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Sentenza 15 marzo 2024
Sentenza 15 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/03/2024, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2092/2023 Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Milano
Sezione minori persone e famiglie nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Fabio Laurenzi Presidente dott.ssa Valentina Paletto Consigliere dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2092/2023 promossa in grado d'appello in data 19.07.2023 da:
( ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
21.04.1978, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Vanessa
Pistoni e dall'avv. Barbara Salvati, presso il cui studio è elettivamente domiciliata.
APPELLANTE nei confronti di:
( ), nato a [...] il [...], residente a Controparte_1 C.F._2
Milano in via Carli Gian Rinaldo n.14, rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Fiore, presso il cui studio è elettivamente domiciliato. APPELLATO
Con l'intervento del P.G. che ha concluso come in atti.
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano – Sezione IX Civile n. 5061/2023 emessa il 31.05.2023 e pubblicata il 19.06.2023, nel procedimento RG 37242/2021, notificata il
20.06.2023
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “… 1) confermarsi l'assegnazione della casa coniugale sita in Milano, Via
Teano n. 14 (Comune di Milano, catasto fabbricati, foglio 15, mapp 60, sub 708, cat. A/3) di proprietà del Signor con tutti gli arredi e corredi ivi contenuti, alla Signora Controparte_1 Parte_1 che continuerà ad abitarla con la figlia Il pagamento del mutuo ipotecario
[...] Persona_1 rimarrà a carico del Signor Controparte_1
2) in riforma parziale del capo n. 4 della sentenza impugnata aumentarsi ad € 800,00 mensili il contributo economico posto a carico del Signor a titolo di mantenimento della figlia Controparte_1
1 da versarsi alla madre ferma ogni altra statuizione. Per_1 Parte_1
3) in riforma integrale del capo 5, obbligarsi il Signor a versare mensilmente alla Controparte_1
Signora la somma di € 600,00, entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico Parte_1 bancario, a titolo di mantenimento-assegno divorzile- a favore della stessa. Somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici . Org_1
4) in riforma integrale del capo 6, condannarsi il Signor alla rifusione delle spese Controparte_1 di lite del primo e del secondo grado a favore della Signora ” Controparte_2
Per parte appellata: 1) provveduto come riterrà sul primo motivo di impugnazione avversaria in punto di assegnazione della ex-casa familiare di Milano Via Teano n. 14, di proprietà esclusiva dell'appellato, a in quanto collocataria prevalente della figlia minore Parte_1 Per_2
che continuerà ad abitare con la madre;
[...]
2) rigettare per il resto integralmente l'appello ex adverso proposto contro la sentenza del Tribunale di Milano n. 5061/2023 perché infondato in fatto e in diritto;
3) per l'effetto, confermare la sentenza di prime cure in ogni sua parte e in particolare confermarne il capo n. 4, laddove ha determinato in euro 600,00 il contributo mensile dovuto dal padre per il mantenimento della figlia;
il capo n. 5, laddove ha rigettato la domanda di a Parte_1 vedersi riconosciuto un assegno divorzile a carico dell'ex-coniuge; il capo n. 6, laddove ha compensato tra le Parti le spese del grado;
4) Con la rifusione delle spese legali di questo grado.
Per il procuratore generale: “…conferma del provvedimento impugnato…”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI
1) e uniti in matrimonio il 11.10.2003 - e dalla cui unione Parte_1 Controparte_1
è nata il [...] - si sono separati consensualmente con omologa dell'8.05.20171; Per_1 in data 14.09.2021 ha instaurato il giudizio di divorzio. CP_1
2) Con ordinanza presidenziale del 14.03.2022 è stato previsto: “…1) …che il padre potrà tenere con sé la figlia minore a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio, andandola a Per_1 prendere all'uscita da scuola, alla domenica sera, riaccompagnandola presso l'abitazione materna alle ore 21.30 oltre il mercoledì di ogni settimana, dall'uscita da scuola alle ore 21.30, dopo cena,
1 “…affidamento condiviso della figlia minorenne (n. 19.6.2006) con collocamento presso la Persona_3 madre;
- diritto – dovere del padre di tenerla con sé: - la prima settimana dal mercoledì, con pernottamento, sino al giovedì mattina e dal venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola al lunedì mattina;
- la seconda settimana dal lunedì pomeriggio all'uscita di scuola al martedì al rientro a scuola e dal mercoledì all'uscita da scuola al giovedì al rientro a scuola;
20 giorni durante le vacanze estive e una settimana per il periodo natalizio, ad anni alterni per le vacanze di Pasqua ed ogni altro periodo di vacanza.; - assegnazione della casa coniugale alla Signora - contributo al mantenimento della Pt_1 minore di € 420,00 mensili, oltre a rivalutazione annuale;
- spese straordinarie suddivise al 50% per ciascun Org_1 genitore…”
2 allorquando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
2) ridetermina il contributo dovuto da per il mantenimento di ella misura di € 600,00 mensili oltre al pagamento Controparte_1 Per_1 delle spese straordinarie individuate come da Linee Guida del Protocollo del Tribunale di Milano nella misura del 50%; 3) rigetta allo stato la domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente;
4) conferma nel resto le condizioni di cui al decreto di omologa n. 12474/2017 del 22.06.2017…”
3) In data 31.05.2023 è stata emessa la sentenza qui impugnata che ha così statuito: “…Il
Tribunale di Milano, Sezione IX civile, …omissis…, così decide: 1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e in Controparte_1 Parte_1
AZ ER (VR) in data 11 ottobre 2003 (trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di AZ ER - anno 2003, n. 25, Parte II, Serie A); 2) AFFIDA la figlia minore Per_2 in via congiunta ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso e con la madre nella casa coniugale sita in Milano, Via Teano n. 14. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenuto conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione verranno assunte dal genitore presso il quale di volta in volta la figlia si troverà; 3) DISPONE che il padre potrà tenere con sé la figlia con le seguenti modalità: - a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio, andandola a prendere all'uscita da scuola, alla domenica sera, riaccompagnandola presso l'abitazione materna alle ore 21.30 oltre il mercoledì di ogni settimana, dall'uscita da scuola alle ore 21.30, dopo cena, allorquando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
- Il padre terrà con sé la figlia durante il periodo estivo per 20 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi preventivamente entro il 15 maggio di ogni anno;
per il periodo in cui non sarà in vacanza con il papà o la mamma, si Per_1 applicherà la disciplina delle visite settimanali, con la precisazione che, invece che dall'uscita da scuola, il padre terrà la figlia presso di sé dalle ore 12,00 sino alla medesima ora del giorno successivo ai pernottamenti. - rascorrerà con il papà sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando Per_1 ogni anno la settimana dal 24 al 30 dicembre con quella dal 31 dicembre al 6 gennaio. - …omissis…;
4) PONE a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Controparte_1 Parte_1 con decorrenza dalla data della domanda giudiziale la somma di € 600,00 a titolo di contributo
[...] al suo mantenimento, entro il giorno 5 di ogni mese, per 12 mensilità, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida della
Corte di Appello di Milano del 14/11/17 di seguito riportate: […omissis…] 5) RIGETTA la domanda di assegno divorziale svolta dalla sig.ra 6) COMPENSA integralmente le spese di lite…”. Pt_1
4) In data 19.07.2023 ha tempestivamente proposto appello, censurando la Parte_1 sentenza impugnata relativamente: al capo 2) laddove non è stata prevista formalmente l'assegnazione della casa familiare in suo favore;
al capo 4), ritenendo insufficiente il contributo mensile al mantenimento ordinario di posto a carico di al capo Per_1 CP_1
3 5) laddove non è stato previsto l'assegno divorzile in suo favore;
al capo 6) in punto di ripartizione delle spese di lite, anche alla luce dell'auspicata riforma in appello.
Secondo la prospettazione di parte appellante la sentenza dovrebbe essere riformata per i motivi che seguono.
• Dalla mancata assegnazione formale della casa familiare in suo favore, quale genitore collocatario della figlia deriverebbe l'impossibilità di poter trascrivere nei registri Per_1 immobiliari il relativo titolo.
• Il tribunale avrebbe errato nella valutazione delle poste reddituali ed economiche delle parti, derivandone quindi un'errata quantificazione del contributo a titolo di mantenimento della figlia e la mancata previsione di un assegno divorzile in suo favore.
In particolare, ha censurato la sentenza del tribunale nei punti in cui ha ritenuto non sussistente uno squilibrio economico/reddituale tra i due ex coniugi;
il giudice di prime cure avrebbe considerato gli importi lordi percepiti e incluso nella valutazione delle poste reddituali – nel secondo semestre del 2022 preso di riferimento – anche i compensi da imputarsi ad attività precedenti benché solo successivamente percepiti2.
Quanto alla valutazione della situazione reddituale di ha censurato la pronuncia CP_1 impugnata relativamente alla mancata valutazione del suo patrimonio immobiliare.
• In ragione della dedotta disparità economica delle parti, dei crescenti bisogni della figlia quasi maggiorenne, ha richiesto un aumento del contributo al suo mantenimento da Per_1 euro 600,00 ad euro 800,00.
• A sostegno dei presupposti per la previsione dell'assegno divorzile, ha specificato che a causa delle scelte comuni di coppia, la propria posizione lavorativa non sarebbe in linea con quella che avrebbe potuto raggiungere se non si fosse principalmente dedicata alla cura della figlia, traendone così beneficio anche il nella propria carriera lavorativa;
CP_1 inoltre, l'assenza prolungata dal mondo del lavoro oltre a comportarle oggi scarse occasioni lavorative avrebbe avuto in ogni caso riflessi sulla propria posizione contributiva e, a differenza di non avrebbe diritto ad alcun TFR. CP_1
5) costituitosi nei termini assegnati, ha resistito al gravame così Controparte_1 rappresentando quanto segue.
• Sull'assegnazione della casa familiare assume che non sarebbe mai sorta controversia tra le parti e la stessa sentenza precisa che la minore resterà nella casa familiare con la madre, genitore collocatario. La parte avrebbe dovuto procedere con istanza di correzione di errore materiale, avendo semplicemente omesso il Tribunale di indicare nel dispositivo in modo esplicito l'assegnazione della casa. Sul punto si rimette alla Corte, precisando in ogni caso che una eventuale specifica previsione non potrà comunque comportare una diversa
4 valutazione delle spese di mantenimento non essendo mai stata in discussione la formale assegnazione e quindi la sua valutazione.
• Quanto alla dedotta disparità economica delle parti, ha evidenziato che: a) a nulla rileva la fonte dei redditi, ma unicamente che ella ha nel tempo migliorato la propria posizione economica e reddituale, allineandosi a quella del b) dall'analisi del contratto di CP_1 lavoro di risulterebbe che ella potrebbe ricevere cifre a titolo di anticipo delle Pt_1 provvigioni per almeno 2.500 euro mensili nel 2023; importi che, in ragione della tassazione forfettaria, sono solo in parte minore erosi dalla tassazione fiscale (nella misura del 5% solo per la parte di reddito imponibile); c) godrebbe anche di entrate per la vendita di Pt_1 borse personalizzate e i bonifici ricevuti dalla società da lei partecipata che, a differenza dell'imputazione reddituale - ritenuta fittizia - del reddito societario, sono effettivamente goduti dalla stessa.
Quanto alla propria posizione reddituale ha specificato di ricevere solo redditi derivanti dall'attività lavorativa quale professore al di Milano, mentre il patrimonio Org_2 immobiliare ricevuto in eredità non apporterebbe alcun beneficio economico, poiché in parte utilizzato già in epoca precedente quale luogo di vacanza e l'unica entrata per canone di locazione, interamente devoluta alla di lui madre quale integrazione della pensione di reversibilità.
• Ha sottolineato l'assenza di presupposti per un aumento del contributo al mantenimento della figlia, già aumentato dalla separazione consensuale al divorzio in ragione della modifica dei tempi di permanenza presso ciascun genitore;
tale importo, in ogni caso, sarebbe sufficiente ai bisogni della figlia.
• Infine, ha rilevato che in assenza di uno squilibrio economico tra le parti non vi sarebbero i presupposti per la corresponsione dell'assegno divorzile e, in ogni caso, nel corso del matrimonio non vi è stato un sacrificio della la quale ha sempre lavorato e tuttora Pt_1
è occupata nell'ambito lavorativo per cui si è formata.
In particolare, fino a poco dopo la nascita della figlia la ha continuato il lavoro già Pt_1 in essere prima del matrimonio e successivamente gestito un asilo nido nella casa coniugale, specificando che nel limitato periodo di 4 anni in cui risulterebbe non aver lavorato la stessa si è dedicata all'attività della propria famiglia di origine.
Ha sottolineato, altresì, che la mancanza di contributi pensionistici o altra forma reddituale integrativa sono da imputarsi esclusivamente a scelte della Pt_1
6) Per l'odierna udienza, tenutasi nella forma scritta, le parti hanno depositato le note conclusive ex art. 127 ter c.p.c. ove hanno così conclusivamente rappresentato.
• in via istruttoria ha depositato la dichiarazione reddituale dei redditi percepiti Pt_1 nel 2022 (quale documento sopravvenuto all'instaurazione del giudizio) e ha richiesto di valutarsi la necessità o quantomeno l'opportunità di disporre indagine tecnico contabile
5 tramite consulenza tecnica d'ufficio; nel ha confermato merito le conclusioni già redatte con l'atto di appello.
• ha sottolineato la tardività del deposito della dichiarazione reddituale di CP_1
dovendo quindi trarsi le relative conseguenze sotto il profilo delle spese del grado;
Pt_1 ha confermato nel merito le conclusioni già assunte con la comparsa in appello.
7) All'odierna udienza, raccolte le conclusioni delle parti e del P.G., la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente, occorre precisare che alla controversia in esame non è applicabile il novellato rito previsto dal D.lgs. 149/2022 che ha introdotto gli artt. 473bis. c.p.c. e ss. in quanto tali modifiche hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data;
laddove per procedimenti instaurati devono intendersi i procedimenti iscritti in primo grado a tale data, non includendo l'art. 35
d.lgs. 149/2022, disposizioni transitorie,3 il titolo IV bis c.p.c. tra le norme applicabili alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023.
A. Quanto all'assegnazione della casa familiare.
Il provvedimento di assegnazione della casa familiare era già previsto con la separazione consensuale, poi confermato nei provvedimenti ex art. 708 c.p.c. nella fase divorzile;
risulta, anche in assenza di specifica e formale statuizione, nuovamente confermato nella sentenza impugnata laddove nel corso del procedimento non vi è stata richiesta di modifica e sono state altresì confermate le disposizioni ad esso collegate quali l'affidamento della minore, il collocamento della stessa con la sig.ra il mantenimento della residenza anagrafica Pt_1 della minore all'indirizzo della casa coniugale nella quale essa vi abita con la madre.
Si sarebbe potuto procedere, eventualmente, con una correzione di errore materiale della sentenza, non recando dubbio alcuno tale statuizione, ma l'avvenuto appello della sentenza porta all'assorbimento della questione in questa fase4. Conseguentemente tra le parole
3 Art. 35. (Disciplina transitoria)
1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio
2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti. (omissis).
4. Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023. (omissis) 4 Cassazione civile sez. II, 19/05/2021, n.13629. La speciale disciplina, dettata dagli artt. 287 e seguenti c.p.c., per la correzione degli errori materiali incidenti sulla sentenza, la quale attribuisce la competenza all'emanazione del provvedimento correttivo allo stesso giudice che ha emesso la decisione da correggere, mentre non è applicabile quando contro la decisione stessa sia già stato proposto appello dinanzi al giudice del merito, in quanto l'impugnazione assorbe anche la correzione di errori, è invece da osservarsi rispetto alle decisioni impugnate con ricorso per cassazione, atteso che il giudizio relativo a tale ultima impugnazione è di mera legittimità e la Corte di cassazione non può correggere
6 contenute nel
P.Q.M.
della sentenza impugnata: “AFFIDA la figlia minore in via Per_2 congiunta ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso e con la madre nella casa coniugale” e “sita in Milano, Via Teano n. 14” deve intendersi inserita anche la locuzione “, a lei assegnata, “. Tale correzione sarà integrata nel dispositivo del presente provvedimento.
B. Valutazione delle posizioni economiche delle parti
Nella sentenza impugnata si dà conto di una situazione economica delle parti esente da squilibrio. Appare, invece, dall'esame delle poste economiche delle parti una disparità economica tra quanto percepito da e quanto da come si dirà in seguito. Pt_1 CP_1
Preliminarmente, si ritiene di confermare quanto già evidenziato nella sentenza impugnata
– pag. 17 – laddove si precisa che quota parte del reddito dichiarato dalla è da Pt_1 imputarsi alla società partecipata “ , la cui unica attività Controparte_3 consiste nella locazione dell'immobile societario, che va a coprire i costi per un finanziamento accesso dalla stessa società; tali importi non costituiscono entrata diretta nel patrimonio reddituale della sig.ra circostanza questa non contestata da Pt_1 CP_1 nel corso del procedimento di primo grado.
Non appare costituire reddito in senso stretto quanto da ella percepito a titolo di rimborso dalla Società trattandosi di importi sporadici e contenuti.
Allo stesso modo si ritiene di poter condividere la sentenza gravata laddove analizza il patrimonio immobiliare ereditato da questi, non percepisce reddito dagli stessi, CP_1 ad eccezione di uno solo messo a reddito per € 350,00 mensili (mentre gli altri sono destinati ad uso dei comproprietari), interamente devoluto ad integrazione della pensione di reversibilità della di lui madre. ha poi in carico l'intero mutuo della casa coniugale (di sua esclusiva proprietà a CP_1 quanto risulta nell'omologa di separazione) e vive presso l'abitazione dell'attuale compagna, dividendo con lei le relative spese.
Inoltre, come confermato anche dalle recenti dichiarazioni reddituali, percepisce CP_1 redditi da lavoro dipendente, quale professore del di Milano, per netti euro circa Org_2
3.500,00 mensili già dall'annata 2021.
Ritiene la corte che il tribunale sia invece incorso in errore nella valutazione dei redditi di lavoro percepiti da il riferimento ai soli mesi del secondo semestre del 2022 porta Pt_1 ad una valutazione fuorviante della componente reddituale, dovendo, invece, valutarsi l'intera annualità e ripartirsi anche le componenti economiche ricevute in forza della passata attività lavorativa benché percepite solamente nel secondo semestre.
errori materiali contenuti nella sentenza del giudice di merito, al quale va, pertanto, rivolta l'istanza di correzione, anche dopo la presentazione del ricorso per cassazione.
7 Valutando l'intera annualità, che trova conferma nella dichiarazione reddituale da ultimo depositata, ella percepirebbe redditi da lavoro in partita iva forfettaria (componente fiscale del 5 % su reddito imponibile del 67%) di circa 19.000 euro, e in linea con le affermazioni della stessa in sede di udienza presidenziale.
Si deve dare poi conto della posizione lavorativa della la quale – come Pt_1 correttamente dedotto dal – godrebbe della possibilità di incamerare le CP_1 provvigioni in anticipo rispetto al loro realizzo;
tali importi nei mesi del 2022 sono quantificati per circa 2.000,00 euro mensili, mentre nel 2023 sono stati di volta in volta quantificati in ragione del fatturato trimestrale aziendale. Redditi, in ogni caso, non conformi a quanto rilevato dal tribunale laddove ha parificato le situazioni economiche delle parti.
Non trova invece formale riscontro, se non per importi contenuti nell'anno l'attività derivante dalla vendita di borsette personalizzate.
Conclusa in tal modo l'analisi della condizione economica delle parti occorre procedere all'esame del mantenimento a favore di della richiesta di assegno divorzile in favore Per_1 di Pt_1
C. Quanto all'assegno di mantenimento in favore di Per_1
L'importo di euro 600,00 mensili è stato adeguatamente determinato in aumento in sede di provvedimenti presidenziali di divorzio, e confermato nella sentenza qui impugnata, rispetto ai 420,00 euro previsti nell'omologa consensuale;
e ciò in ragione della rimodulazione delle frequentazioni padre/figlia, diminuite rispetto la separazione, dell'età della figlia (ora quasi maggiorenne) cui consegue un fisiologico aumento delle esigenze ordinarie, e anche straordinarie.
Tenuto conto dei redditi delle parti, del genitore obbligato, dei bisogni della figlia, appare congruo confermare l'importo di euro 600,00 mensili già stabilito;
resta ferma la ripartizione delle spese extra assegno nella misura del 50% in capo a ciascun genitore.
La richiesta di aumento della misura della contribuzione paterna non reca alcuna motivazione specifica, tantomeno evidenzia uno squilibrio o una deficienza della contribuzione stessa rispetto alle esigenze attuali della figlia.
D. Quanto all'assegno divorzile.
Appare, utile richiamare i recenti e consolidati arresti della Corte Suprema, in seguito alla nota sentenza del 2018, in materia di assegno divorzile la cui debenza, trova duplice fondamento nella natura assistenziale e perequativo-compensativa nella valutazione dell'adeguatezza dei mezzi.
8 Inoltre, non è ostacolo alla corresponsione di un assegno divorzile la mancanza di un precedente assegno di mantenimento nella separazione, avendo i due emolumenti ragioni e presupposti differenti.
A tal fine si richiamano i recentissimi arresti in punto di valutazione dell'adeguatezza dei mezzi ai fini dell'attribuzione dell'assegno di divorzio.
Cassazione civile sez. I, 19/06/2023, n.17505: Il riconoscimento dell'assegno di divorzio postula
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi di sussistenza dell'ex coniuge e la sua oggettiva impossibilità di procurarseli (cfr. Cass. n. 37577 del 2022), a seguito di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniale di entrambe le parti, del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, della durata del matrimonio e dell'età dell'avente diritto.
Cassazione civile sez. un., 18/12/2023, n.35385, estratto dalla motivazione della sentenza: “(...) I criteri di cui all'art. 5, comma 6, in esame costituiscono, nel loro complesso, il parametro di riferimento tanto della valutazione relativa all'an debeatur quanto di quella relativa al quantum debeatur: l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi economici a disposizione del richiedente, prescritto ai fini della prima operazione, deve aver luogo mediante una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti che tenga conto anche del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dello avente diritto, tutto ciò in conformità della funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa dell'assegno divorzile, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà. (…) Sul tema della pari ordinazione dei criteri di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, si sofferma poi
Cass. 17 febbraio 2021, n. 4215, a mente della quale, posto che l'assegno divorzile svolge una funzione sia assistenziale che perequativa e compensativa, il giudice: a) attribuisce e quantifica l'assegno alla stregua dei parametri pari ordinati di cui all'art. 5, 6 comma, prima parte, tenuto conto dei canoni enucleati dalle Sezioni Unite del 2018, prescindendo dal tenore di vita godibile durante il matrimonio;
b) procede pertanto ad una complessiva ponderazione "dell'intera storia familiare", in relazione al contesto specifico;
in particolare, atteso che l'assegno deve assicurare all'ex coniuge richiedente - anche sotto il profilo della prognosi futura - un livello reddituale adeguato allo specifico contributo dallo stesso fornito alla realizzazione della vita familiare e alla creazione del patrimonio comune e/o personale dell'altro coniuge, accerta previamente non solo se sussista uno squilibrio economico tra le parti, ma anche se esso sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all'interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due;
verifica, infine, se siffatto contributo sia stato già in tutto o in parte altrimenti compensato, fermo che, nel patrimonio del coniuge richiedente (…)”
Si aggiunga anche quanto consolidato in tema di “sacrificio professionale” del coniuge nel corso del matrimonio. Cassazione civile sez. I, 04/10/2023, n.27945: Ai fini dell'attribuzione
9 dell'assegno di divorzio, il giudice deve valutare il “sacrificio professionale” per dedicarsi alla famiglia. Non è però necessario che tale sacrificio “si sostanzi in un abbandono 'totale' del lavoro”, né che il patrimonio familiare sia incrementato “esclusivamente” grazie al contributo del coniuge
'casalingo'. Né tantomeno rilevano le motivazioni che hanno spinto il coniuge a mettere la vita lavorativa in secondo piano.
Nel caso in esame, la storia lavorativa della mutata nel corso della vita coniugale. Pt_1
Pur avendo dimostrato iniziativa economica (vedi ad esempio apertura dell'attività di asilo nido/custodia minori presso la propria abitazione in concomitanza con gli anni della primissima infanzia di , è circostanza incontrovertibilmente accertata che essa ha Per_1 cessato la propria attività professionale di grafica in epoca prossima alla nascita della figlia;
in tal modo garantendo da un lato possibilità di cura e soddisfazione dei bisogni alla stessa e – al contempo – un risparmio economico alla famiglia che non ha dovuto ricorrere a supporti esterni, quali baby sitter o simili, pur in assenza di ausilio diretto da parte di persone di famiglia;
così ha concorso insieme col alla formazione della sua carriera CP_1 universitaria.
Tali scelte familiari di un tempo trovano riscontro nell'attualità, in particolare nella situazione lavorativa di che, oggi si trova in una condizione previdenziale Pt_1 assistenziale e contributiva meno solida di quella di e solo in parte coerente con CP_1 le attività svolte prima del matrimonio.
Sicché, valutate le rispettive condizioni economico patrimoniali delle parti, come sopra descritte, si ritiene congruo stabilire un assegno di divorzile nella misura di € 300,00 mensili da porre in favore della con rivalutazione annuale secondo l'indice Pt_1 Org_3 efficacia costitutiva dell'assegno di divorzio.
Quanto alla decorrenza dell'assegno di divorzio, esso seguirà il consolidato principio stabilito dalla S.C. (vedi da ult. cass. civ. sez. I, 15/06/2023, n. 17202) a tenore del quale:
“Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi separati in pendenza del giudizio divorzile, dato che l'assegno di divorzio (traendo la sua fonte nel nuovo status delle parti) ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione del vincolo coniugale, i provvedimenti emessi nel giudizio di separazione continuano a regolare i rapporti economici tra i coniugi fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, salvo che, intervenuta sentenza non definitiva sullo scioglimento del matrimonio il giudice ritenga, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 13, in relazione alle circostanze del caso concreto di anticipare la decorrenza dell'assegno alla data della domanda, dandone adeguata motivazione, oppure che nella fase presidenziale o istruttoria siano emessi i provvedimenti provvisori temporanei ed urgenti, che si sostituiscano a quelli del procedimento di separazione.”.
10 E. In ragione della parziale reciproca soccombenza nel presente grado, si ritiene che le spese di lite debbano essere integralmente compensate tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
F. Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 co.1 quater TUSG a carico di parte appellante, in forza del parziale accoglimento.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello come in epigrafe indicato:
1. così integrando il punto 2) del dispositivo della sentenza impugnata così dispone:
AFFIDA la figlia minore in via congiunta ad entrambi i genitori, con collocamento Per_2 prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso e con la madre nella casa coniugale, a lei assegnata, sita in Milano, Via Teano n. 14;
2. pone a carico di il pagamento dell'assegno divorzile in favore di Controparte_1 dell'importo di euro 300,00 mensili con decorrenza secondo quanto Parte_1 specificato in parte motiva e con rivalutazione a cadenza annuale decorrente dalla stessa data;
3. conferma nel resto la sentenza impugnata;
4. non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 co.1 quater TUSG a carico di parte appellante;
5. compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Milano, 06.02.2024
Il presidente
Fabio Laurenzi
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cfr. pag. 15 dell'atto di appello.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Milano
Sezione minori persone e famiglie nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Fabio Laurenzi Presidente dott.ssa Valentina Paletto Consigliere dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2092/2023 promossa in grado d'appello in data 19.07.2023 da:
( ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
21.04.1978, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Vanessa
Pistoni e dall'avv. Barbara Salvati, presso il cui studio è elettivamente domiciliata.
APPELLANTE nei confronti di:
( ), nato a [...] il [...], residente a Controparte_1 C.F._2
Milano in via Carli Gian Rinaldo n.14, rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Fiore, presso il cui studio è elettivamente domiciliato. APPELLATO
Con l'intervento del P.G. che ha concluso come in atti.
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano – Sezione IX Civile n. 5061/2023 emessa il 31.05.2023 e pubblicata il 19.06.2023, nel procedimento RG 37242/2021, notificata il
20.06.2023
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “… 1) confermarsi l'assegnazione della casa coniugale sita in Milano, Via
Teano n. 14 (Comune di Milano, catasto fabbricati, foglio 15, mapp 60, sub 708, cat. A/3) di proprietà del Signor con tutti gli arredi e corredi ivi contenuti, alla Signora Controparte_1 Parte_1 che continuerà ad abitarla con la figlia Il pagamento del mutuo ipotecario
[...] Persona_1 rimarrà a carico del Signor Controparte_1
2) in riforma parziale del capo n. 4 della sentenza impugnata aumentarsi ad € 800,00 mensili il contributo economico posto a carico del Signor a titolo di mantenimento della figlia Controparte_1
1 da versarsi alla madre ferma ogni altra statuizione. Per_1 Parte_1
3) in riforma integrale del capo 5, obbligarsi il Signor a versare mensilmente alla Controparte_1
Signora la somma di € 600,00, entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico Parte_1 bancario, a titolo di mantenimento-assegno divorzile- a favore della stessa. Somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici . Org_1
4) in riforma integrale del capo 6, condannarsi il Signor alla rifusione delle spese Controparte_1 di lite del primo e del secondo grado a favore della Signora ” Controparte_2
Per parte appellata: 1) provveduto come riterrà sul primo motivo di impugnazione avversaria in punto di assegnazione della ex-casa familiare di Milano Via Teano n. 14, di proprietà esclusiva dell'appellato, a in quanto collocataria prevalente della figlia minore Parte_1 Per_2
che continuerà ad abitare con la madre;
[...]
2) rigettare per il resto integralmente l'appello ex adverso proposto contro la sentenza del Tribunale di Milano n. 5061/2023 perché infondato in fatto e in diritto;
3) per l'effetto, confermare la sentenza di prime cure in ogni sua parte e in particolare confermarne il capo n. 4, laddove ha determinato in euro 600,00 il contributo mensile dovuto dal padre per il mantenimento della figlia;
il capo n. 5, laddove ha rigettato la domanda di a Parte_1 vedersi riconosciuto un assegno divorzile a carico dell'ex-coniuge; il capo n. 6, laddove ha compensato tra le Parti le spese del grado;
4) Con la rifusione delle spese legali di questo grado.
Per il procuratore generale: “…conferma del provvedimento impugnato…”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI
1) e uniti in matrimonio il 11.10.2003 - e dalla cui unione Parte_1 Controparte_1
è nata il [...] - si sono separati consensualmente con omologa dell'8.05.20171; Per_1 in data 14.09.2021 ha instaurato il giudizio di divorzio. CP_1
2) Con ordinanza presidenziale del 14.03.2022 è stato previsto: “…1) …che il padre potrà tenere con sé la figlia minore a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio, andandola a Per_1 prendere all'uscita da scuola, alla domenica sera, riaccompagnandola presso l'abitazione materna alle ore 21.30 oltre il mercoledì di ogni settimana, dall'uscita da scuola alle ore 21.30, dopo cena,
1 “…affidamento condiviso della figlia minorenne (n. 19.6.2006) con collocamento presso la Persona_3 madre;
- diritto – dovere del padre di tenerla con sé: - la prima settimana dal mercoledì, con pernottamento, sino al giovedì mattina e dal venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola al lunedì mattina;
- la seconda settimana dal lunedì pomeriggio all'uscita di scuola al martedì al rientro a scuola e dal mercoledì all'uscita da scuola al giovedì al rientro a scuola;
20 giorni durante le vacanze estive e una settimana per il periodo natalizio, ad anni alterni per le vacanze di Pasqua ed ogni altro periodo di vacanza.; - assegnazione della casa coniugale alla Signora - contributo al mantenimento della Pt_1 minore di € 420,00 mensili, oltre a rivalutazione annuale;
- spese straordinarie suddivise al 50% per ciascun Org_1 genitore…”
2 allorquando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
2) ridetermina il contributo dovuto da per il mantenimento di ella misura di € 600,00 mensili oltre al pagamento Controparte_1 Per_1 delle spese straordinarie individuate come da Linee Guida del Protocollo del Tribunale di Milano nella misura del 50%; 3) rigetta allo stato la domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente;
4) conferma nel resto le condizioni di cui al decreto di omologa n. 12474/2017 del 22.06.2017…”
3) In data 31.05.2023 è stata emessa la sentenza qui impugnata che ha così statuito: “…Il
Tribunale di Milano, Sezione IX civile, …omissis…, così decide: 1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e in Controparte_1 Parte_1
AZ ER (VR) in data 11 ottobre 2003 (trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di AZ ER - anno 2003, n. 25, Parte II, Serie A); 2) AFFIDA la figlia minore Per_2 in via congiunta ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso e con la madre nella casa coniugale sita in Milano, Via Teano n. 14. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenuto conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione verranno assunte dal genitore presso il quale di volta in volta la figlia si troverà; 3) DISPONE che il padre potrà tenere con sé la figlia con le seguenti modalità: - a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio, andandola a prendere all'uscita da scuola, alla domenica sera, riaccompagnandola presso l'abitazione materna alle ore 21.30 oltre il mercoledì di ogni settimana, dall'uscita da scuola alle ore 21.30, dopo cena, allorquando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
- Il padre terrà con sé la figlia durante il periodo estivo per 20 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi preventivamente entro il 15 maggio di ogni anno;
per il periodo in cui non sarà in vacanza con il papà o la mamma, si Per_1 applicherà la disciplina delle visite settimanali, con la precisazione che, invece che dall'uscita da scuola, il padre terrà la figlia presso di sé dalle ore 12,00 sino alla medesima ora del giorno successivo ai pernottamenti. - rascorrerà con il papà sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando Per_1 ogni anno la settimana dal 24 al 30 dicembre con quella dal 31 dicembre al 6 gennaio. - …omissis…;
4) PONE a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Controparte_1 Parte_1 con decorrenza dalla data della domanda giudiziale la somma di € 600,00 a titolo di contributo
[...] al suo mantenimento, entro il giorno 5 di ogni mese, per 12 mensilità, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida della
Corte di Appello di Milano del 14/11/17 di seguito riportate: […omissis…] 5) RIGETTA la domanda di assegno divorziale svolta dalla sig.ra 6) COMPENSA integralmente le spese di lite…”. Pt_1
4) In data 19.07.2023 ha tempestivamente proposto appello, censurando la Parte_1 sentenza impugnata relativamente: al capo 2) laddove non è stata prevista formalmente l'assegnazione della casa familiare in suo favore;
al capo 4), ritenendo insufficiente il contributo mensile al mantenimento ordinario di posto a carico di al capo Per_1 CP_1
3 5) laddove non è stato previsto l'assegno divorzile in suo favore;
al capo 6) in punto di ripartizione delle spese di lite, anche alla luce dell'auspicata riforma in appello.
Secondo la prospettazione di parte appellante la sentenza dovrebbe essere riformata per i motivi che seguono.
• Dalla mancata assegnazione formale della casa familiare in suo favore, quale genitore collocatario della figlia deriverebbe l'impossibilità di poter trascrivere nei registri Per_1 immobiliari il relativo titolo.
• Il tribunale avrebbe errato nella valutazione delle poste reddituali ed economiche delle parti, derivandone quindi un'errata quantificazione del contributo a titolo di mantenimento della figlia e la mancata previsione di un assegno divorzile in suo favore.
In particolare, ha censurato la sentenza del tribunale nei punti in cui ha ritenuto non sussistente uno squilibrio economico/reddituale tra i due ex coniugi;
il giudice di prime cure avrebbe considerato gli importi lordi percepiti e incluso nella valutazione delle poste reddituali – nel secondo semestre del 2022 preso di riferimento – anche i compensi da imputarsi ad attività precedenti benché solo successivamente percepiti2.
Quanto alla valutazione della situazione reddituale di ha censurato la pronuncia CP_1 impugnata relativamente alla mancata valutazione del suo patrimonio immobiliare.
• In ragione della dedotta disparità economica delle parti, dei crescenti bisogni della figlia quasi maggiorenne, ha richiesto un aumento del contributo al suo mantenimento da Per_1 euro 600,00 ad euro 800,00.
• A sostegno dei presupposti per la previsione dell'assegno divorzile, ha specificato che a causa delle scelte comuni di coppia, la propria posizione lavorativa non sarebbe in linea con quella che avrebbe potuto raggiungere se non si fosse principalmente dedicata alla cura della figlia, traendone così beneficio anche il nella propria carriera lavorativa;
CP_1 inoltre, l'assenza prolungata dal mondo del lavoro oltre a comportarle oggi scarse occasioni lavorative avrebbe avuto in ogni caso riflessi sulla propria posizione contributiva e, a differenza di non avrebbe diritto ad alcun TFR. CP_1
5) costituitosi nei termini assegnati, ha resistito al gravame così Controparte_1 rappresentando quanto segue.
• Sull'assegnazione della casa familiare assume che non sarebbe mai sorta controversia tra le parti e la stessa sentenza precisa che la minore resterà nella casa familiare con la madre, genitore collocatario. La parte avrebbe dovuto procedere con istanza di correzione di errore materiale, avendo semplicemente omesso il Tribunale di indicare nel dispositivo in modo esplicito l'assegnazione della casa. Sul punto si rimette alla Corte, precisando in ogni caso che una eventuale specifica previsione non potrà comunque comportare una diversa
4 valutazione delle spese di mantenimento non essendo mai stata in discussione la formale assegnazione e quindi la sua valutazione.
• Quanto alla dedotta disparità economica delle parti, ha evidenziato che: a) a nulla rileva la fonte dei redditi, ma unicamente che ella ha nel tempo migliorato la propria posizione economica e reddituale, allineandosi a quella del b) dall'analisi del contratto di CP_1 lavoro di risulterebbe che ella potrebbe ricevere cifre a titolo di anticipo delle Pt_1 provvigioni per almeno 2.500 euro mensili nel 2023; importi che, in ragione della tassazione forfettaria, sono solo in parte minore erosi dalla tassazione fiscale (nella misura del 5% solo per la parte di reddito imponibile); c) godrebbe anche di entrate per la vendita di Pt_1 borse personalizzate e i bonifici ricevuti dalla società da lei partecipata che, a differenza dell'imputazione reddituale - ritenuta fittizia - del reddito societario, sono effettivamente goduti dalla stessa.
Quanto alla propria posizione reddituale ha specificato di ricevere solo redditi derivanti dall'attività lavorativa quale professore al di Milano, mentre il patrimonio Org_2 immobiliare ricevuto in eredità non apporterebbe alcun beneficio economico, poiché in parte utilizzato già in epoca precedente quale luogo di vacanza e l'unica entrata per canone di locazione, interamente devoluta alla di lui madre quale integrazione della pensione di reversibilità.
• Ha sottolineato l'assenza di presupposti per un aumento del contributo al mantenimento della figlia, già aumentato dalla separazione consensuale al divorzio in ragione della modifica dei tempi di permanenza presso ciascun genitore;
tale importo, in ogni caso, sarebbe sufficiente ai bisogni della figlia.
• Infine, ha rilevato che in assenza di uno squilibrio economico tra le parti non vi sarebbero i presupposti per la corresponsione dell'assegno divorzile e, in ogni caso, nel corso del matrimonio non vi è stato un sacrificio della la quale ha sempre lavorato e tuttora Pt_1
è occupata nell'ambito lavorativo per cui si è formata.
In particolare, fino a poco dopo la nascita della figlia la ha continuato il lavoro già Pt_1 in essere prima del matrimonio e successivamente gestito un asilo nido nella casa coniugale, specificando che nel limitato periodo di 4 anni in cui risulterebbe non aver lavorato la stessa si è dedicata all'attività della propria famiglia di origine.
Ha sottolineato, altresì, che la mancanza di contributi pensionistici o altra forma reddituale integrativa sono da imputarsi esclusivamente a scelte della Pt_1
6) Per l'odierna udienza, tenutasi nella forma scritta, le parti hanno depositato le note conclusive ex art. 127 ter c.p.c. ove hanno così conclusivamente rappresentato.
• in via istruttoria ha depositato la dichiarazione reddituale dei redditi percepiti Pt_1 nel 2022 (quale documento sopravvenuto all'instaurazione del giudizio) e ha richiesto di valutarsi la necessità o quantomeno l'opportunità di disporre indagine tecnico contabile
5 tramite consulenza tecnica d'ufficio; nel ha confermato merito le conclusioni già redatte con l'atto di appello.
• ha sottolineato la tardività del deposito della dichiarazione reddituale di CP_1
dovendo quindi trarsi le relative conseguenze sotto il profilo delle spese del grado;
Pt_1 ha confermato nel merito le conclusioni già assunte con la comparsa in appello.
7) All'odierna udienza, raccolte le conclusioni delle parti e del P.G., la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente, occorre precisare che alla controversia in esame non è applicabile il novellato rito previsto dal D.lgs. 149/2022 che ha introdotto gli artt. 473bis. c.p.c. e ss. in quanto tali modifiche hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data;
laddove per procedimenti instaurati devono intendersi i procedimenti iscritti in primo grado a tale data, non includendo l'art. 35
d.lgs. 149/2022, disposizioni transitorie,3 il titolo IV bis c.p.c. tra le norme applicabili alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023.
A. Quanto all'assegnazione della casa familiare.
Il provvedimento di assegnazione della casa familiare era già previsto con la separazione consensuale, poi confermato nei provvedimenti ex art. 708 c.p.c. nella fase divorzile;
risulta, anche in assenza di specifica e formale statuizione, nuovamente confermato nella sentenza impugnata laddove nel corso del procedimento non vi è stata richiesta di modifica e sono state altresì confermate le disposizioni ad esso collegate quali l'affidamento della minore, il collocamento della stessa con la sig.ra il mantenimento della residenza anagrafica Pt_1 della minore all'indirizzo della casa coniugale nella quale essa vi abita con la madre.
Si sarebbe potuto procedere, eventualmente, con una correzione di errore materiale della sentenza, non recando dubbio alcuno tale statuizione, ma l'avvenuto appello della sentenza porta all'assorbimento della questione in questa fase4. Conseguentemente tra le parole
3 Art. 35. (Disciplina transitoria)
1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio
2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti. (omissis).
4. Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023. (omissis) 4 Cassazione civile sez. II, 19/05/2021, n.13629. La speciale disciplina, dettata dagli artt. 287 e seguenti c.p.c., per la correzione degli errori materiali incidenti sulla sentenza, la quale attribuisce la competenza all'emanazione del provvedimento correttivo allo stesso giudice che ha emesso la decisione da correggere, mentre non è applicabile quando contro la decisione stessa sia già stato proposto appello dinanzi al giudice del merito, in quanto l'impugnazione assorbe anche la correzione di errori, è invece da osservarsi rispetto alle decisioni impugnate con ricorso per cassazione, atteso che il giudizio relativo a tale ultima impugnazione è di mera legittimità e la Corte di cassazione non può correggere
6 contenute nel
P.Q.M.
della sentenza impugnata: “AFFIDA la figlia minore in via Per_2 congiunta ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso e con la madre nella casa coniugale” e “sita in Milano, Via Teano n. 14” deve intendersi inserita anche la locuzione “, a lei assegnata, “. Tale correzione sarà integrata nel dispositivo del presente provvedimento.
B. Valutazione delle posizioni economiche delle parti
Nella sentenza impugnata si dà conto di una situazione economica delle parti esente da squilibrio. Appare, invece, dall'esame delle poste economiche delle parti una disparità economica tra quanto percepito da e quanto da come si dirà in seguito. Pt_1 CP_1
Preliminarmente, si ritiene di confermare quanto già evidenziato nella sentenza impugnata
– pag. 17 – laddove si precisa che quota parte del reddito dichiarato dalla è da Pt_1 imputarsi alla società partecipata “ , la cui unica attività Controparte_3 consiste nella locazione dell'immobile societario, che va a coprire i costi per un finanziamento accesso dalla stessa società; tali importi non costituiscono entrata diretta nel patrimonio reddituale della sig.ra circostanza questa non contestata da Pt_1 CP_1 nel corso del procedimento di primo grado.
Non appare costituire reddito in senso stretto quanto da ella percepito a titolo di rimborso dalla Società trattandosi di importi sporadici e contenuti.
Allo stesso modo si ritiene di poter condividere la sentenza gravata laddove analizza il patrimonio immobiliare ereditato da questi, non percepisce reddito dagli stessi, CP_1 ad eccezione di uno solo messo a reddito per € 350,00 mensili (mentre gli altri sono destinati ad uso dei comproprietari), interamente devoluto ad integrazione della pensione di reversibilità della di lui madre. ha poi in carico l'intero mutuo della casa coniugale (di sua esclusiva proprietà a CP_1 quanto risulta nell'omologa di separazione) e vive presso l'abitazione dell'attuale compagna, dividendo con lei le relative spese.
Inoltre, come confermato anche dalle recenti dichiarazioni reddituali, percepisce CP_1 redditi da lavoro dipendente, quale professore del di Milano, per netti euro circa Org_2
3.500,00 mensili già dall'annata 2021.
Ritiene la corte che il tribunale sia invece incorso in errore nella valutazione dei redditi di lavoro percepiti da il riferimento ai soli mesi del secondo semestre del 2022 porta Pt_1 ad una valutazione fuorviante della componente reddituale, dovendo, invece, valutarsi l'intera annualità e ripartirsi anche le componenti economiche ricevute in forza della passata attività lavorativa benché percepite solamente nel secondo semestre.
errori materiali contenuti nella sentenza del giudice di merito, al quale va, pertanto, rivolta l'istanza di correzione, anche dopo la presentazione del ricorso per cassazione.
7 Valutando l'intera annualità, che trova conferma nella dichiarazione reddituale da ultimo depositata, ella percepirebbe redditi da lavoro in partita iva forfettaria (componente fiscale del 5 % su reddito imponibile del 67%) di circa 19.000 euro, e in linea con le affermazioni della stessa in sede di udienza presidenziale.
Si deve dare poi conto della posizione lavorativa della la quale – come Pt_1 correttamente dedotto dal – godrebbe della possibilità di incamerare le CP_1 provvigioni in anticipo rispetto al loro realizzo;
tali importi nei mesi del 2022 sono quantificati per circa 2.000,00 euro mensili, mentre nel 2023 sono stati di volta in volta quantificati in ragione del fatturato trimestrale aziendale. Redditi, in ogni caso, non conformi a quanto rilevato dal tribunale laddove ha parificato le situazioni economiche delle parti.
Non trova invece formale riscontro, se non per importi contenuti nell'anno l'attività derivante dalla vendita di borsette personalizzate.
Conclusa in tal modo l'analisi della condizione economica delle parti occorre procedere all'esame del mantenimento a favore di della richiesta di assegno divorzile in favore Per_1 di Pt_1
C. Quanto all'assegno di mantenimento in favore di Per_1
L'importo di euro 600,00 mensili è stato adeguatamente determinato in aumento in sede di provvedimenti presidenziali di divorzio, e confermato nella sentenza qui impugnata, rispetto ai 420,00 euro previsti nell'omologa consensuale;
e ciò in ragione della rimodulazione delle frequentazioni padre/figlia, diminuite rispetto la separazione, dell'età della figlia (ora quasi maggiorenne) cui consegue un fisiologico aumento delle esigenze ordinarie, e anche straordinarie.
Tenuto conto dei redditi delle parti, del genitore obbligato, dei bisogni della figlia, appare congruo confermare l'importo di euro 600,00 mensili già stabilito;
resta ferma la ripartizione delle spese extra assegno nella misura del 50% in capo a ciascun genitore.
La richiesta di aumento della misura della contribuzione paterna non reca alcuna motivazione specifica, tantomeno evidenzia uno squilibrio o una deficienza della contribuzione stessa rispetto alle esigenze attuali della figlia.
