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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/02/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. 11181/2023
ROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 ND GI OS AN CAROSO Controparte_1
2 Per_1 Parte_1
3 Controparte_2
4 Controparte_3
5 Controparte_4
6 Controparte_5
7 Controparte_6
8 Controparte_7
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_8
Verbale di causa Udienza 06.02.2025 alle ore 14,00 e seguenti innanzi al dott. Giovanni
Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. CP_1 Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. fa presente che la discendenza è materna e post Unità d'Italia. Si riporta al CP_1 ricorso e ne chiede l'accoglimento. Esonera il Giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza e depositata sul PCT
IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza alle ore 15,25
Il Giudice
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 11181/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 11181 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore 1 ND GI OS Controparte_9
2 Controparte_10
3 CP_2 Controparte_2
4 Controparte_3
5 Controparte_4
6 Controparte_5
7 Controparte_6
8 Controparte_7
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_8
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 06.02.2025
Dott. Giovanni Calasso 2
Con ricorso depositato in data 02.08.2023
1. ND GI OS AN CAROSO, nata in [...] il [...], C.F.
, residente in [...]n° 490, Fortaleza (CE, Brasile); C.F._1
2. , nata in [...] il [...], ivi Controparte_10 residente, C.F. residente in [...]n° 235, Sorocaba (SP, C.F._2
Brasile);
3. , nata in [...] il [...], ivi residente, Controparte_2
C.F. residente in [...]n° 299, Campinas (SP, Brasile); C.F._3
4. , nato in [...] il [...], ivi residente, C.F. Controparte_3
residente in [...]n° 3260, Fortaleza (CE, C.F._4 Brasile);
5. , nato in [...] il [...], ivi residente, C.F. Controparte_4
residente in [...]n° 3260, Fortaleza (CE, C.F._5 Brasile);
6. , nato in [...] il [...], ivi residente, C.F. Controparte_5
, residente in [...]n° 235, Sorocaba (SP, Brasile). C.F._6
per i minori:
7. , nato in [...] il [...], ivi residente, e per esso i Controparte_11 genitori e;
Controparte_10 Controparte_12
8. , nata in [...] il [...], ivi residente, e per essa i genitori Persona_2
e Controparte_2 Persona_3
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_8 formulando le seguenti conclusioni:
accertare e dichiarare la cittadinanza italiana sin dalla nascita ai IG.ri:
1. ND GI OS AN CAROSO, nata in [...] il [...];
2. , nata in [...] il [...]; Controparte_10
3. , nata in [...] il [...]; Controparte_2
4. , nato in [...] il [...]; Controparte_3
5. , nato in [...] il [...]; Controparte_4
6. , nato in [...] il [...]; Controparte_5 per i minori:
7. , nato in [...] il [...]; Controparte_11
8. , nata in [...] il [...]; Persona_2 conseguentemente ordinare al e, per esso, all'Ufficiale di Stato civile Controparte_8 competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di
Dott. Giovanni Calasso 3
stato civile, della cittadinanza, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari.
A sostegno della domanda precisavano che:
erano discendenti del cittadino italiano nato in [...] nel Comune di Rovigo Persona_4
(RO) il 09.10.1883, figlio di e , il quale emigrava in Brasile, Persona_5 Parte_2 stabilendovisi definitivamente senza tuttavia acquisire la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione;
- dall'unione tra il IG. e la IG.ra , nascevano: Persona_4 Persona_6
• in data 17.06.1910 la IG.ra che in data 09.04.1928 contraeva Parte_3 matrimonio con il IG. e dall'unione nasceva: Parte_4
➢ in data 11.09.1929 la IG.ra che, in data Parte_5
19.09.1953 contraeva matrimonio con il IG. dall'unione Persona_7 nasceva:
✓ in data 20.01.1959 il IG. che in data Parte_6
30.10.1981 contraeva matrimonio con la IG.ra Persona_8
e in costanza del predetto matrimonio, nasceva:
❖ in data 15.02.1982 la IG.ra Controparte_2 CP_2
Dall'unione tra la IG.ra
[...] Controparte_2 CP_2 e il IG. , nasceva:
[...] Parte_7
▪ in data 08.01.2021 la minore Persona_2
• in data 09.09.1925 la IG.ra che in data 23.06.1945 contraeva Parte_8 matrimonio con il IG. e in costanza del predetto matrimonio, Persona_9 nascevano rispettivamente:
➢ in data 11.02.1947 il IG. che in data 29.04.1972 il Persona_10 contraeva matrimonio con la IG.ra e n costanza del Persona_11 predetto matrimonio, nasceva:
✓ in data 06.05.1979 la IG.ra che in Controparte_10 data 05.05.2007 contraeva matrimonio con il IG. CP_13
e in costanza del predetto matrimonio, nascevano
[...] rispettivamente:
❖ in data 20.10.2002 Controparte_5
❖ in data 28.07.2008 il minore Controparte_11
➢ in data 18.03.1957 la IG.ra ND GI OS NT che, in data 25.02.1984, contraeva matrimonio con il IG. e in Persona_12 costanza del predetto matrimonio, nascevano rispettivamente:
✓ in data 07.10.1985 il IG. che, in data Controparte_3
13.10.2017 contraeva matrimonio con la IG.ra Persona_13
[...]
