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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/11/2025, n. 11012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11012 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. 6301/2024 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Marcello Amura, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6301/2024 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione con ordinanza resa, all'esito della sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., in data 26 novembre 2025 e previa concessione dei termini di cui all'art.189 c.p.c., causa vertente
TRA
c.f.: in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1
elett.te dom.ta presso lo studio dell'Avv. TESTA ARTURO, c.f.: dal quale C.F._1
è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
- Opponente
E
c.f.: in persona del Sindaco p.t., elett.te dom.to in Controparte_1 P.IVA_2
PIAZZA MUNICIPIO PAL.SAN GIACOMO NAPOLI, presso la sede dell'Avvocatura Comunale unitamente all'Avv. Vanessa Cioffi ( ), dal quale è rappresentato e CodiceFiscale_2
difeso in virtù in atti.
- Opposto
Oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo.
Conclusioni: i difensori delle parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art.127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 20 marzo 2024, la società sportiva (sin d'ora “la società ) ha inteso Parte_1 Parte_1
proporre opposizione ex art.32 D. Lgs. n.150 del 2011 avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 009/2024 ai sensi dell'art. 1, comma 792, della L. 160/2019, notificato in data
23.02.2024, con cui il , in relazione all'incontro di calcio Parte_2
Napoli-Cagliari del 16.12.2023, ha accertato ed imposto alla società di Parte_3
pagare, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto, la somma di € 8.958,60, preavvisando che, in difetto di pagamento, “si procederà a misure cautelari e ad esecuzione forzata in danno del debitore”.
A sostegno della opposizione eccepisce:
1. Il difetto dei presupposti di “certezza, liquidità ed esigibilità” del credito per l'emissione di avviso di accertamento ex art. 32 D. LGS. 150/2011;
2. che il muove dall'erroneo assunto secondo cui l'evento in Controparte_1
questione sarebbe di natura meramente privata, trattandosi, invece, di attività rivolta a finalità di pubblico interesse, esclusa dall'ambito di applicazione dell'art. 22, comma 3-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, che recita: < prestazioni pagate da terzi per l'espletamento di servizi di cui all'articolo 168 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
- 2 - 2000, n. 267, in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell'ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento …>>;
3. l'illegittimità del “Regolamento per la disciplina delle prestazioni dei servizi resi dal Corpo di Polizia Locale di in materia di sicurezza e polizia stradale e necessari Pt_1
allo svolgimento di attività e di iniziative di carattere privato, soggetti a pagamento ai sensi dell'articolo 22, comma 3-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96” approvato dal con delibera di consiglio Controparte_1
comunale n. 103 del 13.12.2023, in uno alla “proposta” di Deliberazione di Giunta
Comunale n. 327 del 29.09.2023, nella parte in cui non escludono dalla sua applicazione l'evento per cui è causa;
In subordine, parte attrice sostiene che, anche a voler ritenere che l'iniziativa in questione avesse natura meramente privatistica, il non avrebbe potuto Controparte_1
addebitare alla società i costi del relativo servizio. Ciò in quanto:
- ai sensi dell'art. 53, co. 16, della legge n. 388/2000, il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione (entro il 31 dicembre, per l'art. 151 del T.U.E.L., riferito a un orizzonte temporale almeno triennale);
- per il triennio 2023/2025, il termine è stato differito con D.M. del 28/7/2023 al
15/9/2023;
- pertanto, ogni nuova entrata patrimoniale con decorrenza 1/1/2023 avrebbe dovuto essere adottata entro quest'ultima tale, mentre la delibera che ha approvato il
Regolamento reca la data del 13/12/2023 ed è stata pubblicata all'Albo Pretorio il
- 3 - 22/12/2023, producendo effetti giuridici, ex art. 134, co. 3, del T.U.E.L., decorsi dieci giorni dalla pubblicazione;
- conseguentemente, la tardiva deliberazione dell'entrata patrimoniale non ne consente l'applicazione agli eventi calcistici oggetto degli avvisi di accertamento, svoltisi nel corso degli anni 2023 e 2024.
In estremo subordine, parte attrice contesta la quantificazione degli oneri posti a suo carico, in quanto assolutamente illegittima ed abnorme.
Su tali presupposti, parte attrice chiede testualmente di:
“1) annullare in parte qua e, in ogni caso, disapplicare e/o dichiarare inefficace il
“Regolamento per la disciplina delle prestazioni dei servizi resi dal Corpo di Polizia Locale di in materia di sicurezza e polizia stradale e necessari allo svolgimento di attività e di Pt_1
iniziative di carattere privato, soggetti a pagamento ai sensi dell'articolo 22, comma 3-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96” approvato dal con delibera di consiglio comunale n. 103 del 13.12.2023, Controparte_1
in uno alla “proposta” di Deliberazione di Giunta Comunale n. 327 del 29.09.2023, nella parte in cui non escludono dalla sua applicazione le ipotesi previste ex lege e, in ogni caso, nella parte si ritiene applicabile all'attrice, nonché ogni atto preordinato, connesso o consequenziale, ivi inclusa la nota PG/2024/30783 del 10.01.2024, relativa alla rendicontazione effettuata in uno alla nota PG/2023/1007872 dell'11.12.2023 relativa al preventivo, nonché per quanto di ragione: la nota PG/2023/821231 dell'Area Risorse
Umane – Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane;
la nota PG/2023/890067 del
02.11.2023 del Responsabile dell'Area Sicurezza;
la nota PG/2023/33972 dell'11.01.2024 del Responsabile dell'Area Sicurezza e la nota PG/2023/787589 del 02.10.2023 a firma della dott.ssa , tutte di contenuto non conosciuto;
Per_1
2) accertare l'inammissibilità e/o l'infondatezza della pretesa avanzata nei confronti della e l'insussistenza di alcuna debenza della società Parte_4
- 4 - attrice nei riguardi del in relazione all'avviso di accertamento esecutivo Controparte_1
oggetto di causa;
3) in ogni caso, in via ulteriormente subordinata, rideterminare le spese del personale di polizia locale limitatamente a quello utilizzato in relazione alla materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività, di cui la è tenuta al Controparte_2
rimborso;
4) con vittoria di spese, compensi, spese generali al 15%, IVA e C.P.A., come per legge in favore del sottoscritto avvocato anticipatario”.
