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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 1024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1024 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1024/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
16/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1056/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Locri - Via Matteotti N. 152 89044 Locri RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Difensore_3 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 598 2024 TARI 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6150/2025 depositato il
22/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste e si riporta
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 ha proposto ricorso avverso l'accertamento esecutivo TARI n. 2024/598 del 5/11/2024 - cod. ident. 3948, riferito alla T.A.R.I. per l'anno 2015 del Comune (importo di € 683,14), notificato in data 21/11/2024 da Sogert SpA.
Eccepisce l'intervenuta prescrizione della pretesa.
Ha presentato controdeduzioni il Comune di Locri, eccependo che al contribuente, dopo un avviso bonario trasmesso con posta ordinaria, era stato inviato il sollecito di pagamento n. 2021/3943 dell'11/02/2021, cod. ident. 3948, notificato in data 17/03/2021, per cui non è maturato il termine prescrizionale (dovendosi anche tenere conto della sopravvenienza della normativa emergenziale).
Ha presentato controdeduzioni Sogert SpA, eccependo che la pretesa di pagamento è divenuta definitiva e incontestabile poiché al ricorrente è stato notificato l'atto presupposto all'avviso di accertamento esecutivo, per cui il credito è divenuto certo, liquido ed esigibile;
sul punto specifica, analogamente al resistente Comune, essere stato notificato il sollecito di pagamento n. 2021/3943, con interruzione del termine prescrizionale.
Ha presentato memorie parte ricorrente, contestando la notifica del sollecito.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, per cui va rigettato.
ILe parti resistenti Comune di Locri e Sogert SpA hanno conformemente dimostrato che il ricorrente ha ricevuto, prima dell'atto opposto, il sollecito di pagamento n. 2021/3943 dell'11/02/2021, cod. ident. 3948, notificato in data 17/03/2021, per cui, fino alla data di notifica dell'atto opposto, non è maturato il termine prescrizionale quinquennale normativamente previsto.
Va inoltre disatteso quanto rappresentato da parte ricorrente con le memorie illustrative, dovendosi ritenere che, per la notifica di atti con il servizio postale ordinario (con applicabilità, quindi, del regolamento postale, senza necessità di comunicazione di avvenuta notifica a persona diversa dal destinatario), la consegna presso la residenza del destinatario fa ragionevolmente presumere che il destinatario stesso venga a conoscenza del contenuto dell'atto ricevuto.
Va inoltre ritenuto che il resistente Comune ha anche fondatamente esplicitato la tempestività del presupposto sollecito, trasmesso e notificato in pendenza della proroga di 85 giorni del termine di notifica riferito al 2015 (ordinariamente la scadenza sarebbe stata al 31.12.2020), derivante dalla sopravvenienza della normativa emergenziale. Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 150,00 (centocinquanta) in favore di ciascuna delle due parti resistenti, con distrazione per entrambe.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
16/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1056/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Locri - Via Matteotti N. 152 89044 Locri RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Difensore_3 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 598 2024 TARI 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6150/2025 depositato il
22/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste e si riporta
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 ha proposto ricorso avverso l'accertamento esecutivo TARI n. 2024/598 del 5/11/2024 - cod. ident. 3948, riferito alla T.A.R.I. per l'anno 2015 del Comune (importo di € 683,14), notificato in data 21/11/2024 da Sogert SpA.
Eccepisce l'intervenuta prescrizione della pretesa.
Ha presentato controdeduzioni il Comune di Locri, eccependo che al contribuente, dopo un avviso bonario trasmesso con posta ordinaria, era stato inviato il sollecito di pagamento n. 2021/3943 dell'11/02/2021, cod. ident. 3948, notificato in data 17/03/2021, per cui non è maturato il termine prescrizionale (dovendosi anche tenere conto della sopravvenienza della normativa emergenziale).
Ha presentato controdeduzioni Sogert SpA, eccependo che la pretesa di pagamento è divenuta definitiva e incontestabile poiché al ricorrente è stato notificato l'atto presupposto all'avviso di accertamento esecutivo, per cui il credito è divenuto certo, liquido ed esigibile;
sul punto specifica, analogamente al resistente Comune, essere stato notificato il sollecito di pagamento n. 2021/3943, con interruzione del termine prescrizionale.
Ha presentato memorie parte ricorrente, contestando la notifica del sollecito.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, per cui va rigettato.
ILe parti resistenti Comune di Locri e Sogert SpA hanno conformemente dimostrato che il ricorrente ha ricevuto, prima dell'atto opposto, il sollecito di pagamento n. 2021/3943 dell'11/02/2021, cod. ident. 3948, notificato in data 17/03/2021, per cui, fino alla data di notifica dell'atto opposto, non è maturato il termine prescrizionale quinquennale normativamente previsto.
Va inoltre disatteso quanto rappresentato da parte ricorrente con le memorie illustrative, dovendosi ritenere che, per la notifica di atti con il servizio postale ordinario (con applicabilità, quindi, del regolamento postale, senza necessità di comunicazione di avvenuta notifica a persona diversa dal destinatario), la consegna presso la residenza del destinatario fa ragionevolmente presumere che il destinatario stesso venga a conoscenza del contenuto dell'atto ricevuto.
Va inoltre ritenuto che il resistente Comune ha anche fondatamente esplicitato la tempestività del presupposto sollecito, trasmesso e notificato in pendenza della proroga di 85 giorni del termine di notifica riferito al 2015 (ordinariamente la scadenza sarebbe stata al 31.12.2020), derivante dalla sopravvenienza della normativa emergenziale. Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 150,00 (centocinquanta) in favore di ciascuna delle due parti resistenti, con distrazione per entrambe.