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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IV, sentenza 24/02/2026, n. 1606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1606 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1606/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SC GIANCARLO NZ, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 619/2025 depositato il 30/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO PAGAM n. 29320249036870714000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- SOLLECITO PAGAM n. 29320249036870714000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 320/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso. Resistente/Appellato: Dirsi il ricdorso inammissibile.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 18 D.Lgs 546/92, notificato ad Agenzia delle Entrate Riscossione ed a Regione Sicilia
Dipartimento Finanze, con Pec certificata consegnata in data 15.01.2025, ricorso poi depositato il 30.01.25 presso la Segreteria della adita Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, CA TA nata a Catania il 05.02.57, come in atti rappresentata e difesa, impugnava atto di Sollecito di Pagamento n.
29320249036870714 000 notificato il 22.11.24 in esito al mancato pagamento, tra gli altri, dei seguenti titoli ad esso sottostante:
- Cartella di pagamento n. 29320200061086978 000 asseritamente notificata il 10.02.24 relativo a Tassa
Auto Anno 2017, importo € 227,49;
- Cartella di pagamento n. 29320240018586415 000 asseritamente notificata il 18.05.24 relativo a
Tassa Auto Anno 2021, importo € 212,36;
Deduceva la omessa notifica delle richiamate cartelle, la intervenuta prescrizione, di tipo triennale, il difetto di motivazione ex art. 6 comma 5 L. 212/2000 con mancata instaurazione di previo contraddittorio, la mancata sottoscrizione del Responsabile del Servizio con richiamo delle delibere dirigenziali abilitanti la firma meccanografica, la mancata notifica dei propedeutici avvisi di accertamento.
Si costituiva in data 09.04.25 Agenzia delle Entrate Riscossione che, come unico argomento, reclamava declaratoria di inammissibilità del ricorso, per non essere il sollecito di pagamento atto impugnabile ex art. 19 D.Lgs. 546/92.
Si fissava per la trattazione l'udienza del 30.01.2026.
Con memoria 20.01.26 la difesa della ricorrente reiterava i motivi di doglianza.
Si costituiva in data 27.01.2026, dunque tardivamente Regione Sicilia che deduceva il proprio difetto di legittimazione sul profilo di doglianza e chiedeva manleva in ipotesi di condanna alle spese, avendo nei termini formato il ruolo e trasmesso lo stesso all'agente per la riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Stima la Corte come il ricorso sia fondato sul profilo della intervenuta prescrizione del tributo ed il dedotto difetto di motivazione, tributo peraltro di cui non si è mai contestata la debenza.
Contrariamente all'argomento speso in giudizio da ER, va dichiarata la impugnabilità di ogni atto con cui il contribuente venga a conoscenza di una pretesa tributaria, tra cui sono da annoverare i solleciti di pagamento (v. Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 6517 del 16/03/2018).
Stima difatti Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 25432 del 26/10/2017 che L'atto amministrativo di sollecito di pagamento emesso in relazione ad un titolo sospeso nella sua esecutività, successivamente annullato, è autonomamente impugnabile da parte del destinatario, sussistendo uno specifico interesse ad agire mediante l'opposizione, volta ad eliminare ogni situazione di incertezza relativa alla pretesa creditoria che l'amministrazione ha segnalato al debitore di avere intenzione di far valere.
Ed ancora, (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15596 del 17/09/2012) L'atto amministrativo di sollecito di pagamento, pur distinguendosi dall'avviso di mora, per la sua natura ontologicamente non impositiva, è autonomamente impugnabile da parte del destinatario davanti al giudice competente, quando, nonostante il carattere atipico derivante dalla diversa denominazione attribuitagli dall'Amministrazione, abbia lo stesso contenuto e funzione del provvedimento tipizzato impugnabile.
Nel caso in esame ER, infondato l'argomento, unico, di non impugnabilità del sollecito di pagamento, nulla ha controdedotto circa la notifica delle cartelle.
Per cui in relazione all'anno riguardato dalla imposizione e al difetto di motivazione del sollecito di pagamento
(non essendo il sollecito, ipoteticamente primo atto notificato, sufficiente a spiegare anno di pretesa, veicolo di riferimento e calcolo della tariffa e se comprese sanzioni), detto atto si palesa illegittimo, conseguendone la inefficacia, al pari dei due titoli per tassa auto richiamati.
