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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/12/2025, n. 9848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9848 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 9594/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti Magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Chiara DEmonte Giudice rel. Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale in data 14/03/2022, rimessa al Collegio all'udienza del 3.12.2025, con rinuncia ai termini di legge ex art. 190 c.p.c., e discussa nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025
promossa da
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. PARINI GIOVANNI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-Parte attrice-
nei confronti di (C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. CAPOBIANCO ANTONELLA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
-Parte convenuta-
nato il [...] e nata il [...], in [...] curatore speciale avv. CP_2 CP_3 [...]
in proprio ex art. 86 c.p.c.; Controparte_4
Atti trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 12.4.2022
pagina 1 di 17 Oggetto: divorzio
Conclusioni congiunte rassegnate dalla madre e dal curatore speciale con note del 18 novembre 2025 e dal padre con note del 20 novembre 2025:
- Confermare l'affido all'Ente di e con limitazione della responsabilità genitoriale CP_2 CP_3 quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla residenza;
disporre, di conseguenza, che le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, educazione, salute e residenza vengano assunte dall'Ente affidatario, in caso di disaccordo tra i genitori, sentiti gli stessi;
- Disporre il collocamento prevalente dei minori presso la mamma nell'abitazione di Magenta, Via Toti n. 65, anche ai fini della residenza anagrafica;
- Confermare l'incarico all'Ente di regolamentare i tempi e le modalità di frequentazione di on CP_3 il papà e con la zia;
Per_1
- Disporre che, stante l'età di quest'ultimo concordi direttamente i tempi e le modalità di CP_2 frequentazione con il papà, dandone preventivo avviso alla mamma;
- Disporre che i Servizi Sociali del Comune di Magenta, in collaborazione con i Servizi Specialistici dell'ATS competenti, ciascuno per la parte di competenza ed in stretta collaborazione tra loro svolgano un attento monitoraggio: a) sul percorso di supporto psicologico attivato per on la dott.ssa CP_3 Per_2
b) sul percorso di ADM;
c) sul percorso in essere presso lo spazio compiti Casa Giacobbe. e, comunque, predispongano ogni altro intervento ritenuto necessario nell'interesse dei minori;
- Come da accordi intervenuti in corso di causa porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando alla mamma la somma complessiva di euro 400,00 oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo da intendersi qui integralmente richiamato e dare atto che l'assegno unico venga percepito dal genitore collocatario dei figli e dare atto che l'assegno unico viene percepito al 100% dalla signora;
Pt_1
- Compensate le spese di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito civile in Parte_1 Controparte_1
MILANO il 22/12/2009, atto iscritto nei Registi degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di MILANO al n. 1914, parte I, R. 01, anno 2009. Dall'unione sono nati , il 01.04.2006, , il 27.03.2008 e il Persona_3 Persona_4 Persona_5
06.09.2014. I coniugi sono comparsi avanti il Presidente per l'udienza ex art 711 c.p.c. in data 3 marzo 2016 ed il procedimento di separazione è stato definito con sentenza n. 8954/2019 depositata il 7 ottobre 2019. In data 11/03/2022 ha presentato ricorso per lo scioglimento del matrimonio e Parte_1 parte convenuta si è costituita in giudizio. pagina 2 di 17 I coniugi sono comparsi avanti il Presidente f.f. all'udienza del 6 ottobre 2023 e con ordinanza del 18 ottobre 2023 sono stati adottati i seguenti provvedimenti provvisori: Letti gli atti ed i documenti di causa, viste le relazioni depositate in data 11 maggio 2022 e 19 settembre 2022, dal Servizio sociale del Comune di Milano, Ente affidatario dei minori, sentite le parti ed i procuratori, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6 ottobre 2022 osserva I coniugi si sono separati nel 2015 ed a seguito della separazione i figli minori Persona_6
(1.04.2006), (27.03.2008) e (6.09.2014) sono stati affidati al Comune di Persona_4 Persona_5
Milano con collocazione degli stessi presso la zia paterna, sig.ra , nella casa Persona_7 famigliare di Milano, via Primaticcio n. 196. Tale soluzione era stata disposta in via temporanea per far fronte alle imprescindibili esigenze di cura e gestione dei minori stante l'allontanamento repentino della madre, trasferitasi a Torino nella casa del nuovo compagno e la detenzione del sig. CP_1 presso il carcere di Bollate per la condanna in appello al reato di cui all'art. 572 c.p. A far data dal termine del periodo di carcerazione (18 dicembre 2019), , e Per_6 CP_2 CP_3 hanno vissuto stabilmente con il papà e la zia paterna e sono stati utilmente supportati dai Servizi sociali con vari interventi psicologici ed educativi per poter ripristinare la relazione con entrambe le figure genitoriali. Recentemente (marzo 2022), a seguito dell'accendersi di dinamiche conflittuali tra i ragazzi e la zia paterna - che al proprio atteggiamento “rigido e normativo” ha visto contrapporsi quello
“oppositivo” dei nipoti, con conseguente indebolimento del proprio ruolo educativo 1-, i Servizi sociali hanno assecondato il desiderio dei ragazzi di trasferirsi presso la madre nel Comune di Magenta, via Espinasse n. 5, valutando positivamente all'esito del periodo di prova la possibilità di rendere tale collocazione definitiva. La bambina, invece, pur avendo recuperato nel corso degli anni un rapporto sereno con la madre, continua a vivere con il papà e la zia paterna che rappresenta per lei una figura di riferimento femminile importantissima stante l'importante ruolo di accudimento svolto nella sua crescita. A fronte della situazione createsi, all'udienza di comparizione fissata per il 6 ottobre 2022 avanti il Presidente FF, le parti sono state capaci di farsi interpreti delle esigenze dei figli così come emerse dal complesso delle indagini e valutazioni sul nucleo, dando atto del raggiungimento dei seguenti accordi:
- che venga mantenuto l'affido all'Ente con passaggio di funzioni per e Persona_6 [...]
al Comune di Magenta e mantenere il Comune di Milano per Per_4 Persona_5
- che i due figli maggiori vivano con la madre a Magenta e che ontinui a vivere con il papà e CP_3 con la zia paterna in Milano, via Primaticcio n. 196;
- che venga mantenuta attiva l'attuale modalità di frequentazione con la mamma a fine settimana alternati con ipotetico trasferimento definitivo presso la mamma entro la fine dell'anno 2022 comunque rispettando i tempi della bambina;
- che vengano mantenuti percorsi di supporto per i due figli maggiori (ADM e centri diurni) e che vengano attivati nel loro interesse tutti i percorsi opportuni;
pagina 3 di 17 - che vengano garantito nell'interesse dei genitori percorsi di supporto psicologico e di supporto alla genitorialità;
- che il padre contribuisca nel mantenimento dei figli maggiori versando alla madre l'importo mensile di 450,00 euro fino a giugno 2023, oltre il 50% delle spese extra assegno. Con decorrenza dall'auspicato trasferimento di presso la mamma per l'importo di 500,00 euro. Ciascun CP_3 genitore contribuirà delle spese extra assegno nella misura del 50% ciascuno;
- che l'assegno unico seguirà i figli. Alla luce degli accordi sopra riportati e delle opinioni espresse dal Servizio sociale, può essere recepito il progetto dei genitori con riferimento ai due figli grandi e che, pertanto, Per_6 CP_2 resteranno affidati all'Ente e saranno collocati in via definitiva presso la mamma - che, al di là del legame affettivo, ha dimostrato anche un'adeguata capacità ad occuparsi dei figli per gli aspetti organizzativi complessivi -, con conseguente passaggio di funzioni ai Servizi sociali del CP_5 che dovranno garantire per entrambi l'inserimento e la ripresa di tutti gli interventi di
[...] supporto che si erano dimostrati funzionali nel loro interesse (ADM e centri diurni). A tal fine, in sede di udienza, la madre si è impegnata a prendere contatti con l'assistente sociale dott.ssa per Tes_1 chiedere l'attivazione dei percorsi di supporto per i ragazzi. Tanto premesso sul regime di affidamento, i Servizi sociali del Comune di Magenta, in collaborazione con i Servizi sociali del Comune di Milano, dovranno regolamentare congiuntamente le frequentazioni tra i minori e il padre e fra la minore la madre ed i fratelli. CP_3
Quanto a confermato il suo di affidamento al Comune di Milano occorre contemperare il CP_3 rientro della bambina nel contesto materno unitamente ai fratelli auspicato dai genitori, con il dato fattuale per cui la zia - con cui la madre non ha una buona relazione - rappresenta per la Per_1 bambina un punto di riferimento importante. Pertanto, ribadita la impraticabilità del proposito della zia paterna volto a chiedere l'affidamento di ottenere l'autorizzazione al trasferimento della stessa a Napoli, deve essere delegato all'Ente CP_3 affidatario il compito di:
- Mantenere l'attuale collocamento e le modalità di frequentazione con la mamma a fine settimana alternati;
- Provvedere a vista domiciliare presso il contesto materno;
- Sentire le insegnati di CP_3
- Convocare la zia Per_1
- Effettuare una valutazione specialistica sui bisogni e legami affettivi della bambina e sulla relazione con la zia e la mamma evidenziando punti di forza e criticità
- Esprimersi in ordine alla corrispondenza ai bisogni della bambina del progetto elaborato dai genitori individuando, in caso di positiva valutazione, quali i modi ed i tempi di frequentazione con la zia e con il papà e quali i supporti necessari. Nel caso in cui il progetto non fosse attuabile nei tempi richiesti dai genitori o non fosse corrispondente all'interesse di dovrà esprimersi in ordine al CP_3 collocamento di nell'ambito di un progetto che consenta comunque alla bambina di fortificare CP_3 ed intensificare la relazione con la mamma pagina 4 di 17 I Servizi sociali del Comune di Milano e del Comune di Magenta dovranno, inoltre, proseguire nel monitoraggio del nucleo, curando per quanto di competenza la prosecuzione dei percorsi di supporto psicologico e di supporto alla genitorialità intrapresi dai genitori in un'ottica di complessivo risanamento delle dinamiche famigliari. Infine, le intese economiche raggiunte dai genitori devono essere accolte in quanto conformi alle rispettive capacità economiche e tali da garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
P.Q.M.
