Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/05/2025, n. 2661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2661 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
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R.G. n. 642/2022
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI III SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore ed estensore;
dott. Maria Casaregola Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 642/2022, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 65/2022 del Tribunale di Nola, pubblicata in data 12/1/2022
e vertente
TRA
(P.I. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rapp.te p.t., difesa, come da procura in atti, dall'avv. Rosita Leone (C.F.
) e dall'avv. Brunella Bottacchi (C.F. C.F._1
) C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F. , CP C.F._3 [...]
(C.F. ) ed Controparte_2 C.F._4
(C.F. ), difesi, come da Controparte_3 C.F._5
procura in atti, dall'avv. Angelo Sirignano (C.F. ) C.F._6
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 15/1/2025, da ritenersi qui integralmente trascritto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
R.G. n. 642/2022
Con sentenza n. 65/2022, pubblicata in data 12/1/2022, il Tribunale di Nola, decidendo sull'opposizione proposta da (d'ora in poi, per Parte_1 brevità, ”), avverso il decreto ingiuntivo n. 43/2017, con cui le era Parte_1
stato ingiunto il pagamento, in favore di , CP Controparte_2
e , della somma di € 33.760,79, oltre accessori, quale
[...] Controparte_3
maggior somma pretesa a titolo di interessi – dopo la riscossione di n. 7 buoni postali fruttiferi emessi in favore di e del coniuge , CP Controparte_2
dopo la morte del quale erano succeduti, in qualità di eredi ab intestato, i predetti istanti – calcolati secondo le tabelle riportate sul retro dei buoni, rispetto a quella loro versata a titolo di interessi al momento della riscossione, così ha provveduto:
“- rigetta l'opposizione;
- in accoglimento della domanda di pagamento conferma il decreto ingiuntivo n.
43-2017;
- condanna gli opponenti al pagamento delle spese processuali (fase monitoria e giudizio di opposizione), che si liquidano, di ufficio ed in mancanza di specifica, in complessivi € 7254,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge con attribuzione;
- pone le spese di ctu a carico della opposta”.
Avverso la suindicata decisione ha proposto appello , sulla base di Parte_1
un unico sostanziale motivo di impugnazione, articolato nei seguenti termini:
1) il primo Giudice, con riferimento ai 6 buoni postali emessi prima del DM del
13/6/1986, nel rigettare l'opposizione, aveva riconosciuto agli opposti, a titolo di interessi, somme non dovute secondo la disciplina applicabile in materia;
2) infatti, come ampiamente prospettato nel giudizio di primo grado, per i titoli in questione, rientranti nella serie “O” e “P/O”, in sede di riscossione erano stati riconosciuti ai sottoscrittori interessi ad un tasso inferiore rispetto a quello pattuito in sede di emissione, in applicazione del suindicato decreto ministeriale del
13/6/1986;
3) la riduzione unilaterale del tasso d'interesse era stata effettuata in modo del tutto legittimo, in applicazione dell'art. 173 del cd. codice postale, approvato con
DPR n. 156/1973, che consentiva al Ministero del Tesoro di modificare anche in pejus tale tasso, con decreto da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale;
3
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4) secondo la giurisprudenza di legittimità, i buoni postali fruttiferi vanno considerati documenti di legittimazione, ai sensi dell'art. 2002 c.c., e non titoli di credito caratterizzati, fra l'altro, della letteralità, con conseguente assoggettamento degli stessi alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza di decreti ministeriali volti a determinarne il saggio d'interesse.
Pertanto, ha chiesto riformarsi l'impugnata decisione, con rigetto Parte_1
della domanda avanzata in via monitoria dalle controparti, limitatamente ai 6 buoni postali fruttiferi emessi precedentemente al DM 13/6/1986, e conseguente revoca dell'ingiunzione opposta.
Costituitisi in giudizio, , e CP Controparte_2 CP_3
hanno chiesto rigettarsi l'appello, in ragione della sua dedotta
[...]
infondatezza, assumendo di aver diritto alla corresponsione degli interessi così come riconosciuti in sentenza, non potendo trovare applicazione retroattiva il decreto ministeriale invocato dall'appellante.
