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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIV, sentenza 26/02/2026, n. 1282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1282 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1282/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VALENTINI NICOLO', Presidente
CEFALO EN, TO
RANDAZZO VINCENZA MARIA LUCIA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6137/2025 depositato il 02/09/2025
proposto da ricorrente______1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259012126839000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259012126839000 IVA-ALTRO 2014
proposto da ricorrente1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170022401368000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170022401368000 IVA-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 805/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti:
come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ricorrente____, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, con atto notificato ad Agenzia delle entrate-RI e ad Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Messina, propone ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 295 2025 90121268 39/000 notificata in data 8.7.2025 dell'ammontare di
€ 18.174,42 per crediti di natura tributaria anno 2014.
Parte ricorrente deduce di avere tempestivamente ed integralmente pagato i piani rateali accordati con l'accoglimento della domanda di definizione: € 7.758,59 in numero 5 rate per il saldo e stralcio;
€ 26.064,18 in numero 18 rate per la rottamazione ter.
Non è costituita AD RI benché ritualmente citata.
Agenzia Entrate è costituita e replica che la ricorrente è incorsa in decadenza, non avendo assolto completamente quanto dovuto con l'istanza di rottamazione. Assume in proposito che in data 24/10/2019
l'Agente della RI aveva notificato alla pec pec rica comunicazione n. 29590201900071082 con l'indicazione delle somme dovute, ripartite in cinque rate alle scadenze prestabilite, come da piano di ammortamento, le cui prime due rate non hanno rispettato le scadenze;
che successivamente, in data 06/07/2020 - prima della scadenza della terza rata, l'Agente della RI aveva notificato alla PEC pec ricorrente1T una nuova comunicazione delle somme dovute, con la rideterminazione dell'importo residuo a partire dalla terza rata in poi, come da nuovo piano di ammortamento.
Con memoria aggiunta parte ricorrente deduce che la seconda comunicazione da parte di AD RI non è stata legalmente notificata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento. Questa Corte, esaminata la documentazione versata in atti, rileva che le rate di ammortamento sono state pagate. Quanto alla comunicazione del nuovo importo rideterminato “a causa di un mero errore tecnico con indicazione di un importo totale da pagare inferiore rispetto a quanto dovuto” questa Corte rileva che la comunicazione, notificata il 6.7.2020, non è stata legalmente mai notificata alla ricorrente: difatti la pec Nominativo_1 Email_4 è la pec dell'intermediario che ha solo inviato la domanda di adesione.
Le spese seguono la soccombenza e si pongono a carico dell'agente della riscossione incaricato della procedura di determinazione delle somme dovute a seguito di rottamazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Condanna AD RI al pagamento delle spese che liquida in euro 1.500,00 oltre accessori, con distrazione e favore del difensore antistatario di parte ricorrente. Compensa le spese con Agenzia Entrate. Messina 27/1/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VALENTINI NICOLO', Presidente
CEFALO EN, TO
RANDAZZO VINCENZA MARIA LUCIA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6137/2025 depositato il 02/09/2025
proposto da ricorrente______1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259012126839000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259012126839000 IVA-ALTRO 2014
proposto da ricorrente1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170022401368000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170022401368000 IVA-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 805/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti:
come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ricorrente____, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, con atto notificato ad Agenzia delle entrate-RI e ad Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Messina, propone ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 295 2025 90121268 39/000 notificata in data 8.7.2025 dell'ammontare di
€ 18.174,42 per crediti di natura tributaria anno 2014.
Parte ricorrente deduce di avere tempestivamente ed integralmente pagato i piani rateali accordati con l'accoglimento della domanda di definizione: € 7.758,59 in numero 5 rate per il saldo e stralcio;
€ 26.064,18 in numero 18 rate per la rottamazione ter.
Non è costituita AD RI benché ritualmente citata.
Agenzia Entrate è costituita e replica che la ricorrente è incorsa in decadenza, non avendo assolto completamente quanto dovuto con l'istanza di rottamazione. Assume in proposito che in data 24/10/2019
l'Agente della RI aveva notificato alla pec pec rica comunicazione n. 29590201900071082 con l'indicazione delle somme dovute, ripartite in cinque rate alle scadenze prestabilite, come da piano di ammortamento, le cui prime due rate non hanno rispettato le scadenze;
che successivamente, in data 06/07/2020 - prima della scadenza della terza rata, l'Agente della RI aveva notificato alla PEC pec ricorrente1T una nuova comunicazione delle somme dovute, con la rideterminazione dell'importo residuo a partire dalla terza rata in poi, come da nuovo piano di ammortamento.
Con memoria aggiunta parte ricorrente deduce che la seconda comunicazione da parte di AD RI non è stata legalmente notificata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento. Questa Corte, esaminata la documentazione versata in atti, rileva che le rate di ammortamento sono state pagate. Quanto alla comunicazione del nuovo importo rideterminato “a causa di un mero errore tecnico con indicazione di un importo totale da pagare inferiore rispetto a quanto dovuto” questa Corte rileva che la comunicazione, notificata il 6.7.2020, non è stata legalmente mai notificata alla ricorrente: difatti la pec Nominativo_1 Email_4 è la pec dell'intermediario che ha solo inviato la domanda di adesione.
Le spese seguono la soccombenza e si pongono a carico dell'agente della riscossione incaricato della procedura di determinazione delle somme dovute a seguito di rottamazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Condanna AD RI al pagamento delle spese che liquida in euro 1.500,00 oltre accessori, con distrazione e favore del difensore antistatario di parte ricorrente. Compensa le spese con Agenzia Entrate. Messina 27/1/2026