Adotta i seguenti provvedimenti provvisori
1) Conferma l'affido all'Ente dei minori (1.04.2006), (27.03.2008) Persona_6 Persona_4 disponendo che li mantenga collocati, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre in Magenta Espinasse n. 5;
2) Conferma l'affido al Comune di Milano di (6.09.2014) che continuerà a vivere con il Persona_5 papà e con la zia paterna in Milano, via Primaticcio n. 196;
3) Dispone che il Comune di Milano curi il passaggio di funzioni per e Persona_6 [...]
al Comune di Magenta, garantendo per entrambi l'inserimento e la ripresa di tutti gli Per_4 interventi di supporto che si erano dimostrati funzionali nel loro interesse (ADM e centri diurni); 4) Dà atto dell'impegno della sig.ra a prendere contatti con l'assistente sociale dott.ssa Pt_1 er chiedere l'attivazione di percorsi di supporto per i ragazzi;
Tes_1
5) Dispone che i Servizi sociali del Comune di Magenta in collaborazione con i Servizi sociali del Comune di Milano, provvedano a regolamentare congiuntamente le frequentazioni tra i minori e il padre e fra la minore la madre ed i fratelli;
CP_3
6) DEega ai Servizi sociali del Comune di Milano il compito di:
- Mantenere l'attuale collocamento e le modalità di frequentazione con la mamma a fine settimana alternati;
- Provvedere a vista domiciliare presso il contesto materno;
- Sentire le insegnati di CP_3
- Convocare la zia Per_1
- Effettuare una valutazione specialistica sui bisogni e legami affettivi della bambina e sulla relazione con la zia e la mamma evidenziando punti di forza e criticità
- Esprimersi in ordine alla corrispondenza ai bisogni della bambina del progetto elaborato dai genitori individuando, in caso di positiva valutazione, quali i modi ed i tempi di frequentazione con la zia e con il papà e quali i supporti necessari. Nel caso in cui il progetto non fosse attuabile nei tempi richiesti dai genitori o non fosse corrispondente all'interesse di dovrà esprimersi in ordine al CP_3 collocamento di nell'ambito di un progetto che consenta comunque alla bambina di fortificare CP_3 ed intensificare la relazione con la mamma;
7) Dispone che i Servizi sociali del Comune di Milano e del svolgano un'attività Controparte_5 di monitoraggio del nucleo, curando per quanto di competenza nell'interesse dei genitori l'attivazione/prosecuzione di percorsi di supporto psicologico e di supporto alla genitorialità; pagina 5 di 17 8) Dispone che i Comuni di Magenta e Milano depositino una relazione di aggiornamento sugli interventi delegati entro il 20 maggio 2023
9) Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento dei figli nel mantenimento dei figli maggiori versando alla madre l'importo mensile di 450,00 euro fino a giugno 2023, oltre il 50% delle spese extra assegno. Con decorrenza dall'auspicato trasferimento di resso la mamma per CP_3
l'importo di 500,00 euro. Ciascun genitore contribuirà delle spese extra assegno nella misura del 50% ciascuno;
10) Dà atto dell'accordo dei genitori a che gli assegni famigliari seguano i figli;
All'udienza di prima comparizione e trattazione del 31.05.2023 le parti hanno chiesto al Tribunale di emettere sentenza non definitiva di divorzio ex art. 4, co. 12, L 898/1970 e di rimettere la causa sul ruolo dell'Istruttore per l'ulteriore corso con riferimento alla complessa relazione relativa ai tre minori rinunciando ai termini ex art 183, VI c.p.c. Il Giudice Istruttore ha, quindi, trattenuto la causa in decisione limitatamente alla sentenza parziale in ordine allo status, con riserva di riferire al Collegio in Camera di Consiglio. In data 31.5.2023 è stata pronunciata sentenza non definitiva di divorzio n. 4979/2023 e con separata ordinanza, emessa in pari data, il Tribunale ha così provveduto: vista l'odierna pronuncia di sentenza parziale nel giudizio di scioglimento del matrimonio tra e;
Parte_1 Controparte_1 lette ed esaminate le relazioni dei SS e le dichiarazioni rese dai genitori in udienza (la relazione del SS del comune di Milano è stata resa visibile ad udienza conclusa); ritenuto che nella temporanea incapacità dei genitori di rappresentare gli interessi dei tre figli indipendenti dai propri è necessario ex art 78 c.p.c. nominare a il 01.04.2006, Persona_3 [...]
il 27.03.2008 e il 06.09.2014 un curatore speciale nella persona dell'avv. al Per_4 Persona_5 quale va delegato il compito di interfacciarsi con i gli operatori dei SS che da molti anni seguono il nucleo con i genitori e con la zia e con cui i ragazzi hanno vissuto diversi anni;
Parte_2 ritenuto infine che nella assoluta opacità/incompatibilità dei genitori nel riferire i desideri, le abitudini dei figli e, addirittura, dati oggettivi quale la loro attuale sistemazione abitativa (i due più grandi dovrebbero risedere a Magenta con la mamma ma il padre sostiene si siano trasferiti da lui: la madre nega. La più piccola convivente con il padre e la zia materna dovrebbe vedere la mamma, secondo il padre non la vedrebbe mentre secondo la madre sì) è necessario, da un alto attivare in entrambi contesti un intervento di educativa domiciliare -possibilmente con lo stesso operatore-con il compito anche di verificare la attuale situazione abitativa dei tre minori e, dall'altro lato, disporre l'ascolto dei tre minori con un ausiliario (tenuto conto della difficile situazione in cui i tre fratelli si trovano da molti anni, delle loro fragilità e dell'età di qui nominato nella persona della dott.ssa Persona_5
NI Cavenaghi;
ritenuto che
, pertanto, è necessario rimettere la causa sul ruolo del Giudice Istruttore;
P.Q.M.
1. Rimette la causa sul ruolo del giudice Istruttore dott.ssa Chiara DEmonte
pagina 6 di 17 2. Nomina a il 01.04.2006, il 27.03.2008 e il Persona_3 Persona_4 Persona_5
06.09.2014 un curatore speciale nella persona dell'avv. che, vista la sua Controparte_4 qualifica professionale rappresenterà i minori in proprio e dovrà costituirsi in giudizio entro il 10 luglio 2023 3. Dispone che i SS provvedano ad attivare ad attivare gli interventi di supporto individuale per indicati ed attivino una educativa domiciliare massiccia in entrambi i contesti abitativi Per_6 trasmettendo una relazione di aggiornamento entro il 15 settembre 2023; 4. rinvia il procedimento all'udienza del 19 settembre 2023 ore 15.00 avanti al Giudice Istruttore per l'ascolto dei tre minori con l'ausiliario dott.ssa NI Cavenaghi. All'udienza del 19.09.2023 il Giudice ha proceduto, con l'ausiliario dott.ssa NI Cavenaghi, all'ascolto dei tre minori, e , i quali hanno reso dichiarazioni da intendersi qui CP_3 CP_2 Per_3 integralmente richiamate e trascritte, e, sulla richiesta delle parti, ha rinviato il procedimento all'udienza del 9.11.2023 (successivamente differita – con decreto del 6/11/2023 – all'udienza del 12/12/2023). All'udienza del 12/12/2023, sentiti i genitori e la zia i procuratori, vista la imminente Per_1 definizione delle situazioni abitative dei genitori e della zia hanno chiesto un rinvio a Per_1 marzo/aprile 2024 al fine di potere definire il miglior assetto relazionale possibile per i tre minori e la revoca del contributo perequativo a carico del padre da luglio 2023. Il Giudice, dato atto di quanto sopra, ha così provveduto: come da concorde richiesta delle parti revoca il contributo perequativo a carico del padre con decorrenza dalla mensilità di giugno 2023; da atto dell'accordo dei genitori a che l'AUU per i tre figli venga percepito per intero dal padre con decorrenza da dicembre 2023; rinvia il procedimento all'udienza del 26 marzo 2024 ore 12.00; Dispone che i SS di Milano trasmettano una relazione di aggiornamento anche tenuto conto della prossima introduzione dei pernottamenti di resso la mamma entro la data del 14 marzo 2024. CP_3
All'udienza del 26/3/2024 sono state esaminate le relazioni depositate dai SS nel contraddittorio delle parti e i procuratori delle stesse hanno chiesto concordemente un rinvio per la precisazione di conclusioni auspicabilmente congiunte, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c. Il Giudice ha, quindi, rinviato per la precisazione delle conclusioni, dando termine ex art 127 ter c.p.c. al 15 maggio 2024 per il deposito di note di udienza. Con ordinanza del 17/5/2024 il Giudice, lette le note di udienza depositate dalle parti, ha così provveduto: ritenuto
• che come richiesto dal curatore speciale l'attuale incertezza in ordine alla abitazione del padre e della zia paterna ed il provvisorio trasferimento dei tre figli e della zia presso l'abitazione della madre in Magenta – trasferimento a cui ha fatto seguito il cambio formale di residenza dei due minori con conseguente passaggio di competenze tra impone di revocare la propria precedente Controparte_6 ordinanza con rimessione della causa in istruttoria per pagina 7 di 17 - richiedere ai SS del Comune di Milano la relazione conclusiva dell'intervento;
- acquisire informazioni sulle definitive sistemazioni abitative dei tre adulti di riferimento pe: padre, madre e zia al fine di dare seguito al progetto elaborato e condiviso che prevedeva il Per_1 collocamento dei figli maggiori dal papà, il collocamento della figlia minore dalla zia paterna fino alla fine del ciclo della scuola primaria con regolamentazione dei tempi di frequentazione di con CP_3 tutti e tre gli adulti per lei di riferimento
- richiedere ai SS del Comune di Magenta una relazione sull'attuale stato abitativo e psicofisico dei minori e con incarico, come da corale richiesta, di attivare il prima possibile un CP_3 CP_2 percorso di supporto psicologico per e di individuare modi e tempi di frequentazioni di CP_3 CP_3 con la zia ed i genitori indicando la necessità/opportunità di prevedere sostegni educativi domiciliari ritenuto inoltre che l'attuale e non contestato trasferimento dei tre figli presso la madre impone di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al loro mantenimento versando alla madre entro il 20 di ogni mese con decorrenza da maggio 2024 l'importo provvisorio di 600,00 euro al mese (200,00 euro per figlio) ferma la contribuzione nelle spese extra assegno come già stabilita. Riserva al prosieguo ogni valutazione sull'AUU oggi richiesto dalla madre che i genitori si erano accordati percepisse per intero il padre_- P.T.M.
