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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 09/12/2024, n. 1036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 1036 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. N. 1789/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice on.
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1789/2024 promossa da:
), nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. MARZIA LELLI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Arezzo (AR), Via Guido Monaco, n.92
PARTE RICORRENTE
CONTRO
), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. GIUSEPPE PLACENTINO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio posto in S. Giovanni Rotondo (FG), Via Giuliani Marco, n. 18
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di regolamentazione delle condizioni dell'esercizio della responsabilità genitoriale
1
Conclusioni: la parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo, ovvero Pers secondo le seguenti conclusioni: “1) La figlia verrà affidata in maniera condivisa a
d entrambi i genitori e trascorrerà con il padre due pomeriggi a settimana dall' uscita dalla scuola fino al giorno dopo in cui il padre la accompagnerà e preleverà da scuola , preferibilmente il martedì e il giovedì oltre che a fine settimana alternati dal Venerdì sera alla domenica sera, salvo diversi accordi tra le parti e compatibilmente con gli impegni
e la volontà della bambina. Il padre dovrà garantire di portare e riprendere la figlia da pallavolo o da altra attività sportiva che quest'ultima volesse frequentare, almeno una Pers volta delle due a settimana in cui frequenta i detti corsi: 2) La terrà con se anche 15 giorni durante le vacanze estive anche non continuativi, concordando con la madre il periodo entro il 30 Maggio di ogni anno. Durante le feste Natalizie e Pasquali ogni genitore la terrà con se per un periodo uguale di tempo, curando che il Natale e la Pasqua siano alternati di anno in anno. 3) Il signor verserà la somma mensile Controparte_1
Pers di Euro 250 per il contributo al mantenimento di entro il giorno 15 di ogni mese a decorrere dal 12 Luglio 2024, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat oltre al 50% delle spese straordinarie stabilite nel protocollo delle prassi vigente presso il Tribunale di Arezzo da intendersi come qui' integralmente trascritto. L'assegno Unico verrà percepito a perfetta metà dai i genitori. 2) La casa familiare sita in Cortona, Fraz.
Camucia, Piazzale Europa n.12, rimarrà nella disponibilità della Signora che Parte_1
Pers vi abiterà con la figlia ove sarà collocata prevalentemente, fino al momento in cui la detta abitazione non verrà venduta ed il mutuo estinto. Nelle more le parti pagheranno
a perfetta metà il mutuo acceso per l'acquisto del detto appartamento. Con vittoria delle spese di lite.”
*
Conclusioni: la parte resistente ha concluso come da comparsa di costituzione, ovvero secondo le seguenti conclusioni:
“a) In primis, vadano accolte le conclusioni rassegnate dalla ricorrente ai punti nn.1 e 2 del ricorso introduttivo del giudizio (cfr. pagina 2); b) In secundis, per le ragioni che andrò nella prosecuzione a meglio argomentare, disporre che il sig. Controparte_1
Pers versi a titolo di mantenimento della figlia la somma complessiva di euro 150,00, entro il giorno 15 di ogni mese, somma rivalutabile secondo indici ISTAT, oltre il
2 concorso nella misura del 50% delle spese straordinarie, mediche e scolastiche nell'interesse della minore.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto
e di diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 473 bis 12 e ss., depositato in data 03.09.2024, la ricorrente Pt_1
ha chiesto che il Tribunale regolamentasse le condizioni di esercizio della
[...]
responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore nata ad [...] Persona_2
(AR) il 28.01.2016, dalla relazione more uxorio tra la stessa e Controparte_1
In particolare, la ricorrente ha chiesto che venga disposto l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente della stessa presso la madre. Sul punto, la ricorrente ha chiesto che venga confermata della disponibilità della casa familiare in suo favore oltre che il pagamento ad opera di entrambe le parti, nella misura del 50 % ciascuno, del mutuo acceso per la suddetta casa.
Ha, altresì, chiesto che venga disposto un determinato regime di visita padre – figlia e un contributo di mantenimento ordinario, a carico del resistente, pari ad € 250,00 mensili, da versare alla ricorrente entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In ordine all'assegno unico universale, ha chiesto che venisse stabilita la percezione dello stesso in favore di entrambe le parti nella misura del 50 % ciascuno.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 04.11.2024, il resistente ha chiesto l'accoglimento dei punti nn. 1 e 2 del ricorso introduttivo e Controparte_1
ha chiesto che venga disposto a suo carico un contributo a titolo di mantenimento pari ad
€ 150,00 mensili, da versare alla ricorrente entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Sul punto, il resistente ha rappresentato di essere comproprietario, insieme alla ricorrente, della casa familiare e che attualmente vive in un appartamento pagando un canone di locazione pari ad € 420,00, oltre le utenze domestiche.
