Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 27/02/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 383/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE nella seguente composizione
Dott.ssa Tiziana Longu Presidente
Dott. Salvatore Falzoi Giudice
Dott. Cosimo Gabbani Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 383 dell'anno 2024 avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto promossa da
, nata a [...] il [...], C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. ANGELA NANNI, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Nuoro (NU) in Via Antonio Mereu n. 47 e , nato a [...] il Parte_2
12/05/1991, C.F. con il patrocinio dell'Avv. GIAN MICHELE CANIO e C.F._2 dell'Avv. ANNALISA LANDE, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio, sito in Nuoro (NU) in Via Monsignor Cogoni n. 2.
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti:
«I) I coniugi vivranno separati mantenendo il reciproco rispetto e comunicandosi l'un l'altro i rispettivi indirizzi e recapiti telefonici, eventuali cambi di domicilio, per consentire eventuali comunicazioni riguardanti il figlio, anche da parte di terzi (istituzioni scolastiche o altro).
II) Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, stabilendo che sia Per_1 collocato e domiciliato presso la madre, nella casa coniugale in locazione alla medesima sita in
Gavoi, via S. Satta n. 86, ove il minore ha sempre abitato, abitazione familiare che verrà per l'effetto assegnata alla . Pt_1
I genitori continueranno ad esercitare entrambi la potestà genitoriale, adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del figlio nell'assoluto rispetto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, anche nelle attività formative extrascolastiche, sportive e ricreative che svilupperà con l'età. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la potestà separatamente, impegnandosi a condividere le scelte educative per il minore nonché a farle osservare anche dai rispettivi nuclei parentali e/o amicali.
I coniugi rappresentano che il minore oltre a frequentare la scuola dell'infanzia del paese che lo impegna dal lunedì al venerdì (dalle 8.00 alle 16.00) ha rapporti continuativi e costanti con i rispettivi nuclei parentali e, anche al di fuori della scuola, con gli amici e compagni della sua stessa
età. I ricorrenti concordano le modalità di accudimento e gestione del figlio minore secondo il
PIANO GENITORIALE come appresso:
- Il minore, compatibilmente alle esigenze di frequentazione scolastica e/o di svago e/o ricreative dello stesso, previo accordo in tal senso tra i coniugi, avrà la facoltà di visitare e stare con il padre ogni qual volta lo vorrà/vorranno;
- Il padre potrà tenere in ogni caso il minore con sé presso l'abitazione paterna a fine settimana alterni, dalle ore 13.00 del sabato alle ore 08.00 del lunedì allorquando lo stesso lo accompagnerà all'asilo; durante la settimana il minore starà comunque con il padre per almeno due pomeriggi alla settimana, nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 19.00 alle ore 21.30- nella settimana nella quale pernotterà da lui per il week end e, nelle giornate del lunedì, mercoledì e venerdì Per_1
(sempre dalle ore 19.00 alle ore 21.30), allorquando il bambino trascorrerà il fine settimana con la madre, salvo diversi accordi tra i coniugi o diverse richieste da parte del minore. Resta inteso che sarà il padre a prendere e riaccompagnare il minore dall'abitazione materna.
Il padre, per l'intera settimana nella quale il minore ha trascorso il fine settimana con il medesimo, accompagnerà quotidianamente il minore a scuola per tutta la settimana, mentre la madre si curerà di riprenderlo.
I genitori si impegnano a far svolgere al figlio le attività scolastiche, extrascolastiche e sportive nei giorni in cui il minore si trova collocato presso le rispettive abitazioni, con aiuto e reciproca collaborazione per l'eventualità di concomitanti impegni lavorativi di ciascun genitore.
I coniugi potranno essere presenti alla festa di compleanno del bambino, al primo giorno di scuola, ai futuri colloqui con gli insegnanti, al ritiro delle pagelle, nonché alla prima comunione, cresima ed ogni altra ricorrenza significativa del medesimo.
I coniugi si comunicheranno tempestivamente eventuali problemi di salute del figlio, necessità di controlli e visite mediche, situazioni ed obblighi vaccinali, onde consentire all'altro genitore di potervi provvedere in maniera adeguata durante la permanenza del minore presso di lui e/o per accompagnarlo alle eventuali visite specialistiche.
- Il minore trascorrerà le vacanze Natalizie e Pasquali con ciascun genitore in modo alterno (vale a dire la giornata di Natale con uno e quella di Capodanno con l'altro, ad anni alterni, così come la giornata di Pasqua con uno e quella del lunedì dell'Angelo con l'altro, sempre ad anni alterni), periodo nel quale i coniugi potranno concordare il pernottamento presso il padre anche per più giornate consecutive, salvi diversi accordi tra i medesimi o diverse richieste da parte del minore.
