nelle suestese condizioni, null'altro hanno, definitivamente e irrevocabilmente, a che pretendere l'uno dall'altro.
6. Spese: Le spese e i compensi legali relative alla presente procedura cumulativa sono divise in ragione della metà e sono compensate tra le parti. 7. Dichiarazione ex art. 473 bis n. 12, co 2 c.p.c., i ricorrenti danno atto che non sussistono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande del presente procedimento o domande ad esse connesse.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
- Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
- La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici.
- Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione Parte_1 Controparte_1
disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi ata a SU (MO) Parte_1
il 13/03/1970 e ato a SU (MO) il 16/11/1964. Controparte_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MARANELLO (MO) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 2001, atto n. 6, Parte II serie A).
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 05/11/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale