Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 02/02/2026, n. 1582
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Nullità della cartella di pagamento per omessa notifica degli avvisi di accertamento

    Il giudice ha ritenuto fondata l'eccezione di nullità della cartella di pagamento per omessa notifica degli avvisi di accertamento, poiché la documentazione in atti non includeva la prova della notifica dell'atto prodromico.

  • Altro
    Decadenza e prescrizione del diritto alla pretesa creditoria

    Il giudice ha assorbito questo motivo in quanto ha accolto il ricorso per altra ragione.

  • Altro
    Invito all'esercizio del potere di autotutela per mancanza di prova dell'avvenuta notificazione degli atti prodromici

    Il giudice ha assorbito questo motivo in quanto ha accolto il ricorso per altra ragione.

  • Accolto
    Carenza di legittimazione passiva

    Il giudice ha riconosciuto la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate.

  • Rigettato
    Rigetto del ricorso

    Il giudice ha accolto il ricorso del contribuente, rigettando implicitamente la richiesta dell'Agenzia.

  • Altro
    Spese di giudizio

    Le spese di giudizio sono state poste a carico della Regione Campania, mentre per l'Agenzia delle Entrate sono state dichiarate nulle.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 02/02/2026, n. 1582
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 1582
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo