Articolo 1 della Legge 8 marzo 1968, n. 153
Articolo 2
Versione
2 aprile 1968
Art. 1.
Nel bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1967 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:
Stato di previsione dell'entrata:

Cap. n. 1458 - Prelievi agricoli..
applicabili all'importazione dai
Paesi terzi, ecc.................. L. 23.400.000.000

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze:
Cap. n. 1927 - Rimborso dei prelievi
agricoli, ecc..................... L. 23.400.000.000
Entrata in vigore il 2 aprile 1968