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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/11/2025, n. 3071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3071 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 977/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
Composta dal seguente collegio
Dott. AR SA RE Presidente ed est.
Dott. Irene Lupo Consigliere
Dott. Roberta Nunnari Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa r.g. n. 977/2025 proposta
DA
(C.F. – P. IVA ) in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in Milano, Piazza S. Agostino Parte_2
n. 24, presso lo Studio dell'Avv. Attilio Giulio (C.F. ) dal quale è rappresentata C.F._1
e difesa come in atti.
APPELLANTE
CONTRO
C.F. – P.IVA ) in persona del suo legale rappresentante pro tempore CP_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Giugliano in Campania (NA), Piazza Gramsci n. 6, Controparte_2 presso lo studio degli Avv.ti UC AC (C.F. e Gianluca AC C.F._2
(C.F. ), dai quali è rappresentata e difesa come in atti. C.F._3
APPELLATA
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Per Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, in riforma della Parte_1 impugnata sentenza n. 1582/2025, emessa dal Tribunale di Milano, così giudicare
IN VIA PRELIMINARE
Si chiede che venga sospesa l'efficacia esecutiva della Sentenza n. 1582/2025, emessa e pubblicata in pari data dal Tribunale di Milano, ricorrendone tutti i presupposti di “fumus bonis juris” e di
“periculum in mora”, per tutti i motivi sopra rappresentati.
NEL MERITO
Previo accertamento di tutte le circostanze indicate in atti, respingere, in ogni caso, tutte le avverse domande ed eccezioni, in quanto assolutamente, sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi dedotti, riformando integralmente l'impugnata Sentenza.
IN VIA ISTRUTTORIA
a) Se ritenuto necessario ai fini della decisione, si chiede ammettersi prova, per interrogatorio formale, nonché per testi, sui capitoli articolati nella memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. n. 2, che non sono stati ammessi in primo grado, al tempo della decisione afferente alle istanze istruttorie. Si indica quale testimone, anche a prova contraria, il Signor presso Testimone_1 Parte_1
, Via Kennedy n. 9/G – Rodano (MI).
[...]
b) Si chiede, per i motivi indicati sia negli atti di rimo grado sia nella narrativa del presente ricorso, ammettersi C.T.U., onde avere compiuta cognizione di tutte le questioni di carattere tecnico sottese al presente giudizio, sia per quanto riguarda l'effettivo stato del macchinario e dell'effettivo adempimento posto in essere dalla sia per accertare, con riguardo al Parte_1 comportamento posto in essere dalla società appellata, quanto sia risultato impeditivo alla finalizzazione e consegna del macchinario, la consegna della campionatura necessaria.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e compensi relativi al doppio grado di giudizio ovvero, in estremo subordine, con integrale compensazione delle spese di lite.”
Per CONCLUDE affinché l'Ecc.ma Corte di Appello adita, previa declaratoria di CP_1 inammissibilità dell'istanza di sospensione ex art. 283 c.c., Voglia rigettare l'appello avverso, in quanto inammissibile e comunque infondato, per le ragioni di fatto e di diritto esposte nei paragrafi che precedono.
pagina 2 di 8 Il tutto con condanna della appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari, maggiorazione spese generali, iva e cpa, del doppio grado del giudizio, con attribuzione agli scriventi procuratori antistatari.”
****************
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione del 13.12.2021, conveniva in giudizio CP_1 Parte_1 dinanzi al Tribunale di Milano, domandando di:
- Accertare e dichiarare l'inadempimento di agli obblighi Parte_1 contrattualmente assunti e, per l'effetto, la risoluzione del contratto di vendita del 13.01.2021, relativo all'acquisto di una macchina industriale denominata “Macchina riempitrice e tappatrice automatica FM 16 SP”, del successivo contratto integrativo del 18.03.2021 e dell'atto transattivo del 30.09.2021, stante il ritardo della controparte nella gestione della commessa e il mancato rispetto del termine essenziale contrattualmente previsto per la consegna del macchinario;
- Condannare alla restituzione dell'acconto versato pari ad € 42.203,46, Parte_1 oltre interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002 ovvero, in subordine, legali e oltre rivalutazione monetaria come per legge;
- Condannare altresì la convenuta al risarcimento dei danni subiti, pari a complessivi € 30.167,39
(di cui € 29.272,48 per le assunzioni straordinarie di personale nel comparto produzione ed €
849,91 per il lavoro straordinario reso dai dipendenti già in forza, necessari per garantire i livelli produttivi minimi e il rispetto delle commesse nel periodo da marzo 2021 a novembre 2021) nonché alla restituzione dei beni e/o attrezzatura indebitamente detenuti dalla stessa;
- Condannare la convenuta al pagamento delle spese di lite, diritti ed onorari, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Si costituiva ritualmente in giudizio la la quale domandava: Parte_1
- In via preliminare, di dichiarare inammissibile la domanda di parte attrice volta alla restituzione da parte della convenuta dei beni e/o attrezzature di proprietà della essendo detti CP_1 beni già stati puntualmente riconsegnati, e che le parti si sottoponessero al procedimento di mediazione;
- Nel merito, di rigettare tutte le avverse domande ed eventuali eccezioni, in quanto destituite di fondamento, sostenendo come i ritardi della nella produzione e nella Parte_1
pagina 3 di 8 consegna del macchinario fossero da imputare esclusivamente a una condotta omissiva di parte attrice;
- In via riconvenzionale, di prendere atto che la convenuta offriva la disponibilità a consegnare all'attrice il macchinario oggetto del contratto, previa rimessione da parte di quest'ultima di tutta l'attrezzatura precedentemente restituita;
- che la venisse condannata alla rifusione delle spese di lite. CP_1
Il giudice di prime cure, esaurite le prove testimoniali (ammessi i soli capitoli di prova n. 10 e. 11 dedotti da parte attrice nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. e la prova contraria sui medesimi, rigettata l'istanza di CTU), dopo aver ritenuto: - che la domanda di restituzione dei beni di proprietà della non poteva considerarsi inammissibile né infondata, posto che la loro consegna era CP_1 avvenuta dopo l'iscrizione a ruolo della causa, quale adesione di parte convenuta a una domanda attorea, poi non più coltivata;
- che l'oggetto del giudizio non rientrava tra le materie per le quali l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda;
- nel merito, che la risoluzione del contratto originario del 13.01.2021, del contratto integrativo del
18.03.2021 e dell'accordo transattivo del 30.09.2021 era dovuta esclusivamente all'inadempimento della nella consegna del macchinario entro il termine essenziale pattuito;
- che Parte_1 la aveva provato per testi di aver subito un danno derivante dalla necessaria assunzione CP_1 straordinaria di personale e dal lavoro straordinario reso dai dipendenti già assunti, per far fronte alle esigenze produttive;
- che l'eccezione di nullità della testimonianza del teste era infondata, Tes_2
e prima ancora intempestiva poiché sollevata dalla convenuta soltanto nella comparsa conclusionale e non immediatamente dopo l'assunzione della prova;
con la sentenza n. 1582/2025, in accoglimento delle domande della accertato l'inadempimento della alle CP_1 Parte_1 obbligazioni assunte con i contratti del 13.01.2021, 18.03.2021 e 30.09.2021, dichiarava l'intervenuta risoluzione degli stessi per fatto e colpa della convenuta;
condannava quest'ultima alla restituzione a favore della controparte della somma da essa versata a titolo di acconto pari ad € 42.203,46, oltre gli interessi ex D. Lgs. 231/2002; condannava altresì la convenuta al risarcimento dei danni subiti e provati dalla società attrice, pari a complessivi € 30.167,39, oltre interessi dalla data della domanda giudiziale ex art. 1284 co. 4 c.c. e alla rifusione delle spese di lite.
Giudizio di secondo grado
Con atto di citazione in appello, la impugnava la predetta sentenza sulla base di Parte_1 due motivi che saranno di seguito esaminati domandando in via preliminare la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza e, nel merito, in riforma integrale, l'accoglimento delle pagina 4 di 8 conclusioni in epigrafe indicate. Si costituiva in giudizio la la quale in via preliminare CP_1 eccepiva l'inammissibilità dell'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. e dell'atto di appello per mancanza di specificità e chiarezza nei motivi di impugnazione, nel merito contestava in fatto e in diritto le deduzioni dell'appellante e domandava il rigetto del gravame.
All'udienza del 25.09.2025 le parti davano atto di come, allo stato, non fosse possibile un componimento bonario della lite, riportandosi ai propri atti difensivi e insistendo l'appellante nell'istanza sospensiva. Con ordinanza del 26.09.2025, a scioglimento della riserva, il collegio rigettava la richiesta di sospensione, posta la non palese erroneità della motivazione della sentenza di primo grado in relazione ai motivi di appello e l'assoluta genericità delle allegazioni dell'appellante circa il pericolo irreparabile di compromissione della propria situazione patrimoniale, e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9.10.2025. All'udienza del 9.10.2025 il consigliere istruttore, visto l'art. 350 co. 3, secondo periodo, c.p.c., invitava le parti a precisare le conclusioni e, visto l'art. 350 bis c.p.c., rinviava per la discussione orale davanti al collegio all'udienza del 6.11.2025, con termine fino al 30.10.2025 per il deposito di succinte memorie conclusionali.