1. Rimette la causa in istruttoria
2. Assegna ai SS del Comune di Milano e di Magenta termine fino al 30 novembre 2024 per trasmettere le relazioni richieste in parte motiva;
3. Invita le parti a depositare, la zia anche per il tramite del curatore speciale, notizie in Per_1 ordine alle sistemazioni abitative definite entro il 30 novembre 2024
4. Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al loro mantenimento versando entro il 20 di ogni mese con decorrenza da maggio 2024 l'importo provvisorio di 600,00 euro al mese (200,00 euro per figlio) ferma la contribuzione nelle spese extra assegno come già stabilita.
5. Riserva al prosieguo ogni valutazione sull'AUU;
6. Rinvia il procedimento all'udienza del 5 dicembre 2024 ore 10.30 per esaminare nel contradittorio le relazioni depositate e per eventuale precisazione delle conclusioni. All'udienza del 5/12/2024, esaminate le relazioni depositate dai SS nel contraddittorio delle parti, il Giudice, considerata la mutata situazione famigliare, secondo traiettorie neppur ipotizzabili alla precedente udienza (su tutte il ruolo dimissionario della IA SS), e dato atto delle richieste congiunte dei procuratori a parziale modifica dei provvedimenti provvisori adottati, ha così provveduto: 1) Dispone che i SS affidatari di concerto con il curatore e con le competenti ASST provvedano a
- attivare nell'interesse di un massiccio intervento di ADM presso il domicilio materno con il CP_3 compito di osservare la relazione con la madre;
- effettuare in tempi celeri ad una valutazione psicodiagnostica dei genitori a cui si sono detti disponibili;
pagina 8 di 17 - attivare per le risorse territoriali meglio rispondenti al suo interesse con finalità di CP_2 aggregazione e socializzazione;
- prendere contatti con la scuola di CP_3
- Verificare alla luce dell'evoluzione dell'ADM e della valutazione sui genitori la idoneità dell'attuale collocamento presso la mamma in assenza di figure vicarianti e di supporto (da quanto riferito CP_3 oggi rifiuta ogni contatto anche telefonico con la zia e non vuole andare a dormire con il Per_1 padre anche per la presenza della nuova moglie) indicando quale possa essere l'assetto abitativo meglio rispondete all'interesse della bambini e funzionale alla sua crescita e quali i percorsi di supporto da attivarsi;
- depositare una prima relazione di aggiornamento entro il 20 febbraio 2025 in cui si dia atto degli interventi attivati ed una relazione conclusiva entro il 30 aprile 2025, o immediatamente nell'interesse della bambina
2) Dispone che le parti depositino le informazioni sulle rispettive capacità economiche come dal Linee guida entro il 30 aprile 2025;
3) Rinvia il procedimento all'udienza dell'8 maggio 2025 ore 9.30. A tale udienza, esaminate le relazioni depositate dai SS nel contraddittorio delle parti, il curatore speciale ha rappresentato che la zia è andata a vivere stabilmente a Napoli, che da Per_1 Per_3 febbraio 2025 vive dal padre e che invece, vivono dalla madre. CP_3 CP_2
I procuratori delle parti, dopo ampia interlocuzione, nell'obiettiva ricorrenza del dato per cui da Per_3 febbraio 2025 vive stabilmente con il papà, hanno chiesto di revocare con decorrenza da febbraio 2025 il contributo paterno stabilito per il mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente quantificato in euro 200,00 al mese e di disporre che con decorrenza da maggio Per_3
2025 l'assegno unico universale stanziato per venga direttamente percepito dal ragazzo. Per_3
Hanno, altresì, domandato un ultimo rinvio al fine di acquisire le valutazioni psicodiagnostiche sui genitori, nonché una relazione sull'ADM partita nel mese di maggio. Il Giudice, dato atto di quanto sopra, ha così provveduto: 1) vista la congiunta richiesta dei procuratori coerente con le sopravvenienze in fatto rappresentate, a parziale modifica dei provvedimenti temporanei revoca con decorrenza dalla mensilità di febbraio 2025 il contributo paterno per il mantenimento di pari a 200,00 € al mese e dispone che Per_3
l'assegno unico universale stanziato per il ragazzo venga direttamente percepito come da accordi dai genitori direttamente dal figlio con decorrenza dalla mensilità di maggio 2025;
2) Dispone che i Servizi sociali dell'ente affidatario depositino un'ultima relazione contenente gli aggiornamenti ad oggi mancanti come sopra riferiti dai procuratori entro la data del 20 giugno 2025;
3) Rinvia il procedimento per la precisazione delle conclusioni e, sostituita l'udienza ex art.127 ter cpc e preso atto della rinuncia alle memorie ex art 190 c.p.c., assegna alle parti termine fino al 3 luglio 2025 per il deposito di notte di udienza contenente le conclusioni. Con ordinanza del 25/7/2025 il Giudice, dato atto che le parti hanno depositato note di udienza e ritenuto che, come richiesto dalle stesse, è necessario disporre un ultimo rinvio al fine di acquisire un'ultima relazione di aggiornamento da parte dei SS Affidatari relativa all'evoluzione dell'ADM per pagina 9 di 17 la minore ed agli esiti della valutazione psicodiagnostica sulla madre, ha rinviato il procedimento per la precisazione delle conclusioni e sostituita l'udienza ex art. 127 ter c.p.c. ha assegnato alle parti termine fino al 20 novembre 2025 per il deposito di note di udienza contenenti le conclusioni, disponendo, altresì, che i Servizi Sociali provvedano al deposito di una relazione di aggiornamento anche in riferimento agli interventi indicati entro il 14 novembre 2025. Con ordinanza del 24.11.2025 il Giudice, dato atto che le parti hanno depositato note di udienza in cui hanno precisato congiuntamente le conclusioni, rilevato che in data 18 novembre 2025 è pervenuta la relazione di aggiornamento dei SS affidatari e ritenuto necessario fissare udienza per esaminarla nel contraddittorio delle parti, ha fissato udienza in data 3/12/2025. A tale udienza, esaminata la relazione dei SS depositata in data 18.11.2025 nel contraddittorio delle parti, la mamma ha assunto l'impegno formale che la relazione tra e la zia venga gestita, CP_3 monitorata e scandita dai SS e il curatore speciale ha dichiarato di ritenere non necessaria la vigilanza, reputando sufficiente l'affido all'Ente per un biennio, avendo, peraltro, i SS la possibilità di prorogarne la durata qualora necessario. I procuratori delle parti e il curatore speciale hanno insistito nella precisazione congiunta delle conclusioni come da fogli già depositati, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c., e hanno domandato al Tribunale di prendere atto dell'impegno della mamma come sopra trascritto. Il Giudice ha, quindi, ha trattenuto la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio in camera di consiglio.