Il costituitosi in giudizio, contesta integralmente le doglianze Controparte_1
dell'attrice, ritenendole infondate in fatto e in diritto.
La difesa comunale afferma anzitutto la legittimità dell'avviso impugnato, fondato sull'art. 22, comma 3-bis, D.L. 50/2017, convertito in L. 96/2017, che impone ai privati organizzatori di eventi di carattere privato il rimborso delle spese per il personale di Polizia
Locale destinato alla sicurezza e alla regolazione del traffico.
Tale obbligo, precisa il è di fonte legale e non dipende da convenzioni o CP_1
richieste del privato: il solo verificarsi dell'evento genera la necessità dei servizi e, quindi,
l'obbligazione di pagamento.
Il regolamento comunale del 13 dicembre 2023 non ha introdotto nuove entrate patrimoniali, ma ha disciplinato modalità operative e individuato le ipotesi di esonero, in conformità alle indicazioni della Conferenza Stato-Città e della Corte dei Conti.
L'evento in questione, sottolinea la comparsa, non rientra tra quelli esclusi, essendo organizzato da un soggetto privato, con scopo di lucro, biglietti a pagamento, sponsorizzazioni e attività accessorie remunerative, senza alcun riconoscimento di interesse pubblico da parte dell'Amministrazione.
Il Comune:
- 5 - 1. respinge la tesi dell'attrice secondo cui la partita sarebbe di pubblico interesse per il fatto di svolgersi in uno stadio comunale, evidenziando che la natura del bene non muta la qualificazione dell'evento, che resta privatistico e imprenditoriale;
2. richiama giurisprudenza (Tribunale di Roma, sentenze 412/2023 e 9787/2023) e la deliberazione Corte dei Conti n. 123/2018, che confermano l'assoggettamento delle manifestazioni sportive professionistiche alla disciplina del rimborso;
3. sottolinea inoltre che il mancato recupero dei costi configurerebbe danno erariale, come affermato dalla Corte dei Conti (sentenza n. 129/2023), con responsabilità contabile per i dirigenti.
Quanto alla censura sul difetto di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, il CP_1
ribadisce che l'obbligazione è certa per legge, liquida perché calcolata sulla base dei costi orari previsti dal CCNL e rendicontata con nota PG/2024/586270 del 1 luglio 2024, ed esigibile dal momento della diffida (11 luglio 2024); contesta anche la doglianza sulla quantificazione, evidenziando che il preventivo (nota PG/2024/465157 del 21 maggio
2024) e la rendicontazione sono stati trasmessi via PEC, garantendo il contraddittorio, mai esercitato dall'attrice; richiama il principio di buona fede nei rapporti tra privato e P.A., stigmatizzando la condotta silente della società.
Infine, il rivendica la discrezionalità tecnica nella determinazione del CP_1
contingente di Polizia Locale, sottratta al sindacato del giudice ordinario, e comunque giustificata da criteri di ragionevolezza, come dimostrano le richieste interne e le ordinanze di traffico.
In particolare, alla pagina 12 della comparsa di costituzione si legge quanto segue: “Ad ogni modo, si rileva che la doglianza di parte attrice volta a censurare la scelta del
[...]
di considerare gli eventi calcistici (come quello oggetto della presente CP_1
controversia) tra quelli “di carattere privato” e x art. 22, c. 3 bis , del D.L n. 50/2017 e non invece tra le manifestazioni aventi una valenza pubblicistica è, a ben vedere, sottratta al
- 6 - perimetro della giurisdizione di codesto Ecc.mo Tribunale, involgendo, la stessa, valutazioni
e scelte discrezionali della P.A. evidentemente precluse al G.O.. Peraltro, ove anche tale censura fosse correttamente rivolta al competente Giudice Amministrativo, ciò nondimeno la valutazione discrezionale della P.A. non potrebbe essere censurata neanche da quest'ultimo se non sotto il profilo dell'eccesso di potere per manifesta irragionevolezza che, nel caso di specie, non è stata assolutamente dimostrata da parte attrice, che si è al contrario limitata ad affermare apoditticamente l'erroneità della scelta compiuta dal
D'altronde, la prova che la stessa difesa di controparte dubiti della Controparte_1
giurisdizione del G.O. in parte qua è data dalla scelta, compiuta da quest'ultima, di impugnare dinanzi al G.A. il presente avviso di accertamento esecutivo con ricorso proposto avverso il regolamento adottato dal in data 13 dicembre 2023 (All. 9), Controparte_1
nonché gli altri, analoghi, avvisi emessi dal attraverso la proposizione di Controparte_1
motivi aggiunti (All. 10) al suddetto ricorso principale”.
In via subordinata, formula domanda riconvenzionale per l'accertamento del diritto al rimborso delle spese sostenute, qualificandole come “partita di giro” ex art. 168 T.U.E.L., e chiede la condanna della società al pagamento dell'importo dovuto.
In comparsa di costituzione si rinvengono, pertanto, le seguenti conclusioni:
“- in via preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione del G.O. in favore del
G.A. rispetto alle censure mosse dall'odierna attrice in relazione alla scelta dell'Amministrazione di qualificare le partite di calcio come "eventi privati", nonché in riferimento alla valutazione, espressione di discrezionalità tecnica attribuita all'Amministrazione, circa il numero di agenti ed ufficiali della Polizia Locale da destinare alla stradale in occasione dell'incontro di calcio disputato allo Stadio Controparte_3
ON in data 26 maggio 2024 per i motivi illustrati ai punti 4) e 5);
- nel merito, rigettare la domanda in quanto infondata, atteso il carattere certo, liquido ed esigibile dell'obbligazione di fonte legale vantata dall'Amministrazione nei
- 7 - confronti della con l'impugnato avviso di accertamento Parte_4
e dichiarare, altresì, la piena legittimità del relativo procedimento;
- in subordine, accogliere la domanda riconvenzionale articolata nella parte motiva di cui al punto 3) della presente comparsa.
- Con vittoria di spese, competenze, nonché oneri riflessi nella misura di legge”.
All'esito del deposito delle memorie di cui all'art.171 ter c.p.c. la causa è stata rimessa in decisione con ordinanza del 26 novembre 2025, resa all'esito della concessione dei termini di cui all'art.189 c.p.c. per scritti conclusionali.
***
L'ordine logico delle questioni poste dal convenuto impone di Controparte_1
preliminarmente scrutinare l'eccezione di difetto di giurisdizione, come sopra ricostruita.
Parte attrice, con la memoria ex art.171 ter 1° termine c.p.c. depositata il 28 giugno
2024, ha, in particolare, confermato che “il suindicato Regolamento è stato cautelativamente impugnato dinanzi al TAR Campania (doc. 12), oltre che nel presente giudizio, con l'atto di citazione, chiedendone anche la disapplicazione e/o la declaratoria di inefficacia, nonché di ogni atto ad esso preordinato, connesso o consequenziale”; ha, quindi, reiterato i profili di illegittimità del richiamato Regolamento, come già delineati nel ricorso proposto innanzi al GA, e ribadito la richiesta indirizzata a questo Giudice di disapplicare e/o dichiarare inefficace il predetto Regolamento, nonché ogni atto preordinato, connesso o consequenziale nel presente giudizio, ove lo ritenga necessario ai fini della decisione in merito all'illegittimità dell'avviso di accertamento in questione.
Nelle more della definizione del presente giudizio, è intervenuta la sentenza del Tar
Campania n.7432/2025, pubblicata in data 14 novembre 2025 e resa tra le stesse parti all'esito del ricorso espressamente richiamato negli atti difensivi.
- 8 - Dalla lettura di tale provvedimento emerge che la Parte_5
nell'ambito del predetto giudizio, ha espressamente chiesto, con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, l'annullamento:
• del “Regolamento per la disciplina delle prestazioni dei servizi resi dal Corpo di Polizia Locale di in materia di sicurezza e polizia stradale e necessari allo svolgimento di attività e Pt_1
di iniziative di carattere privato, soggetti a pagamento ai sensi dell'articolo 22, comma 3- bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n.
96”, approvato dal con delibera di Consiglio comunale n. 103 del Controparte_1
13.12.2023, pubblicato sull'Albo Pretorio dell'Ente in data 22.12.2023;
• della delibera di Consiglio comunale n. 103 del 13.12.2023, non pubblicata, con cui si è approvato il Regolamento di cui sopra;
• della “proposta” di Deliberazione di Giunta Comunale n. 327 del 29.09.2023;
• di ogni ulteriore atto presupposto, preordinato, connesso e conseguenziale, ivi incluso, per quanto possa occorrere nella presente sede, l'“Avviso di accertamento esecutivo di pagamento n. 001/2023 ai sensi dell'art. 1, comma 792, della L. 160/2019”, notificato in data 29.12.2023, con cui il ha accertato ed imposto alla Parte_2
di pagare, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto, la somma Parte_3
di € 12.122,73, preavvisando che, in difetto di pagamento, “si procederà a misure cautelari e ad esecuzione forzata in danno del debitore”, nonché della nota PG/2023/892547 del
3.11.2023 di trasmissione relativa alla rendicontazione effettuata in uno alla nota
PG/2023/782826 del 2.10.2023 relativa al preventivo;
• di ogni atto preordinato, connesso o consequenziale comunque lesivo degli interessi della ricorrente.
Nel corso del medesimo giudizio, pendente innanzi al GA, la ricorrente ha, poi, formulato plurimi motivi aggiunti, con cui ha inteso espressamente estendere la richiesta di annullamento ai numerosi avvisi di accertamento esecutivo di pagamento (e le
- 9 - presupposte preventive note di rendicontazione) emessi dal Controparte_4
ai sensi dell'art. 1, comma 792, della L. 160/2019, per il recupero costi del
[...]
personale di polizia locale impiegato in occasione degli incontri di calcio organizzati dalla ricorrente;
tra di essi si rinviene anche l'Avviso di accertamento esecutivo di pagamento
n. 009/2024 ai sensi dell'art. 1, comma 792, della L. 160/2019, notificato in data
23.02.2024, oggetto della presente opposizione.
Nell'ambito del giudizio celebrato innanzi al Tar, il nel costituirsi, ha Controparte_1
espressamente eccepito il difetto di giurisdizione dell'adito GA, eccezione che, nella suddetta sentenza, viene rigettata con la seguente motivazione: “va preliminarmente disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal resistente in ragione CP_1
della natura pubblicistica del potere esercitato con l'adozione del Regolamento e, per quanto riguarda i motivi aggiunti, essendo devoluta alla giurisdizione amministrativa la cognizione delle controversie ad oggetto le ingiunzioni di pagamento per le quali, sulla base dei presupposti che ne hanno giustificato l'emissione, l'atto che le contiene costituisce anch'esso esercizio di un potere pubblicistico.
In tal caso, è correlativamente ravvisabile – convenendo sul punto con la difesa della ricorrente – che la contestazione della parte non si rivolge alla mera pretesa patrimoniale, sulla base di un'attività vincolata, ma involge l'indagine sulla correttezza del potere esercitato, nella specie dubitandosi che il Regolamento potesse costituire la fonte per ingiungere il pagamento, venendo dunque in rilievo l'esistenza stessa del credito
(cfr. Cons. Stato - sez. VI, 6/9/2023 n. 8185, citata dalla ricorrente, che in tema di sanzioni dell'AGCoM, ha posto in luce che l'interessato “aveva contestato in radice l'esistenza dei presupposti per l'applicabilità della sanzione aggiuntiva”, per cui “non costituiva oggetto di contestazione il diritto a riscuotere le somme reclamate a mezzo notifica della cartella esattoriale (circostanza questa che avrebbe radicato la giurisdizione del giudice ordinario), ma, a monte, la stessa esistenza del credito vantato. Ne discende la sussistenza della
- 10 - giurisdizione amministrativa, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera l), del c.p.a. (cfr. Cons.
Stato, Sez. VI, 7/6/2016, n. 2422; Cass. Civ. SS. UU, ord., 29/3/2017, n. 8116)”.
È, quindi, evidente come il , nella richiamata pronunzia, abbia prestato CP_5
espressa adesione alle tesi della secondo cui la cognizione del GA Parte_4
ben potesse estendersi alla valutazione di fondatezza delle pretese patrimoniali azionate con gli avvisi di accertamento esecutivo di pagamento (e le presupposte preventive note di rendicontazione) emessi dal ai sensi dell'art. 1, Controparte_4 Parte_2
comma 792, della L. 160/2019.
Orbene le considerazioni di cui sopra conducono a ritenere fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione del GO sollevata, nel presente giudizio, dal ciò in Controparte_1
ragione della natura pubblicistica del potere esercitato dal con l'adozione del CP_1
Regolamento di cui parte attrice chiede in via principale l'annullamento; invero, come già affermato dal TAR Campania nella richiamata pronunzia, la giurisdizione del GA si estende anche alla cognizione delle controversie aventi ad oggetto le ingiunzioni di pagamento opposte, in quanto, per i presupposti che ne hanno giustificato l'emissione (e cioè la non riconducibilità dell'evento alle fattispecie esentate dal pagamento della spesa, da parte del
Regolamento approvato dal con delibera di consiglio comunale n. 103 Controparte_1
del 13.12.2023, in uno alla “proposta” di Deliberazione di Giunta Comunale n. 327 del
29.09.2023), l'atto che le contiene costituisce anch'esso esercizio di un potere pubblicistico.
Infatti, la contestazione della parte non si rivolge alla mera pretesa patrimoniale, sulla base di un'attività vincolata, ma involge l'indagine sulla correttezza del potere esercitato, nella specie dubitandosi che il Regolamento potesse costituire la fonte per ingiungere il pagamento, venendo dunque in rilievo l'esistenza stessa del credito (anche in tale sede vale il richiamo a Cons. Stato - sez. VI, 6/9/2023 n. 8185, che in tema di sanzioni dell'AGCoM, ha posto in luce che l'interessato “aveva contestato in radice l'esistenza dei
- 11 - presupposti per l'applicabilità della sanzione aggiuntiva”, per cui “non costituiva oggetto di contestazione il diritto a riscuotere le somme reclamate a mezzo notifica della cartella esattoriale (circostanza questa che avrebbe radicato la giurisdizione del giudice ordinario), ma, a monte, la stessa esistenza del credito vantato. Ne discende la sussistenza della giurisdizione amministrativa, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera l), del c.p.a. (cfr. Cons.
Stato, Sez. VI, 7/6/2016, n. 2422; Cass. Civ. SS. UU, ord., 29/3/2017, n. 8116)”).
La fondatezza di tale rilievo discende, altresì, dall'analisi compiuta dal Campania volta a verificare le doglianze mosse avverso la corretta quantificazione del credito, come operata nelle note di rendicontazione e nei conseguenti avvisi di accertamento esecutivi
(cfr. pag. 16 della sentenza ove si assume essere “insussistente il denunciato deficit di istruttoria, emergendo dalla copiosa documentazione prodotta agli atti di causa che la
è stata resa compiutamente edotta dei costi posti a suo carico, attraverso la Parte_3
rendicontazione comunicata partita per partita, senza che possano trovare ingresso le generiche doglianze con cui si pone in discussione che le unità operative siano state effettivamente impiegate e abbiano svolto il proprio intervento al di fuori dell'attività ordinaria di lavoro”).
Viene dunque in rilievo una controversia concernente l'esercizio di un potere amministrativo discrezionale la cui cognizione appartiene indiscutibilmente al GA, ai sensi del D. Lg. 2 luglio 2010, n. 104, art. 7.