§ 1.1 Così riassunti i termini della controversia, occorre preliminarmente precisare che, avendo prospettato di impugnare le statuizioni della sentenza Parte_1
del Tribunale di Nola concernenti i 6 buoni postali emessi prima del DM
13/6/1986, la stessa ha prestato acquiescenza al capo di detta sentenza relativo all'accoglimento della domanda per ingiunzione formulata dagli odierni appellati per il pagamento della somma di € 3.029,40 – relativamente al buono serie O n.
000.577, emesso in data 25/11/1988 – il quale, pertanto, è ormai coperto dal giudicato.
§ 1.2 Ugualmente passato in giudicato è l'accertamento compiuto dal primo
Giudice in ordine all'individuazione della titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo a , posto che la relativa statuizione non Parte_1
risulta attinta da alcun motivo di gravame.
§ 2. Nel merito, rileva la Corte che l'appello è fondato e deve essere accolto.
§ 3. Va precisato in fatto che i titoli in discussione sono i seguenti:
a) BTF serie O, n. 000189, emesso in data 11/1/1983 per l'importo di £
500.000;
b) BTF serie O, n. 000605, emesso in data 19/12/1984 per l'importo di £
500.000; 4
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c) BTF serie O, n. 000914, emesso in data 13/2/1985 per l'importo di £
1.000.000;
d) BTF serie P, n. 000269, emesso in data 4/2/1986 per l'importo di £
1.000.000;
e) BTF serie P, n. 000314, emesso in data 4/2/1986 per l'importo di £
500.000;
f) BTF serie P, n. 000461, emesso in data 28/5/1986 per l'importo di £
500.000;
§ 3.1. Ora, tutti i suindicati titoli, tranne quello indicato sub c), presentano a tergo la tabella riepilogativa dei tassi d'interesse sino al trentesimo anno successivo alla data di emissione, senza alcuna sovrapposizione di stampigliature con indicazioni di differenti tassi da applicare.
Il buono di cui alla lettera c), invece, presenta a tergo l'impronta del timbro indicante “B.P.F. SERIE P/O AI SEGUENTI TASSI: 9% FINO AL 3° ANNO 11%
DAL 4° ALL'8° ANNO 13% DAL 9° AL 15° ANNO 15% DAL 18° AL 20° ANNO”, sovrapposta alla tabella ivi stampata.
Va detto che, com'è pacifico tra le parti e come, del resto, evidenziato dal CTU nominato nel giudizio di primo grado, per ciascuno dei buoni in questione l'ufficio postale aveva rimborsato agli aventi diritto un importo pari, oltre che al capitale, agli interessi calcolati in base non alle tabelle indicate sul retro, né, quanto al buono sub c), alla descritta tabella sovrapposta, con impronta di timbro,
a quella impressavi a stampa, bensì in forza di quanto stabilito dal DM 13/6/1986.
§ 4. Ebbene, la questione in diritto da affrontare è se , nel rimborsare Parte_1
i buoni, abbia legittimamente applicato i tassi previsti dal richiamato decreto ministeriale, che risultano meno remunerativi, per i sottoscrittori, rispetto alle condizioni risultanti dal dato documentale cui avevano fatto affidamento.
Sul punto, la ratio decidendi espressa dal primo Giudice è del seguente tenore:
“Per i Buoni emessi prima dell'intervento legislativo modificativo del Parte_2
1986 appare corretto evidenziare che l'annotazione con un apposito timbro degli interessi relativi al primo ventennio accompagnata dalla previsione per la terza decade di un trattamento conforme a quello stabilito dalla disciplina previgente, possa aver indotto a supporne il mantenimento, ed appare indubbio che tale 5
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affidamento sia interamente ascrivibile a condotta omissiva dell'emittente stessa, la quale, pur potendo fornire un'informazione esauriente sulla disciplina da applicare, ha preferito offrirne una incompleta.
Tanto in ossequio ai presupposti per l'applicazione del principio di prevalenza dell'affidamento, espresso nella predetta sentenza delle SS.UU. del 2007 (in tal senso anche recente sentenza della Corte di Appello di Brescia del 7 10 2021).
In sintesi, non sussistono ragioni contrarie per considerare il principio di affidamento sovraesteso quale motivo assorbente e dirimente per il ricalcolo corretto del saldo a favore dei creditori istanti.
All'uopo, appare, pertanto, corretto, in quanto privo di vizi logici o contraddizioni, l'elaborato peritale svolto dalla CTU incaricata, la quale, enunciati i principi ispiratori della indagine, verifica i rendimenti dei singoli titoli scomputando quanto già erogato agli aventi causa, effettuando un doppio calcolo sula scorta della applicabilità o meno del DM 148-1986”.