All'esito di tale udienza, il Collegio tratteneva la causa in decisione che veniva assunta nella camera di consiglio del 6.11.2025.
Motivi di gravame
Con il primo motivo di appello intitolato “1) MANCATA CONCESSIONE DI MEZZO
ISTRUTTORIO”, l'appellante censura la sentenza laddove omette qualsiasi motivazione circa il rigetto dell'istanza di ammissione della CTU formulata dalla stessa e reiterata anche in sede di appello. La consulenza tecnica sarebbe infatti determinante per dimostrare non solo l'effettivo avanzamento della produzione del macchinario ma anche come il mancato rispetto dei termini di consegna sia stato dovuto esclusivamente alla omessa consegna da parte di della campionatura necessaria al CP_1 collaudo e al completamento dell'opera (pressoché terminata successivamente e tuttora a disposizione presso la sede della . Parte_1
Con il secondo motivo di appello intitolato “2) MANCATA PRONUNCIA SULLA TOTALE
INATTENDIBILITÀ DELLA TESTIMONIANZA RESA DAL SIGNOR AO AN, TESTE DI
PARTE ATTRICE”, l'appellante censura altresì la valutazione di attendibilità del teste Tes_2 erroneamente operata dal giudice di prime cure. In violazione dell'art. 246 c.p.c., il teste citato avrebbe infatti avuto un interesse nella causa, essendo munito di poteri decisionali e di firma per conto della e avendo sottoscritto sia il contratto originario sia l'accordo transattivo. Inoltre, lamenta CP_1 la difesa la mancata ammissione dei capitoli di prova da essa formulati con riguardo alla testimonianza pagina 5 di 8 di ritenuta rilevante per provare la non imputabilità dell'inadempimento alla Testimone_1
Parte_1
Opinione della Corte
In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata dalla difesa della poiché nell'atto di citazione sono state specificamente CP_1 individuate le censure sollevate avverso la sentenza impugnata e sono state trattate le ragioni di fatto e di diritto su cui fonda il gravame proposto.
Nel merito, tuttavia, l'appello non può essere accolto, avendo il primo giudice correttamente ritenuto risolti di diritto ex art. 1457 c.c. l'accordo transattivo del 30.09.2021 e l'originario contratto del
13.01.2021 per l'inadempimento dell'appellante alla consegna del macchinario entro il termine essenziale pattuito.
Quanto ai fatti di causa, è pacifico infatti come in data 13.01.2021 le parti abbiano stipulato un contratto di vendita di una macchina industriale (“Macchina riempitrice e tappatrice automatica FM 16
SP”), poi integrato da un successivo atto in data 18.03.2021 a causa del ritardo nella consegna del bene da parte di Persistendo il ritardo nonostante i ripetuti solleciti, in data Parte_1
30.09.2021 i contraenti addivenivano a un accordo transattivo, pattuendo in particolare il termine essenziale del 4.11.2021 per la consegna della macchina, prevedendo che “l'eventuale inadempimento di al medesimo determinerà la risoluzione sia del presente accordo transattivo sia Parte_1 dell'originario rapporto contrattuale per grave inadempimento della medesima e Parte_1 conseguente obbligo della stessa di restituire il prezzo corrisposto da , fatto salvo il CP_1 risarcimento del danno eventuale cagionato da detto inadempimento” (art. 1 accordo, doc. 34 fascicolo di primo grado parte attrice). Spirato inutilmente anche tale termine, il rapporto contrattuale si è risolto automaticamente in ragione dell'inadempimento imputabile alla convenuta appellante.
Sulla prova di tale inadempimento verte il primo motivo di appello, con cui si contesta la mancata ammissione nel giudizio di primo grado della CTU, che, a detta della difesa di Parte_1 avrebbe potuto dimostrare l'esclusiva riferibilità causale della mancata ultimazione del macchinario alla omessa consegna, da parte di dei campioni necessari a tal fine. Sul punto, tuttavia, la CP_1
Corte condivide l'opinione del primo giudice, laddove ha ritenuto rilevante per la decisione e assorbente la sola sussistenza dell'accordo transattivo, contenente il predetto termine essenziale del
4.11.2021 per la consegna del macchinario, di fatto mai avvenuta.
In via generale, infatti, la pattuizione di un termine essenziale comprende già la preventiva valutazione dei contraenti circa l'importanza e gravità dell'eventuale inadempimento, in particolare ritenendo il creditore che, oltre la scadenza di tale termine, verrà meno del tutto il suo interesse a ricevere la pagina 6 di 8 prestazione rimasta inadempiuta, tanto che, ai sensi dell'art. 1457 c.c., in assenza di una dichiarazione di segno contrario da parte sua, il contratto si intenderà risolto di diritto. Ciò che rileva è dunque soltanto l'adempimento o l'inadempimento della prestazione entro il termine pattuito.
