Articolo 2 della Legge 30 luglio 1998, n. 294
Articolo 1Articolo 3
Versione
21 agosto 1998
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data allo scambio di lettere di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore al momento del perfezionamento delle notifiche con cui le Parti si comunicano l'avvenuto espletamento delle procedure previste dalle legislazioni nazionali.
Entrata in vigore il 21 agosto 1998