§ 5. Il riportato ordito motivazionale non regge ai rilievi critici sviluppati da
[...]
nell'atto d'impugnazione. Pt_1
§ 5.1. Innanzitutto, mette conto di evidenziare che, contrariamente a quanto affermato in sentenza, nella vicenda in esame vi è un solo buono – come detto, quello indicato sub c) – che presenta un “apposito timbro” aggiuntivo con la determinazione degli interessi, mentre gli altri non recano nel retro alcuna modifica rispetto a quanto risultante dal testo stampato;
per gli altri 5 buoni, quindi, non si pone alcun problema di tutela di affidamento dei sottoscrittori derivante dall'apposizione di timbri
E' pertanto assorbente considerare come per ognuno dei 6 buoni in contestazione siano stati applicati, nel corso del rapporto, i tassi stabiliti dal DM 13/6/1986, intervenuto successivamente all'emissione dei titoli, ovviamente a partire dall'operatività dello stesso, che sono inferiori rispetto a quelli indicati a tergo dei documenti (anche di quelli risultanti dalla descritta impronta del timbro sul buono sub c).
§ 5.2. Tanto premesso, ha ben ragione l'appellante a lamentarsi che il primo
Giudice abbia ritenuto di risolvere la prospettata questione nel senso di dare prevalenza alle condizioni contrattuali pattuite dalle parti, così come risultanti da 6
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quanto specificamente indicato sul retro di ciascuno dei BPF in oggetto al momento della loro emissione, rispetto ai tassi stabiliti dal DM 13/6/1986.
§ 5.3. E' opportuno richiamare il quadro normativo applicabile nella fattispecie in esame.
Invero, l'art. 173, comma 1, DPR n. 156/1973 (cd. codice postale), modificato con
L. n. 588/1974, dopo aver previsto che le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e telecomunicazioni, da pubblicarsi in
Gazzetta Ufficiale, ed hanno effetto, per i buoni di nuova serie, dalla data di entrata in vigore del decreto, precisa che le stesse “possono essere estese ad una o più delle precedenti serie”.
Deve aggiungersi che il citato art. 173 del codice postale è stato abrogato dall'art. 7, D. lgs. n. 284/1999, il quale però dispone (al comma 3) che i rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei decreti, destinati a stabilire le nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni postali fruttiferi, continuano a essere regolati dalle norme anteriori.
Il DM 19/12/2000, nel disciplinare i BPF in virtù del D. lgs. n. 284/1999, ha confermato l'abrogazione dell'art. 173 del codice postale, dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale, ribadendo che i buoni postali fruttiferi delle serie già emesse alla data di entrata in vigore del decreto stesso, nonché le operazioni relative ai medesimi buoni, restano regolati dalla previgente disciplina.
Il già citato DM 30/6/1986, emesso in forza della disciplina sopra esposta, nell'istituire con effetto dal giorno 1/7/1986, una nuova serie di BPF contraddistinta con la lettera “Q”, e nel prevedere per tale serie i tassi d'interesse indicati nella tabella ad esso allegata, stabilisce nell'art. 6, comma 1, che tali interessi si applicano anche “sul montante dei buoni” di tutte le serie precedenti maturato al primo gennaio 1987, a partire dalla stessa data.
§ 5.4. Come affermato dalla Corte regolatrice in composizione allargata, ai fini dell'operatività in concreto, per i buoni postali già emessi, degli interessi meno vantaggiosi previsti dal DM 13/6/1986, è sufficiente l'avvenuta pubblicazione dello stesso in Gazzetta Ufficiale, senza la necessità, in particolare, di porre a disposizione degli interessati, presso gli uffici postali, la tabella integrativa redatta 7
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in base alle intervenute variazioni dei tassi. Ciò in quanto la pur prevista prescrizione della messa a disposizione dei titolari dei buoni di tale tabella integrativa (v. art. 174, comma 3, codice postale) ha la diversa finalità di consentire al risparmiatore di verificare, presso l'ufficio postale, l'ammontare del proprio credito per interessi all'esito dell'intervenuta variazione, anche ai fini del controllo della regolarità della riscossione e della sua conformità alla normativa vigente al momento della riscossione (cfr. Cass. sez. un. 11/2/2019, n. 3963, in motivazione).