✓ in data 19.12.1988 il IG. Parte_9
[...] [.
. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Il Procuratore della Repubblica di Venezia nulla ha opposto
Dott. Giovanni Calasso 4
DIRITTO
Alla luce dei fatti sopra esposti, il ricorrente è discendente del cittadino italiano sig. Per_4
nato in [...] nel Comune di Rovigo (RO) il 09.10.1883, che trasmetteva la
[...] cittadinanza italiana alle figlie e . Parte_3 Parte_8 La IG.ra contraendo matrimonio in data 17.06.1910 con il IG. Parte_3 Parte_4
cittadino brasiliano, e procreando prima dell'anno 1948, non ha potuto
[...] trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana per linea materna ai figli e ai discendenti che ne sono seguiti, sino agli odierni ricorrenti.
Analogamente la IG.ra contraendo matrimonio in data 23.06.1945 Parte_8 contraeva matrimonio con il IG. cittadino brasiliano, e procreando Persona_9 prima dell'anno 1948, non ha potuto trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana per linea materna ai figli e ai discendenti che ne sono seguiti, sino agli odierni ricorrenti.
Da tale linea di discendenza emerge un passaggio per linea femminile intervenuto prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (1/01/1948), che ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis da madre a figlio perché la legge in vigore a quel tempo prevedeva – da un lato - il riconoscimento della cittadinanza solo per via paterna e, dall'altro, stabiliva la perdita dello status civitatis per la donna unita in matrimonio con coniuge straniero.
Attualmente, la disciplina specifica dell'acquisto, della perdita e del riacquisto della cittadinanza italiana è contenuta nella legge 5 Febbraio 1992, n. 91 e nei relativi regolamenti di esecuzione approvati con D.P.R. 12 Ottobre 1993, n. 572, e con D.P.R. 18 Aprile 1994, n.
362, rispettando la precedente disciplina giuridica contenuta nella legge 13 Giugno 1912 n.
555 con modifiche riguardanti l'accoglimento della giurisprudenza. La legge 05 Febbraio 1992, n. 91 ha introdotto l'attuale disciplina giuridica sulla materia confermando la prevalenza dello ius sanguinis ai fini dell'attribuzione della cittadinanza italiana pur assumendo prevalenza anche gli status familiari con l'affermazione della piena parità tra uomo e donna.
Con sentenza 12/07/2022, n. 354 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili ha precisato che il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è permanente, imprescrittibile e di uguale rappresentazione, ovvero indipendentemente dal fatto che l'antenato italiano sia di genere maschile e/o femminile.
Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale (sentenza 28 Gennaio 1983, n° 30 ) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n.1, della legge 13 Giugno 1912, n° 555 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione Italiana, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina., mentre la sentenza della Corte
Costituzionale 9 Aprile 1975, n° 87 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3 e 29 della Carta Costituzionale, l'art. 10 della legge 13 Giugno 1912
n. 555 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna italiana coniugata con persona straniera, il tutto indipendentemente dalla volontà della donna stessa. Detta sentenza ha trovato applicazione però solo per i discendenti di donne e madri italiane nati dal 1 Gennaio 1948 ad oggi, escludendo la prole venuta alla luce prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana E ciò fino a quando la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 25 Febbraio 2009, n° 4466 ) ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di
Dott. Giovanni Calasso 5
conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. La predetta sentenza ha, pertanto, affermato i seguenti principi:
“La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge
n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando il ricorrente cittadino italiano e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_8 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_8 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_8 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicanOSi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_8 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata ed allegazione al verbale alle ore
15,25
Lecce-Venezia,, 06.02.2025
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 6
Dott. Giovanni Calasso 7
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. 11181/2023
ROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 ND GI OS AN CAROSO Controparte_1
2 Per_1 Parte_1
3 Controparte_2
4 Controparte_3
5 Controparte_4
6 Controparte_5
7 Controparte_6
8 Controparte_7
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_8
Verbale di causa Udienza 06.02.2025 alle ore 14,00 e seguenti innanzi al dott. Giovanni
Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. CP_1 Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. fa presente che la discendenza è materna e post Unità d'Italia. Si riporta al CP_1 ricorso e ne chiede l'accoglimento. Esonera il Giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza e depositata sul PCT
IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza alle ore 15,25
Il Giudice
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 11181/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 11181 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore 1 ND GI OS Controparte_9
2 Controparte_10
3 CP_2 Controparte_2
4 Controparte_3
5 Controparte_4
6 Controparte_5
7 Controparte_6
8 Controparte_7
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_8
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 06.02.2025
Dott. Giovanni Calasso 2
Con ricorso depositato in data 02.08.2023
1. ND GI OS AN CAROSO, nata in [...] il [...], C.F.
, residente in [...]n° 490, Fortaleza (CE, Brasile); C.F._1
2. , nata in [...] il [...], ivi Controparte_10 residente, C.F. residente in [...]n° 235, Sorocaba (SP, C.F._2
Brasile);
3. , nata in [...] il [...], ivi residente, Controparte_2
C.F. residente in [...]n° 299, Campinas (SP, Brasile); C.F._3
4. , nato in [...] il [...], ivi residente, C.F. Controparte_3
residente in [...]n° 3260, Fortaleza (CE, C.F._4 Brasile);
5. , nato in [...] il [...], ivi residente, C.F. Controparte_4
residente in [...]n° 3260, Fortaleza (CE, C.F._5 Brasile);
6. , nato in [...] il [...], ivi residente, C.F. Controparte_5
, residente in [...]n° 235, Sorocaba (SP, Brasile). C.F._6
per i minori:
7. , nato in [...] il [...], ivi residente, e per esso i Controparte_11 genitori e;
Controparte_10 Controparte_12
8. , nata in [...] il [...], ivi residente, e per essa i genitori Persona_2
e Controparte_2 Persona_3
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_8 formulando le seguenti conclusioni:
accertare e dichiarare la cittadinanza italiana sin dalla nascita ai IG.ri:
1. ND GI OS AN CAROSO, nata in [...] il [...];
2. , nata in [...] il [...]; Controparte_10
3. , nata in [...] il [...]; Controparte_2
4. , nato in [...] il [...]; Controparte_3
5. , nato in [...] il [...]; Controparte_4
6. , nato in [...] il [...]; Controparte_5 per i minori:
7. , nato in [...] il [...]; Controparte_11
8. , nata in [...] il [...]; Persona_2 conseguentemente ordinare al e, per esso, all'Ufficiale di Stato civile Controparte_8 competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di
Dott. Giovanni Calasso 3
stato civile, della cittadinanza, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari.
A sostegno della domanda precisavano che:
erano discendenti del cittadino italiano nato in [...] nel Comune di Rovigo Persona_4
(RO) il 09.10.1883, figlio di e , il quale emigrava in Brasile, Persona_5 Parte_2 stabilendovisi definitivamente senza tuttavia acquisire la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione;
- dall'unione tra il IG. e la IG.ra , nascevano: Persona_4 Persona_6
• in data 17.06.1910 la IG.ra che in data 09.04.1928 contraeva Parte_3 matrimonio con il IG. e dall'unione nasceva: Parte_4
➢ in data 11.09.1929 la IG.ra che, in data Parte_5
19.09.1953 contraeva matrimonio con il IG. dall'unione Persona_7 nasceva:
✓ in data 20.01.1959 il IG. che in data Parte_6
30.10.1981 contraeva matrimonio con la IG.ra Persona_8
e in costanza del predetto matrimonio, nasceva:
❖ in data 15.02.1982 la IG.ra Controparte_2 CP_2
Dall'unione tra la IG.ra
[...] Controparte_2 CP_2 e il IG. , nasceva:
[...] Parte_7
▪ in data 08.01.2021 la minore Persona_2
• in data 09.09.1925 la IG.ra che in data 23.06.1945 contraeva Parte_8 matrimonio con il IG. e in costanza del predetto matrimonio, Persona_9 nascevano rispettivamente:
➢ in data 11.02.1947 il IG. che in data 29.04.1972 il Persona_10 contraeva matrimonio con la IG.ra e n costanza del Persona_11 predetto matrimonio, nasceva:
✓ in data 06.05.1979 la IG.ra che in Controparte_10 data 05.05.2007 contraeva matrimonio con il IG. CP_13
e in costanza del predetto matrimonio, nascevano
[...] rispettivamente:
❖ in data 20.10.2002 Controparte_5
❖ in data 28.07.2008 il minore Controparte_11
➢ in data 18.03.1957 la IG.ra ND GI OS NT che, in data 25.02.1984, contraeva matrimonio con il IG. e in Persona_12 costanza del predetto matrimonio, nascevano rispettivamente:
✓ in data 07.10.1985 il IG. che, in data Controparte_3
13.10.2017 contraeva matrimonio con la IG.ra Persona_13
[...]
