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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/11/2025, n. 6741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6741 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
PROC. N. 4326/2019 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE QUINTA CIVILE
composta dai Magistrati:
dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente rel. dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliera
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 4326/2019 R.G., vertente Tra e rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Parte_1 Parte_2
ES e CE EL appellanti E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata da Controparte_1 in persona del legale rappresentante, come da procura speciale in CP_2 atti, nella sua qualità di cessionaria dei crediti di Controparte_3
(giusta Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23 dicembre 2017,
[...] parte II, n. 151), rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Maccallini
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del n. 627/2019 del tribunale di Roma
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata:
“ e in qualità di fideiussori, proponevano opposizione Parte_1 Parte_2
Pagina 1 avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma n. 9636/2014 del 24.4.2014 con cui gli veniva ingiunto di pagare alla la somma di Controparte_4 euro 78.176,46 oltre interessi e spese a titolo di canoni non pagati e penale risarcitoria relativi al contratto di leasing VP887592. I motivi di opposizione si basano sulla natura del leasing che parte opponente assume essere traslativo e conseguente applicazione dell'art. 1526, comma 1, c.c. e sulla quantificazione della penale assunta come eccessiva. Concludevano chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Si costituiva contestando quanto ex adverso Controparte_4 dedotto e chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed il rigetto della opposizione con condanna al pagamento della somma ingiunta.
... Visti gli atti e i documenti depositati;
considerato che
gli opponenti hanno prestato fideiussione come risulta dalla documentazione in atti e trattasi di garanzia “a prima richiesta”, con la conseguenza che i garanti non possono muovere al creditore eccezioni derivanti dal rapporto intercorrente tra quest'ultimo ed il debitore principale;
considerato che
il contratto di leasing si è risolto per inadempimento della società utilizzatrice del bene;
ritenuto pertanto che con riferimento ai canoni scaduti e non pagati non possono essere accolte le deduzione degli opponenti non rilevando comunque la differenza tra leasing traslativo o di godimento;
mentre con riferimento alla determinazione della penale per la quale è stata richiesta la riduzione da parte degli opponenti, si ritiene applicabile il disposto dell'art. 1384 c.c. anche in ragione che è circostanza non contestata la restituzione del bene oggetto di leasing. Alla luce di quanto sopra l'opposizione deve essere parzialmente accolta, il decreto ingiuntivo revocato e parte opponente condannata al pagamento della somma di euro 25.641,49 oltre interessi dalla domanda al saldo e oltre euro 10.000,00 a titolo di penale risarcitoria (ridotta ai sensi dell'art. 1384 c.c.). Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:- Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto;
- Condanna gli opponenti al pagamento della somma di euro 25.641,49 oltre interessi dalla domanda al saldo per canoni scaduti, oltre euro 10.000,00 a titolo di penale risarcitoria;
- Condanna gli opponenti al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 5.000,00 oltre accessori di legge;”
Pagina 2 Hanno proposto appello e contestando la sentenza di Parte_1 Parte_2 primo grado sotto vari profili e concludendo per l'accoglimento dell'appello. Si è costituita in rappresentanza di CP_2 Controparte_1 quest'ultima n.q. di cessionaria dei crediti di Controparte_3
e deducendo quindi di essere subentrata nella titolarità del credito controverso, chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato.
All'esito del deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza cartolare, la causa è stata assegnata in decisione.
Preliminarmente, rileva la Corte che si è costituita per la parte appellata, con comparsa depositata il 4 marzo 2024 rappresentata da Controparte_1 nella sua qualità di cessionaria dei crediti di CP_2 [...]
(giusta Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23 Controparte_3 dicembre 2017, parte II, n. 151). La parte appellante con i successivi atti depositati in data 6 marzo 2024 e 3 febbraio 2025 nulla ha eccepito e contestato specificamente sulla legittimazione della società appellata così come costituita, e solo successivamente con la comparsa conclusionale ha eccepito la mancanza di prova adeguata sulla cessione del credito oggetto di causa alla suddetta società, la quale quindi nella comparsa di replica ha eccepito a sua volta la tardività della eccezione, e la sua infondatezza, chiedendo comunque in subordine la rimessione della causa sul ruolo per produrre ulteriore documentazione sulla prova della propria legittimazione. L'eccezione di parte appellante sul difetto di legittimazione della società
[...]
è tardiva, in quanto sollevata solo in sede di comparsa conclusionale, e CP_1 pertanto la legittimazione di parte appellata come costituita deve ritenersi non contestata (tempestivamente). Alla luce dei principi statuiti dalla S.C., va infatti rilevato che “la titolarità, attiva o passiva, della posizione soggettiva vantata in giudizio è elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento da parte del convenuto o lo svolgimento di difese incompatibili con la sua negazione” (Sez. 3 , Ordinanza n. 25860 del 27/09/2024), e in particolare, sulla materia in oggetto, ha statuito che “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della
Pagina 3 propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”. (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020 ), Nel caso in esame, la circostanza che negli atti immediatamente successivi (note sostitutive dell' udienza di precisazione delle conclusioni – conclusive della trattazione della causa) alla costituzione dell'appellata società, la parte appellante non abbia contestato specificamente la legittimazione di quest'ultima, induce a ritenere il fatto acquisito ai sensi dell'art. 115 c.p.c., non essendo rilevanti a tal fine le contestazioni rappresentate solo nella comparsa conclusionale. Con il primo motivo di appello, viene lamentata l'erronea qualificazione del contratto concluso dalle parti con violazione dei canoni interpretativi previsti dagli artt. 1362 c.c. e ss. Secondo gli appellanti il giudice di prime cure avrebbe errato ritenendo che tra le parti sussistesse un contratto autonomo di garanzia in luogo di una fideiussione ex art. 1936 c.c. e ss. In subordine, si chiede che venga riconosciuta la cd. exceptio doli a fronte dell'asserita abusiva escussione della garanzia.
Il motivo è infondato. Il contratto in oggetto deve essere qualificato come contratto autonomo di garanzia. Infatti, da un lato la lettera e) del contratto prevede esplicitamente che il pagamento è dovuto immediatamente, su semplice richiesta scritta e anche in caso di opposizione dell'utilizzatore, dall'altro lato, nella medesima disposizione contrattuale viene previsto che «in deroga all'art. 1939 c.c. la fideiussione mantiene tutti i suoi effetti anche se l'obbligazione principale sia ritenuta invalida». Tali elementi inducono a ravvisare la volontà di sottoscrivere un contratto autonomo di garanzia. Infatti, ex art. 1362 c.c., «nell'interpretare il contratto si deve indagare la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole»: includendo nel contratto la clausola “a prima richiesta”, ed in assenza del carattere di accessorietà rispetto al rapporto garantito, deve ritenersi che i contraenti, nonostante la definizione di fideiussione, abbiano fatto riferimento ad un contratto autonomo di garanzia. La Corte di Cassazione ha infatti anche recentemente statuito – con una motivazione perfettamente adattabile al caso in esame - che «l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni", in quanto incompatibile con il principio di accessorietà, è idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto al complessivo contenuto della convenzione negoziale, sicché, pur in presenza della clausola predetta, il giudice è sempre tenuto a valutarla alla luce della lettura dell'intero contratto, ai fini dell'interpretazione della volontà
Pagina 4 delle parti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva ritenuto essere stato stipulato tra le parti un contratto autonomo di garanzia, in forza sia del rilievo della clausola del pagamento a prima richiesta sia della clausola che contemplava, nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite fossero dichiarate invalide, l'estensione della "fideiussione" a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate)» Cass. Civ. sez.I, ord. n. 14945/2025.