Da quanto sopra esposto si evince che la regolamentazione dei buoni postali fruttiferi, da considerarsi quali documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c. (cfr.
4/11/2024, n. 28240; Cass. 18/10/2024, n. 27122), trova fonte non soltanto nel contratto stipulato fra e sottoscrittore, ma anche nelle norme di cui Parte_1
al DPR n. 156/1973 e nei relativi decreti ministeriali che, di volta in volta, vengono emessi, con l'istituzione delle varie serie di buoni.
Ebbene, i diritti spettanti ai titolari di tali documenti di legittimazione sono disciplinati dai citati decreti ministeriali, i quali sono idonei ad integrare ab externo il contenuto degli stessi titoli, ai sensi dell'art. 1339 c.c., dovendosi peraltro escludere l'applicazione della normativa in materia di tutela dei consumatori ed in particolare delle norme relative all'imposizione di obblighi informativi (cfr., ancora Cass. sez. un. 11/2/2019, n. 3963, nonché Cass.
16/9/2024, n. 24723 e, da ultima, Cass. 8/4/2025, n. 9202).
Va richiamata in proposito anche la pronuncia con cui il Giudice d elle leggi ha affermato che, con riferimento alla norma dell'art. 173 codice postale – ed ovviamente nei limiti dell'applicazione della stessa ratione temporis, sino all'esaurimento dei rapporti ancora in corso sorti prima della data dell'operatività della sua abrogazione disposta dal D. lgs. n. 284/1999 – la natura giuridica delle come azienda autonoma dello Stato (sino al 1994) e poi come ente pubblico Pt_1
economico (fino al 1999) ha comportato una innegabile eterogeneità dei buoni fruttiferi negoziati dalle rispetto agli strumenti finanziari offerti dal Parte_1
sistema bancario, il che giustifica la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori di tali buoni alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali 8
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volti a modificare il tasso degli interessi originariamente stabilito (v. Corte Cost.
20/2/2020, n. 26).
§ 5.5. Né è pertinente il richiamo operato sia dal primo Giudice che dagli appellati all'arresto della Corte del diritto a sezioni unite del 2007, secondo cui occorre dare prevalenza al contenuto delle pattuizioni relative ai tassi d'interesse, da ricondurre al dato testuale portato dai titoli, e non alle diverse prescrizioni ministeriali (cfr. Cass. sez. un. 15/6/2007, n. 13979).
Sul punto, osserva il Collegio che, come precisato dalla stessa Corte in varie successive pronunce, la richiamata decisione si riferiva ad una fattispecie diversa, attinente all'ipotesi di buoni postali fruttiferi in cui gli interessi erano stati in concreto pattuiti in misura difforme rispetto a quanto stabilito da un decreto ministeriale precedente alla loro emissione (cfr. Cass. sez. un. 11/2/2019, n. 3963, cit., nonché, più recentemente, Cass. 7/1/2025 n. 261; Cass. 19/11/2024, n.
29663).
Ed è appena il caso di aggiungere come, nella vicenda de qua, si sia in presenza di buoni postali ai quali è stata applicata correttamente la misura di interessi stabilita da un decreto – il DM 13/6/1986 – successivo all'emissione dei buoni.
§ 5.6. Alla stregua delle considerazioni di cui sopra, va affermato che correttamente ha calcolato gli interessi dovuti agli appellati, su Parte_1
ciascuno dei 6 buoni postali in questione, con il saggio previsto dal DM
13/6/1986, a partire dal giorno 1/1/1987.
Va pure evidenziato che a tale conclusione deve giungersi anche rispetto al buono menzionato sub c), ossia quello serie O n. 000914, emesso in data 13/2/1985 per l'importo di 1.000.000, nonostante l'apposizione sul retro di un timbro con tassi diversi da quelli ivi stampati, essendo essi quelli del DM 16/6/1984, i quali comunque risultano variati in forza della successiva eterointegrazione in forza del
DM 13/6/1986.
§ 6. In definitiva, in accoglimento dell'appello, deve revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, con conseguente rigetto della domanda monitoria formulata dagli odierni appellati, volta ad ottenere il pagamento della maggior somma pretesa, a titolo di interessi, sui BTF emessi prima del 13/6/1986, pari ad €
31.731,39. 9
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§ 7. Poiché la revoca dell'ingiunzione non può essere parziale, ossia limitata ai capi della decisione relativi alla pretesa di pagamento dei maggiori interessi per i suindicati buoni postali, ma necessariamente riferita all'intero provvedimento, resta da esaminare quale sia la sorte del credito relativo all'unico buono emesso dopo il 13/6/1986.