Le spese del giudizio possono essere compensate, tenuto conto dell'obiettiva novità della questione esaminata e della controvertibilità delle soluzioni in punto di giurisdizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, decima sezione civile, così provvede:
-dichiara l'inammissibilità della domanda proposta dalla Parte_4
nei confronti del per difetto di giurisdizione del giudice ordinario
[...] Controparte_1
- 12 - ed assegna alle parti il termine di mesi tre dal passaggio in giudicato della presente sentenza per la riassunzione della causa dinanzi al;
Controparte_5
-compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli il 26 novembre 2025.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
- 13 -
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Marcello Amura, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6301/2024 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione con ordinanza resa, all'esito della sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., in data 26 novembre 2025 e previa concessione dei termini di cui all'art.189 c.p.c., causa vertente
TRA
c.f.: in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1
elett.te dom.ta presso lo studio dell'Avv. TESTA ARTURO, c.f.: dal quale C.F._1
è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
- Opponente
E
c.f.: in persona del Sindaco p.t., elett.te dom.to in Controparte_1 P.IVA_2
PIAZZA MUNICIPIO PAL.SAN GIACOMO NAPOLI, presso la sede dell'Avvocatura Comunale unitamente all'Avv. Vanessa Cioffi ( ), dal quale è rappresentato e CodiceFiscale_2
difeso in virtù in atti.
- Opposto
Oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo.
Conclusioni: i difensori delle parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art.127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 20 marzo 2024, la società sportiva (sin d'ora “la società ) ha inteso Parte_1 Parte_1
proporre opposizione ex art.32 D. Lgs. n.150 del 2011 avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 009/2024 ai sensi dell'art. 1, comma 792, della L. 160/2019, notificato in data
23.02.2024, con cui il , in relazione all'incontro di calcio Parte_2
Napoli-Cagliari del 16.12.2023, ha accertato ed imposto alla società di Parte_3
pagare, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto, la somma di € 8.958,60, preavvisando che, in difetto di pagamento, “si procederà a misure cautelari e ad esecuzione forzata in danno del debitore”.
A sostegno della opposizione eccepisce:
1. Il difetto dei presupposti di “certezza, liquidità ed esigibilità” del credito per l'emissione di avviso di accertamento ex art. 32 D. LGS. 150/2011;
2. che il muove dall'erroneo assunto secondo cui l'evento in Controparte_1
questione sarebbe di natura meramente privata, trattandosi, invece, di attività rivolta a finalità di pubblico interesse, esclusa dall'ambito di applicazione dell'art. 22, comma 3-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, che recita: < prestazioni pagate da terzi per l'espletamento di servizi di cui all'articolo 168 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
- 2 - 2000, n. 267, in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell'ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento …>>;
3. l'illegittimità del “Regolamento per la disciplina delle prestazioni dei servizi resi dal Corpo di Polizia Locale di in materia di sicurezza e polizia stradale e necessari Pt_1
allo svolgimento di attività e di iniziative di carattere privato, soggetti a pagamento ai sensi dell'articolo 22, comma 3-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96” approvato dal con delibera di consiglio Controparte_1
comunale n. 103 del 13.12.2023, in uno alla “proposta” di Deliberazione di Giunta
Comunale n. 327 del 29.09.2023, nella parte in cui non escludono dalla sua applicazione l'evento per cui è causa;
In subordine, parte attrice sostiene che, anche a voler ritenere che l'iniziativa in questione avesse natura meramente privatistica, il non avrebbe potuto Controparte_1
addebitare alla società i costi del relativo servizio. Ciò in quanto:
- ai sensi dell'art. 53, co. 16, della legge n. 388/2000, il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione (entro il 31 dicembre, per l'art. 151 del T.U.E.L., riferito a un orizzonte temporale almeno triennale);
- per il triennio 2023/2025, il termine è stato differito con D.M. del 28/7/2023 al
15/9/2023;
- pertanto, ogni nuova entrata patrimoniale con decorrenza 1/1/2023 avrebbe dovuto essere adottata entro quest'ultima tale, mentre la delibera che ha approvato il
Regolamento reca la data del 13/12/2023 ed è stata pubblicata all'Albo Pretorio il
- 3 - 22/12/2023, producendo effetti giuridici, ex art. 134, co. 3, del T.U.E.L., decorsi dieci giorni dalla pubblicazione;
- conseguentemente, la tardiva deliberazione dell'entrata patrimoniale non ne consente l'applicazione agli eventi calcistici oggetto degli avvisi di accertamento, svoltisi nel corso degli anni 2023 e 2024.
In estremo subordine, parte attrice contesta la quantificazione degli oneri posti a suo carico, in quanto assolutamente illegittima ed abnorme.
Su tali presupposti, parte attrice chiede testualmente di:
“1) annullare in parte qua e, in ogni caso, disapplicare e/o dichiarare inefficace il
“Regolamento per la disciplina delle prestazioni dei servizi resi dal Corpo di Polizia Locale di in materia di sicurezza e polizia stradale e necessari allo svolgimento di attività e di Pt_1
iniziative di carattere privato, soggetti a pagamento ai sensi dell'articolo 22, comma 3-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96” approvato dal con delibera di consiglio comunale n. 103 del 13.12.2023, Controparte_1
in uno alla “proposta” di Deliberazione di Giunta Comunale n. 327 del 29.09.2023, nella parte in cui non escludono dalla sua applicazione le ipotesi previste ex lege e, in ogni caso, nella parte si ritiene applicabile all'attrice, nonché ogni atto preordinato, connesso o consequenziale, ivi inclusa la nota PG/2024/30783 del 10.01.2024, relativa alla rendicontazione effettuata in uno alla nota PG/2023/1007872 dell'11.12.2023 relativa al preventivo, nonché per quanto di ragione: la nota PG/2023/821231 dell'Area Risorse
Umane – Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane;
la nota PG/2023/890067 del
02.11.2023 del Responsabile dell'Area Sicurezza;
la nota PG/2023/33972 dell'11.01.2024 del Responsabile dell'Area Sicurezza e la nota PG/2023/787589 del 02.10.2023 a firma della dott.ssa , tutte di contenuto non conosciuto;
Per_1
2) accertare l'inammissibilità e/o l'infondatezza della pretesa avanzata nei confronti della e l'insussistenza di alcuna debenza della società Parte_4
- 4 - attrice nei riguardi del in relazione all'avviso di accertamento esecutivo Controparte_1
oggetto di causa;
3) in ogni caso, in via ulteriormente subordinata, rideterminare le spese del personale di polizia locale limitatamente a quello utilizzato in relazione alla materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività, di cui la è tenuta al Controparte_2
rimborso;
4) con vittoria di spese, compensi, spese generali al 15%, IVA e C.P.A., come per legge in favore del sottoscritto avvocato anticipatario”.