Le spese seguono la soccombenza e si pongono unicamente a carico di ER.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna la sola resistente Agenzia Riscossione al pagamento delle spese di giudizio per € 180,00 oltre Iva e Cpa in favore di parte ricorrente. Compensa le stesse con Regione Sicilia Dip. Finanze
Così deciso in Catania il 30.01.26
Il Giudice Monocratico
Dott. Giancarlo Cascino
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SC GIANCARLO NZ, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 619/2025 depositato il 30/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO PAGAM n. 29320249036870714000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- SOLLECITO PAGAM n. 29320249036870714000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 320/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso. Resistente/Appellato: Dirsi il ricdorso inammissibile.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 18 D.Lgs 546/92, notificato ad Agenzia delle Entrate Riscossione ed a Regione Sicilia
Dipartimento Finanze, con Pec certificata consegnata in data 15.01.2025, ricorso poi depositato il 30.01.25 presso la Segreteria della adita Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, CA TA nata a Catania il 05.02.57, come in atti rappresentata e difesa, impugnava atto di Sollecito di Pagamento n.
29320249036870714 000 notificato il 22.11.24 in esito al mancato pagamento, tra gli altri, dei seguenti titoli ad esso sottostante:
- Cartella di pagamento n. 29320200061086978 000 asseritamente notificata il 10.02.24 relativo a Tassa
Auto Anno 2017, importo € 227,49;
- Cartella di pagamento n. 29320240018586415 000 asseritamente notificata il 18.05.24 relativo a
Tassa Auto Anno 2021, importo € 212,36;
Deduceva la omessa notifica delle richiamate cartelle, la intervenuta prescrizione, di tipo triennale, il difetto di motivazione ex art. 6 comma 5 L. 212/2000 con mancata instaurazione di previo contraddittorio, la mancata sottoscrizione del Responsabile del Servizio con richiamo delle delibere dirigenziali abilitanti la firma meccanografica, la mancata notifica dei propedeutici avvisi di accertamento.
Si costituiva in data 09.04.25 Agenzia delle Entrate Riscossione che, come unico argomento, reclamava declaratoria di inammissibilità del ricorso, per non essere il sollecito di pagamento atto impugnabile ex art. 19 D.Lgs. 546/92.
Si fissava per la trattazione l'udienza del 30.01.2026.
Con memoria 20.01.26 la difesa della ricorrente reiterava i motivi di doglianza.
Si costituiva in data 27.01.2026, dunque tardivamente Regione Sicilia che deduceva il proprio difetto di legittimazione sul profilo di doglianza e chiedeva manleva in ipotesi di condanna alle spese, avendo nei termini formato il ruolo e trasmesso lo stesso all'agente per la riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Stima la Corte come il ricorso sia fondato sul profilo della intervenuta prescrizione del tributo ed il dedotto difetto di motivazione, tributo peraltro di cui non si è mai contestata la debenza.
Contrariamente all'argomento speso in giudizio da ER, va dichiarata la impugnabilità di ogni atto con cui il contribuente venga a conoscenza di una pretesa tributaria, tra cui sono da annoverare i solleciti di pagamento (v. Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 6517 del 16/03/2018).
Stima difatti Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 25432 del 26/10/2017 che L'atto amministrativo di sollecito di pagamento emesso in relazione ad un titolo sospeso nella sua esecutività, successivamente annullato, è autonomamente impugnabile da parte del destinatario, sussistendo uno specifico interesse ad agire mediante l'opposizione, volta ad eliminare ogni situazione di incertezza relativa alla pretesa creditoria che l'amministrazione ha segnalato al debitore di avere intenzione di far valere.
Ed ancora, (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15596 del 17/09/2012) L'atto amministrativo di sollecito di pagamento, pur distinguendosi dall'avviso di mora, per la sua natura ontologicamente non impositiva, è autonomamente impugnabile da parte del destinatario davanti al giudice competente, quando, nonostante il carattere atipico derivante dalla diversa denominazione attribuitagli dall'Amministrazione, abbia lo stesso contenuto e funzione del provvedimento tipizzato impugnabile.
Nel caso in esame ER, infondato l'argomento, unico, di non impugnabilità del sollecito di pagamento, nulla ha controdedotto circa la notifica delle cartelle.
Per cui in relazione all'anno riguardato dalla imposizione e al difetto di motivazione del sollecito di pagamento
(non essendo il sollecito, ipoteticamente primo atto notificato, sufficiente a spiegare anno di pretesa, veicolo di riferimento e calcolo della tariffa e se comprese sanzioni), detto atto si palesa illegittimo, conseguendone la inefficacia, al pari dei due titoli per tassa auto richiamati.
Le spese seguono la soccombenza e si pongono unicamente a carico di ER.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna la sola resistente Agenzia Riscossione al pagamento delle spese di giudizio per € 180,00 oltre Iva e Cpa in favore di parte ricorrente. Compensa le stesse con Regione Sicilia Dip. Finanze
Così deciso in Catania il 30.01.26
Il Giudice Monocratico
Dott. Giancarlo Cascino