**** Sull'esercizio della responsabilità genitoriale. All'esito del giudizio, in adesione alle conclusioni del curatore speciale dei minori, e CP_3 CP_2 dei SS dell'Ente affidatario, deve essere confermato l'affidamento dei figli minori all'Ente Comune di Magenta (luogo dell'attuale residenza anagrafica dei minori) e, quindi, la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori per la durata di 24 mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento. Dopo 3 anni di processo e di importanti interventi dei SS a tutela dei minori, i genitori non sono ancora in grado di mettere in campo strumenti di comunicazione e comportamentali tutelanti per la prole, necessitando ancora di un supporto attivo da parte dell'Ente nelle more dello svolgimento dei percorsi di sostegno già attivati o che saranno attivati in favore delle parti e dei minori. Le vicende di questi anni hanno evidenziato una notevole difficoltà dei genitori di comprendere e soddisfare i bisogni dei figli, nonché una sostanziale incapacità di proteggerli dai conflitti degli adulti (tra madre e padre, tra madre e zia, tra padre e zia), esponendoli in modo continuativo ad una instabilità relazionale e ad una precarietà abitativa. Quanto sopra unitamente a dinamiche tra gli adulti caratterizzate da continui cicli di conflitto e riappacificazione e dall'abitudine a demandare ai minori - soprattutto a decisioni non adeguate CP_3 alla loro età (in più occasioni è stato demandato a il compito di decidere con chi vivere) ha CP_3 generato nei figli - in particolare in - la comparsa di significativi sintomi di disagio psico - CP_3 pagina 10 di 17 emotivo, con conseguente incremento del rischio evolutivo e una potenziale compromissione del loro sviluppo. Inoltre, a conferma di un funzionamento famigliare non adeguato, nel corso procedimento sono emersi reiterati disaccordi tra gli adulti e profili di trascuratezza riguardanti aspetti essenziali della salute dei minori. Significativo, in proposito, è quanto riferito da agli assistenti sociali: la minore ha CP_3 riportato che aveva degli occhiali da vista che la madre non le consente più di indossare, avendoli la minore acquistati con la zia e di aver messo l'apparecchio ortodontico prima di andare a Torre Per_1
DE EC a giugno 2024, ma di non aver ancora effettuato una visita di controllo (cfr. relazione depositata dai SS in data 5.12.2024). Pertanto, alla luce di quanto detto, in adesione alle conclusioni dei Servizi sociali del Comune di Magenta, delle parti e del curatore speciale, deve essere confermato per la durata di due anni dalla pubblicazione del presente provvedimento l'affidamento di e al Comune di Magenta CP_3 CP_2 quale soggetto terzo con compiti decisionali importanti in grado di supportare i genitori e sopperire alle difficoltà di coordinamento ancora esistenti tra loro al fine di tutelare la minore dal conflitto e dalle ricadute pratiche delle difficoltà comunicative dei genitori. Per quanto attiene al collocamento della minore considerato che la minore vive ormai da tempo CP_3 con la mamma, che negli ultimi anni ha cambiato più volte casa e ha riferito di essere stufa dei cambiamenti, tenuto conto che è indubbio che questi continui spostamenti abbiano contribuito a generare in lei un chiaro malessere emotivo, che la minore da dopo le vacanze estive non vuole incontrare il padre e che, allo stato, non vuole avere alcun contatto neppure con la zia, in adesione a quanto indicato dal SS, il Collegio ritiene funzionale e conforme al suo interesse confermare il collocamento di presso e con la mamma. La minore, infatti, sta progressivamente trovando un CP_3 nuovo equilibrio nella situazione attuale e — come evidenziato dal Servizio Sociale — un diverso assetto risulterebbe altamente disfunzionale e peggiorerebbe il pregiudizio già in atto. Anche con riferimento al collocamento del minore considerato che gli accesi conflitti tra lui e CP_2 la madre paiono essersi placati, che ormai da tempo ha deciso di andare a vivere con la madre e CP_2 vede il padre una volta a settimana secondo accordi presi direttamente con lo stesso, considerato che la madre, pur con alcune fragilità, può garantire una presenza più costante rispetto al padre, il cui lavoro limita la possibilità di accudimento quotidiano, il Collegio - anche al fine di garantirgli una stabilità abitativa, elemento essenziale anche per il suo benessere - ritiene conforme al suo interesse confermare il collocamento dello stesso presso e con la mamma. Quanto ai tempi e alle modalità di frequentazione di con il padre, stante la sua età (17 anni) e CP_2 tenuto conto dell'accordo delle parti sul punto, il Collegio ritiene di disporre che quest'ultimo concordi direttamente i tempi e le modalità di frequentazione con il papà, dandone preventivo avviso alla mamma. Il collocamento di e presso la mamma, affiancato all'affido degli stessi al Servizio CP_3 CP_2
Sociale e all'impegno della madre – assunto formalmente all'udienza del 4.12.2025 - a fare in modo che la relazione tra e la zia venga gestita, monitorata e scandita dai SS, così da tutelare la CP_3 minore dalle fluttuazioni relazionali che hanno da sempre caratterizzato il rapporto madre/zia, rapporto pagina 11 di 17 che a ingiustamente subito, permette di ridurre i rischi evolutivi dei minori e di accompagnare CP_3 gradualmente la famiglia verso una situazione più equilibrata, nelle more dello svolgimento dei percorsi di sostegno già attivati o che saranno attivati in favore delle parti. Alla luce di tutti gli elementi sopra evidenziati, considerato, in particolare, che on vuole vedere CP_3 il padre da luglio, tenuto anche conto dell'accordo delle parti sul punto, si ritiene che debba essere dato incarico ai Servizi sociali del Comune di Magenta e di Milano (competenti per il luogo di residenza del resistente), in collaborazione con le competenti ASST:
- di continuare a regolamentare i tempi e le modalità di frequentazione di on il papà e CP_3 con la zia Per_1
- di monitorare e coordinare il percorso di supporto psicologico attivato privatamente per CP_3 con la dott.ssa Per_2
- di proseguire l'intervento di ADM presso la abitazione materna;
- di monitorare il percorso in essere in favore di resso lo spazio compiti Casa Giacobbe;
CP_3
- di attivare nell'interesse dei minori ogni altro intervento di supporto ritenuto necessario;
- continuare a svolgere un'attenta e marcata attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione e la crescita della minore, segnalando in ogni caso immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di minori, Autorità giudiziaria competente, eventuali situazioni di grave pregiudizio per la minore.
Sul contributo nel mantenimento della prole. Le intese economiche raggiunte dai genitori circa il mantenimento dei figli – sopra integralmente trascritte – non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, pertanto, alla luce dei dati e delle risultanze acquisite, risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione, nonché equi e congrui rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti come emersa. Pertanto, le istanze come sopra avanzate, possono trovare integrale accoglimento e il Tribunale potrà, di conseguenza, pronunciarsi in senso conforme. L'assegno unico universale per i figli minori, come da concorde richiesta delle parti, verrà percepito integralmente dalla madre.
Sulle spese di lite. Le spese di lite, come da accordo delle parti, devono dichiararsi integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 9594 del 2022 è stata richiamata la sentenza non definitiva di divorzio n. 4979/2023 del 31.5.2023 ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
pagina 12 di 17 1. Conferma ex artt. artt. 333 c.c. e 5 bis l. n. 184/83 l'affidamento dei figli minori nato il CP_2
27.3.2008, e nata il [...], al Servizio sociale del Comune di Magenta, con limitazione della CP_3 responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza per il periodo di due anni;
almeno tre mesi prima della scadenza, l'Ente segnalerà tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per minori che ostino all'affidamento condiviso ai genitori;
2. Conferma la limitazione della responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli relative alla salute, istruzione ed educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli minori;
3. Dispone il collocamento dei minori, e anche ai fini della residenza anagrafica, CP_3 CP_2 presso la mamma nell'abitazione di Magenta, Via Toti, n. 65;
4. Incarica i Servizi affidatari del Comune di Magenta, in collaborazione con le competenti ASST, del compito di:
- continuare a regolamentare i tempi e le modalità di frequentazione di on il papà e con CP_3 la zia Per_1
- monitorare e coordinare il percorso di supporto psicologico attivato privatamente per CP_3 con la dott.ssa Per_2
- proseguire l'intervento di ADM presso la abitazione materna;
- monitorare il percorso in essere in favore di resso lo spazio compiti Casa Giacobbe;
CP_3
- attivare nell'interesse dei minori ogni altro intervento di supporto ritenuto necessario;
- continuare a svolgere un'attenta e marcata attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione e la crescita della minore, segnalando in ogni caso immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di minori, Autorità giudiziaria competente, eventuali situazioni di grave pregiudizio per la minore.
5. Dispone che i genitori, nei tempi di rispettiva permanenza, provvederanno alla cura ed alla gestione ordinaria dei figli;
6. Dispone che la madre, genitore collocatario prevalente, previo avviso all'Ente affidatario ed all'altro genitore, assuma le seguenti decisioni e compia i seguenti atti, anche con firma disgiunta: salute a. Iscrizione al SSN e scelta del pediatra di base;
b. visite e trattamenti prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
c. vaccinazione obbligatorie: prima somministrazione e richiami obbligatori;
istruzione ed educazione a. iscrizione a ciascun ciclo della scuola dell'obbligo in struttura pubblica di bacino del genitore presso cui il minore è collocato ai fini della residenza anagrafica;
b. iscrizioni a cicli scolastici, anche non dell'obbligo, già avviati;
pagina 13 di 17 c. attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato (es. scuola natura e viaggio di istruzione anche per più giorni, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica – es laboratori esperienziali/psicomotori secondo il POF - Piano Offerta Formativa dell'istituto frequentato); d. iscrizione ad una attività sportiva e/o a corsi sportivi già avviati o effettuati nel plesso scolastico frequentato;
e. iscrizione al tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; f. deleghe al ritiro da scuola da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia (per es. nonni di ciascun ramo parentale, stabili conviventi o baby sitter); g. iscrizione a centri ricreativi centri estivi diurni (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); pratiche amministrative a. richiesta documenti di identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria;
7. Dispone che, in caso di inerzia e/o rifiuto del genitore collocatario prevalente, l'Ente affidatario, tramite i Servizi Sociali, sentiti i genitori medesimi, assuma le decisioni e compia gli atti di cui sopra al superiore capo;
8. Dispone che l'Ente affidatario, tramite i Servizi Sociali, anche previa eventuale acquisizione di informazioni da soggetti terzi (per es. pediatra, insegnanti), sentiti i minori convochi i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse dei figli con riferimento ai seguenti atti di gestione straordinaria: salute a. vaccinazioni facoltative;
b. trattamenti sanitari non prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
istruzione ed educazione a. iscrizioni a cicli scolastici non dell'obbligo o a nuovi cicli scolastici;
b. iscrizione ad attività di istruzione, ludiche e/o sportive (quali corsi di lingua straniera, di musica e/o di ulteriori attività sportive) diverse da quelle sopra elencate;
c. viaggi studio in Italia e all'estero diversi da quelli sopra elencati;
pratiche amministrative a. documenti validi per l'espatrio e permesso di soggiorno;
residenza abituale a. trasferimenti in altro Comune o all'estero;
9. Dispone che, in caso di raggiungimento di un accordo, il genitore presso cui i minori sono collocati in via prevalente provveda al compimento dei relativi atti;
10. Dispone che, in caso di persistente disaccordo, l'Ente affidatario segnali la situazione all'Autorità Giudiziaria competente, indicando la scelta ritenuta maggiormente rispondente all'interesse dei minori;
11. Incarica l'Ente Affidatario di svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare, sulla situazione dei minori e sull'attuazione del progetto elaborato segnalando immediatamente, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni situazioni di grave pregiudizio;
pagina 14 di 17 12. Invita entrambi i genitori ad attenersi, nell'esclusivo interesse dei figli e in quanto funzionale ad un sano percorso di crescita dei medesimi, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali dell'Ente Affidatario e dei Servizi Specialistici della ASST, avvisandoli che, in caso di mancata effettiva collaborazione e di conseguente situazioni di pregiudizio per il minore, potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale;
13. Pone, sull'accordo delle parti, a carico di l'obbligo di contribuire nel Controparte_1 mantenimento dei figli minori, e versando alla madre, entro il 5 di ogni mese, l'importo CP_2 CP_3 di euro 400,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione dicembre 2026), oltre al 50% delle spese straordinarie individuate come da Linee Guida della Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 10 giugno 2015, qui di seguito trascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati pagina 15 di 17 da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
14. Dispone, anche sull'accordo delle parti, che l'assegno unico universale verrà percepito dalla madre;
15. Compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi alle parti, al curatore speciale e ai SS del Controparte_5
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 10.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott. Chiara DEmonte Dott. Maria Laura Amato
pagina 16 di 17 pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti Magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Chiara DEmonte Giudice rel. Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale in data 14/03/2022, rimessa al Collegio all'udienza del 3.12.2025, con rinuncia ai termini di legge ex art. 190 c.p.c., e discussa nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025
promossa da
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. PARINI GIOVANNI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-Parte attrice-
nei confronti di (C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. CAPOBIANCO ANTONELLA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
-Parte convenuta-
nato il [...] e nata il [...], in [...] curatore speciale avv. CP_2 CP_3 [...]