Il costituitosi in giudizio, contesta integralmente le doglianze Controparte_1
dell'attrice, ritenendole infondate in fatto e in diritto.
La difesa comunale afferma anzitutto la legittimità dell'avviso impugnato, fondato sull'art. 22, comma 3-bis, D.L. 50/2017, convertito in L. 96/2017, che impone ai privati organizzatori di eventi di carattere privato il rimborso delle spese per il personale di Polizia
Locale destinato alla sicurezza e alla regolazione del traffico.
Tale obbligo, precisa il è di fonte legale e non dipende da convenzioni o CP_1
richieste del privato: il solo verificarsi dell'evento genera la necessità dei servizi e, quindi,
l'obbligazione di pagamento.
Il regolamento comunale del 13 dicembre 2023 non ha introdotto nuove entrate patrimoniali, ma ha disciplinato modalità operative e individuato le ipotesi di esonero, in conformità alle indicazioni della Conferenza Stato-Città e della Corte dei Conti.
L'evento in questione, sottolinea la comparsa, non rientra tra quelli esclusi, essendo organizzato da un soggetto privato, con scopo di lucro, biglietti a pagamento, sponsorizzazioni e attività accessorie remunerative, senza alcun riconoscimento di interesse pubblico da parte dell'Amministrazione.
Il Comune:
- 5 - 1. respinge la tesi dell'attrice secondo cui la partita sarebbe di pubblico interesse per il fatto di svolgersi in uno stadio comunale, evidenziando che la natura del bene non muta la qualificazione dell'evento, che resta privatistico e imprenditoriale;
2. richiama giurisprudenza (Tribunale di Roma, sentenze 412/2023 e 9787/2023) e la deliberazione Corte dei Conti n. 123/2018, che confermano l'assoggettamento delle manifestazioni sportive professionistiche alla disciplina del rimborso;
3. sottolinea inoltre che il mancato recupero dei costi configurerebbe danno erariale, come affermato dalla Corte dei Conti (sentenza n. 129/2023), con responsabilità contabile per i dirigenti.
Quanto alla censura sul difetto di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, il CP_1
ribadisce che l'obbligazione è certa per legge, liquida perché calcolata sulla base dei costi orari previsti dal CCNL e rendicontata con nota PG/2024/586270 del 1 luglio 2024, ed esigibile dal momento della diffida (11 luglio 2024); contesta anche la doglianza sulla quantificazione, evidenziando che il preventivo (nota PG/2024/465157 del 21 maggio
2024) e la rendicontazione sono stati trasmessi via PEC, garantendo il contraddittorio, mai esercitato dall'attrice; richiama il principio di buona fede nei rapporti tra privato e P.A., stigmatizzando la condotta silente della società.
Infine, il rivendica la discrezionalità tecnica nella determinazione del CP_1
contingente di Polizia Locale, sottratta al sindacato del giudice ordinario, e comunque giustificata da criteri di ragionevolezza, come dimostrano le richieste interne e le ordinanze di traffico.
In particolare, alla pagina 12 della comparsa di costituzione si legge quanto segue: “Ad ogni modo, si rileva che la doglianza di parte attrice volta a censurare la scelta del
[...]
di considerare gli eventi calcistici (come quello oggetto della presente CP_1
controversia) tra quelli “di carattere privato” e x art. 22, c. 3 bis , del D.L n. 50/2017 e non invece tra le manifestazioni aventi una valenza pubblicistica è, a ben vedere, sottratta al
- 6 - perimetro della giurisdizione di codesto Ecc.mo Tribunale, involgendo, la stessa, valutazioni
e scelte discrezionali della P.A. evidentemente precluse al G.O.. Peraltro, ove anche tale censura fosse correttamente rivolta al competente Giudice Amministrativo, ciò nondimeno la valutazione discrezionale della P.A. non potrebbe essere censurata neanche da quest'ultimo se non sotto il profilo dell'eccesso di potere per manifesta irragionevolezza che, nel caso di specie, non è stata assolutamente dimostrata da parte attrice, che si è al contrario limitata ad affermare apoditticamente l'erroneità della scelta compiuta dal
D'altronde, la prova che la stessa difesa di controparte dubiti della Controparte_1
giurisdizione del G.O. in parte qua è data dalla scelta, compiuta da quest'ultima, di impugnare dinanzi al G.A. il presente avviso di accertamento esecutivo con ricorso proposto avverso il regolamento adottato dal in data 13 dicembre 2023 (All. 9), Controparte_1
nonché gli altri, analoghi, avvisi emessi dal attraverso la proposizione di Controparte_1
motivi aggiunti (All. 10) al suddetto ricorso principale”.
In via subordinata, formula domanda riconvenzionale per l'accertamento del diritto al rimborso delle spese sostenute, qualificandole come “partita di giro” ex art. 168 T.U.E.L., e chiede la condanna della società al pagamento dell'importo dovuto.