Anche la doglianza riguardante l'exceptio doli risulta priva di pregio. L'abusività della richiesta di garanzia ai fini dell'accoglimento dell' exceptio doli deve risultare prima facie o comunque da una prova c.d. liquida, cioè di pronta soluzione che il garante è tenuto a fornire (Cass. Civ.,sez. III,sent. N. 3059/2019. In questo caso, l'escussione della garanzia appare conforme alle previsioni contrattuali, il che esclude la mala fede, nè peraltro l'appellante ha provato, al contrario, il carattere fraudolento della stessa. La clausola contrattuale infatti, anche per quanto di seguito indicato, ben consentiva di richiedere le somme oggetto di causa e tale richiesta è avvenuta a seguito del mancato pagamento dei canoni relativi alla locazione finanziaria.
Con ulteriore motivo, viene chiesto di riformare il provvedimento nella parte in cui ha condannato e a pagare la somma riconosciuta dal Parte_1 Parte_2 giudice di primo grado in quanto, secondo l'appellante, l'appellato avrebbe dovuto sottrarre dal credito fatto valere il corrispettivo della vendita del bene oggetto di leasing, che le era stato riconsegnato. Infatti l'appellante sostiene che la natura del leasing in questione sia di natura traslativa e che vada dunque applicata la disciplina dell'articolo 1526 co. 1 c.c. - asseritamente inderogabile - che prevede appunto che “Se la risoluzione del contratto ha luogo per l'inadempimento del compratore, il venditore deve restituire le rate riscosse, salvo il diritto a un equo compenso per l'uso della cosa, oltre al risarcimento del danno”. Il motivo è infondato.
In primo luogo, le parti hanno espressamente pattuito nel contratto di leasing al punto 21 che “II) in ogni ipotesi di risoluzione anticipata del contratto o comunque di perimento o di perdita del veicolo, al concedente resteranno acquisiti per l'intero loro ammontare il canone regolato alla firma, i canoni periodici già in precedenza pagati ed ogni altra somma a qualsiasi titolo corrisposta;
l'utilizzatore avrà l'obbligo di corrispondere immediatamente tutto quanto dovuto per canoni scaduti e non pagati, interessi convenzionali di mora, commissioni, spese e quant'altro già maturato alla data di risoluzione del contratto. III) sempre in ogni ipotesi di
Pagina 5 risoluzione anticipata del contratto o comunque di perimento o di perdita del veicolo, il concedente avrà la facoltà di richiedere all'utilizzatore, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni, il pagamento dell'indennizzo determinato come alla successiva clausola 23, fermo restando che l'obbligo di pagamento di tale indennizzo da parte dell'utilizzatore diverrà efficace soltanto se ed a condizione che il concedente gliene faccia espressa richiesta scritta ovvero provveda alla relativa fatturazione, una volta che la richiesta sia stata formulata, il pagamento dello stesso dovrà avvenire con valuta fissa a favore del concedente corrispondente alla data di risoluzione del contratto, con il conseguente obbligo di pagamento degli interessi convenzionali di mora in caso di mancato rispetto di tale valuta». Inoltre nella clausola prevista al punto 23 rubricata “indennizzo a favore del concedente” è previsto che «in tutti i casi in cui nel presente contratto si fa riferimento ad un indennizzo spettante al concedente, l'indennizzo deve essere quantificato come la somma di tutti i canoni non ancora scaduti alla data di risoluzione del contratto e del prezzo di eventuale acquisto finale attualizzati al tasso indicato nelle condizioni particolari». Quindi, le parti hanno previsto che in caso di risoluzione del contratto, restano acquisite le rate riscosse, e devono essere versate a titolo di penale le rate da scadere.
Pur trattandosi di leasing di tipo traslativo, l'art. 1526 c.c. è derogabile dalle parti, diversamente da quanto dedotto dall'appellante, e infatti la S.C. ha riconosciuto la validità di entrambe le clausole contrattuali sopracitate: nella sentenza a Sezioni Unite n. 2061 del 2021 si afferma che: a) non è inibito alle parti del contratto di leasing prevedere che i canoni scaduti restino acquisiti al concedente, ai sensi dell'articolo 1526, comma secondo, c.c.; b) non è inibito alle parti del contratto di leasing prevedere che i canoni ancora da scadere siano dovuti al concedente a titolo di penale, ex articolo 1382 c.c. Le richiamate clausole contrattuali appaiono quindi valide ed efficaci.