in proprio ex art. 86 c.p.c.; Controparte_4
Atti trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 12.4.2022
pagina 1 di 17 Oggetto: divorzio
Conclusioni congiunte rassegnate dalla madre e dal curatore speciale con note del 18 novembre 2025 e dal padre con note del 20 novembre 2025:
- Confermare l'affido all'Ente di e con limitazione della responsabilità genitoriale CP_2 CP_3 quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla residenza;
disporre, di conseguenza, che le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, educazione, salute e residenza vengano assunte dall'Ente affidatario, in caso di disaccordo tra i genitori, sentiti gli stessi;
- Disporre il collocamento prevalente dei minori presso la mamma nell'abitazione di Magenta, Via Toti n. 65, anche ai fini della residenza anagrafica;
- Confermare l'incarico all'Ente di regolamentare i tempi e le modalità di frequentazione di on CP_3 il papà e con la zia;
Per_1
- Disporre che, stante l'età di quest'ultimo concordi direttamente i tempi e le modalità di CP_2 frequentazione con il papà, dandone preventivo avviso alla mamma;
- Disporre che i Servizi Sociali del Comune di Magenta, in collaborazione con i Servizi Specialistici dell'ATS competenti, ciascuno per la parte di competenza ed in stretta collaborazione tra loro svolgano un attento monitoraggio: a) sul percorso di supporto psicologico attivato per on la dott.ssa CP_3 Per_2
b) sul percorso di ADM;
c) sul percorso in essere presso lo spazio compiti Casa Giacobbe. e, comunque, predispongano ogni altro intervento ritenuto necessario nell'interesse dei minori;
- Come da accordi intervenuti in corso di causa porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando alla mamma la somma complessiva di euro 400,00 oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo da intendersi qui integralmente richiamato e dare atto che l'assegno unico venga percepito dal genitore collocatario dei figli e dare atto che l'assegno unico viene percepito al 100% dalla signora;
Pt_1
- Compensate le spese di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito civile in Parte_1 Controparte_1
MILANO il 22/12/2009, atto iscritto nei Registi degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di MILANO al n. 1914, parte I, R. 01, anno 2009. Dall'unione sono nati , il 01.04.2006, , il 27.03.2008 e il Persona_3 Persona_4 Persona_5
06.09.2014. I coniugi sono comparsi avanti il Presidente per l'udienza ex art 711 c.p.c. in data 3 marzo 2016 ed il procedimento di separazione è stato definito con sentenza n. 8954/2019 depositata il 7 ottobre 2019. In data 11/03/2022 ha presentato ricorso per lo scioglimento del matrimonio e Parte_1 parte convenuta si è costituita in giudizio. pagina 2 di 17 I coniugi sono comparsi avanti il Presidente f.f. all'udienza del 6 ottobre 2023 e con ordinanza del 18 ottobre 2023 sono stati adottati i seguenti provvedimenti provvisori: Letti gli atti ed i documenti di causa, viste le relazioni depositate in data 11 maggio 2022 e 19 settembre 2022, dal Servizio sociale del Comune di Milano, Ente affidatario dei minori, sentite le parti ed i procuratori, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6 ottobre 2022 osserva I coniugi si sono separati nel 2015 ed a seguito della separazione i figli minori Persona_6
(1.04.2006), (27.03.2008) e (6.09.2014) sono stati affidati al Comune di Persona_4 Persona_5
Milano con collocazione degli stessi presso la zia paterna, sig.ra , nella casa Persona_7 famigliare di Milano, via Primaticcio n. 196. Tale soluzione era stata disposta in via temporanea per far fronte alle imprescindibili esigenze di cura e gestione dei minori stante l'allontanamento repentino della madre, trasferitasi a Torino nella casa del nuovo compagno e la detenzione del sig. CP_1 presso il carcere di Bollate per la condanna in appello al reato di cui all'art. 572 c.p. A far data dal termine del periodo di carcerazione (18 dicembre 2019), , e Per_6 CP_2 CP_3 hanno vissuto stabilmente con il papà e la zia paterna e sono stati utilmente supportati dai Servizi sociali con vari interventi psicologici ed educativi per poter ripristinare la relazione con entrambe le figure genitoriali. Recentemente (marzo 2022), a seguito dell'accendersi di dinamiche conflittuali tra i ragazzi e la zia paterna - che al proprio atteggiamento “rigido e normativo” ha visto contrapporsi quello
“oppositivo” dei nipoti, con conseguente indebolimento del proprio ruolo educativo 1-, i Servizi sociali hanno assecondato il desiderio dei ragazzi di trasferirsi presso la madre nel Comune di Magenta, via Espinasse n. 5, valutando positivamente all'esito del periodo di prova la possibilità di rendere tale collocazione definitiva. La bambina, invece, pur avendo recuperato nel corso degli anni un rapporto sereno con la madre, continua a vivere con il papà e la zia paterna che rappresenta per lei una figura di riferimento femminile importantissima stante l'importante ruolo di accudimento svolto nella sua crescita. A fronte della situazione createsi, all'udienza di comparizione fissata per il 6 ottobre 2022 avanti il Presidente FF, le parti sono state capaci di farsi interpreti delle esigenze dei figli così come emerse dal complesso delle indagini e valutazioni sul nucleo, dando atto del raggiungimento dei seguenti accordi:
- che venga mantenuto l'affido all'Ente con passaggio di funzioni per e Persona_6 [...]
al Comune di Magenta e mantenere il Comune di Milano per Per_4 Persona_5
- che i due figli maggiori vivano con la madre a Magenta e che ontinui a vivere con il papà e CP_3 con la zia paterna in Milano, via Primaticcio n. 196;
- che venga mantenuta attiva l'attuale modalità di frequentazione con la mamma a fine settimana alternati con ipotetico trasferimento definitivo presso la mamma entro la fine dell'anno 2022 comunque rispettando i tempi della bambina;
- che vengano mantenuti percorsi di supporto per i due figli maggiori (ADM e centri diurni) e che vengano attivati nel loro interesse tutti i percorsi opportuni;
pagina 3 di 17 - che vengano garantito nell'interesse dei genitori percorsi di supporto psicologico e di supporto alla genitorialità;
- che il padre contribuisca nel mantenimento dei figli maggiori versando alla madre l'importo mensile di 450,00 euro fino a giugno 2023, oltre il 50% delle spese extra assegno. Con decorrenza dall'auspicato trasferimento di presso la mamma per l'importo di 500,00 euro. Ciascun CP_3 genitore contribuirà delle spese extra assegno nella misura del 50% ciascuno;
- che l'assegno unico seguirà i figli. Alla luce degli accordi sopra riportati e delle opinioni espresse dal Servizio sociale, può essere recepito il progetto dei genitori con riferimento ai due figli grandi e che, pertanto, Per_6 CP_2 resteranno affidati all'Ente e saranno collocati in via definitiva presso la mamma - che, al di là del legame affettivo, ha dimostrato anche un'adeguata capacità ad occuparsi dei figli per gli aspetti organizzativi complessivi -, con conseguente passaggio di funzioni ai Servizi sociali del CP_5 che dovranno garantire per entrambi l'inserimento e la ripresa di tutti gli interventi di
[...] supporto che si erano dimostrati funzionali nel loro interesse (ADM e centri diurni). A tal fine, in sede di udienza, la madre si è impegnata a prendere contatti con l'assistente sociale dott.ssa per Tes_1 chiedere l'attivazione dei percorsi di supporto per i ragazzi. Tanto premesso sul regime di affidamento, i Servizi sociali del Comune di Magenta, in collaborazione con i Servizi sociali del Comune di Milano, dovranno regolamentare congiuntamente le frequentazioni tra i minori e il padre e fra la minore la madre ed i fratelli. CP_3
Quanto a confermato il suo di affidamento al Comune di Milano occorre contemperare il CP_3 rientro della bambina nel contesto materno unitamente ai fratelli auspicato dai genitori, con il dato fattuale per cui la zia - con cui la madre non ha una buona relazione - rappresenta per la Per_1 bambina un punto di riferimento importante. Pertanto, ribadita la impraticabilità del proposito della zia paterna volto a chiedere l'affidamento di ottenere l'autorizzazione al trasferimento della stessa a Napoli, deve essere delegato all'Ente CP_3 affidatario il compito di:
- Mantenere l'attuale collocamento e le modalità di frequentazione con la mamma a fine settimana alternati;
- Provvedere a vista domiciliare presso il contesto materno;
- Sentire le insegnati di CP_3
- Convocare la zia Per_1
- Effettuare una valutazione specialistica sui bisogni e legami affettivi della bambina e sulla relazione con la zia e la mamma evidenziando punti di forza e criticità
- Esprimersi in ordine alla corrispondenza ai bisogni della bambina del progetto elaborato dai genitori individuando, in caso di positiva valutazione, quali i modi ed i tempi di frequentazione con la zia e con il papà e quali i supporti necessari. Nel caso in cui il progetto non fosse attuabile nei tempi richiesti dai genitori o non fosse corrispondente all'interesse di dovrà esprimersi in ordine al CP_3 collocamento di nell'ambito di un progetto che consenta comunque alla bambina di fortificare CP_3 ed intensificare la relazione con la mamma pagina 4 di 17 I Servizi sociali del Comune di Milano e del Comune di Magenta dovranno, inoltre, proseguire nel monitoraggio del nucleo, curando per quanto di competenza la prosecuzione dei percorsi di supporto psicologico e di supporto alla genitorialità intrapresi dai genitori in un'ottica di complessivo risanamento delle dinamiche famigliari. Infine, le intese economiche raggiunte dai genitori devono essere accolte in quanto conformi alle rispettive capacità economiche e tali da garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
P.Q.M.