All'esito dell'udienza del 21.11.2024 svolta ai sensi dell'art. 127 ter, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
3 Ciò premesso, rileva il Collegio quanto segue.
***
Nel merito, si osserva come le parti abbiano rassegnato conclusioni presso che corrispondenti e convergenti in ordine a tutte le domande avanzate da parte ricorrente, eccezion fatta per la quantificazione del contributo del padre al mantenimento della figlia minore.
In ordine ai punti, per così dire convergenti, ritiene questo Tribunale di poter far proprie le conclusioni delle parti, risultando queste rispondere agli interessi della minore.
Infatti, relativamente all'affidamento della minore non essendovi Persona_2
contrasto tra le parti, deve essere confermato l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori.
Parimenti si provvede in merito al collocamento della minore, in quanto le parti non contestano il collocamento prevalente presso la madre, pertanto, anche lo stesso deve essere confermato.
Inoltre, analogamente si provvede riguardo al regime di visita padre – figlia oltre che alla disponibilità della casa familiare in favore della ricorrente e al pagamento ad opera di entrambe le parti del mutuo acceso per l'acquisto della suddetta casa, in quanto le parti vi concordano.
Infine, in ordine alle questioni economiche, analizzata la condizione reddituale di parte resistente, ai sensi dell'art. 337 ter n. 4, comparata alle condizioni di parte ricorrente, si ritiene equo prevedere a carico del un contributo al mantenimento ordinario CP_1
della minore pari ad € 200,00 mensili, da versare alla ricorrente entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo attualmente in uso presso questo Tribunale, con decorrenza dalla data della domanda.
Riguardo l'assegno unico universale per la minore, posta la concorde domanda delle parti, questo dovrà essere percepito nella misura del 50 % ciascuno.
Quanto al profilo delle spese di lite, attesa la natura della causa e l'esito del giudizio, ritiene il Collegio opportuno disporre l'integrale compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando così dispone:
4 1) conferma l'affidamento condiviso della minore nata ad [...] il Persona_2
28.01.2016, con collocamento prevalente presso la madre, nella abitazione familiare posta in Cortona, Fraz. Camucia, Piazzale Europa, n.12;
2) ratifica l'accordo delle parti in ordine alla disponibilità della casa familiare da parte della ricorrente oltre in ordine al pagamento ad opera di entrambe le parti, nella Parte_1
misura del 50 % ciascuno, del mutuo acceso per la suddetta casa;
3) conferma il regime di visita indicato dai genitori, facendo sempre salvi i diversi ed eventuali migliori accordi tra gli stessi, per cui:
Pers
3.a) trascorrerà con il padre due pomeriggi a settimana dall' uscita dalla scuola fino al giorno dopo in cui il padre la accompagnerà e preleverà da scuola, preferibilmente il martedì e il giovedì oltre che a fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera, salvo diversi accordi tra le parti e compatibilmente con gli impegni e la volontà della bambina. Il padre dovrà garantire di portare e riprendere la figlia da pallavolo o da altra attività sportiva che quest'ultima volesse frequentare, almeno una volta delle due a Pers settimana in cui frequenta i detti corsi;
3.b) Il padre trascorrerà con la figlia 15 giorni durante le vacanze estive anche non continuativi, concordando con la madre il periodo entro il 30 Maggio di ogni anno.
Durante le feste Natalizie e Pasquali ogni genitore trascorrerà con la figlia un periodo uguale di tempo, curando che il Natale e la Pasqua siano alternati di anno in anno.
4) verserà a la somma di € 200,00 mensili, rivalutabili Controparte_1 Parte_1
annualmente, entro il giorno 15 di ogni mese, quale contributo al mantenimento ordinario
Pers di oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di Arezzo, con decorrenza dalla data della domanda;
5) l'assegno unico universale sarà percepito da ciascun genitore nella misura del 50 %;
6) spese di lite compensate.
Arezzo, così deciso alla camera di consiglio del 6 dicembre 2024.
Il Presidente est.