Per quanto concerne l'ulteriore rilievo dell'appellante, per cui dovrebbe essere sottratto, dal credito fatto valere dall'odierno appellato, il corrispettivo della vendita del bene oggetto di leasing, va rilevato che ai sensi della clausola 21 del contratto di leasing al punto IV, «una volta che fossero state soddisfatte tutte le ragioni di credito del concedente, nessuna esclusa e quindi ivi compreso l'indennizzo di cui sopra, l'utilizzatore avrà diritto a ricevere dal concedente medesimo il pagamento di una somma, a titolo di risarcimento, pari al corrispettivo imponibile che questi avrà ricavato dalla vendita del veicolo;
resta comunque esclusa la facoltà per
Pagina 6 l'utilizzatore di eccepire la compensazione tra tale risarcimento e le regioni di credito del concedente». L'utilizzatore non può quindi eccepire in questa sede compensazione le somme ricevute dal concedente per la vendita del bene, prima di aver soddisfatto le ragioni di credito del concedente, e avendo diritto solo dopo “a ricevere dal concedente medesimo il pagamento di una somma, a titolo di risarcimento, pari al corrispettivo imponibile che questi avrà ricavato dalla vendita del veicolo”. Per tali ragioni la doglianza risulta priva di pregio. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano in favore della parte appellata tenendo conto del valore effettivo della causa, e in misura inferiore ai parametri medi tenuto conto della non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 4326/2019 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la parte appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese del grado, che liquida in complessivi € 4.500,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%;
3. dà atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della l. 228/2012 a carico della parte appellante
Roma, 12 novembre 2025
La Presidente est. dott.ssa Mariarosaria Budetta
Pagina 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE QUINTA CIVILE
composta dai Magistrati:
dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente rel. dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliera
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 4326/2019 R.G., vertente Tra e rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Parte_1 Parte_2
ES e CE EL appellanti E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata da Controparte_1 in persona del legale rappresentante, come da procura speciale in CP_2 atti, nella sua qualità di cessionaria dei crediti di Controparte_3
(giusta Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23 dicembre 2017,
[...] parte II, n. 151), rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Maccallini
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del n. 627/2019 del tribunale di Roma
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata:
“ e in qualità di fideiussori, proponevano opposizione Parte_1 Parte_2
Pagina 1 avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma n. 9636/2014 del 24.4.2014 con cui gli veniva ingiunto di pagare alla la somma di Controparte_4 euro 78.176,46 oltre interessi e spese a titolo di canoni non pagati e penale risarcitoria relativi al contratto di leasing VP887592. I motivi di opposizione si basano sulla natura del leasing che parte opponente assume essere traslativo e conseguente applicazione dell'art. 1526, comma 1, c.c. e sulla quantificazione della penale assunta come eccessiva. Concludevano chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Si costituiva contestando quanto ex adverso Controparte_4 dedotto e chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed il rigetto della opposizione con condanna al pagamento della somma ingiunta.
... Visti gli atti e i documenti depositati;
considerato che
gli opponenti hanno prestato fideiussione come risulta dalla documentazione in atti e trattasi di garanzia “a prima richiesta”, con la conseguenza che i garanti non possono muovere al creditore eccezioni derivanti dal rapporto intercorrente tra quest'ultimo ed il debitore principale;
considerato che
il contratto di leasing si è risolto per inadempimento della società utilizzatrice del bene;
ritenuto pertanto che con riferimento ai canoni scaduti e non pagati non possono essere accolte le deduzione degli opponenti non rilevando comunque la differenza tra leasing traslativo o di godimento;
mentre con riferimento alla determinazione della penale per la quale è stata richiesta la riduzione da parte degli opponenti, si ritiene applicabile il disposto dell'art. 1384 c.c. anche in ragione che è circostanza non contestata la restituzione del bene oggetto di leasing. Alla luce di quanto sopra l'opposizione deve essere parzialmente accolta, il decreto ingiuntivo revocato e parte opponente condannata al pagamento della somma di euro 25.641,49 oltre interessi dalla domanda al saldo e oltre euro 10.000,00 a titolo di penale risarcitoria (ridotta ai sensi dell'art. 1384 c.c.). Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:- Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto;
- Condanna gli opponenti al pagamento della somma di euro 25.641,49 oltre interessi dalla domanda al saldo per canoni scaduti, oltre euro 10.000,00 a titolo di penale risarcitoria;
- Condanna gli opponenti al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 5.000,00 oltre accessori di legge;”
Pagina 2 Hanno proposto appello e contestando la sentenza di Parte_1 Parte_2 primo grado sotto vari profili e concludendo per l'accoglimento dell'appello. Si è costituita in rappresentanza di CP_2 Controparte_1 quest'ultima n.q. di cessionaria dei crediti di Controparte_3
e deducendo quindi di essere subentrata nella titolarità del credito controverso, chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato.
All'esito del deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza cartolare, la causa è stata assegnata in decisione.
Preliminarmente, rileva la Corte che si è costituita per la parte appellata, con comparsa depositata il 4 marzo 2024 rappresentata da Controparte_1 nella sua qualità di cessionaria dei crediti di CP_2 [...]
(giusta Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23 Controparte_3 dicembre 2017, parte II, n. 151). La parte appellante con i successivi atti depositati in data 6 marzo 2024 e 3 febbraio 2025 nulla ha eccepito e contestato specificamente sulla legittimazione della società appellata così come costituita, e solo successivamente con la comparsa conclusionale ha eccepito la mancanza di prova adeguata sulla cessione del credito oggetto di causa alla suddetta società, la quale quindi nella comparsa di replica ha eccepito a sua volta la tardività della eccezione, e la sua infondatezza, chiedendo comunque in subordine la rimessione della causa sul ruolo per produrre ulteriore documentazione sulla prova della propria legittimazione. L'eccezione di parte appellante sul difetto di legittimazione della società
[...]
è tardiva, in quanto sollevata solo in sede di comparsa conclusionale, e CP_1 pertanto la legittimazione di parte appellata come costituita deve ritenersi non contestata (tempestivamente). Alla luce dei principi statuiti dalla S.C., va infatti rilevato che “la titolarità, attiva o passiva, della posizione soggettiva vantata in giudizio è elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento da parte del convenuto o lo svolgimento di difese incompatibili con la sua negazione” (Sez. 3 , Ordinanza n. 25860 del 27/09/2024), e in particolare, sulla materia in oggetto, ha statuito che “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della
Pagina 3 propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”. (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020 ), Nel caso in esame, la circostanza che negli atti immediatamente successivi (note sostitutive dell' udienza di precisazione delle conclusioni – conclusive della trattazione della causa) alla costituzione dell'appellata società, la parte appellante non abbia contestato specificamente la legittimazione di quest'ultima, induce a ritenere il fatto acquisito ai sensi dell'art. 115 c.p.c., non essendo rilevanti a tal fine le contestazioni rappresentate solo nella comparsa conclusionale. Con il primo motivo di appello, viene lamentata l'erronea qualificazione del contratto concluso dalle parti con violazione dei canoni interpretativi previsti dagli artt. 1362 c.c. e ss. Secondo gli appellanti il giudice di prime cure avrebbe errato ritenendo che tra le parti sussistesse un contratto autonomo di garanzia in luogo di una fideiussione ex art. 1936 c.c. e ss. In subordine, si chiede che venga riconosciuta la cd. exceptio doli a fronte dell'asserita abusiva escussione della garanzia.
Il motivo è infondato. Il contratto in oggetto deve essere qualificato come contratto autonomo di garanzia. Infatti, da un lato la lettera e) del contratto prevede esplicitamente che il pagamento è dovuto immediatamente, su semplice richiesta scritta e anche in caso di opposizione dell'utilizzatore, dall'altro lato, nella medesima disposizione contrattuale viene previsto che «in deroga all'art. 1939 c.c. la fideiussione mantiene tutti i suoi effetti anche se l'obbligazione principale sia ritenuta invalida». Tali elementi inducono a ravvisare la volontà di sottoscrivere un contratto autonomo di garanzia. Infatti, ex art. 1362 c.c., «nell'interpretare il contratto si deve indagare la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole»: includendo nel contratto la clausola “a prima richiesta”, ed in assenza del carattere di accessorietà rispetto al rapporto garantito, deve ritenersi che i contraenti, nonostante la definizione di fideiussione, abbiano fatto riferimento ad un contratto autonomo di garanzia. La Corte di Cassazione ha infatti anche recentemente statuito – con una motivazione perfettamente adattabile al caso in esame - che «l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni", in quanto incompatibile con il principio di accessorietà, è idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto al complessivo contenuto della convenzione negoziale, sicché, pur in presenza della clausola predetta, il giudice è sempre tenuto a valutarla alla luce della lettura dell'intero contratto, ai fini dell'interpretazione della volontà
Pagina 4 delle parti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva ritenuto essere stato stipulato tra le parti un contratto autonomo di garanzia, in forza sia del rilievo della clausola del pagamento a prima richiesta sia della clausola che contemplava, nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite fossero dichiarate invalide, l'estensione della "fideiussione" a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate)» Cass. Civ. sez.I, ord. n. 14945/2025.
Anche la doglianza riguardante l'exceptio doli risulta priva di pregio. L'abusività della richiesta di garanzia ai fini dell'accoglimento dell' exceptio doli deve risultare prima facie o comunque da una prova c.d. liquida, cioè di pronta soluzione che il garante è tenuto a fornire (Cass. Civ.,sez. III,sent. N. 3059/2019. In questo caso, l'escussione della garanzia appare conforme alle previsioni contrattuali, il che esclude la mala fede, nè peraltro l'appellante ha provato, al contrario, il carattere fraudolento della stessa. La clausola contrattuale infatti, anche per quanto di seguito indicato, ben consentiva di richiedere le somme oggetto di causa e tale richiesta è avvenuta a seguito del mancato pagamento dei canoni relativi alla locazione finanziaria.
Con ulteriore motivo, viene chiesto di riformare il provvedimento nella parte in cui ha condannato e a pagare la somma riconosciuta dal Parte_1 Parte_2 giudice di primo grado in quanto, secondo l'appellante, l'appellato avrebbe dovuto sottrarre dal credito fatto valere il corrispettivo della vendita del bene oggetto di leasing, che le era stato riconsegnato. Infatti l'appellante sostiene che la natura del leasing in questione sia di natura traslativa e che vada dunque applicata la disciplina dell'articolo 1526 co. 1 c.c. - asseritamente inderogabile - che prevede appunto che “Se la risoluzione del contratto ha luogo per l'inadempimento del compratore, il venditore deve restituire le rate riscosse, salvo il diritto a un equo compenso per l'uso della cosa, oltre al risarcimento del danno”. Il motivo è infondato.
In primo luogo, le parti hanno espressamente pattuito nel contratto di leasing al punto 21 che “II) in ogni ipotesi di risoluzione anticipata del contratto o comunque di perimento o di perdita del veicolo, al concedente resteranno acquisiti per l'intero loro ammontare il canone regolato alla firma, i canoni periodici già in precedenza pagati ed ogni altra somma a qualsiasi titolo corrisposta;
l'utilizzatore avrà l'obbligo di corrispondere immediatamente tutto quanto dovuto per canoni scaduti e non pagati, interessi convenzionali di mora, commissioni, spese e quant'altro già maturato alla data di risoluzione del contratto. III) sempre in ogni ipotesi di
Pagina 5 risoluzione anticipata del contratto o comunque di perimento o di perdita del veicolo, il concedente avrà la facoltà di richiedere all'utilizzatore, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni, il pagamento dell'indennizzo determinato come alla successiva clausola 23, fermo restando che l'obbligo di pagamento di tale indennizzo da parte dell'utilizzatore diverrà efficace soltanto se ed a condizione che il concedente gliene faccia espressa richiesta scritta ovvero provveda alla relativa fatturazione, una volta che la richiesta sia stata formulata, il pagamento dello stesso dovrà avvenire con valuta fissa a favore del concedente corrispondente alla data di risoluzione del contratto, con il conseguente obbligo di pagamento degli interessi convenzionali di mora in caso di mancato rispetto di tale valuta». Inoltre nella clausola prevista al punto 23 rubricata “indennizzo a favore del concedente” è previsto che «in tutti i casi in cui nel presente contratto si fa riferimento ad un indennizzo spettante al concedente, l'indennizzo deve essere quantificato come la somma di tutti i canoni non ancora scaduti alla data di risoluzione del contratto e del prezzo di eventuale acquisto finale attualizzati al tasso indicato nelle condizioni particolari». Quindi, le parti hanno previsto che in caso di risoluzione del contratto, restano acquisite le rate riscosse, e devono essere versate a titolo di penale le rate da scadere.
Pur trattandosi di leasing di tipo traslativo, l'art. 1526 c.c. è derogabile dalle parti, diversamente da quanto dedotto dall'appellante, e infatti la S.C. ha riconosciuto la validità di entrambe le clausole contrattuali sopracitate: nella sentenza a Sezioni Unite n. 2061 del 2021 si afferma che: a) non è inibito alle parti del contratto di leasing prevedere che i canoni scaduti restino acquisiti al concedente, ai sensi dell'articolo 1526, comma secondo, c.c.; b) non è inibito alle parti del contratto di leasing prevedere che i canoni ancora da scadere siano dovuti al concedente a titolo di penale, ex articolo 1382 c.c. Le richiamate clausole contrattuali appaiono quindi valide ed efficaci.
Per quanto concerne l'ulteriore rilievo dell'appellante, per cui dovrebbe essere sottratto, dal credito fatto valere dall'odierno appellato, il corrispettivo della vendita del bene oggetto di leasing, va rilevato che ai sensi della clausola 21 del contratto di leasing al punto IV, «una volta che fossero state soddisfatte tutte le ragioni di credito del concedente, nessuna esclusa e quindi ivi compreso l'indennizzo di cui sopra, l'utilizzatore avrà diritto a ricevere dal concedente medesimo il pagamento di una somma, a titolo di risarcimento, pari al corrispettivo imponibile che questi avrà ricavato dalla vendita del veicolo;
resta comunque esclusa la facoltà per
Pagina 6 l'utilizzatore di eccepire la compensazione tra tale risarcimento e le regioni di credito del concedente». L'utilizzatore non può quindi eccepire in questa sede compensazione le somme ricevute dal concedente per la vendita del bene, prima di aver soddisfatto le ragioni di credito del concedente, e avendo diritto solo dopo “a ricevere dal concedente medesimo il pagamento di una somma, a titolo di risarcimento, pari al corrispettivo imponibile che questi avrà ricavato dalla vendita del veicolo”. Per tali ragioni la doglianza risulta priva di pregio. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano in favore della parte appellata tenendo conto del valore effettivo della causa, e in misura inferiore ai parametri medi tenuto conto della non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 4326/2019 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la parte appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese del grado, che liquida in complessivi € 4.500,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%;
3. dà atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della l. 228/2012 a carico della parte appellante
Roma, 12 novembre 2025
La Presidente est. dott.ssa Mariarosaria Budetta
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