Adotta i seguenti provvedimenti provvisori
1) Conferma l'affido all'Ente dei minori (1.04.2006), (27.03.2008) Persona_6 Persona_4 disponendo che li mantenga collocati, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre in Magenta Espinasse n. 5;
2) Conferma l'affido al Comune di Milano di (6.09.2014) che continuerà a vivere con il Persona_5 papà e con la zia paterna in Milano, via Primaticcio n. 196;
3) Dispone che il Comune di Milano curi il passaggio di funzioni per e Persona_6 [...]
al Comune di Magenta, garantendo per entrambi l'inserimento e la ripresa di tutti gli Per_4 interventi di supporto che si erano dimostrati funzionali nel loro interesse (ADM e centri diurni); 4) Dà atto dell'impegno della sig.ra a prendere contatti con l'assistente sociale dott.ssa Pt_1 er chiedere l'attivazione di percorsi di supporto per i ragazzi;
Tes_1
5) Dispone che i Servizi sociali del Comune di Magenta in collaborazione con i Servizi sociali del Comune di Milano, provvedano a regolamentare congiuntamente le frequentazioni tra i minori e il padre e fra la minore la madre ed i fratelli;
CP_3
6) DEega ai Servizi sociali del Comune di Milano il compito di:
- Mantenere l'attuale collocamento e le modalità di frequentazione con la mamma a fine settimana alternati;
- Provvedere a vista domiciliare presso il contesto materno;
- Sentire le insegnati di CP_3
- Convocare la zia Per_1
- Effettuare una valutazione specialistica sui bisogni e legami affettivi della bambina e sulla relazione con la zia e la mamma evidenziando punti di forza e criticità
- Esprimersi in ordine alla corrispondenza ai bisogni della bambina del progetto elaborato dai genitori individuando, in caso di positiva valutazione, quali i modi ed i tempi di frequentazione con la zia e con il papà e quali i supporti necessari. Nel caso in cui il progetto non fosse attuabile nei tempi richiesti dai genitori o non fosse corrispondente all'interesse di dovrà esprimersi in ordine al CP_3 collocamento di nell'ambito di un progetto che consenta comunque alla bambina di fortificare CP_3 ed intensificare la relazione con la mamma;
7) Dispone che i Servizi sociali del Comune di Milano e del svolgano un'attività Controparte_5 di monitoraggio del nucleo, curando per quanto di competenza nell'interesse dei genitori l'attivazione/prosecuzione di percorsi di supporto psicologico e di supporto alla genitorialità; pagina 5 di 17 8) Dispone che i Comuni di Magenta e Milano depositino una relazione di aggiornamento sugli interventi delegati entro il 20 maggio 2023
9) Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento dei figli nel mantenimento dei figli maggiori versando alla madre l'importo mensile di 450,00 euro fino a giugno 2023, oltre il 50% delle spese extra assegno. Con decorrenza dall'auspicato trasferimento di resso la mamma per CP_3
l'importo di 500,00 euro. Ciascun genitore contribuirà delle spese extra assegno nella misura del 50% ciascuno;
10) Dà atto dell'accordo dei genitori a che gli assegni famigliari seguano i figli;
All'udienza di prima comparizione e trattazione del 31.05.2023 le parti hanno chiesto al Tribunale di emettere sentenza non definitiva di divorzio ex art. 4, co. 12, L 898/1970 e di rimettere la causa sul ruolo dell'Istruttore per l'ulteriore corso con riferimento alla complessa relazione relativa ai tre minori rinunciando ai termini ex art 183, VI c.p.c. Il Giudice Istruttore ha, quindi, trattenuto la causa in decisione limitatamente alla sentenza parziale in ordine allo status, con riserva di riferire al Collegio in Camera di Consiglio. In data 31.5.2023 è stata pronunciata sentenza non definitiva di divorzio n. 4979/2023 e con separata ordinanza, emessa in pari data, il Tribunale ha così provveduto: vista l'odierna pronuncia di sentenza parziale nel giudizio di scioglimento del matrimonio tra e;
Parte_1 Controparte_1 lette ed esaminate le relazioni dei SS e le dichiarazioni rese dai genitori in udienza (la relazione del SS del comune di Milano è stata resa visibile ad udienza conclusa); ritenuto che nella temporanea incapacità dei genitori di rappresentare gli interessi dei tre figli indipendenti dai propri è necessario ex art 78 c.p.c. nominare a il 01.04.2006, Persona_3 [...]
il 27.03.2008 e il 06.09.2014 un curatore speciale nella persona dell'avv. al Per_4 Persona_5 quale va delegato il compito di interfacciarsi con i gli operatori dei SS che da molti anni seguono il nucleo con i genitori e con la zia e con cui i ragazzi hanno vissuto diversi anni;
Parte_2 ritenuto infine che nella assoluta opacità/incompatibilità dei genitori nel riferire i desideri, le abitudini dei figli e, addirittura, dati oggettivi quale la loro attuale sistemazione abitativa (i due più grandi dovrebbero risedere a Magenta con la mamma ma il padre sostiene si siano trasferiti da lui: la madre nega. La più piccola convivente con il padre e la zia materna dovrebbe vedere la mamma, secondo il padre non la vedrebbe mentre secondo la madre sì) è necessario, da un alto attivare in entrambi contesti un intervento di educativa domiciliare -possibilmente con lo stesso operatore-con il compito anche di verificare la attuale situazione abitativa dei tre minori e, dall'altro lato, disporre l'ascolto dei tre minori con un ausiliario (tenuto conto della difficile situazione in cui i tre fratelli si trovano da molti anni, delle loro fragilità e dell'età di qui nominato nella persona della dott.ssa Persona_5
NI Cavenaghi;
ritenuto che
, pertanto, è necessario rimettere la causa sul ruolo del Giudice Istruttore;
P.Q.M.
1. Rimette la causa sul ruolo del giudice Istruttore dott.ssa Chiara DEmonte
pagina 6 di 17 2. Nomina a il 01.04.2006, il 27.03.2008 e il Persona_3 Persona_4 Persona_5
06.09.2014 un curatore speciale nella persona dell'avv. che, vista la sua Controparte_4 qualifica professionale rappresenterà i minori in proprio e dovrà costituirsi in giudizio entro il 10 luglio 2023 3. Dispone che i SS provvedano ad attivare ad attivare gli interventi di supporto individuale per indicati ed attivino una educativa domiciliare massiccia in entrambi i contesti abitativi Per_6 trasmettendo una relazione di aggiornamento entro il 15 settembre 2023; 4. rinvia il procedimento all'udienza del 19 settembre 2023 ore 15.00 avanti al Giudice Istruttore per l'ascolto dei tre minori con l'ausiliario dott.ssa NI Cavenaghi. All'udienza del 19.09.2023 il Giudice ha proceduto, con l'ausiliario dott.ssa NI Cavenaghi, all'ascolto dei tre minori, e , i quali hanno reso dichiarazioni da intendersi qui CP_3 CP_2 Per_3 integralmente richiamate e trascritte, e, sulla richiesta delle parti, ha rinviato il procedimento all'udienza del 9.11.2023 (successivamente differita – con decreto del 6/11/2023 – all'udienza del 12/12/2023). All'udienza del 12/12/2023, sentiti i genitori e la zia i procuratori, vista la imminente Per_1 definizione delle situazioni abitative dei genitori e della zia hanno chiesto un rinvio a Per_1 marzo/aprile 2024 al fine di potere definire il miglior assetto relazionale possibile per i tre minori e la revoca del contributo perequativo a carico del padre da luglio 2023. Il Giudice, dato atto di quanto sopra, ha così provveduto: come da concorde richiesta delle parti revoca il contributo perequativo a carico del padre con decorrenza dalla mensilità di giugno 2023; da atto dell'accordo dei genitori a che l'AUU per i tre figli venga percepito per intero dal padre con decorrenza da dicembre 2023; rinvia il procedimento all'udienza del 26 marzo 2024 ore 12.00; Dispone che i SS di Milano trasmettano una relazione di aggiornamento anche tenuto conto della prossima introduzione dei pernottamenti di resso la mamma entro la data del 14 marzo 2024. CP_3
All'udienza del 26/3/2024 sono state esaminate le relazioni depositate dai SS nel contraddittorio delle parti e i procuratori delle stesse hanno chiesto concordemente un rinvio per la precisazione di conclusioni auspicabilmente congiunte, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c. Il Giudice ha, quindi, rinviato per la precisazione delle conclusioni, dando termine ex art 127 ter c.p.c. al 15 maggio 2024 per il deposito di note di udienza. Con ordinanza del 17/5/2024 il Giudice, lette le note di udienza depositate dalle parti, ha così provveduto: ritenuto
• che come richiesto dal curatore speciale l'attuale incertezza in ordine alla abitazione del padre e della zia paterna ed il provvisorio trasferimento dei tre figli e della zia presso l'abitazione della madre in Magenta – trasferimento a cui ha fatto seguito il cambio formale di residenza dei due minori con conseguente passaggio di competenze tra impone di revocare la propria precedente Controparte_6 ordinanza con rimessione della causa in istruttoria per pagina 7 di 17 - richiedere ai SS del Comune di Milano la relazione conclusiva dell'intervento;
- acquisire informazioni sulle definitive sistemazioni abitative dei tre adulti di riferimento pe: padre, madre e zia al fine di dare seguito al progetto elaborato e condiviso che prevedeva il Per_1 collocamento dei figli maggiori dal papà, il collocamento della figlia minore dalla zia paterna fino alla fine del ciclo della scuola primaria con regolamentazione dei tempi di frequentazione di con CP_3 tutti e tre gli adulti per lei di riferimento
- richiedere ai SS del Comune di Magenta una relazione sull'attuale stato abitativo e psicofisico dei minori e con incarico, come da corale richiesta, di attivare il prima possibile un CP_3 CP_2 percorso di supporto psicologico per e di individuare modi e tempi di frequentazioni di CP_3 CP_3 con la zia ed i genitori indicando la necessità/opportunità di prevedere sostegni educativi domiciliari ritenuto inoltre che l'attuale e non contestato trasferimento dei tre figli presso la madre impone di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al loro mantenimento versando alla madre entro il 20 di ogni mese con decorrenza da maggio 2024 l'importo provvisorio di 600,00 euro al mese (200,00 euro per figlio) ferma la contribuzione nelle spese extra assegno come già stabilita. Riserva al prosieguo ogni valutazione sull'AUU oggi richiesto dalla madre che i genitori si erano accordati percepisse per intero il padre_- P.T.M.