In comparsa di costituzione si rinvengono, pertanto, le seguenti conclusioni:
“- in via preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione del G.O. in favore del
G.A. rispetto alle censure mosse dall'odierna attrice in relazione alla scelta dell'Amministrazione di qualificare le partite di calcio come "eventi privati", nonché in riferimento alla valutazione, espressione di discrezionalità tecnica attribuita all'Amministrazione, circa il numero di agenti ed ufficiali della Polizia Locale da destinare alla stradale in occasione dell'incontro di calcio disputato allo Stadio Controparte_3
ON in data 26 maggio 2024 per i motivi illustrati ai punti 4) e 5);
- nel merito, rigettare la domanda in quanto infondata, atteso il carattere certo, liquido ed esigibile dell'obbligazione di fonte legale vantata dall'Amministrazione nei
- 7 - confronti della con l'impugnato avviso di accertamento Parte_4
e dichiarare, altresì, la piena legittimità del relativo procedimento;
- in subordine, accogliere la domanda riconvenzionale articolata nella parte motiva di cui al punto 3) della presente comparsa.
- Con vittoria di spese, competenze, nonché oneri riflessi nella misura di legge”.
All'esito del deposito delle memorie di cui all'art.171 ter c.p.c. la causa è stata rimessa in decisione con ordinanza del 26 novembre 2025, resa all'esito della concessione dei termini di cui all'art.189 c.p.c. per scritti conclusionali.
***
L'ordine logico delle questioni poste dal convenuto impone di Controparte_1
preliminarmente scrutinare l'eccezione di difetto di giurisdizione, come sopra ricostruita.
Parte attrice, con la memoria ex art.171 ter 1° termine c.p.c. depositata il 28 giugno
2024, ha, in particolare, confermato che “il suindicato Regolamento è stato cautelativamente impugnato dinanzi al TAR Campania (doc. 12), oltre che nel presente giudizio, con l'atto di citazione, chiedendone anche la disapplicazione e/o la declaratoria di inefficacia, nonché di ogni atto ad esso preordinato, connesso o consequenziale”; ha, quindi, reiterato i profili di illegittimità del richiamato Regolamento, come già delineati nel ricorso proposto innanzi al GA, e ribadito la richiesta indirizzata a questo Giudice di disapplicare e/o dichiarare inefficace il predetto Regolamento, nonché ogni atto preordinato, connesso o consequenziale nel presente giudizio, ove lo ritenga necessario ai fini della decisione in merito all'illegittimità dell'avviso di accertamento in questione.
Nelle more della definizione del presente giudizio, è intervenuta la sentenza del Tar
Campania n.7432/2025, pubblicata in data 14 novembre 2025 e resa tra le stesse parti all'esito del ricorso espressamente richiamato negli atti difensivi.
- 8 - Dalla lettura di tale provvedimento emerge che la Parte_5
nell'ambito del predetto giudizio, ha espressamente chiesto, con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, l'annullamento:
• del “Regolamento per la disciplina delle prestazioni dei servizi resi dal Corpo di Polizia Locale di in materia di sicurezza e polizia stradale e necessari allo svolgimento di attività e Pt_1
di iniziative di carattere privato, soggetti a pagamento ai sensi dell'articolo 22, comma 3- bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n.
96”, approvato dal con delibera di Consiglio comunale n. 103 del Controparte_1
13.12.2023, pubblicato sull'Albo Pretorio dell'Ente in data 22.12.2023;
• della delibera di Consiglio comunale n. 103 del 13.12.2023, non pubblicata, con cui si è approvato il Regolamento di cui sopra;
• della “proposta” di Deliberazione di Giunta Comunale n. 327 del 29.09.2023;
• di ogni ulteriore atto presupposto, preordinato, connesso e conseguenziale, ivi incluso, per quanto possa occorrere nella presente sede, l'“Avviso di accertamento esecutivo di pagamento n. 001/2023 ai sensi dell'art. 1, comma 792, della L. 160/2019”, notificato in data 29.12.2023, con cui il ha accertato ed imposto alla Parte_2
di pagare, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto, la somma Parte_3
di € 12.122,73, preavvisando che, in difetto di pagamento, “si procederà a misure cautelari e ad esecuzione forzata in danno del debitore”, nonché della nota PG/2023/892547 del
3.11.2023 di trasmissione relativa alla rendicontazione effettuata in uno alla nota
PG/2023/782826 del 2.10.2023 relativa al preventivo;
• di ogni atto preordinato, connesso o consequenziale comunque lesivo degli interessi della ricorrente.
Nel corso del medesimo giudizio, pendente innanzi al GA, la ricorrente ha, poi, formulato plurimi motivi aggiunti, con cui ha inteso espressamente estendere la richiesta di annullamento ai numerosi avvisi di accertamento esecutivo di pagamento (e le
- 9 - presupposte preventive note di rendicontazione) emessi dal Controparte_4
ai sensi dell'art. 1, comma 792, della L. 160/2019, per il recupero costi del
[...]
personale di polizia locale impiegato in occasione degli incontri di calcio organizzati dalla ricorrente;
tra di essi si rinviene anche l'Avviso di accertamento esecutivo di pagamento
n. 009/2024 ai sensi dell'art. 1, comma 792, della L. 160/2019, notificato in data
23.02.2024, oggetto della presente opposizione.
Nell'ambito del giudizio celebrato innanzi al Tar, il nel costituirsi, ha Controparte_1
espressamente eccepito il difetto di giurisdizione dell'adito GA, eccezione che, nella suddetta sentenza, viene rigettata con la seguente motivazione: “va preliminarmente disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal resistente in ragione CP_1
della natura pubblicistica del potere esercitato con l'adozione del Regolamento e, per quanto riguarda i motivi aggiunti, essendo devoluta alla giurisdizione amministrativa la cognizione delle controversie ad oggetto le ingiunzioni di pagamento per le quali, sulla base dei presupposti che ne hanno giustificato l'emissione, l'atto che le contiene costituisce anch'esso esercizio di un potere pubblicistico.