Ebbene, a fronte delle numerose prove documentali offerte dalla dalle quali emerge CP_1 chiaramente prima il ritardo e poi l'inadempimento della al rispetto del termine Parte_1 essenziale (si veda in particolare la corrispondenza mail prodotta dalla appellata, che contestava ritardi già a partire dal febbraio 2021, docc.7, 8, 9, 10, 19, 21, 27, 30-31, 37, 38 fascicolo di primo grado parte attrice), bene ha fatto il primo giudice a rigettare la richiesta di ammissione della CTU dell'appellante, risultando questa del tutto generica ed esplorativa, oltreché superflua rispetto al quadro probatorio complessivo. D'altronde, la disposizione della CTU è rimessa al potere discrezionale del giudice e al suo prudente apprezzamento, potendosi la motivazione dell'eventuale diniego desumersi anche implicitamente dal contesto generale delle argomentazioni svolte e degli elementi di prova unitariamente considerati (cfr. da ultimo Cass., 13.01.2020 n. 326).
In questo caso, in accordo con la sentenza impugnata e con i principi che regolano l'onere probatorio in materia di inadempimento contrattuale, l'appellante non ha fornito elementi di Parte_1 prova idonei a dimostrare l'asserita imputabilità del suo inadempimento alla mancata consegna della campionatura, né una verifica tecnica successiva avrebbe potuto superare le prove documentali ampiamente offerte invece dalla appellata.
Simili argomentazioni valgono anche in questa sede: la richiesta di disposizione della CTU formulata nell'atto di appello risulta generica e ininfluente ai fini della decisione, oltreché inutile, posto che, da parte sua, l'appellata ha più volte ribadito nei suoi atti difensivi di non aver più alcun CP_1 interesse alla prestazione, essendosi l'effetto risolutivo già verificato con la mancata consegna della macchina entro il 4.11.2021.
Anche il secondo motivo, con cui l'appellante contesta la valutazione di attendibilità della testimonianza resa da per un asserito suo interesse nella causa, è infondato, avendo il Tes_2 giudice di primo grado correttamente ritenuto la parte decaduta dalla relativa eccezione. Secondo
l'orientamento consolidato e confermato di recente anche da una pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. Un., 6.04.2023, n. 9456), la parte che vi abbia interesse è tenuta non solo a eccepire l'incapacità a testimoniare di cui all'art. 246 c.p.c. prima dell'ammissione della prova, ma anche, laddove la testimonianza venga poi comunque assunta, a sollevare eccezione di nullità immediatamente dopo l'escussione del teste o, in caso di assenza del difensore della parte, nella prima udienza successiva, ai sensi dell'art. 157 co. 2 c.p.c., pena la rinuncia tacita all'eccezione e la conseguente sanatoria della nullità. Ebbene, dal verbale dell'udienza del 14.11.2022 non risulta che il pagina 7 di 8 difensore di pur essendo presente, abbia eccepito la nullità della testimonianza Parte_1 resa dal teste sollevandola soltanto nella successiva comparsa conclusionale, e dunque non Tes_2 tempestivamente. Va dunque confermata la decisione del Tribunale laddove ha ritenuto l'appellante decaduta dall'eccezione di nullità.
Non accoglibile è infine la censura relativa alla mancata ammissione di capitoli di prova articolati dalla convenuta appellante per la testimonianza di risultando del tutto superflui per la Testimone_1 decisione, come correttamente ritenuto dal primo giudice.
L'appello, per tutte le ragioni sopra esposte, non può dunque essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate tenuto conto degli importi medi per le cause di valore tra € 52.000,01 ed € 260.000,00, con esclusione della fase istruttoria per il presente grado di giudizio. Segue, sempre a carico dell'appellante, il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, Sezione IV, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro avverso la sentenza n. 1592/2025 resa dal Tribunale di Parte_1 CP_1
Milano, ogni diversa istanza e eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna in persona del rappresentante legale pro tempore al Parte_1 rimborso a favore di e, per essa, ai difensori Avv.ti Gianluca AC e CP_1
UC AC, che si sono dichiarati antistatari, delle spese di lite del grado, che liquida per onorario in complessivi € 3966,00 oltre iva (se dovuta), cpa e spese forfetario al 15%.
3. Dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12.11.2025
Provvedimento redatto con la collaborazione della Francesca Biondaro CP_3
Il presidente est.
