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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 27/05/2025, n. 2661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2661 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. 25276/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione II civile in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente dott. Carlo Azzolini Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al numero 25276 del ruolo generale dell'anno 2024 promosso su ricorso presentato da:
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Parte_1 C.F._1
Galzignato, ricorrente contro
(c.f. ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabrizio CP_1 C.F._2
Schioppa ed Elena De Luca, resistente con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO trattenuta in decisione all'udienza del 15.04.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI per le parti congiuntamente, come da verbale di udienza 15/04/2025:
“- collocamento dei figli presso la madre in Vetrego;
- diritto di visita del padre: settimana A (finesettimana con il papà): i figli staranno con il padre dal martedì pomeriggio al mercoledì mattina e dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina;
1 settimana B (finesettimana con la madre): i figli staranno con il padre dal mercoledì pomeriggio al venerdì mattina;
- diritto di visita del padre nelle festività come da comparsa di costituzione e risposta [e cioè, quanto alle festività natalizie e pasquali: sera della Vigilia di Natale e giorno di Natale con un genitore;
sera di Natale e giorno di S. Stefano con l'altro genitore, e così ad anni alterni;
sera del 31 dicembre e 1° gennaio con un genitore, che li porterà all'altro genitore all'ora di pranzo e così ad anni alterni;
sera del 5 gennaio e 6 gennaio con un genitore, che li porterà all'altro genitore all'ora di pranzo e così ad anni alterni;
il giorno di Pasqua, con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore, e così via ad anni alterni];
- ferie estive: preavviso entro il 31 maggio di ogni anno;
due settimane con ciascun genitore anche separate;
con previsione di recupero nel caso in cui la settimana coincidesse con il fine settimana dell'altro genitore;
- contributo al mantenimento ordinario: euro 350 mensili per entrambi i figli;
spese di mensa scolastica in pari misura su entrambi i genitori non comprese nell'assegno di mantenimento ordinario;
- contributo al mantenimento straordinario in pari misura su entrambi i genitori, come definite nel protocollo del Tribunale di Venezia;
- assegno unico a entrambi i genitori in parti uguali;
spese compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04.12.2024 espone che dalla relazione more uxorio con Parte_1
sono nati i figli (nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il CP_1 Per_1 Per_2
20.9.2020) regolarmente riconosciuti da entrambi i genitori. Il ricorrente ha dedotto che sono venuti meno i presupposti per una serena convivenza, d'accordo con la resistente, si è allontanato dalla casa familiare;
l'esercizio della responsabilità genitoriale sui minori è stato temporaneamente regolato dalle parti con scrittura privata.
Il ricorrente ha chiesto che venga disposto l'affidamento condiviso dei minori con permanenza paritaria degli stessi presso ciascun genitore e il mantenimento diretto della prole nei periodi di rispettiva permanenza.
Si è costituita in giudizio la resistente, , la quale non si è opposta alla domanda di CP_1
pronuncia di affidamento condiviso dei minori, ma ha chiesto che gli stessi fossero collocati prevalentemente presso la madre;
la resistente si è opposta alla richiesta di collocamento paritario in ragione della tenera età dei figli e in ragione della mancanza di intesa collaborativa
2 tra i genitori;
in ordine al mantenimento della prole la resistente ha chiesto che il padre venisse onerato al versamento dell'importo mensile di euro 700,00 (350,00 per ciascun figlio).
All'udienza del 15.04.2025 sono comparse le parti personalmente;
dopo ampia discussione, hanno raggiunto un accordo alle condizioni in epigrafe indicate.
Il Tribunale ritiene che, in assenza di ragioni contrarie, le condizioni raggiunte meritino accoglimento, in quanto corrispondenti all'interesse morale e materiale della prole e idonee a garantire ai minori un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori.
Le spese di lite vanno compensate atteso l'esito del giudizio e la conforme istanza dei difensori al riguardo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. ratifica gli accordi tra le parti come in epigrafe indicati e che si hanno qui per riportati;
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 27 maggio 2025.