1. Rimette la causa in istruttoria
2. Assegna ai SS del Comune di Milano e di Magenta termine fino al 30 novembre 2024 per trasmettere le relazioni richieste in parte motiva;
3. Invita le parti a depositare, la zia anche per il tramite del curatore speciale, notizie in Per_1 ordine alle sistemazioni abitative definite entro il 30 novembre 2024
4. Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al loro mantenimento versando entro il 20 di ogni mese con decorrenza da maggio 2024 l'importo provvisorio di 600,00 euro al mese (200,00 euro per figlio) ferma la contribuzione nelle spese extra assegno come già stabilita.
5. Riserva al prosieguo ogni valutazione sull'AUU;
6. Rinvia il procedimento all'udienza del 5 dicembre 2024 ore 10.30 per esaminare nel contradittorio le relazioni depositate e per eventuale precisazione delle conclusioni. All'udienza del 5/12/2024, esaminate le relazioni depositate dai SS nel contraddittorio delle parti, il Giudice, considerata la mutata situazione famigliare, secondo traiettorie neppur ipotizzabili alla precedente udienza (su tutte il ruolo dimissionario della IA SS), e dato atto delle richieste congiunte dei procuratori a parziale modifica dei provvedimenti provvisori adottati, ha così provveduto: 1) Dispone che i SS affidatari di concerto con il curatore e con le competenti ASST provvedano a
- attivare nell'interesse di un massiccio intervento di ADM presso il domicilio materno con il CP_3 compito di osservare la relazione con la madre;
- effettuare in tempi celeri ad una valutazione psicodiagnostica dei genitori a cui si sono detti disponibili;
pagina 8 di 17 - attivare per le risorse territoriali meglio rispondenti al suo interesse con finalità di CP_2 aggregazione e socializzazione;
- prendere contatti con la scuola di CP_3
- Verificare alla luce dell'evoluzione dell'ADM e della valutazione sui genitori la idoneità dell'attuale collocamento presso la mamma in assenza di figure vicarianti e di supporto (da quanto riferito CP_3 oggi rifiuta ogni contatto anche telefonico con la zia e non vuole andare a dormire con il Per_1 padre anche per la presenza della nuova moglie) indicando quale possa essere l'assetto abitativo meglio rispondete all'interesse della bambini e funzionale alla sua crescita e quali i percorsi di supporto da attivarsi;
- depositare una prima relazione di aggiornamento entro il 20 febbraio 2025 in cui si dia atto degli interventi attivati ed una relazione conclusiva entro il 30 aprile 2025, o immediatamente nell'interesse della bambina
2) Dispone che le parti depositino le informazioni sulle rispettive capacità economiche come dal Linee guida entro il 30 aprile 2025;
3) Rinvia il procedimento all'udienza dell'8 maggio 2025 ore 9.30. A tale udienza, esaminate le relazioni depositate dai SS nel contraddittorio delle parti, il curatore speciale ha rappresentato che la zia è andata a vivere stabilmente a Napoli, che da Per_1 Per_3 febbraio 2025 vive dal padre e che invece, vivono dalla madre. CP_3 CP_2
I procuratori delle parti, dopo ampia interlocuzione, nell'obiettiva ricorrenza del dato per cui da Per_3 febbraio 2025 vive stabilmente con il papà, hanno chiesto di revocare con decorrenza da febbraio 2025 il contributo paterno stabilito per il mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente quantificato in euro 200,00 al mese e di disporre che con decorrenza da maggio Per_3
2025 l'assegno unico universale stanziato per venga direttamente percepito dal ragazzo. Per_3
Hanno, altresì, domandato un ultimo rinvio al fine di acquisire le valutazioni psicodiagnostiche sui genitori, nonché una relazione sull'ADM partita nel mese di maggio. Il Giudice, dato atto di quanto sopra, ha così provveduto: 1) vista la congiunta richiesta dei procuratori coerente con le sopravvenienze in fatto rappresentate, a parziale modifica dei provvedimenti temporanei revoca con decorrenza dalla mensilità di febbraio 2025 il contributo paterno per il mantenimento di pari a 200,00 € al mese e dispone che Per_3
l'assegno unico universale stanziato per il ragazzo venga direttamente percepito come da accordi dai genitori direttamente dal figlio con decorrenza dalla mensilità di maggio 2025;
2) Dispone che i Servizi sociali dell'ente affidatario depositino un'ultima relazione contenente gli aggiornamenti ad oggi mancanti come sopra riferiti dai procuratori entro la data del 20 giugno 2025;
3) Rinvia il procedimento per la precisazione delle conclusioni e, sostituita l'udienza ex art.127 ter cpc e preso atto della rinuncia alle memorie ex art 190 c.p.c., assegna alle parti termine fino al 3 luglio 2025 per il deposito di notte di udienza contenente le conclusioni. Con ordinanza del 25/7/2025 il Giudice, dato atto che le parti hanno depositato note di udienza e ritenuto che, come richiesto dalle stesse, è necessario disporre un ultimo rinvio al fine di acquisire un'ultima relazione di aggiornamento da parte dei SS Affidatari relativa all'evoluzione dell'ADM per pagina 9 di 17 la minore ed agli esiti della valutazione psicodiagnostica sulla madre, ha rinviato il procedimento per la precisazione delle conclusioni e sostituita l'udienza ex art. 127 ter c.p.c. ha assegnato alle parti termine fino al 20 novembre 2025 per il deposito di note di udienza contenenti le conclusioni, disponendo, altresì, che i Servizi Sociali provvedano al deposito di una relazione di aggiornamento anche in riferimento agli interventi indicati entro il 14 novembre 2025. Con ordinanza del 24.11.2025 il Giudice, dato atto che le parti hanno depositato note di udienza in cui hanno precisato congiuntamente le conclusioni, rilevato che in data 18 novembre 2025 è pervenuta la relazione di aggiornamento dei SS affidatari e ritenuto necessario fissare udienza per esaminarla nel contraddittorio delle parti, ha fissato udienza in data 3/12/2025. A tale udienza, esaminata la relazione dei SS depositata in data 18.11.2025 nel contraddittorio delle parti, la mamma ha assunto l'impegno formale che la relazione tra e la zia venga gestita, CP_3 monitorata e scandita dai SS e il curatore speciale ha dichiarato di ritenere non necessaria la vigilanza, reputando sufficiente l'affido all'Ente per un biennio, avendo, peraltro, i SS la possibilità di prorogarne la durata qualora necessario. I procuratori delle parti e il curatore speciale hanno insistito nella precisazione congiunta delle conclusioni come da fogli già depositati, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c., e hanno domandato al Tribunale di prendere atto dell'impegno della mamma come sopra trascritto. Il Giudice ha, quindi, ha trattenuto la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio in camera di consiglio.
**** Sull'esercizio della responsabilità genitoriale. All'esito del giudizio, in adesione alle conclusioni del curatore speciale dei minori, e CP_3 CP_2 dei SS dell'Ente affidatario, deve essere confermato l'affidamento dei figli minori all'Ente Comune di Magenta (luogo dell'attuale residenza anagrafica dei minori) e, quindi, la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori per la durata di 24 mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento. Dopo 3 anni di processo e di importanti interventi dei SS a tutela dei minori, i genitori non sono ancora in grado di mettere in campo strumenti di comunicazione e comportamentali tutelanti per la prole, necessitando ancora di un supporto attivo da parte dell'Ente nelle more dello svolgimento dei percorsi di sostegno già attivati o che saranno attivati in favore delle parti e dei minori. Le vicende di questi anni hanno evidenziato una notevole difficoltà dei genitori di comprendere e soddisfare i bisogni dei figli, nonché una sostanziale incapacità di proteggerli dai conflitti degli adulti (tra madre e padre, tra madre e zia, tra padre e zia), esponendoli in modo continuativo ad una instabilità relazionale e ad una precarietà abitativa. Quanto sopra unitamente a dinamiche tra gli adulti caratterizzate da continui cicli di conflitto e riappacificazione e dall'abitudine a demandare ai minori - soprattutto a decisioni non adeguate CP_3 alla loro età (in più occasioni è stato demandato a il compito di decidere con chi vivere) ha CP_3 generato nei figli - in particolare in - la comparsa di significativi sintomi di disagio psico - CP_3 pagina 10 di 17 emotivo, con conseguente incremento del rischio evolutivo e una potenziale compromissione del loro sviluppo. Inoltre, a conferma di un funzionamento famigliare non adeguato, nel corso procedimento sono emersi reiterati disaccordi tra gli adulti e profili di trascuratezza riguardanti aspetti essenziali della salute dei minori. Significativo, in proposito, è quanto riferito da agli assistenti sociali: la minore ha CP_3 riportato che aveva degli occhiali da vista che la madre non le consente più di indossare, avendoli la minore acquistati con la zia e di aver messo l'apparecchio ortodontico prima di andare a Torre Per_1
DE EC a giugno 2024, ma di non aver ancora effettuato una visita di controllo (cfr. relazione depositata dai SS in data 5.12.2024). Pertanto, alla luce di quanto detto, in adesione alle conclusioni dei Servizi sociali del Comune di Magenta, delle parti e del curatore speciale, deve essere confermato per la durata di due anni dalla pubblicazione del presente provvedimento l'affidamento di e al Comune di Magenta CP_3 CP_2 quale soggetto terzo con compiti decisionali importanti in grado di supportare i genitori e sopperire alle difficoltà di coordinamento ancora esistenti tra loro al fine di tutelare la minore dal conflitto e dalle ricadute pratiche delle difficoltà comunicative dei genitori. Per quanto attiene al collocamento della minore considerato che la minore vive ormai da tempo CP_3 con la mamma, che negli ultimi anni ha cambiato più volte casa e ha riferito di essere stufa dei cambiamenti, tenuto conto che è indubbio che questi continui spostamenti abbiano contribuito a generare in lei un chiaro malessere emotivo, che la minore da dopo le vacanze estive non vuole incontrare il padre e che, allo stato, non vuole avere alcun contatto neppure con la zia, in adesione a quanto indicato dal SS, il Collegio ritiene funzionale e conforme al suo interesse confermare il collocamento di presso e con la mamma. La minore, infatti, sta progressivamente trovando un CP_3 nuovo equilibrio nella situazione attuale e — come evidenziato dal Servizio Sociale — un diverso assetto risulterebbe altamente disfunzionale e peggiorerebbe il pregiudizio già in atto. Anche con riferimento al collocamento del minore considerato che gli accesi conflitti tra lui e CP_2 la madre paiono essersi placati, che ormai da tempo ha deciso di andare a vivere con la madre e CP_2 vede il padre una volta a settimana secondo accordi presi direttamente con lo stesso, considerato che la madre, pur con alcune fragilità, può garantire una presenza più costante rispetto al padre, il cui lavoro limita la possibilità di accudimento quotidiano, il Collegio - anche al fine di garantirgli una stabilità abitativa, elemento essenziale anche per il suo benessere - ritiene conforme al suo interesse confermare il collocamento dello stesso presso e con la mamma. Quanto ai tempi e alle modalità di frequentazione di con il padre, stante la sua età (17 anni) e CP_2 tenuto conto dell'accordo delle parti sul punto, il Collegio ritiene di disporre che quest'ultimo concordi direttamente i tempi e le modalità di frequentazione con il papà, dandone preventivo avviso alla mamma. Il collocamento di e presso la mamma, affiancato all'affido degli stessi al Servizio CP_3 CP_2
Sociale e all'impegno della madre – assunto formalmente all'udienza del 4.12.2025 - a fare in modo che la relazione tra e la zia venga gestita, monitorata e scandita dai SS, così da tutelare la CP_3 minore dalle fluttuazioni relazionali che hanno da sempre caratterizzato il rapporto madre/zia, rapporto pagina 11 di 17 che a ingiustamente subito, permette di ridurre i rischi evolutivi dei minori e di accompagnare CP_3 gradualmente la famiglia verso una situazione più equilibrata, nelle more dello svolgimento dei percorsi di sostegno già attivati o che saranno attivati in favore delle parti. Alla luce di tutti gli elementi sopra evidenziati, considerato, in particolare, che on vuole vedere CP_3 il padre da luglio, tenuto anche conto dell'accordo delle parti sul punto, si ritiene che debba essere dato incarico ai Servizi sociali del Comune di Magenta e di Milano (competenti per il luogo di residenza del resistente), in collaborazione con le competenti ASST:
- di continuare a regolamentare i tempi e le modalità di frequentazione di on il papà e CP_3 con la zia Per_1
- di monitorare e coordinare il percorso di supporto psicologico attivato privatamente per CP_3 con la dott.ssa Per_2
- di proseguire l'intervento di ADM presso la abitazione materna;
- di monitorare il percorso in essere in favore di resso lo spazio compiti Casa Giacobbe;
CP_3
- di attivare nell'interesse dei minori ogni altro intervento di supporto ritenuto necessario;
- continuare a svolgere un'attenta e marcata attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione e la crescita della minore, segnalando in ogni caso immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di minori, Autorità giudiziaria competente, eventuali situazioni di grave pregiudizio per la minore.
Sul contributo nel mantenimento della prole. Le intese economiche raggiunte dai genitori circa il mantenimento dei figli – sopra integralmente trascritte – non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, pertanto, alla luce dei dati e delle risultanze acquisite, risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione, nonché equi e congrui rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti come emersa. Pertanto, le istanze come sopra avanzate, possono trovare integrale accoglimento e il Tribunale potrà, di conseguenza, pronunciarsi in senso conforme. L'assegno unico universale per i figli minori, come da concorde richiesta delle parti, verrà percepito integralmente dalla madre.
Sulle spese di lite. Le spese di lite, come da accordo delle parti, devono dichiararsi integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 9594 del 2022 è stata richiamata la sentenza non definitiva di divorzio n. 4979/2023 del 31.5.2023 ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
pagina 12 di 17 1. Conferma ex artt. artt. 333 c.c. e 5 bis l. n. 184/83 l'affidamento dei figli minori nato il CP_2
27.3.2008, e nata il [...], al Servizio sociale del Comune di Magenta, con limitazione della CP_3 responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza per il periodo di due anni;
almeno tre mesi prima della scadenza, l'Ente segnalerà tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per minori che ostino all'affidamento condiviso ai genitori;
2. Conferma la limitazione della responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli relative alla salute, istruzione ed educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli minori;
3. Dispone il collocamento dei minori, e anche ai fini della residenza anagrafica, CP_3 CP_2 presso la mamma nell'abitazione di Magenta, Via Toti, n. 65;
4. Incarica i Servizi affidatari del Comune di Magenta, in collaborazione con le competenti ASST, del compito di:
- continuare a regolamentare i tempi e le modalità di frequentazione di on il papà e con CP_3 la zia Per_1
- monitorare e coordinare il percorso di supporto psicologico attivato privatamente per CP_3 con la dott.ssa Per_2
- proseguire l'intervento di ADM presso la abitazione materna;
- monitorare il percorso in essere in favore di resso lo spazio compiti Casa Giacobbe;
CP_3
- attivare nell'interesse dei minori ogni altro intervento di supporto ritenuto necessario;
- continuare a svolgere un'attenta e marcata attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione e la crescita della minore, segnalando in ogni caso immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di minori, Autorità giudiziaria competente, eventuali situazioni di grave pregiudizio per la minore.
5. Dispone che i genitori, nei tempi di rispettiva permanenza, provvederanno alla cura ed alla gestione ordinaria dei figli;
6. Dispone che la madre, genitore collocatario prevalente, previo avviso all'Ente affidatario ed all'altro genitore, assuma le seguenti decisioni e compia i seguenti atti, anche con firma disgiunta: salute a. Iscrizione al SSN e scelta del pediatra di base;
b. visite e trattamenti prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
c. vaccinazione obbligatorie: prima somministrazione e richiami obbligatori;
istruzione ed educazione a. iscrizione a ciascun ciclo della scuola dell'obbligo in struttura pubblica di bacino del genitore presso cui il minore è collocato ai fini della residenza anagrafica;
b. iscrizioni a cicli scolastici, anche non dell'obbligo, già avviati;
pagina 13 di 17 c. attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato (es. scuola natura e viaggio di istruzione anche per più giorni, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica – es laboratori esperienziali/psicomotori secondo il POF - Piano Offerta Formativa dell'istituto frequentato); d. iscrizione ad una attività sportiva e/o a corsi sportivi già avviati o effettuati nel plesso scolastico frequentato;
e. iscrizione al tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; f. deleghe al ritiro da scuola da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia (per es. nonni di ciascun ramo parentale, stabili conviventi o baby sitter); g. iscrizione a centri ricreativi centri estivi diurni (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); pratiche amministrative a. richiesta documenti di identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria;
7. Dispone che, in caso di inerzia e/o rifiuto del genitore collocatario prevalente, l'Ente affidatario, tramite i Servizi Sociali, sentiti i genitori medesimi, assuma le decisioni e compia gli atti di cui sopra al superiore capo;
8. Dispone che l'Ente affidatario, tramite i Servizi Sociali, anche previa eventuale acquisizione di informazioni da soggetti terzi (per es. pediatra, insegnanti), sentiti i minori convochi i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse dei figli con riferimento ai seguenti atti di gestione straordinaria: salute a. vaccinazioni facoltative;
b. trattamenti sanitari non prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
istruzione ed educazione a. iscrizioni a cicli scolastici non dell'obbligo o a nuovi cicli scolastici;
b. iscrizione ad attività di istruzione, ludiche e/o sportive (quali corsi di lingua straniera, di musica e/o di ulteriori attività sportive) diverse da quelle sopra elencate;
c. viaggi studio in Italia e all'estero diversi da quelli sopra elencati;
pratiche amministrative a. documenti validi per l'espatrio e permesso di soggiorno;
residenza abituale a. trasferimenti in altro Comune o all'estero;
9. Dispone che, in caso di raggiungimento di un accordo, il genitore presso cui i minori sono collocati in via prevalente provveda al compimento dei relativi atti;
10. Dispone che, in caso di persistente disaccordo, l'Ente affidatario segnali la situazione all'Autorità Giudiziaria competente, indicando la scelta ritenuta maggiormente rispondente all'interesse dei minori;
11. Incarica l'Ente Affidatario di svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare, sulla situazione dei minori e sull'attuazione del progetto elaborato segnalando immediatamente, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni situazioni di grave pregiudizio;
pagina 14 di 17 12. Invita entrambi i genitori ad attenersi, nell'esclusivo interesse dei figli e in quanto funzionale ad un sano percorso di crescita dei medesimi, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali dell'Ente Affidatario e dei Servizi Specialistici della ASST, avvisandoli che, in caso di mancata effettiva collaborazione e di conseguente situazioni di pregiudizio per il minore, potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale;
13. Pone, sull'accordo delle parti, a carico di l'obbligo di contribuire nel Controparte_1 mantenimento dei figli minori, e versando alla madre, entro il 5 di ogni mese, l'importo CP_2 CP_3 di euro 400,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione dicembre 2026), oltre al 50% delle spese straordinarie individuate come da Linee Guida della Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 10 giugno 2015, qui di seguito trascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati pagina 15 di 17 da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
14. Dispone, anche sull'accordo delle parti, che l'assegno unico universale verrà percepito dalla madre;
15. Compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi alle parti, al curatore speciale e ai SS del Controparte_5
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 10.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott. Chiara DEmonte Dott. Maria Laura Amato
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