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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 07/05/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. 515/2024 R.G.
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 07/05/2025, davanti al Giudice dott. Claudio Michelucci, sono comparsi mediante collegamento da remoto: per il ricorrente, l'avv. ANGELERI LUCA;
nessuno per parte convenuta.
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. ANGELERI in merito alla domanda relativa alla Carta Docente chiede di poterla estendere anche all'a.s. 2024/2025 essendosi nelle more del giudizio consolidatosi il diritto alla percezione del bonus anche con riferimento a tale annualità. In relazione alle altre domande si riporta al ricorso, insistendo per l'accoglimento.
Il Giudice informa che si ritirerà in camera di consiglio al termine delle cause della mattina.
L'avv. ANGELERI acconsente alla lettura della sentenza anche in sua assenza, senza ripristinare il collegamento da remoto
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, assenti le parti e terminato il collegamento da remoto, decide la causa dando lettura del dispositivo di sentenza scritto in calce al presente verbale.
Il Giudice del lavoro
Claudio Michelucci
N. 515/2024 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato il seguente
D I S P O S I T I V O di sentenza nella causa iscritta al n. 515/2024 R.G. Lav. promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
in Omegna Via Novara n. 22, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luca ANGELERI e Mattia
ANGELERI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Torino, C.so Re
Umberto n. 71, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
, (c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentati e difesi, ex art. 417 bis, co. 1, cpc, dalla Funzionaria Dott.ssa Nadia Sbaffo, dipendente dell' Controparte_2
, e legalmente domiciliati presso l'
[...] [...]
, sito in Verbania, Via Annibale Rosa n. 20/c Controparte_2
PARTE CONVENUTA ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 515/2024 RG, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
a) accerta il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata in forza dei contratti a tempo determinato sottoscritti con il convenuto e dedotti in CP_1
giudizio, come utile ai fini della medesima progressione stipendiale prevista per il personale docente assunto a tempo indeterminato di pari qualifica;
b) per l'effetto, condanna il alla corresponsione alla Controparte_1 ricorrente delle differenze retributive maturate secondo le previsioni dei CCNL di settore succedutisi nel tempo, in relazione all'anzianità di servizio effettivamente maturata, nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente a ritroso dall'atto di costituzione in mora del 19.11.2024, e quantificate nella somma lorda di € 12.320,02 computata con riferimento al periodo 01.12.2020 al 31.3.2025, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della maturazione dei singoli crediti sino al saldo;
c) condanna, altresì, il ad inquadrare la ricorrente Controparte_1
nella classe stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio di cui al capo a) e nelle successive posizioni stipendiali via via maturande;
d) accerta il diritto di all'assegnazione della Carta Elettronica per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla l. 107/2015 per gli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il
[...]
, in persona del pro tempore, al pagamento in favore Controparte_1 CP_3
della ricorrente dell'importo nominale di € 2.000 tramite Carta Elettronica del Docente per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della l. 107/2015;
e) condanna il a pagare, a titolo di risarcimento del Controparte_1 danno derivante dall'abusiva reiterazione di contratti a termine, a favore della parte ricorrente, l'importo pari a 9 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre a interessi legali dal dovuto al saldo.
Condanna il resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che CP_1
liquida in euro 4.500 per competenze ed € 259 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Fissa in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione. Verbania, 7.5.2025
Il Giudice
Claudio Michelucci
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 07/05/2025, davanti al Giudice dott. Claudio Michelucci, sono comparsi mediante collegamento da remoto: per il ricorrente, l'avv. ANGELERI LUCA;
nessuno per parte convenuta.
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. ANGELERI in merito alla domanda relativa alla Carta Docente chiede di poterla estendere anche all'a.s. 2024/2025 essendosi nelle more del giudizio consolidatosi il diritto alla percezione del bonus anche con riferimento a tale annualità. In relazione alle altre domande si riporta al ricorso, insistendo per l'accoglimento.
Il Giudice informa che si ritirerà in camera di consiglio al termine delle cause della mattina.
L'avv. ANGELERI acconsente alla lettura della sentenza anche in sua assenza, senza ripristinare il collegamento da remoto
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, assenti le parti e terminato il collegamento da remoto, decide la causa dando lettura del dispositivo di sentenza scritto in calce al presente verbale.
Il Giudice del lavoro
Claudio Michelucci
N. 515/2024 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato il seguente
D I S P O S I T I V O di sentenza nella causa iscritta al n. 515/2024 R.G. Lav. promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
in Omegna Via Novara n. 22, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luca ANGELERI e Mattia
ANGELERI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Torino, C.so Re
Umberto n. 71, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
, (c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentati e difesi, ex art. 417 bis, co. 1, cpc, dalla Funzionaria Dott.ssa Nadia Sbaffo, dipendente dell' Controparte_2
, e legalmente domiciliati presso l'
[...] [...]
, sito in Verbania, Via Annibale Rosa n. 20/c Controparte_2
PARTE CONVENUTA ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 515/2024 RG, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
a) accerta il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata in forza dei contratti a tempo determinato sottoscritti con il convenuto e dedotti in CP_1
giudizio, come utile ai fini della medesima progressione stipendiale prevista per il personale docente assunto a tempo indeterminato di pari qualifica;
b) per l'effetto, condanna il alla corresponsione alla Controparte_1 ricorrente delle differenze retributive maturate secondo le previsioni dei CCNL di settore succedutisi nel tempo, in relazione all'anzianità di servizio effettivamente maturata, nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente a ritroso dall'atto di costituzione in mora del 19.11.2024, e quantificate nella somma lorda di € 12.320,02 computata con riferimento al periodo 01.12.2020 al 31.3.2025, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della maturazione dei singoli crediti sino al saldo;
c) condanna, altresì, il ad inquadrare la ricorrente Controparte_1
nella classe stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio di cui al capo a) e nelle successive posizioni stipendiali via via maturande;
d) accerta il diritto di all'assegnazione della Carta Elettronica per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla l. 107/2015 per gli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il
[...]
, in persona del pro tempore, al pagamento in favore Controparte_1 CP_3
della ricorrente dell'importo nominale di € 2.000 tramite Carta Elettronica del Docente per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della l. 107/2015;
e) condanna il a pagare, a titolo di risarcimento del Controparte_1 danno derivante dall'abusiva reiterazione di contratti a termine, a favore della parte ricorrente, l'importo pari a 9 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre a interessi legali dal dovuto al saldo.
Condanna il resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che CP_1
liquida in euro 4.500 per competenze ed € 259 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Fissa in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione. Verbania, 7.5.2025
Il Giudice
Claudio Michelucci