Il Giudice estensore
Vincenzo Ciliberti Il Presidente
Alessandro Cabianca
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione II civile in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente dott. Carlo Azzolini Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al numero 25276 del ruolo generale dell'anno 2024 promosso su ricorso presentato da:
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Parte_1 C.F._1
Galzignato, ricorrente contro
(c.f. ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabrizio CP_1 C.F._2
Schioppa ed Elena De Luca, resistente con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO trattenuta in decisione all'udienza del 15.04.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI per le parti congiuntamente, come da verbale di udienza 15/04/2025:
“- collocamento dei figli presso la madre in Vetrego;
- diritto di visita del padre: settimana A (finesettimana con il papà): i figli staranno con il padre dal martedì pomeriggio al mercoledì mattina e dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina;
1 settimana B (finesettimana con la madre): i figli staranno con il padre dal mercoledì pomeriggio al venerdì mattina;
- diritto di visita del padre nelle festività come da comparsa di costituzione e risposta [e cioè, quanto alle festività natalizie e pasquali: sera della Vigilia di Natale e giorno di Natale con un genitore;
sera di Natale e giorno di S. Stefano con l'altro genitore, e così ad anni alterni;
sera del 31 dicembre e 1° gennaio con un genitore, che li porterà all'altro genitore all'ora di pranzo e così ad anni alterni;
sera del 5 gennaio e 6 gennaio con un genitore, che li porterà all'altro genitore all'ora di pranzo e così ad anni alterni;
il giorno di Pasqua, con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore, e così via ad anni alterni];
- ferie estive: preavviso entro il 31 maggio di ogni anno;
due settimane con ciascun genitore anche separate;
con previsione di recupero nel caso in cui la settimana coincidesse con il fine settimana dell'altro genitore;
- contributo al mantenimento ordinario: euro 350 mensili per entrambi i figli;
spese di mensa scolastica in pari misura su entrambi i genitori non comprese nell'assegno di mantenimento ordinario;
- contributo al mantenimento straordinario in pari misura su entrambi i genitori, come definite nel protocollo del Tribunale di Venezia;
- assegno unico a entrambi i genitori in parti uguali;
spese compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04.12.2024 espone che dalla relazione more uxorio con Parte_1
sono nati i figli (nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il CP_1 Per_1 Per_2
20.9.2020) regolarmente riconosciuti da entrambi i genitori. Il ricorrente ha dedotto che sono venuti meno i presupposti per una serena convivenza, d'accordo con la resistente, si è allontanato dalla casa familiare;
l'esercizio della responsabilità genitoriale sui minori è stato temporaneamente regolato dalle parti con scrittura privata.
Il ricorrente ha chiesto che venga disposto l'affidamento condiviso dei minori con permanenza paritaria degli stessi presso ciascun genitore e il mantenimento diretto della prole nei periodi di rispettiva permanenza.
Si è costituita in giudizio la resistente, , la quale non si è opposta alla domanda di CP_1
pronuncia di affidamento condiviso dei minori, ma ha chiesto che gli stessi fossero collocati prevalentemente presso la madre;
la resistente si è opposta alla richiesta di collocamento paritario in ragione della tenera età dei figli e in ragione della mancanza di intesa collaborativa
2 tra i genitori;
in ordine al mantenimento della prole la resistente ha chiesto che il padre venisse onerato al versamento dell'importo mensile di euro 700,00 (350,00 per ciascun figlio).
All'udienza del 15.04.2025 sono comparse le parti personalmente;
dopo ampia discussione, hanno raggiunto un accordo alle condizioni in epigrafe indicate.
Il Tribunale ritiene che, in assenza di ragioni contrarie, le condizioni raggiunte meritino accoglimento, in quanto corrispondenti all'interesse morale e materiale della prole e idonee a garantire ai minori un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori.
Le spese di lite vanno compensate atteso l'esito del giudizio e la conforme istanza dei difensori al riguardo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. ratifica gli accordi tra le parti come in epigrafe indicati e che si hanno qui per riportati;
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 27 maggio 2025.
Il Giudice estensore
Vincenzo Ciliberti Il Presidente
Alessandro Cabianca
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