In tal caso, è correlativamente ravvisabile – convenendo sul punto con la difesa della ricorrente – che la contestazione della parte non si rivolge alla mera pretesa patrimoniale, sulla base di un'attività vincolata, ma involge l'indagine sulla correttezza del potere esercitato, nella specie dubitandosi che il Regolamento potesse costituire la fonte per ingiungere il pagamento, venendo dunque in rilievo l'esistenza stessa del credito
(cfr. Cons. Stato - sez. VI, 6/9/2023 n. 8185, citata dalla ricorrente, che in tema di sanzioni dell'AGCoM, ha posto in luce che l'interessato “aveva contestato in radice l'esistenza dei presupposti per l'applicabilità della sanzione aggiuntiva”, per cui “non costituiva oggetto di contestazione il diritto a riscuotere le somme reclamate a mezzo notifica della cartella esattoriale (circostanza questa che avrebbe radicato la giurisdizione del giudice ordinario), ma, a monte, la stessa esistenza del credito vantato. Ne discende la sussistenza della
- 10 - giurisdizione amministrativa, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera l), del c.p.a. (cfr. Cons.
Stato, Sez. VI, 7/6/2016, n. 2422; Cass. Civ. SS. UU, ord., 29/3/2017, n. 8116)”.
È, quindi, evidente come il , nella richiamata pronunzia, abbia prestato CP_5
espressa adesione alle tesi della secondo cui la cognizione del GA Parte_4
ben potesse estendersi alla valutazione di fondatezza delle pretese patrimoniali azionate con gli avvisi di accertamento esecutivo di pagamento (e le presupposte preventive note di rendicontazione) emessi dal ai sensi dell'art. 1, Controparte_4 Parte_2
comma 792, della L. 160/2019.
Orbene le considerazioni di cui sopra conducono a ritenere fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione del GO sollevata, nel presente giudizio, dal ciò in Controparte_1
ragione della natura pubblicistica del potere esercitato dal con l'adozione del CP_1
Regolamento di cui parte attrice chiede in via principale l'annullamento; invero, come già affermato dal TAR Campania nella richiamata pronunzia, la giurisdizione del GA si estende anche alla cognizione delle controversie aventi ad oggetto le ingiunzioni di pagamento opposte, in quanto, per i presupposti che ne hanno giustificato l'emissione (e cioè la non riconducibilità dell'evento alle fattispecie esentate dal pagamento della spesa, da parte del
Regolamento approvato dal con delibera di consiglio comunale n. 103 Controparte_1
del 13.12.2023, in uno alla “proposta” di Deliberazione di Giunta Comunale n. 327 del
29.09.2023), l'atto che le contiene costituisce anch'esso esercizio di un potere pubblicistico.
Infatti, la contestazione della parte non si rivolge alla mera pretesa patrimoniale, sulla base di un'attività vincolata, ma involge l'indagine sulla correttezza del potere esercitato, nella specie dubitandosi che il Regolamento potesse costituire la fonte per ingiungere il pagamento, venendo dunque in rilievo l'esistenza stessa del credito (anche in tale sede vale il richiamo a Cons. Stato - sez. VI, 6/9/2023 n. 8185, che in tema di sanzioni dell'AGCoM, ha posto in luce che l'interessato “aveva contestato in radice l'esistenza dei
- 11 - presupposti per l'applicabilità della sanzione aggiuntiva”, per cui “non costituiva oggetto di contestazione il diritto a riscuotere le somme reclamate a mezzo notifica della cartella esattoriale (circostanza questa che avrebbe radicato la giurisdizione del giudice ordinario), ma, a monte, la stessa esistenza del credito vantato. Ne discende la sussistenza della giurisdizione amministrativa, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera l), del c.p.a. (cfr. Cons.
Stato, Sez. VI, 7/6/2016, n. 2422; Cass. Civ. SS. UU, ord., 29/3/2017, n. 8116)”).
La fondatezza di tale rilievo discende, altresì, dall'analisi compiuta dal Campania volta a verificare le doglianze mosse avverso la corretta quantificazione del credito, come operata nelle note di rendicontazione e nei conseguenti avvisi di accertamento esecutivi
(cfr. pag. 16 della sentenza ove si assume essere “insussistente il denunciato deficit di istruttoria, emergendo dalla copiosa documentazione prodotta agli atti di causa che la
è stata resa compiutamente edotta dei costi posti a suo carico, attraverso la Parte_3
rendicontazione comunicata partita per partita, senza che possano trovare ingresso le generiche doglianze con cui si pone in discussione che le unità operative siano state effettivamente impiegate e abbiano svolto il proprio intervento al di fuori dell'attività ordinaria di lavoro”).
Viene dunque in rilievo una controversia concernente l'esercizio di un potere amministrativo discrezionale la cui cognizione appartiene indiscutibilmente al GA, ai sensi del D. Lg. 2 luglio 2010, n. 104, art. 7.
Le spese del giudizio possono essere compensate, tenuto conto dell'obiettiva novità della questione esaminata e della controvertibilità delle soluzioni in punto di giurisdizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, decima sezione civile, così provvede:
-dichiara l'inammissibilità della domanda proposta dalla Parte_4
nei confronti del per difetto di giurisdizione del giudice ordinario
[...] Controparte_1
- 12 - ed assegna alle parti il termine di mesi tre dal passaggio in giudicato della presente sentenza per la riassunzione della causa dinanzi al;
Controparte_5
-compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli il 26 novembre 2025.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
- 13 -