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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 22/12/2025, n. 1442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1442 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2562/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente dott.ssa Manuela Palvarini Giudice dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Estensore pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2562/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. INTROCASO Parte_1 C.F._1
RM e dell'avv. PALAZZO ANTONIO
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PETITO SONIA Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate nel termine del 16.12.2025.
pagina 1 di 6
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato l'8 luglio 2025 il AN chiedeva la separazione con addebito alla moglie per violazione del dovere di fedeltà e per aver tenuto condotte repulsive e aggressive. Domandava, inoltre, la condanna di controparte al risarcimento del danno, da liquidare in euro 30.000, proponeva domanda di trasferimento in proprio favore della quota di casa coniugale intestata alla moglie o, in subordine, chiedeva che venisse venduto il compendio immobiliare e che in ogni caso venisse accertato che le rate del mutuo erano sempre state pagate da lui.
La si costituiva e chiedeva che venisse pronunciata la separazione con addebito al marito, atteso CP_1 che questi aveva speso il patrimonio familiare per debiti di gioco e aveva una relazione extraconiugale,
e domandava un assegno di mantenimento.
Le parti davano atto che l'unico figlio nato dal matrimonio, , diciannove anni, era Per_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
All'esito della prima udienza il GD proponeva alle parti di definire la controversia con pronuncia sul solo status. Parte resistente accettava, mentre il ricorrente dichiarava di rinunciare alle domande relative all'immobile e al mutuo (la cui inammissibilità era già stata rilevata dal GD alla prima udienza), ma insisteva nelle domande di addebito e di risarcimento.
La causa veniva quindi rimessa in decisione al Collegio, in quanto matura per la decisione. Parte ricorrente, infatti, non ha formulato capitoli di prova e quelli di parte resistente non sono necessari ai fini del decidere.
In primo luogo, alla luce delle risultanze di causa deve ritenersi sufficientemente dimostrata l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi tale da rendere ineluttabile la separazione personale dei coniugi. Peraltro, è pacifico che la convivenza tra le parti cessava almeno nel 2023, ben prima dell'instaurazione del giudizio.
Quanto alle domande di addebito avanzate reciprocamente, è necessario premettere che costante giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la pronuncia di addebito della separazione non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare che tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata una situazione in cui la convivenza non era più tollerabile, abbia assunto efficacia causale nel determinare tale situazione” (Cass., Sez. I, Sentenza n. 18074 del 20/08/2014). In tale contesto, l'indagine sull'origine dell'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base di una valutazione globale e di una comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di pagina 2 di 6 riscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale (Cass., Sez. I, Sentenza n. 14162 del 14/11/2001). Con riguardo all'onere della prova, in base alle regole generali, colui che chiede la pronuncia di addebito della separazione all'altro coniuge per inosservanza degli obblighi nascenti dal matrimonio deve provare la relativa condotta del coniuge e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
mentre sarà onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto alla condotta addebitabile (tra le molte, Cass., sez. I, n.27771 del 22/09/2022). Con specifico riferimento alla violazione del dovere di fedeltà quale motivo di addebito della separazione, tuttavia, la Corte di
Legittimità ha ripetutamente affermato che “In tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale” (tra le molte, Cass., Sez. VI, Ordinanza n.16859 del 14 agosto
2015). Ciò comporta che, laddove la ragione della domanda di addebito sia costituita dall'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, se tale comportamento viene provato, fa presumere che abbia reso la convivenza intollerabile, sicché “da un lato, la parte che lo ha allegato ha interamente assolto l'onere della prova per la parte su di lei gravante, e dall'altro la sentenza che su tale premessa fonda la pronuncia di addebito è sufficientemente motivata”, con però altresì la precisazione che tale regola
“viene meno quando si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale” (Cass., Sez. I, Ordinanza n. 16691 del
05/08/2020)1. Ciò, con la considerazione che “l'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è un accertamento in fatto riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione che non sia viziata” (Cass., Sez. I, Sentenza n. 18074 del 20/08/2014).
Orbene, sulla base di tali premesse, ritiene il Collegio che nel caso di specie debba essere respinta la domanda di addebito formulata da entrambe le parti. 1 Nello stesso senso, tra le molte, da ultimo Cass., Sez. I, Ordinanza n. 10489 del 18/04/2024. pagina 3 di 6 Per quanto concerne la domanda del ricorrente, si osserva che questi allegava ma non dimostrava che la relazione extraconiugale della moglie era iniziata prima della cessazione della convivenza.
La resistente, infatti, pacificamente in un primo momento si allontanava e si trasferiva a vivere dai propri genitori, non dall'attuale compagno. Lo stesso ricorrente, nella querela sporta nel 2023, riferiva che la moglie non viveva con lui da circa metà 2023, essendosi traferita dalla madre perché aveva bisogno di una “pausa”, mentre collocava la convivenza della moglie con il nuovo compagno nella primavera 2024.