- Il padre potrà trascorrere con il figlio le vacanze estive per un periodo di dieci giorni anche consecutivi- salva comunque ogni diversa e concorde determinazione tra i genitori – nel periodo coincidente con le proprie ferie;
ad un uguale numero di giorni avrà diritto la madre, impegnandosi quest'ultima ad individuare un arco temporale non sovrapposto a quello del padre e viceversa per il padre. Il periodo delle vacanze estive dovrà essere preventivamente comunicato all'altro genitore con congruo anticipo. I coniugi prestano sin d'ora il proprio reciproco consenso, al rilascio e al rinnovo del passaporto del minore. Resta inteso che durante la permanenza del minore dall'uno o l'altro genitore per le ferie estive e/o i viaggi fuori sede è sospeso il diritto di visita dell'altro genitore, salvo diversi accordi tra i coniugi o diverse richieste del minore.
- Rimane ferma la possibilità per i coniugi, previo accordo tra gli stessi, di mutare le suddette modalità di frequentazione e visita in ragione di reciproche necessità lavorative che dovessero venire di volta in volta in rilievo o in dipendenza di eventuali specifiche e motivate richieste del minore.
- I coniugi concordano che l'assegno unico mensile erogato dall'Inps per il minore verrà percepito interamente dalla madre, mediante versamento diretto sul proprio c.c. bancario. Il padre contribuirà RG 383/2024
alle spese di mantenimento del minore mediante versamento di assegno complessivo di euro Per_1
500,00 mensili da corrispondere mediante versamento su c.c. intestato alla coniuge acceso presso il
Banco di Sardegna agenzia di Gavoi (IBAN [...]), entro il giorno 25 di ogni mese;
la somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT ammonterà ad € 250,00. L'importo dell'assegno di mantenimento (€ 500,00) ut supra è da intendersi comprensivo delle eventuali spese straordinarie, nessuna esclusa.
- Per quanto altro non espressamente menzionato i coniugi dichiarano di aver già provveduto bonariamente alla divisione dei beni mobili e di non avere più niente a pretendere reciprocamente,
a nessun titolo, l'uno dall'altro. I coniugi, inoltre, fanno presente che non esistono beni patrimoniali mobili e/o immobili sui quali gli stessi possano reciprocamente vantare diritti.
- La signora pur essendo, allo stato, in cerca di occupazione lavorativa stabile rinuncia Pt_1 espressamente al mantenimento da parte del coniuge.
III.- Spese compensate».
Conclusioni del PM:
“Si esprime, ai sensi dell'art. 473 bis51 c.p.c., parere favorevole alla separazione consensuale dei coniugi e alla contestuale cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti secondo gli accordi raggiunti nel ricorso congiunto del 10.04.2024”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto e cumulativo per separazione e divorzio, depositato il 22.04.2024,
e hanno esposto di aver contratto matrimonio concordatario Parte_1 Parte_2 in Gavoi il 04.07.2018; che dall'unione è nato, il 25.8.2019, il figlio;
che il rapporto si è Per_1 logorato irrimediabilmente e che la convivenza tra i coniugi è divenuta intollerabile, tanto che il sig.
, sin dal mese di novembre dell'anno 2022, si è trasferito ad abitare presso altro immobile ove Pt_2 convive con la nuova compagna.
2. Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno chiesto di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ex art. 473-bis. 51 c.p.c.
3. In data 6.7.2024 è stata pronunciata sentenza parziale di separazione e la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio fissando udienza di comparizione delle parti per la trattazione della domanda di divorzio.
All'udienza del 6.2.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno concluso per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso congiunto.
*****
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta.
In applicazione dell'art. 3 della l. 898/1970, occorre rilevare che sono passati oltre sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione delle parti nell'ambito del giudizio di separazione e che sono passati oltre sei mesi anche dalla pubblicazione della sentenza di omologa della separazione consensuale.
I ricorrenti, inoltre, con le note scritte per l'udienza del 6.2.2025, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato le conclusioni congiunte.
In definitiva, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra Parte_1
e .
[...] Parte_2
5. Per quanto concerne le condizioni relative al figlio minore , considerata l'età dello stesso, Per_1 letto il piano genitoriale, si ritiene che le condizioni indicate nell'accordo corrispondano al suo interesse e che la disciplina concordata per il suo mantenimento diretto sia congrua, con la RG 383/2024
precisazione che il contributo di 500 euro per il mantenimento mensile del minore deve intendersi nel senso che esso ricomprende le spese straordinarie c.d. routinarie ma certamente tale somma non può ricomprendere le spese straordinarie in senso proprio, diversamente opinando la condizione sarebbe contraria all'interesse del minore.
6. Le altre condizioni del divorzio non sono manifestamente contrarie a norme imperative o d'ordine pubblico.
7. Le spese di lite, vista la natura della causa, sono integralmente compensate fra i genitori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando, così giudica:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 14.07.2018 in Gavoi tra
, nata a [...] il [...], e , nato Nuoro il 12.05.1991, e Parte_1 Parte_2 trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Gavoi, atto n. 4, parte II, serie A – anno 2018, alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 22.04.2024 e riportate in epigrafe;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gavoi di provvedere all'annotazione della presente sentenza;
3) compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 26.2.2025
Il giudice relatore dott. Cosimo Gabbani
Il Presidente dott.ssa Tiziana Longu