Dott.ssa Lucia Faltoni
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice on.
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1789/2024 promossa da:
), nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. MARZIA LELLI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Arezzo (AR), Via Guido Monaco, n.92
PARTE RICORRENTE
CONTRO
), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. GIUSEPPE PLACENTINO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio posto in S. Giovanni Rotondo (FG), Via Giuliani Marco, n. 18
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di regolamentazione delle condizioni dell'esercizio della responsabilità genitoriale
1
Conclusioni: la parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo, ovvero Pers secondo le seguenti conclusioni: “1) La figlia verrà affidata in maniera condivisa a
d entrambi i genitori e trascorrerà con il padre due pomeriggi a settimana dall' uscita dalla scuola fino al giorno dopo in cui il padre la accompagnerà e preleverà da scuola , preferibilmente il martedì e il giovedì oltre che a fine settimana alternati dal Venerdì sera alla domenica sera, salvo diversi accordi tra le parti e compatibilmente con gli impegni
e la volontà della bambina. Il padre dovrà garantire di portare e riprendere la figlia da pallavolo o da altra attività sportiva che quest'ultima volesse frequentare, almeno una Pers volta delle due a settimana in cui frequenta i detti corsi: 2) La terrà con se anche 15 giorni durante le vacanze estive anche non continuativi, concordando con la madre il periodo entro il 30 Maggio di ogni anno. Durante le feste Natalizie e Pasquali ogni genitore la terrà con se per un periodo uguale di tempo, curando che il Natale e la Pasqua siano alternati di anno in anno. 3) Il signor verserà la somma mensile Controparte_1
Pers di Euro 250 per il contributo al mantenimento di entro il giorno 15 di ogni mese a decorrere dal 12 Luglio 2024, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat oltre al 50% delle spese straordinarie stabilite nel protocollo delle prassi vigente presso il Tribunale di Arezzo da intendersi come qui' integralmente trascritto. L'assegno Unico verrà percepito a perfetta metà dai i genitori. 2) La casa familiare sita in Cortona, Fraz.
Camucia, Piazzale Europa n.12, rimarrà nella disponibilità della Signora che Parte_1
Pers vi abiterà con la figlia ove sarà collocata prevalentemente, fino al momento in cui la detta abitazione non verrà venduta ed il mutuo estinto. Nelle more le parti pagheranno
a perfetta metà il mutuo acceso per l'acquisto del detto appartamento. Con vittoria delle spese di lite.”
*
Conclusioni: la parte resistente ha concluso come da comparsa di costituzione, ovvero secondo le seguenti conclusioni:
“a) In primis, vadano accolte le conclusioni rassegnate dalla ricorrente ai punti nn.1 e 2 del ricorso introduttivo del giudizio (cfr. pagina 2); b) In secundis, per le ragioni che andrò nella prosecuzione a meglio argomentare, disporre che il sig. Controparte_1
Pers versi a titolo di mantenimento della figlia la somma complessiva di euro 150,00, entro il giorno 15 di ogni mese, somma rivalutabile secondo indici ISTAT, oltre il
2 concorso nella misura del 50% delle spese straordinarie, mediche e scolastiche nell'interesse della minore.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto
e di diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 473 bis 12 e ss., depositato in data 03.09.2024, la ricorrente Pt_1
ha chiesto che il Tribunale regolamentasse le condizioni di esercizio della
[...]
responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore nata ad [...] Persona_2
(AR) il 28.01.2016, dalla relazione more uxorio tra la stessa e Controparte_1
In particolare, la ricorrente ha chiesto che venga disposto l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente della stessa presso la madre. Sul punto, la ricorrente ha chiesto che venga confermata della disponibilità della casa familiare in suo favore oltre che il pagamento ad opera di entrambe le parti, nella misura del 50 % ciascuno, del mutuo acceso per la suddetta casa.
Ha, altresì, chiesto che venga disposto un determinato regime di visita padre – figlia e un contributo di mantenimento ordinario, a carico del resistente, pari ad € 250,00 mensili, da versare alla ricorrente entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In ordine all'assegno unico universale, ha chiesto che venisse stabilita la percezione dello stesso in favore di entrambe le parti nella misura del 50 % ciascuno.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 04.11.2024, il resistente ha chiesto l'accoglimento dei punti nn. 1 e 2 del ricorso introduttivo e Controparte_1
ha chiesto che venga disposto a suo carico un contributo a titolo di mantenimento pari ad
€ 150,00 mensili, da versare alla ricorrente entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Sul punto, il resistente ha rappresentato di essere comproprietario, insieme alla ricorrente, della casa familiare e che attualmente vive in un appartamento pagando un canone di locazione pari ad € 420,00, oltre le utenze domestiche.