Nella denuncia sporta il 2.5.2024 il ricorrente riferiva che sia lui che la moglie avevano una nuova frequentazione (doc. 17).
Pertanto, sarebbe stato onere del ricorrente dimostrare che la relazione extraconiugale della resistente era iniziata già nel 2022, come sostenuto nel ricorso. Il ricorrente, invece, non formulava alcun capitolo di prova e, a fronte delle contestazioni della resistente, la circostanza non può ritenersi provata.
Allo stesso modo, sono tutti successivi alla fine della convivenza i fatti denunciati dal ricorrente
(l'apertura di un finanziamento a nome del ricorrente, i calci all'autovettura, il timore di trovarsi delle denunce) e ripresi nei video. Peraltro, si ricorda che la mera denuncia non integra una prova, trattandosi di dichiarazione proveniente dalla stessa parte. Ancora, i video riprendono discussioni fra i coniugi, ma non violenze né fisiche né verbali. Dalla discussione, peraltro, emerge una posizione di parità dei coniugi e non la soggezione di uno all'altro.
Quanto alla domanda di addebito proposta dalla resistente, si osserva che nemmeno quest'ultima dimostrava quando iniziava la relazione extraconiugale del marito. L'intollerabilità della convivenza, poi, non può imputarsi alle scommesse del ricorrente posto che dagli e/c della resistente risulta che anche quest'ultima spendeva al gioco somme importanti, soprattutto se confrontate con il suo stipendio.
Risultano, infatti, i seguenti addebiti dagli e/c della resistente:
- 15 dicembre 2022 addebito di € 350,00 ore 17.56
- 18 settembre 2022 addebito di € 350,00 ore 10.04
- 18 settembre 2022 addebito di € 350,00 ore 10.23
- 15 giugno 2022 addebito di € 80,00 ore 16.23
- 15 dicembre 2023addebito di € 300,00 ore 14.05
- 15 dicembre 2023 addebito di € 300,00 ore 14.16
- 16 ottobre 2024 addebito di € 200,00 ore 14.45.
Inoltre, la stessa resistente precisava che il marito aveva, comunque, sempre continuato a fare fronte anche al pagamento del mutuo, delle utenze, delle spese condominiali e, dall'esame degli e/c, non pagina 4 di 6 risulta che il conto corrente fosse stato svuotato dal ricorrente per fare fronte e a debiti di gioco o per scommesse.
Pertanto, non essendo nessuno dei due coniugi riuscito a dimostrare l'imputabilità della fine della convivenza alla condotta della controparte, le domande di addebito e di risarcimento devono essere respinte.
Allo stesso modo, deve essere respinta la domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento formulata dalla resistente.
Il ricorrente, infatti, ha un reddito mensile netto di € 2.500, la resistente di € 1.500 (si vedano gli e/c di entrambe le parti).
Sono, poi, comproprietari della casa coniugale ed entrambi devono sostenere una rata di mutuo pari a complessivi € 660 (doc. 4 del ricorrente).
Il ricorrente ha, inoltre, un finanziamento con rata di € 336 (doc. 14), la cui causale, però, non veniva provata, e una rateizzazione con Agenzia delle Entrate che dovrebbe, invece, essere già conclusa (doc.
13).
La resistente, invece, non allegava l'esistenza di finanziamenti. A ciò si aggiunga che risulta convivere con il nuovo compagno, tanto che la raccomandata con la quale il marito le comunicava di volersi separare veniva ricevuta dalla proprio presso la casa del compagno (doc. 15 del ricorrente). CP_1
A tutto ciò si aggiunga che la resistente depositava solo gli e/c e non la restante documentazione prevista dall'art. 473bis.12 c.p.c., circostanza di cui si deve tenere conto ex artt. 166 e 473bis.18 c.p.c.
*
Attesa la reciproca soccombenza, non può essere accolta la domanda ex art. 96 c.p.c. e devono essere compensate le spese di lite relative alle prime tre fasi.
Il ricorrente deve, invece, essere condannato al pagamento delle spese di lite della resistente relative all'ultima fase, considerato che parte resistente accettava la proposta del GD, mentre parte ricorrente insisteva nella domanda di addebito e risarcitoria.
Non si può prevedere il pagamento in favore dell'avv. Petito (che assisteva la dall'11.12.2025), CP_1 non essendosi questi dichiarata antistataria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la separazione personale tra le parti, coniugatesi in data 24.7.2000 in Milano;
pagina 5 di 6 2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano di provvedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) rigetta tutte le altre domande;
4) condanna il ricorrente al pagamento di € 1.453, oltre accessori di legge e rimborso forfettario, per compensi in favore di parte resistente e compensa per il resto le spese di lite.
Busto Arsizio, camera di consiglio del 18.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente dott.ssa Manuela Palvarini Giudice dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Estensore pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2562/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. INTROCASO Parte_1 C.F._1
RM e dell'avv. PALAZZO ANTONIO
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PETITO SONIA Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate nel termine del 16.12.2025.
pagina 1 di 6
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato l'8 luglio 2025 il AN chiedeva la separazione con addebito alla moglie per violazione del dovere di fedeltà e per aver tenuto condotte repulsive e aggressive. Domandava, inoltre, la condanna di controparte al risarcimento del danno, da liquidare in euro 30.000, proponeva domanda di trasferimento in proprio favore della quota di casa coniugale intestata alla moglie o, in subordine, chiedeva che venisse venduto il compendio immobiliare e che in ogni caso venisse accertato che le rate del mutuo erano sempre state pagate da lui.
La si costituiva e chiedeva che venisse pronunciata la separazione con addebito al marito, atteso CP_1 che questi aveva speso il patrimonio familiare per debiti di gioco e aveva una relazione extraconiugale,
e domandava un assegno di mantenimento.
Le parti davano atto che l'unico figlio nato dal matrimonio, , diciannove anni, era Per_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
All'esito della prima udienza il GD proponeva alle parti di definire la controversia con pronuncia sul solo status. Parte resistente accettava, mentre il ricorrente dichiarava di rinunciare alle domande relative all'immobile e al mutuo (la cui inammissibilità era già stata rilevata dal GD alla prima udienza), ma insisteva nelle domande di addebito e di risarcimento.
La causa veniva quindi rimessa in decisione al Collegio, in quanto matura per la decisione. Parte ricorrente, infatti, non ha formulato capitoli di prova e quelli di parte resistente non sono necessari ai fini del decidere.
In primo luogo, alla luce delle risultanze di causa deve ritenersi sufficientemente dimostrata l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi tale da rendere ineluttabile la separazione personale dei coniugi. Peraltro, è pacifico che la convivenza tra le parti cessava almeno nel 2023, ben prima dell'instaurazione del giudizio.
Quanto alle domande di addebito avanzate reciprocamente, è necessario premettere che costante giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la pronuncia di addebito della separazione non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare che tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata una situazione in cui la convivenza non era più tollerabile, abbia assunto efficacia causale nel determinare tale situazione” (Cass., Sez. I, Sentenza n. 18074 del 20/08/2014). In tale contesto, l'indagine sull'origine dell'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base di una valutazione globale e di una comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di pagina 2 di 6 riscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale (Cass., Sez. I, Sentenza n. 14162 del 14/11/2001). Con riguardo all'onere della prova, in base alle regole generali, colui che chiede la pronuncia di addebito della separazione all'altro coniuge per inosservanza degli obblighi nascenti dal matrimonio deve provare la relativa condotta del coniuge e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
mentre sarà onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto alla condotta addebitabile (tra le molte, Cass., sez. I, n.27771 del 22/09/2022). Con specifico riferimento alla violazione del dovere di fedeltà quale motivo di addebito della separazione, tuttavia, la Corte di
Legittimità ha ripetutamente affermato che “In tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale” (tra le molte, Cass., Sez. VI, Ordinanza n.16859 del 14 agosto
2015). Ciò comporta che, laddove la ragione della domanda di addebito sia costituita dall'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, se tale comportamento viene provato, fa presumere che abbia reso la convivenza intollerabile, sicché “da un lato, la parte che lo ha allegato ha interamente assolto l'onere della prova per la parte su di lei gravante, e dall'altro la sentenza che su tale premessa fonda la pronuncia di addebito è sufficientemente motivata”, con però altresì la precisazione che tale regola
“viene meno quando si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale” (Cass., Sez. I, Ordinanza n. 16691 del
05/08/2020)1. Ciò, con la considerazione che “l'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è un accertamento in fatto riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione che non sia viziata” (Cass., Sez. I, Sentenza n. 18074 del 20/08/2014).
Orbene, sulla base di tali premesse, ritiene il Collegio che nel caso di specie debba essere respinta la domanda di addebito formulata da entrambe le parti. 1 Nello stesso senso, tra le molte, da ultimo Cass., Sez. I, Ordinanza n. 10489 del 18/04/2024. pagina 3 di 6 Per quanto concerne la domanda del ricorrente, si osserva che questi allegava ma non dimostrava che la relazione extraconiugale della moglie era iniziata prima della cessazione della convivenza.
La resistente, infatti, pacificamente in un primo momento si allontanava e si trasferiva a vivere dai propri genitori, non dall'attuale compagno. Lo stesso ricorrente, nella querela sporta nel 2023, riferiva che la moglie non viveva con lui da circa metà 2023, essendosi traferita dalla madre perché aveva bisogno di una “pausa”, mentre collocava la convivenza della moglie con il nuovo compagno nella primavera 2024.