AR SA RE
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
Composta dal seguente collegio
Dott. AR SA RE Presidente ed est.
Dott. Irene Lupo Consigliere
Dott. Roberta Nunnari Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa r.g. n. 977/2025 proposta
DA
(C.F. – P. IVA ) in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in Milano, Piazza S. Agostino Parte_2
n. 24, presso lo Studio dell'Avv. Attilio Giulio (C.F. ) dal quale è rappresentata C.F._1
e difesa come in atti.
APPELLANTE
CONTRO
C.F. – P.IVA ) in persona del suo legale rappresentante pro tempore CP_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Giugliano in Campania (NA), Piazza Gramsci n. 6, Controparte_2 presso lo studio degli Avv.ti UC AC (C.F. e Gianluca AC C.F._2
(C.F. ), dai quali è rappresentata e difesa come in atti. C.F._3
APPELLATA
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Per Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, in riforma della Parte_1 impugnata sentenza n. 1582/2025, emessa dal Tribunale di Milano, così giudicare
IN VIA PRELIMINARE
Si chiede che venga sospesa l'efficacia esecutiva della Sentenza n. 1582/2025, emessa e pubblicata in pari data dal Tribunale di Milano, ricorrendone tutti i presupposti di “fumus bonis juris” e di
“periculum in mora”, per tutti i motivi sopra rappresentati.
NEL MERITO
Previo accertamento di tutte le circostanze indicate in atti, respingere, in ogni caso, tutte le avverse domande ed eccezioni, in quanto assolutamente, sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi dedotti, riformando integralmente l'impugnata Sentenza.
IN VIA ISTRUTTORIA
a) Se ritenuto necessario ai fini della decisione, si chiede ammettersi prova, per interrogatorio formale, nonché per testi, sui capitoli articolati nella memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. n. 2, che non sono stati ammessi in primo grado, al tempo della decisione afferente alle istanze istruttorie. Si indica quale testimone, anche a prova contraria, il Signor presso Testimone_1 Parte_1
, Via Kennedy n. 9/G – Rodano (MI).
[...]
b) Si chiede, per i motivi indicati sia negli atti di rimo grado sia nella narrativa del presente ricorso, ammettersi C.T.U., onde avere compiuta cognizione di tutte le questioni di carattere tecnico sottese al presente giudizio, sia per quanto riguarda l'effettivo stato del macchinario e dell'effettivo adempimento posto in essere dalla sia per accertare, con riguardo al Parte_1 comportamento posto in essere dalla società appellata, quanto sia risultato impeditivo alla finalizzazione e consegna del macchinario, la consegna della campionatura necessaria.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e compensi relativi al doppio grado di giudizio ovvero, in estremo subordine, con integrale compensazione delle spese di lite.”
Per CONCLUDE affinché l'Ecc.ma Corte di Appello adita, previa declaratoria di CP_1 inammissibilità dell'istanza di sospensione ex art. 283 c.c., Voglia rigettare l'appello avverso, in quanto inammissibile e comunque infondato, per le ragioni di fatto e di diritto esposte nei paragrafi che precedono.
pagina 2 di 8 Il tutto con condanna della appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari, maggiorazione spese generali, iva e cpa, del doppio grado del giudizio, con attribuzione agli scriventi procuratori antistatari.”
