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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 02/02/2026, n. 1582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1582 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1582/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BIANCO BRUNA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13688/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250020299775000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig. Ricorrente_1, rappresentata e difesa dell'avv.to Difensore_1
contro
Agenzia delle entrate IO e Regione Campania, impugna Cartella di pagamento in epigrafe.
Eccepisce:
- nullità della cartella di pagamento impugnata – omessa notifica degli avvisi di accertamento;
- omessa notifica degli atti interruttivi – intervenuta prescrizione\decadenza del diritto alla pretesa creditoria;
- invito all'esercizio del potere di autotutela per mancanza di prova dell'avvenuta notificazione degli atti prodromici all'intimazione impugnata.
Chiede:
- annullamento degli atti impugnati;
- decadenza e prescrizione;
- spese diritti ed onorari, I.V.A. e C.P.A. nonché 15 % per spese generali su diritti e onorari come per legge con attribuzione all' avvocato anticipatario.
Si costituisce in giudizio Agenzia delle entrate IO.
Chiede:
- carenza di legittimazione passiva;
- rigettare il ricorso;
- spese di giudizio.
Non si costituisce in giudizio Regione Campania.
All'Udienza del 29/01/2026 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Si osserva:
- che è fondata l'ecezione di nullità della cartella di pagamento impugnata – omessa notifica degli avvisi di accertamento. Nella documentazione in atti non è presente la notifica dell'atto prodromico all'atto impugnato.
Regione Campania rimane contumace.
Riconosce per Agenzia delle entrate IO la carenza di legittimazione passiva.
Assorbiti gli altri motivi.
Nel caso in esame il ricorso è accolto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica accoglie il ricorso.
Condanna Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente che liquida complessivamente in euro 100,00 oltre I.V.A. e C.P.A. nonché 15 % per spese generali su diritti e onorari come per legge con attribuzione all' avv.to Difensore_1 che si dichiara anticipatario.
Spese nulle per Agenzia delle entrate IO.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BIANCO BRUNA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13688/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250020299775000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig. Ricorrente_1, rappresentata e difesa dell'avv.to Difensore_1
contro
Agenzia delle entrate IO e Regione Campania, impugna Cartella di pagamento in epigrafe.
Eccepisce:
- nullità della cartella di pagamento impugnata – omessa notifica degli avvisi di accertamento;
- omessa notifica degli atti interruttivi – intervenuta prescrizione\decadenza del diritto alla pretesa creditoria;
- invito all'esercizio del potere di autotutela per mancanza di prova dell'avvenuta notificazione degli atti prodromici all'intimazione impugnata.
Chiede:
- annullamento degli atti impugnati;
- decadenza e prescrizione;
- spese diritti ed onorari, I.V.A. e C.P.A. nonché 15 % per spese generali su diritti e onorari come per legge con attribuzione all' avvocato anticipatario.
Si costituisce in giudizio Agenzia delle entrate IO.
Chiede:
- carenza di legittimazione passiva;
- rigettare il ricorso;
- spese di giudizio.
Non si costituisce in giudizio Regione Campania.
All'Udienza del 29/01/2026 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Si osserva:
- che è fondata l'ecezione di nullità della cartella di pagamento impugnata – omessa notifica degli avvisi di accertamento. Nella documentazione in atti non è presente la notifica dell'atto prodromico all'atto impugnato.
Regione Campania rimane contumace.
Riconosce per Agenzia delle entrate IO la carenza di legittimazione passiva.
Assorbiti gli altri motivi.
Nel caso in esame il ricorso è accolto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica accoglie il ricorso.
Condanna Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente che liquida complessivamente in euro 100,00 oltre I.V.A. e C.P.A. nonché 15 % per spese generali su diritti e onorari come per legge con attribuzione all' avv.to Difensore_1 che si dichiara anticipatario.
Spese nulle per Agenzia delle entrate IO.