Nella denuncia sporta il 2.5.2024 il ricorrente riferiva che sia lui che la moglie avevano una nuova frequentazione (doc. 17).
Pertanto, sarebbe stato onere del ricorrente dimostrare che la relazione extraconiugale della resistente era iniziata già nel 2022, come sostenuto nel ricorso. Il ricorrente, invece, non formulava alcun capitolo di prova e, a fronte delle contestazioni della resistente, la circostanza non può ritenersi provata.
Allo stesso modo, sono tutti successivi alla fine della convivenza i fatti denunciati dal ricorrente
(l'apertura di un finanziamento a nome del ricorrente, i calci all'autovettura, il timore di trovarsi delle denunce) e ripresi nei video. Peraltro, si ricorda che la mera denuncia non integra una prova, trattandosi di dichiarazione proveniente dalla stessa parte. Ancora, i video riprendono discussioni fra i coniugi, ma non violenze né fisiche né verbali. Dalla discussione, peraltro, emerge una posizione di parità dei coniugi e non la soggezione di uno all'altro.
Quanto alla domanda di addebito proposta dalla resistente, si osserva che nemmeno quest'ultima dimostrava quando iniziava la relazione extraconiugale del marito. L'intollerabilità della convivenza, poi, non può imputarsi alle scommesse del ricorrente posto che dagli e/c della resistente risulta che anche quest'ultima spendeva al gioco somme importanti, soprattutto se confrontate con il suo stipendio.
Risultano, infatti, i seguenti addebiti dagli e/c della resistente:
- 15 dicembre 2022 addebito di € 350,00 ore 17.56
- 18 settembre 2022 addebito di € 350,00 ore 10.04
- 18 settembre 2022 addebito di € 350,00 ore 10.23
- 15 giugno 2022 addebito di € 80,00 ore 16.23
- 15 dicembre 2023addebito di € 300,00 ore 14.05
- 15 dicembre 2023 addebito di € 300,00 ore 14.16
- 16 ottobre 2024 addebito di € 200,00 ore 14.45.
Inoltre, la stessa resistente precisava che il marito aveva, comunque, sempre continuato a fare fronte anche al pagamento del mutuo, delle utenze, delle spese condominiali e, dall'esame degli e/c, non pagina 4 di 6 risulta che il conto corrente fosse stato svuotato dal ricorrente per fare fronte e a debiti di gioco o per scommesse.
Pertanto, non essendo nessuno dei due coniugi riuscito a dimostrare l'imputabilità della fine della convivenza alla condotta della controparte, le domande di addebito e di risarcimento devono essere respinte.
Allo stesso modo, deve essere respinta la domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento formulata dalla resistente.
Il ricorrente, infatti, ha un reddito mensile netto di € 2.500, la resistente di € 1.500 (si vedano gli e/c di entrambe le parti).
Sono, poi, comproprietari della casa coniugale ed entrambi devono sostenere una rata di mutuo pari a complessivi € 660 (doc. 4 del ricorrente).
Il ricorrente ha, inoltre, un finanziamento con rata di € 336 (doc. 14), la cui causale, però, non veniva provata, e una rateizzazione con Agenzia delle Entrate che dovrebbe, invece, essere già conclusa (doc.
13).
La resistente, invece, non allegava l'esistenza di finanziamenti. A ciò si aggiunga che risulta convivere con il nuovo compagno, tanto che la raccomandata con la quale il marito le comunicava di volersi separare veniva ricevuta dalla proprio presso la casa del compagno (doc. 15 del ricorrente). CP_1
A tutto ciò si aggiunga che la resistente depositava solo gli e/c e non la restante documentazione prevista dall'art. 473bis.12 c.p.c., circostanza di cui si deve tenere conto ex artt. 166 e 473bis.18 c.p.c.
*
Attesa la reciproca soccombenza, non può essere accolta la domanda ex art. 96 c.p.c. e devono essere compensate le spese di lite relative alle prime tre fasi.
Il ricorrente deve, invece, essere condannato al pagamento delle spese di lite della resistente relative all'ultima fase, considerato che parte resistente accettava la proposta del GD, mentre parte ricorrente insisteva nella domanda di addebito e risarcitoria.
Non si può prevedere il pagamento in favore dell'avv. Petito (che assisteva la dall'11.12.2025), CP_1 non essendosi questi dichiarata antistataria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la separazione personale tra le parti, coniugatesi in data 24.7.2000 in Milano;
pagina 5 di 6 2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano di provvedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) rigetta tutte le altre domande;
4) condanna il ricorrente al pagamento di € 1.453, oltre accessori di legge e rimborso forfettario, per compensi in favore di parte resistente e compensa per il resto le spese di lite.
Busto Arsizio, camera di consiglio del 18.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 6 di 6