****************
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione del 13.12.2021, conveniva in giudizio CP_1 Parte_1 dinanzi al Tribunale di Milano, domandando di:
- Accertare e dichiarare l'inadempimento di agli obblighi Parte_1 contrattualmente assunti e, per l'effetto, la risoluzione del contratto di vendita del 13.01.2021, relativo all'acquisto di una macchina industriale denominata “Macchina riempitrice e tappatrice automatica FM 16 SP”, del successivo contratto integrativo del 18.03.2021 e dell'atto transattivo del 30.09.2021, stante il ritardo della controparte nella gestione della commessa e il mancato rispetto del termine essenziale contrattualmente previsto per la consegna del macchinario;
- Condannare alla restituzione dell'acconto versato pari ad € 42.203,46, Parte_1 oltre interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002 ovvero, in subordine, legali e oltre rivalutazione monetaria come per legge;
- Condannare altresì la convenuta al risarcimento dei danni subiti, pari a complessivi € 30.167,39
(di cui € 29.272,48 per le assunzioni straordinarie di personale nel comparto produzione ed €
849,91 per il lavoro straordinario reso dai dipendenti già in forza, necessari per garantire i livelli produttivi minimi e il rispetto delle commesse nel periodo da marzo 2021 a novembre 2021) nonché alla restituzione dei beni e/o attrezzatura indebitamente detenuti dalla stessa;
- Condannare la convenuta al pagamento delle spese di lite, diritti ed onorari, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Si costituiva ritualmente in giudizio la la quale domandava: Parte_1
- In via preliminare, di dichiarare inammissibile la domanda di parte attrice volta alla restituzione da parte della convenuta dei beni e/o attrezzature di proprietà della essendo detti CP_1 beni già stati puntualmente riconsegnati, e che le parti si sottoponessero al procedimento di mediazione;
- Nel merito, di rigettare tutte le avverse domande ed eventuali eccezioni, in quanto destituite di fondamento, sostenendo come i ritardi della nella produzione e nella Parte_1
pagina 3 di 8 consegna del macchinario fossero da imputare esclusivamente a una condotta omissiva di parte attrice;
- In via riconvenzionale, di prendere atto che la convenuta offriva la disponibilità a consegnare all'attrice il macchinario oggetto del contratto, previa rimessione da parte di quest'ultima di tutta l'attrezzatura precedentemente restituita;
- che la venisse condannata alla rifusione delle spese di lite. CP_1
Il giudice di prime cure, esaurite le prove testimoniali (ammessi i soli capitoli di prova n. 10 e. 11 dedotti da parte attrice nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. e la prova contraria sui medesimi, rigettata l'istanza di CTU), dopo aver ritenuto: - che la domanda di restituzione dei beni di proprietà della non poteva considerarsi inammissibile né infondata, posto che la loro consegna era CP_1 avvenuta dopo l'iscrizione a ruolo della causa, quale adesione di parte convenuta a una domanda attorea, poi non più coltivata;
- che l'oggetto del giudizio non rientrava tra le materie per le quali l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda;
- nel merito, che la risoluzione del contratto originario del 13.01.2021, del contratto integrativo del
18.03.2021 e dell'accordo transattivo del 30.09.2021 era dovuta esclusivamente all'inadempimento della nella consegna del macchinario entro il termine essenziale pattuito;
- che Parte_1 la aveva provato per testi di aver subito un danno derivante dalla necessaria assunzione CP_1 straordinaria di personale e dal lavoro straordinario reso dai dipendenti già assunti, per far fronte alle esigenze produttive;
- che l'eccezione di nullità della testimonianza del teste era infondata, Tes_2
e prima ancora intempestiva poiché sollevata dalla convenuta soltanto nella comparsa conclusionale e non immediatamente dopo l'assunzione della prova;
con la sentenza n. 1582/2025, in accoglimento delle domande della accertato l'inadempimento della alle CP_1 Parte_1 obbligazioni assunte con i contratti del 13.01.2021, 18.03.2021 e 30.09.2021, dichiarava l'intervenuta risoluzione degli stessi per fatto e colpa della convenuta;
condannava quest'ultima alla restituzione a favore della controparte della somma da essa versata a titolo di acconto pari ad € 42.203,46, oltre gli interessi ex D. Lgs. 231/2002; condannava altresì la convenuta al risarcimento dei danni subiti e provati dalla società attrice, pari a complessivi € 30.167,39, oltre interessi dalla data della domanda giudiziale ex art. 1284 co. 4 c.c. e alla rifusione delle spese di lite.
Giudizio di secondo grado
Con atto di citazione in appello, la impugnava la predetta sentenza sulla base di Parte_1 due motivi che saranno di seguito esaminati domandando in via preliminare la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza e, nel merito, in riforma integrale, l'accoglimento delle pagina 4 di 8 conclusioni in epigrafe indicate. Si costituiva in giudizio la la quale in via preliminare CP_1 eccepiva l'inammissibilità dell'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. e dell'atto di appello per mancanza di specificità e chiarezza nei motivi di impugnazione, nel merito contestava in fatto e in diritto le deduzioni dell'appellante e domandava il rigetto del gravame.
All'udienza del 25.09.2025 le parti davano atto di come, allo stato, non fosse possibile un componimento bonario della lite, riportandosi ai propri atti difensivi e insistendo l'appellante nell'istanza sospensiva. Con ordinanza del 26.09.2025, a scioglimento della riserva, il collegio rigettava la richiesta di sospensione, posta la non palese erroneità della motivazione della sentenza di primo grado in relazione ai motivi di appello e l'assoluta genericità delle allegazioni dell'appellante circa il pericolo irreparabile di compromissione della propria situazione patrimoniale, e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9.10.2025. All'udienza del 9.10.2025 il consigliere istruttore, visto l'art. 350 co. 3, secondo periodo, c.p.c., invitava le parti a precisare le conclusioni e, visto l'art. 350 bis c.p.c., rinviava per la discussione orale davanti al collegio all'udienza del 6.11.2025, con termine fino al 30.10.2025 per il deposito di succinte memorie conclusionali.