D. Quanto all'assegno divorzile.
Appare, utile richiamare i recenti e consolidati arresti della Corte Suprema, in seguito alla nota sentenza del 2018, in materia di assegno divorzile la cui debenza, trova duplice fondamento nella natura assistenziale e perequativo-compensativa nella valutazione dell'adeguatezza dei mezzi.
8 Inoltre, non è ostacolo alla corresponsione di un assegno divorzile la mancanza di un precedente assegno di mantenimento nella separazione, avendo i due emolumenti ragioni e presupposti differenti.
A tal fine si richiamano i recentissimi arresti in punto di valutazione dell'adeguatezza dei mezzi ai fini dell'attribuzione dell'assegno di divorzio.
Cassazione civile sez. I, 19/06/2023, n.17505: Il riconoscimento dell'assegno di divorzio postula
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi di sussistenza dell'ex coniuge e la sua oggettiva impossibilità di procurarseli (cfr. Cass. n. 37577 del 2022), a seguito di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniale di entrambe le parti, del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, della durata del matrimonio e dell'età dell'avente diritto.
Cassazione civile sez. un., 18/12/2023, n.35385, estratto dalla motivazione della sentenza: “(...) I criteri di cui all'art. 5, comma 6, in esame costituiscono, nel loro complesso, il parametro di riferimento tanto della valutazione relativa all'an debeatur quanto di quella relativa al quantum debeatur: l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi economici a disposizione del richiedente, prescritto ai fini della prima operazione, deve aver luogo mediante una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti che tenga conto anche del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dello avente diritto, tutto ciò in conformità della funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa dell'assegno divorzile, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà. (…) Sul tema della pari ordinazione dei criteri di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, si sofferma poi
Cass. 17 febbraio 2021, n. 4215, a mente della quale, posto che l'assegno divorzile svolge una funzione sia assistenziale che perequativa e compensativa, il giudice: a) attribuisce e quantifica l'assegno alla stregua dei parametri pari ordinati di cui all'art. 5, 6 comma, prima parte, tenuto conto dei canoni enucleati dalle Sezioni Unite del 2018, prescindendo dal tenore di vita godibile durante il matrimonio;
b) procede pertanto ad una complessiva ponderazione "dell'intera storia familiare", in relazione al contesto specifico;
in particolare, atteso che l'assegno deve assicurare all'ex coniuge richiedente - anche sotto il profilo della prognosi futura - un livello reddituale adeguato allo specifico contributo dallo stesso fornito alla realizzazione della vita familiare e alla creazione del patrimonio comune e/o personale dell'altro coniuge, accerta previamente non solo se sussista uno squilibrio economico tra le parti, ma anche se esso sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all'interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due;
verifica, infine, se siffatto contributo sia stato già in tutto o in parte altrimenti compensato, fermo che, nel patrimonio del coniuge richiedente (…)”
Si aggiunga anche quanto consolidato in tema di “sacrificio professionale” del coniuge nel corso del matrimonio. Cassazione civile sez. I, 04/10/2023, n.27945: Ai fini dell'attribuzione
9 dell'assegno di divorzio, il giudice deve valutare il “sacrificio professionale” per dedicarsi alla famiglia. Non è però necessario che tale sacrificio “si sostanzi in un abbandono 'totale' del lavoro”, né che il patrimonio familiare sia incrementato “esclusivamente” grazie al contributo del coniuge
'casalingo'. Né tantomeno rilevano le motivazioni che hanno spinto il coniuge a mettere la vita lavorativa in secondo piano.
Nel caso in esame, la storia lavorativa della mutata nel corso della vita coniugale. Pt_1
Pur avendo dimostrato iniziativa economica (vedi ad esempio apertura dell'attività di asilo nido/custodia minori presso la propria abitazione in concomitanza con gli anni della primissima infanzia di , è circostanza incontrovertibilmente accertata che essa ha Per_1 cessato la propria attività professionale di grafica in epoca prossima alla nascita della figlia;
in tal modo garantendo da un lato possibilità di cura e soddisfazione dei bisogni alla stessa e – al contempo – un risparmio economico alla famiglia che non ha dovuto ricorrere a supporti esterni, quali baby sitter o simili, pur in assenza di ausilio diretto da parte di persone di famiglia;
così ha concorso insieme col alla formazione della sua carriera CP_1 universitaria.
Tali scelte familiari di un tempo trovano riscontro nell'attualità, in particolare nella situazione lavorativa di che, oggi si trova in una condizione previdenziale Pt_1 assistenziale e contributiva meno solida di quella di e solo in parte coerente con CP_1 le attività svolte prima del matrimonio.
Sicché, valutate le rispettive condizioni economico patrimoniali delle parti, come sopra descritte, si ritiene congruo stabilire un assegno di divorzile nella misura di € 300,00 mensili da porre in favore della con rivalutazione annuale secondo l'indice Pt_1 Org_3 efficacia costitutiva dell'assegno di divorzio.
Quanto alla decorrenza dell'assegno di divorzio, esso seguirà il consolidato principio stabilito dalla S.C. (vedi da ult. cass. civ. sez. I, 15/06/2023, n. 17202) a tenore del quale:
“Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi separati in pendenza del giudizio divorzile, dato che l'assegno di divorzio (traendo la sua fonte nel nuovo status delle parti) ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione del vincolo coniugale, i provvedimenti emessi nel giudizio di separazione continuano a regolare i rapporti economici tra i coniugi fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, salvo che, intervenuta sentenza non definitiva sullo scioglimento del matrimonio il giudice ritenga, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 13, in relazione alle circostanze del caso concreto di anticipare la decorrenza dell'assegno alla data della domanda, dandone adeguata motivazione, oppure che nella fase presidenziale o istruttoria siano emessi i provvedimenti provvisori temporanei ed urgenti, che si sostituiscano a quelli del procedimento di separazione.”.
10 E. In ragione della parziale reciproca soccombenza nel presente grado, si ritiene che le spese di lite debbano essere integralmente compensate tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
F. Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 co.1 quater TUSG a carico di parte appellante, in forza del parziale accoglimento.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello come in epigrafe indicato:
1. così integrando il punto 2) del dispositivo della sentenza impugnata così dispone:
AFFIDA la figlia minore in via congiunta ad entrambi i genitori, con collocamento Per_2 prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso e con la madre nella casa coniugale, a lei assegnata, sita in Milano, Via Teano n. 14;
2. pone a carico di il pagamento dell'assegno divorzile in favore di Controparte_1 dell'importo di euro 300,00 mensili con decorrenza secondo quanto Parte_1 specificato in parte motiva e con rivalutazione a cadenza annuale decorrente dalla stessa data;
3. conferma nel resto la sentenza impugnata;
4. non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 co.1 quater TUSG a carico di parte appellante;
5. compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Milano, 06.02.2024
Il presidente
Fabio Laurenzi
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cfr. pag. 15 dell'atto di appello.