Decreto cautelare 30 gennaio 2021
Ordinanza cautelare 10 febbraio 2021
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 11/06/2025, n. 2130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2130 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 02130/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00148/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 148 del 2021, proposto dal sig. IO AG, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosa Cilea, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
la sig.ra ST ST, non costituita in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del Decreto prot. n. 3471 del 24.11.2020, emesso dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, nella parte in cui dispone:
1. il depennamento del candidato AG IO dalle graduatorie del concorso bandito con D.D.G. 1546/2018 per la classe di concorso ADEE;
2. l'annullamento dell'individuazione del docente AG IO dalla classe di concorso ADEE nella provincia di Varese;
- del Decreto prot. n. 4898/U del 26.11.2020, emesso dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo “Dante” di Gallarate (VA), con il quale si dispone <<la risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato (codice SIDI AL00000000014837Z1000001) prot. 3631-VII.3 del 12.09.2019 stipulato tra il dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo “Dante” (VA) e l'insegnante AG IO, su posto SOSTEGNO MINORATI PSICOFISICI, a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento>>;
- di ogni altro atto e provvedimento antecedente – quale la comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 28855 dell'11.11.2020 dell'USR Lombardia – susseguente – quale il provvedimento di annullamento dell'assegnazione provvisoria prot. n. 268 del 12.01.2021 dell'Ambito Territoriale di Reggio Calabria -, o connesso ai provvedimenti sopra impugnati e comunque pregiudizievole per il ricorrente;
PREVIO ACCERTAMENTO E CONSEQUENZIALE DECLARATORIA
1) in capo al Prof. AG IO, della sussistenza e della legittima titolarità di tutti i necessari requisiti atti a garantire il pieno diritto dello stesso al mantenimento del proprio inserimento nelle graduatorie del concorso bandito con D.D.G. 1546/2018 per la classe di concorso ADEE nella Regione Lombardia, così come precedentemente convalidato nella graduatoria definitiva pubblicata con Decreto prot. n. 2302 del 25.07.2019 con il punteggio pari a 28;
2) dell'obbligo delle Amministrazioni resistenti di provvedere all'adozione di tutte le misure più idonee a tutelare la situazione giuridica dedotta in giudizio mediante il ripristino dello status quo ante, e dunque il ripristino del contratto di lavoro a tempo indeterminato (codice SIDI AL00000000014837Z1000001) prot. 3631-VII.3 del 12.09.2019 stipulato tra il dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo “Dante” (VA) e l'insegnante AG IO, su posto SOSTEGNO MINORATI PSICOFISICI, a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento;
NONCHÉ PER LA CONDANNA
delle Amministrazioni resistenti, all'adozione delle più idonee misure volte a garantire l'effettiva tutela della situazione giuridica dedotta in giudizio, mediante il ripristino dello stato di fatto e di diritto preesistente all'adozione dei provvedimenti impugnati ed all'avvio del relativo procedimento, e così, in particolare, mediante il reinserimento del ricorrente, ora per allora, nelle graduatorie del concorso bandito con D.D.G. 1546/2018 per la classe di concorso ADEE nella Regione Lombardia, così come precedentemente convalidato nella graduatoria definitiva pubblicata con Decreto prot. n. 2302 del 25.07.2019 con il punteggio pari a 28, con ogni statuizione consequenziale in ordine alla condanna dell'Amministrazione al ripristino dello stato di fatto e di diritto preesistente all'adozione del provvedimento impugnato in via principale e e dunque al ripristino del contratto di lavoro a tempo indeterminato (codice SIDI AL00000000014837Z1000001) prot. 3631-VII.3 del 12.09.2019 stipulato tra il dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo “Dante” (VA) e l'insegnante AG IO, su posto SOSTEGNO MINORATI PSICOFISICI, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento stesso con ogni consequenziale effetto di Legge in ordine alla mobilità territoriale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;
Vista l’ordinanza cautelare n. 148 del 2021;
Vista la memoria del 4 giugno 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 giugno 2025 il dott. Federico Giuseppe Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con il ricorso, notificato il 15 gennaio 2021 e corredato da istanza cautelare, il sig. IO AG chiedeva a questo Tribunale Amministrativo Regionale di disporre l’annullamento:
a) del Decreto prot. n. 3471 del 24.11.2020, emesso dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, nella parte in cui provvedeva al depennamento del ricorrente dalle graduatorie del concorso bandito con D.D.G. 1546/2018 per la classe di concorso ADEE nonché il contestuale annullamento del docente dalla classe di concorso ADEE nella provincia di Varese;
b) del conseguente Decreto prot. n. 4898/U del 26.11.2020, emesso dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Dante” di Gallarate (VA), con il quale, provvedeva alla “ risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato (codice SIDI AL00000000014837Z1000001) prot. 3631-VII.3 del 12.09.2019, stipulato tra il dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Dante” (VA) e l’insegnante AG IO, su posto SOSTEGNO MINORATI PSICOFISICI, a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento ”;
- resisteva in giudizio l’Amministrazione statale intimata, deducendo l’integrale infondatezza del gravame;
- questo Tribunale, all’esito della camera di consiglio del 9 febbraio 2021, con ordinanza n. 148 del 2021 respingeva la domanda cautelare per insussistenza del requisito del fumus boni iuris;
Rilevato che:
- in prossimità del merito, con memoria del 4 giugno 2025, il ricorrente chiedeva a questo T.A.R. di dichiarare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza d’interesse, con compensazione delle spese di lite; la resistente, dal canto suo, chiedeva il passaggio in decisione sugli scritti;
- giunta, infine, l’udienza straordinaria del 6 giugno 2025, all’esito della discussione tra le parti costituite, la causa è passata in decisione;
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
Osservato, invero, che la dichiarazione di improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza d’interesse presuppone il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da comportare l'inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente l'utilità della pronuncia del giudice (cfr. tra le molte, Cons. Stato, sez. IV, 9 settembre 2009, n. 5402; id. 11 ottobre 2007, n. 5355);
Rilevato, a tal proposito, che con la memoria del 4 giugno 2025 il ricorrente ha dichiarato al Collegio il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del presente giudizio, “ avendo ottenuto il diritto preteso (assunzione a tempo indeterminato presso il MIM) per il tramite di altre modalità e tipologia di posto divenute possibili nelle more del procedimento ”;
Considerato, dunque, che la suddetta inequivoca volontà della parte ricorrente di non ritenere utile la pronunzia di questo T.A.R. sulla propria domanda annullatoria integra i presupposti per la declaratoria in rito di sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) del cod.proc.amm.;
Ritenuto, in definitiva, che, alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse;
l’esito meramente processuale della complessiva impugnativa giustifica la compensazione delle spese della presente fase di merito tra le parti costituite; restano salve, comunque, le spese di lite liquidate da questo Tribunale con l’ordinanza n. 148/2021 al termine della relativa fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa le spese di lite relative alla fase di merito, con salvezza, però, di quelle già liquidate nella fase cautelare.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Dongiovanni, Presidente
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario
Federico Giuseppe Russo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Federico Giuseppe Russo | Daniele Dongiovanni |
IL SEGRETARIO