✓ in data 19.12.1988 il IG. Parte_9
[...] [.
. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Il Procuratore della Repubblica di Venezia nulla ha opposto
Dott. Giovanni Calasso 4
DIRITTO
Alla luce dei fatti sopra esposti, il ricorrente è discendente del cittadino italiano sig. Per_4
nato in [...] nel Comune di Rovigo (RO) il 09.10.1883, che trasmetteva la
[...] cittadinanza italiana alle figlie e . Parte_3 Parte_8 La IG.ra contraendo matrimonio in data 17.06.1910 con il IG. Parte_3 Parte_4
cittadino brasiliano, e procreando prima dell'anno 1948, non ha potuto
[...] trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana per linea materna ai figli e ai discendenti che ne sono seguiti, sino agli odierni ricorrenti.
Analogamente la IG.ra contraendo matrimonio in data 23.06.1945 Parte_8 contraeva matrimonio con il IG. cittadino brasiliano, e procreando Persona_9 prima dell'anno 1948, non ha potuto trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana per linea materna ai figli e ai discendenti che ne sono seguiti, sino agli odierni ricorrenti.
Da tale linea di discendenza emerge un passaggio per linea femminile intervenuto prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (1/01/1948), che ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis da madre a figlio perché la legge in vigore a quel tempo prevedeva – da un lato - il riconoscimento della cittadinanza solo per via paterna e, dall'altro, stabiliva la perdita dello status civitatis per la donna unita in matrimonio con coniuge straniero.
Attualmente, la disciplina specifica dell'acquisto, della perdita e del riacquisto della cittadinanza italiana è contenuta nella legge 5 Febbraio 1992, n. 91 e nei relativi regolamenti di esecuzione approvati con D.P.R. 12 Ottobre 1993, n. 572, e con D.P.R. 18 Aprile 1994, n.
362, rispettando la precedente disciplina giuridica contenuta nella legge 13 Giugno 1912 n.
555 con modifiche riguardanti l'accoglimento della giurisprudenza. La legge 05 Febbraio 1992, n. 91 ha introdotto l'attuale disciplina giuridica sulla materia confermando la prevalenza dello ius sanguinis ai fini dell'attribuzione della cittadinanza italiana pur assumendo prevalenza anche gli status familiari con l'affermazione della piena parità tra uomo e donna.
Con sentenza 12/07/2022, n. 354 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili ha precisato che il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è permanente, imprescrittibile e di uguale rappresentazione, ovvero indipendentemente dal fatto che l'antenato italiano sia di genere maschile e/o femminile.
Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale (sentenza 28 Gennaio 1983, n° 30 ) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n.1, della legge 13 Giugno 1912, n° 555 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione Italiana, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina., mentre la sentenza della Corte
Costituzionale 9 Aprile 1975, n° 87 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3 e 29 della Carta Costituzionale, l'art. 10 della legge 13 Giugno 1912
n. 555 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna italiana coniugata con persona straniera, il tutto indipendentemente dalla volontà della donna stessa. Detta sentenza ha trovato applicazione però solo per i discendenti di donne e madri italiane nati dal 1 Gennaio 1948 ad oggi, escludendo la prole venuta alla luce prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana E ciò fino a quando la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 25 Febbraio 2009, n° 4466 ) ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di
Dott. Giovanni Calasso 5
conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. La predetta sentenza ha, pertanto, affermato i seguenti principi:
“La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge
n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando il ricorrente cittadino italiano e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_8 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_8 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_8 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicanOSi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_8 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata ed allegazione al verbale alle ore
15,25
Lecce-Venezia,, 06.02.2025
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
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