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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 18/12/2025, n. 1445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1445 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 570/2024
Il giorno 18/12/2025, nella causa iscritta al n RG 570 /2024
Il Giudice, dott.ssa Giulia Sorrentino, dato atto che la presenza delle parti è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare;
viste le deduzioni, conclusioni ed eccezioni sollevate dalle parti;
pronuncia sentenza ex art. 350 bis c.p.c. allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Giulia Sorrentino
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Sorrentino ha pronunciato ex art. 350 bis c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 570/2024 promossa da:
), elettivamente domiciliato in Largo Parte_1 C.F._1
Cavour, 6, Civitavecchia (RM), con l'avv. DONTI ROBERTA ), dal quale C.F._2 rappresentato e difeso giusta procura in atti
APPELLANTE contro
), in persona del suo procuratore speciale dott. Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIALE GUIDO BACCELLI 14 00053 CP_2
CIVITAVECCHIA con l'avv. MATTANA ROSARIO ) dal quale C.F._3 rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha proposto appello avverso l'ordinanza n. 246/2023, emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Civitavecchia in data 20.7.2023, con cui quest'ultimo si è dichiarato territorialmente incompetente sulla controversia promossa dalla odierna appellante nei confronti di
2 di 4 per il risarcimento dei danni derivanti dal sinistro stradale verificatosi in Controparte_1
Roma, via Canale della Lingua, il 28.10.2010.
A fondamento dell'appello, ha dedotto che l'ordinanza è stata erroneamente emessa in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla compagnia assicurativa convenuta, che, per come formulata, doveva invece ritenersi come non proposta, in mancanza di indicazione di tutti i possibili fori ove la controversia avrebbe potuto essere incardinata.
Si è costituita la sostenendo l'infondatezza dell'appello e della Controparte_1 domanda svolta in primo grado e chiedendone il rigetto.
Con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. del 23.5.2024, il Giudice ha disposto la notifica dell'appello a , già parte contumace del giudizio di primo grado, ai sensi dell'art. 331 Parte_2
c.p.c.; all'udienza (cartolare) di rinvio, il Giudice ha rilevato la tardività della notifica, ma tale provvedimento è stato revocato stante la tempestività della notifica (si v. successivo provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. del 29.1.2025), che tuttavia doveva essere rinnovata in quanto perfezionatasi oltre il termine di comparizione di cui all'art. 342 c.p.c.; alla successiva udienza (cartolare) di rinvio del
4.6.2025, il Giudice ha concesso nuovo termine per notificare l'atto di appello a , Parte_2 stante il mancato perfezionamento della notifica precedentemente effettuata;
infine, con provvedimento del 19.11.2025, il Giudice ha rilevato che parte appellante non aveva ottemperato all'ordine di rinnovo della notifica e ha pertanto rinviato la causa all'odierna udienza a trattazione scritta per la decisione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c..
2. L'appello è inammissibile ai sensi dell'art. 331 comma II c.p.c..
Va anzitutto premesso che il giudizio di primo grado aveva ad oggetto l'azione diretta proposta contro quale assicuratore RCA del proprio veicolo, in ordine al Controparte_1 sinistro stradale del 28.10.2010, azione in relazione alla quale sussiste, per giurisprudenza consolidata, il litisconsorzio necessario del proprietario del veicolo dalla cui circolazione è derivato il danno (cfr.
Cass. n. 21896/2017; Cass. n. 25421/2014; Cass. n. 12089/2015), come peraltro affermato da questo
Tribunale in relazione alla controversia che ci occupa con sentenza n. 1399/2021 (che ha annullato la sentenza n. 277/2013 del Giudice di Pace di Fiumicino con rinvio al primo giudice, poi pronunciatosi con l'ordinanza impugnata).
Ricorre quindi la fattispecie di cui all'art. 331 c.p.c., in quanto il litisconsorzio necessario determina l'inscindibilità delle cause e la necessità che il giudice dell'appello ordini l'integrazione del contraddittorio a pena di inammissibilità dell'impugnazione.
3 di 4 Nel caso di specie, l'appello non risultava notificato a , quale proprietario Parte_2 dell'altro veicolo coinvolto nel sinistro stradale oggetto di causa e ritenuto responsabile dei danni lamentati dall'attrice.
È stata disposta l'integrazione del contraddittorio, che tuttavia non è stata eseguita e, pertanto, l'appello è inammissibile secondo quanto previsto dall'art. 331 comma II c.p.c..
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 1.101 ad € 5.200,00).
Si dà atto che, in considerazione dell'esito del giudizio di appello, parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato con effetti dal momento del deposito della presente sentenza ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello avverso l'ordinanza n. 246/2023, emessa dal
Giudice di Pace di Civitavecchia in data 20.7.2023, così decide:
- dichiara l'appello inammissibile;
- condanna parte appellante al pagamento in favore di delle spese di Controparte_1 lite, che liquida in € 852,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
- da atto che parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato con effetti dal momento del deposito della presente sentenza ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/2002.
Sentenza resa ex articolo 350 bis c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Civitavecchia, 10 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Sorrentino
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