All'esito dell'udienza del 21.11.2024 svolta ai sensi dell'art. 127 ter, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
3 Ciò premesso, rileva il Collegio quanto segue.
***
Nel merito, si osserva come le parti abbiano rassegnato conclusioni presso che corrispondenti e convergenti in ordine a tutte le domande avanzate da parte ricorrente, eccezion fatta per la quantificazione del contributo del padre al mantenimento della figlia minore.
In ordine ai punti, per così dire convergenti, ritiene questo Tribunale di poter far proprie le conclusioni delle parti, risultando queste rispondere agli interessi della minore.
Infatti, relativamente all'affidamento della minore non essendovi Persona_2
contrasto tra le parti, deve essere confermato l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori.
Parimenti si provvede in merito al collocamento della minore, in quanto le parti non contestano il collocamento prevalente presso la madre, pertanto, anche lo stesso deve essere confermato.
Inoltre, analogamente si provvede riguardo al regime di visita padre – figlia oltre che alla disponibilità della casa familiare in favore della ricorrente e al pagamento ad opera di entrambe le parti del mutuo acceso per l'acquisto della suddetta casa, in quanto le parti vi concordano.
Infine, in ordine alle questioni economiche, analizzata la condizione reddituale di parte resistente, ai sensi dell'art. 337 ter n. 4, comparata alle condizioni di parte ricorrente, si ritiene equo prevedere a carico del un contributo al mantenimento ordinario CP_1
della minore pari ad € 200,00 mensili, da versare alla ricorrente entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo attualmente in uso presso questo Tribunale, con decorrenza dalla data della domanda.
Riguardo l'assegno unico universale per la minore, posta la concorde domanda delle parti, questo dovrà essere percepito nella misura del 50 % ciascuno.
Quanto al profilo delle spese di lite, attesa la natura della causa e l'esito del giudizio, ritiene il Collegio opportuno disporre l'integrale compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando così dispone:
4 1) conferma l'affidamento condiviso della minore nata ad [...] il Persona_2
28.01.2016, con collocamento prevalente presso la madre, nella abitazione familiare posta in Cortona, Fraz. Camucia, Piazzale Europa, n.12;
2) ratifica l'accordo delle parti in ordine alla disponibilità della casa familiare da parte della ricorrente oltre in ordine al pagamento ad opera di entrambe le parti, nella Parte_1
misura del 50 % ciascuno, del mutuo acceso per la suddetta casa;
3) conferma il regime di visita indicato dai genitori, facendo sempre salvi i diversi ed eventuali migliori accordi tra gli stessi, per cui:
Pers
3.a) trascorrerà con il padre due pomeriggi a settimana dall' uscita dalla scuola fino al giorno dopo in cui il padre la accompagnerà e preleverà da scuola, preferibilmente il martedì e il giovedì oltre che a fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera, salvo diversi accordi tra le parti e compatibilmente con gli impegni e la volontà della bambina. Il padre dovrà garantire di portare e riprendere la figlia da pallavolo o da altra attività sportiva che quest'ultima volesse frequentare, almeno una volta delle due a Pers settimana in cui frequenta i detti corsi;
3.b) Il padre trascorrerà con la figlia 15 giorni durante le vacanze estive anche non continuativi, concordando con la madre il periodo entro il 30 Maggio di ogni anno.
Durante le feste Natalizie e Pasquali ogni genitore trascorrerà con la figlia un periodo uguale di tempo, curando che il Natale e la Pasqua siano alternati di anno in anno.
4) verserà a la somma di € 200,00 mensili, rivalutabili Controparte_1 Parte_1
annualmente, entro il giorno 15 di ogni mese, quale contributo al mantenimento ordinario
Pers di oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di Arezzo, con decorrenza dalla data della domanda;
5) l'assegno unico universale sarà percepito da ciascun genitore nella misura del 50 %;
6) spese di lite compensate.
Arezzo, così deciso alla camera di consiglio del 6 dicembre 2024.
Il Presidente est.
Dott.ssa Lucia Faltoni
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