Ora, premesso che sulla sussistenza di tale credito, come in precedenza precisato,
è calato il giudicato per non essere stato appellato da il relativo capo Parte_1
della pronuncia di primo grado, deve ritenersi che la statuizione di revoca del decreto ingiuntivo non possa che investire, nella prospettiva di cui all'art. 336
c.p.c., anche il credito riconducibile al buono postale emesso in data 25/11/1988.
La conseguenza è che, in relazione a tale credito, pari ad € 3.029,40 (v. § 1.1), occorre condannare al pagamento di tale somma, in favore degli Parte_1
appellati, oltre interessi moratori, come stabilito nell'ingiunzione e non contestato dai predetti, dal 5/1/2017, data della notificazione del provvedimento, sino all'effettivo soddisfo.
§ 8. Pur se l'appello è totalmente accolto, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, la sentenza di primo grado va riformata solo parzialmente, tenuto conto dell'acquiescenza al capo della decisione di cui al § 1.1., sicché è necessario procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali. Infatti, insegna la
Suprema Corte che in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di primo grado il giudice di appello deve procedere ad un nuovo regolamento delle spese di lite, liquidando e rideterminando le spese di entrambi i gradi, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, atteso che, in base al disposto dell'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese, non risultando invece possibile ritenere una parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice nel grado successivo, nemmeno quando nel giudizio d'appello abbiano trovato pieno accoglimento tutti i presentati motivi di gravame (cfr., tra le altre, Cass.
23/2/2022, n. 5890; Cass. 3/9/2021, n. 23877; Cass. 9/2/2021, n. 3020; Cass.
22/8/2018, n. 20920; Cass. 22/2/2016, n. 3438). 10
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Tanto precisato, una valutazione globale della controversia, che ha in realtà comportato l'accoglimento soltanto parziale della domanda proposto da CP
, e con il ricorso monitorio,
[...] Controparte_2 Controparte_3 per un importo di € 3.029,40, a fronte di una pretesa di € 33.760,79, induce a compensare le spese di lite relative al doppio grado di giudizio, nei limiti di 7/8, mentre la residua quota di 1/8, ivi compresa, quanto al primo grado, la quota parte di spese del monitorio e di CTU, come liquidata con decreto emesso dal primo
Giudice in data 28/3/2019, deve porsi a carico di in base al Parte_1 principio della soccombenza, con attribuzione all'avv. Angelo Sirignano, stante la dichiarazione dallo stesso resa, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in comparsa di costituzione.
Va infatti considerato che, trattandosi di domanda articolata in più capi, ognuno dei quali relativo ad un buono postale, l'accoglimento di un solo capo di domanda determina una situazione di parziale reciprocità della soccombenza, il che consente la compensazione, in parte, delle spese (v., da ultima, Cass. 11/3/2025, n.
6486).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione notificato in data Parte_1
16/2/2022, nei confronti di , e CP Controparte_2 CP_3
, avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 65/2022 pubblicata in data
[...]
12/1/2022, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, revoca il decreto ingiuntivo n. 43/2017 emesso dal Tribunale di Nola in data 4/1/2017;
b) condanna al pagamento, in favore di , Parte_1 CP
e , della somma di € Controparte_2 Controparte_3
3.029,40, oltre interessi moratori con decorrenza dal 5/1/2017 sino al saldo;
c) compensa fra le parti le spese di lite del doppio grado, in ragione di 7/8 e condanna al pagamento, in favore di , Parte_1 CP 11
R.G. n. 642/2022
e , della residua quota di Controparte_2 Controparte_3
1/8, che liquida, con attribuzione all'avv. Angelo Sirignano,
- quanto al primo grado, ivi compresa la quota parte di spese del monitorio e della CTU come da decreto emesso dal primo Giudice in data 28/3/2019, in € 296,75 per esborsi, € 1.120,00 per compensi professionali ed € 168,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
- quanto al presente grado, in € 1.050,00 per compensi professionali ed €
157,50 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli il 14/5/2025.
IL PRESIDENTE (dott. Giulio Cataldi)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1,
D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.