All'esito di tale udienza, il Collegio tratteneva la causa in decisione che veniva assunta nella camera di consiglio del 6.11.2025.
Motivi di gravame
Con il primo motivo di appello intitolato “1) MANCATA CONCESSIONE DI MEZZO
ISTRUTTORIO”, l'appellante censura la sentenza laddove omette qualsiasi motivazione circa il rigetto dell'istanza di ammissione della CTU formulata dalla stessa e reiterata anche in sede di appello. La consulenza tecnica sarebbe infatti determinante per dimostrare non solo l'effettivo avanzamento della produzione del macchinario ma anche come il mancato rispetto dei termini di consegna sia stato dovuto esclusivamente alla omessa consegna da parte di della campionatura necessaria al CP_1 collaudo e al completamento dell'opera (pressoché terminata successivamente e tuttora a disposizione presso la sede della . Parte_1
Con il secondo motivo di appello intitolato “2) MANCATA PRONUNCIA SULLA TOTALE
INATTENDIBILITÀ DELLA TESTIMONIANZA RESA DAL SIGNOR AO AN, TESTE DI
PARTE ATTRICE”, l'appellante censura altresì la valutazione di attendibilità del teste Tes_2 erroneamente operata dal giudice di prime cure. In violazione dell'art. 246 c.p.c., il teste citato avrebbe infatti avuto un interesse nella causa, essendo munito di poteri decisionali e di firma per conto della e avendo sottoscritto sia il contratto originario sia l'accordo transattivo. Inoltre, lamenta CP_1 la difesa la mancata ammissione dei capitoli di prova da essa formulati con riguardo alla testimonianza pagina 5 di 8 di ritenuta rilevante per provare la non imputabilità dell'inadempimento alla Testimone_1
Parte_1
Opinione della Corte
In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata dalla difesa della poiché nell'atto di citazione sono state specificamente CP_1 individuate le censure sollevate avverso la sentenza impugnata e sono state trattate le ragioni di fatto e di diritto su cui fonda il gravame proposto.
Nel merito, tuttavia, l'appello non può essere accolto, avendo il primo giudice correttamente ritenuto risolti di diritto ex art. 1457 c.c. l'accordo transattivo del 30.09.2021 e l'originario contratto del
13.01.2021 per l'inadempimento dell'appellante alla consegna del macchinario entro il termine essenziale pattuito.
Quanto ai fatti di causa, è pacifico infatti come in data 13.01.2021 le parti abbiano stipulato un contratto di vendita di una macchina industriale (“Macchina riempitrice e tappatrice automatica FM 16
SP”), poi integrato da un successivo atto in data 18.03.2021 a causa del ritardo nella consegna del bene da parte di Persistendo il ritardo nonostante i ripetuti solleciti, in data Parte_1
30.09.2021 i contraenti addivenivano a un accordo transattivo, pattuendo in particolare il termine essenziale del 4.11.2021 per la consegna della macchina, prevedendo che “l'eventuale inadempimento di al medesimo determinerà la risoluzione sia del presente accordo transattivo sia Parte_1 dell'originario rapporto contrattuale per grave inadempimento della medesima e Parte_1 conseguente obbligo della stessa di restituire il prezzo corrisposto da , fatto salvo il CP_1 risarcimento del danno eventuale cagionato da detto inadempimento” (art. 1 accordo, doc. 34 fascicolo di primo grado parte attrice). Spirato inutilmente anche tale termine, il rapporto contrattuale si è risolto automaticamente in ragione dell'inadempimento imputabile alla convenuta appellante.
Sulla prova di tale inadempimento verte il primo motivo di appello, con cui si contesta la mancata ammissione nel giudizio di primo grado della CTU, che, a detta della difesa di Parte_1 avrebbe potuto dimostrare l'esclusiva riferibilità causale della mancata ultimazione del macchinario alla omessa consegna, da parte di dei campioni necessari a tal fine. Sul punto, tuttavia, la CP_1
Corte condivide l'opinione del primo giudice, laddove ha ritenuto rilevante per la decisione e assorbente la sola sussistenza dell'accordo transattivo, contenente il predetto termine essenziale del
4.11.2021 per la consegna del macchinario, di fatto mai avvenuta.
In via generale, infatti, la pattuizione di un termine essenziale comprende già la preventiva valutazione dei contraenti circa l'importanza e gravità dell'eventuale inadempimento, in particolare ritenendo il creditore che, oltre la scadenza di tale termine, verrà meno del tutto il suo interesse a ricevere la pagina 6 di 8 prestazione rimasta inadempiuta, tanto che, ai sensi dell'art. 1457 c.c., in assenza di una dichiarazione di segno contrario da parte sua, il contratto si intenderà risolto di diritto. Ciò che rileva è dunque soltanto l'adempimento o l'inadempimento della prestazione entro il termine pattuito.
Ebbene, a fronte delle numerose prove documentali offerte dalla dalle quali emerge CP_1 chiaramente prima il ritardo e poi l'inadempimento della al rispetto del termine Parte_1 essenziale (si veda in particolare la corrispondenza mail prodotta dalla appellata, che contestava ritardi già a partire dal febbraio 2021, docc.7, 8, 9, 10, 19, 21, 27, 30-31, 37, 38 fascicolo di primo grado parte attrice), bene ha fatto il primo giudice a rigettare la richiesta di ammissione della CTU dell'appellante, risultando questa del tutto generica ed esplorativa, oltreché superflua rispetto al quadro probatorio complessivo. D'altronde, la disposizione della CTU è rimessa al potere discrezionale del giudice e al suo prudente apprezzamento, potendosi la motivazione dell'eventuale diniego desumersi anche implicitamente dal contesto generale delle argomentazioni svolte e degli elementi di prova unitariamente considerati (cfr. da ultimo Cass., 13.01.2020 n. 326).
In questo caso, in accordo con la sentenza impugnata e con i principi che regolano l'onere probatorio in materia di inadempimento contrattuale, l'appellante non ha fornito elementi di Parte_1 prova idonei a dimostrare l'asserita imputabilità del suo inadempimento alla mancata consegna della campionatura, né una verifica tecnica successiva avrebbe potuto superare le prove documentali ampiamente offerte invece dalla appellata.
Simili argomentazioni valgono anche in questa sede: la richiesta di disposizione della CTU formulata nell'atto di appello risulta generica e ininfluente ai fini della decisione, oltreché inutile, posto che, da parte sua, l'appellata ha più volte ribadito nei suoi atti difensivi di non aver più alcun CP_1 interesse alla prestazione, essendosi l'effetto risolutivo già verificato con la mancata consegna della macchina entro il 4.11.2021.
Anche il secondo motivo, con cui l'appellante contesta la valutazione di attendibilità della testimonianza resa da per un asserito suo interesse nella causa, è infondato, avendo il Tes_2 giudice di primo grado correttamente ritenuto la parte decaduta dalla relativa eccezione. Secondo
l'orientamento consolidato e confermato di recente anche da una pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. Un., 6.04.2023, n. 9456), la parte che vi abbia interesse è tenuta non solo a eccepire l'incapacità a testimoniare di cui all'art. 246 c.p.c. prima dell'ammissione della prova, ma anche, laddove la testimonianza venga poi comunque assunta, a sollevare eccezione di nullità immediatamente dopo l'escussione del teste o, in caso di assenza del difensore della parte, nella prima udienza successiva, ai sensi dell'art. 157 co. 2 c.p.c., pena la rinuncia tacita all'eccezione e la conseguente sanatoria della nullità. Ebbene, dal verbale dell'udienza del 14.11.2022 non risulta che il pagina 7 di 8 difensore di pur essendo presente, abbia eccepito la nullità della testimonianza Parte_1 resa dal teste sollevandola soltanto nella successiva comparsa conclusionale, e dunque non Tes_2 tempestivamente. Va dunque confermata la decisione del Tribunale laddove ha ritenuto l'appellante decaduta dall'eccezione di nullità.
Non accoglibile è infine la censura relativa alla mancata ammissione di capitoli di prova articolati dalla convenuta appellante per la testimonianza di risultando del tutto superflui per la Testimone_1 decisione, come correttamente ritenuto dal primo giudice.
L'appello, per tutte le ragioni sopra esposte, non può dunque essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate tenuto conto degli importi medi per le cause di valore tra € 52.000,01 ed € 260.000,00, con esclusione della fase istruttoria per il presente grado di giudizio. Segue, sempre a carico dell'appellante, il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, Sezione IV, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro avverso la sentenza n. 1592/2025 resa dal Tribunale di Parte_1 CP_1
Milano, ogni diversa istanza e eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna in persona del rappresentante legale pro tempore al Parte_1 rimborso a favore di e, per essa, ai difensori Avv.ti Gianluca AC e CP_1
UC AC, che si sono dichiarati antistatari, delle spese di lite del grado, che liquida per onorario in complessivi € 3966,00 oltre iva (se dovuta), cpa e spese forfetario al 15%.
3. Dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12.11.2025
Provvedimento redatto con la collaborazione della Francesca Biondaro CP_3
Il presidente est.
AR SA RE
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