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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 25/11/2025, n. 1038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1038 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. TO EL ZI, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 25.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2546/2024 R.G.
tra
rappresentata e difesa dall'avv. Gregorio Muraca Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1 in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresenta e difesa dall'avv. Elga Rizzo.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.10.2024, la ricorrente indicata in epigrafe esponeva di essere dipendente dell' dal Controparte_1
2001, con la qualifica di infermiera professionale e di prestare servizio, dal 17.10.2022, presso il D.H di Neurologia, Livello 2-Padiglione D, giusto ordine di servizio del
14.10.2022 prot. n. 14671; di essere adibita, nonostante la presenza di varie patologie,
a svolgere mansioni ulteriori rispetto a quelle assegnate;
di essere impiegata, in particolare, a svolgere la sua attività lavorativa anche presso l'ambulatorio riservato ai malati di sclerosi multipla, attività comportante rilevanti sforzi fisici, dovendo prestare giornalmente assistenza a soggetti affetti da gravi problemi di deambulazione;
di trovarsi costretta a prendere di peso i pazienti ed assisterli per tutta la durata della terapia, che in molti casi si protrae oltre il normale orario di lavoro;
che, a causa delle problematiche fisiche accusate, richiedeva di essere sottoposta al giudizio di idoneità
1 alle mansioni ai sensi del D.lgs. 81/08, presso il medico competente dell'Azienda datoriale;
che, a seguito della visita, il medico competente considerava la ricorrente
“idonea con prescrizioni e limitazioni”, rappresentando che erano controindicate le movimentazioni manuali di carichi gravosi;
che detto giudizio veniva trasmesso al
Responsabile del DH di Neurologia;
che, malgrado ciò, veniva continuamente e categoricamente adibita alle predette mansioni ambulatoriali;
che già nel corso degli anni 2016-2019, il medico competente aveva riconosciuto la ricorrente idonea con le seguenti limitazioni “…nella movimentazione dei pazienti non autosufficienti utilizzo di sollevatori meccanici coma da giudizio preventivo….”; che, nell'anno 2020, a seguito di rx colonna cervicale e spalla dx, veniva diagnosticata una spondilosi e discopatia C5-C6; che, pertanto, la sua già precaria situazione di salute, peggiorava nel tempo;
che, invero, nell'anno 2022, il sanitario della U.O di Neurochirurgia dell'Azienda
Ospedaliera Mater-Domini, a seguito ulteriori esami ed accertamenti, riscontrava una discopatia multipla diffusa sia a livello cervicale che lombare, una grave spondilodiscoartrosi diffusa oltre ad una ipercifosi dorsale con scoliosi dorso lombare che peggiora ulteriormente e concludeva affermando che “il quadro neuro radiologico e clinico di instabilità vertebrale con artrosi avanzata e discopatie , riducono notevolmente la qualità della vita quotidiana e le capacità lavorative”; che, in data 29.06.2023, si sottoponeva ad alcuni esami diagnostici dai quali emergeva a suo carico una spondilosi e varie protrusioni a livello L 1-L2- L4- L-5; che, per tali ragioni, richiedeva all'ufficio competente il trasferimento in altro reparto e la sottoposizione a nuova visita medica;
che, in data 10.07.2023, stante il peggiorare delle condizioni di salute, si sottoponeva a visita medica specialistica presso il reparto di Neurochirurgia dell'Azienda
Ospedaliera Materdomini di Catanzaro, a seguito della quale veniva certificata discoartrosi con protrusione del disco paramediana destra C4-C5 L5-S1 con diagnosi di rizopatia da conflitto disco –radicolare sia cervicale che lombare, e lo specialista, in quella occasione, sconsigliava attività lavorative e posture comportanti carichi gravitazionali sul rachide oltre quelli fisiologici;
che le predette patologie venivano confermate anche dal medico competente, il quale, nella visita del 12.07.2023, riteneva la ricorrente idonea con limitazioni e controindicata la stazione eretta per tempi prolungati;
che, in data 15.01.2024, la ricorrente inoltrava al Direttore Sanitario, al
Dirigente ed alla Direzione Medico del Presidio richiesta di trasferimento CP_2
2 presso altro servizio compatibile con le patologie riscontrate, ribadendo di svolgere solo ed esclusivamente le propria mansioni presso l'ambulatorio di sclerosi multipla i cui pazienti, di fatto , non deambulano, e rappresentando altresì che in data 05.01.2024 veniva ricoverata presso il reparto di UOC di Geriatria per episodio di fibrillazione atriale parossistica;
che nella lettera di dimissioni veniva specificato che risultava affetta da ipovitaminosi D con osteopenia a basso rischio di frattura, spondilodiscoartrosi diffusa ed ernie discali cervicali, dorsali e lombari associate a lombalgia cronica;
che, in data 09.02.2024, richiedeva alla responsabile Parte_2
una nuova visita medica al fine di rivalutare le condizioni di salute;
che, in
[...] data 30.03.2024 e 18.05.2024, veniva reiterata la richiesta di trasferimento;
che tutte le suddette comunicazioni, tuttavia, rimanevano prive di riscontro.
A sostegno della domanda, deduceva che il mancato intervento datoriale a tutela della sua persona, comportava un netto e lampante peggioramento delle proprie condizioni di salute, attestato dalla documentazione medita in atti, con tutte le conseguenze dannose derivanti dal predetto comportamento omissivo.
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: 1) “Accertare e dichiarare in capo all' in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., con sede in Catanzaro Viale Europa, le violazioni delle disposizioni poste a tutela della salute psicofisica del lavoratore, per tutto quanto esposto nel corpo del ricorso;
2) Ordinare per l'effetto, ai competenti Uffici dell'Azienda Ospedaliera datoriale, di trasferire la ricorrente ad altro servizio compatibile con le proprie patologie fisiche documentate ed accertate;
3) Accertare e dichiarare la responsabilità della datoriale nella causazione di tutti i danni Controparte_1 fisici e morali patiti dalla ricorrente;
4) Condannare per l'effetto la convenuta, Controparte_1 al risarcimento dei danni nella misura compelssiva di €. 10.000,00 o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia eventualmente a seguito di espletanda CTU medico –legale, oltre interessi e rivalutazione. 5) Con vittoria di spese e competenze da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore ex art 93 c.p.c.
Instaurato il contraddittorio, l'azienda resistente contestava l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante l'esame della documentazione in atti, è decisa con la presente sentenza.
* * *
3 Il ricorso è infondato.
La vicenda devoluta alla cognizione del Tribunale investe la questione del riconoscimento, in capo alla parte ricorrente, del diritto ad essere adibito - a fronte di un'inidoneità alla mansione specifica- a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori, con trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza, ai sensi dell'art. 42, D.lgs. n. 81/2008.
Ai sensi della citata disposizione, rubricata “Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica”, «il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge
12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza».
In particolare, la Suprema Corte ha sancito che «l'art. 42 del d.lgs. n. 81 del 2008, nel prevedere che il lavoratore divenuto inabile alle mansioni specifiche possa essere assegnato anche a mansioni equivalenti o inferiori, nell'inciso “ove possibile” contempera il conflitto tra diritto alla salute ed al lavoro e quello al libero esercizio dell'impresa, ponendo a carico del datore di lavoro l'obbligo di ricercare - anche in osservanza dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto - le soluzioni che, nell'ambito del piano organizzativo prescelto, risultino le più convenienti ed idonee ad assicurare il rispetto dei diritti del lavoratore e lo grava, inoltre, dell'onere processuale di dimostrare di avere fatto tutto il possibile, nelle condizioni date, per l'attuazione dei detti diritti» (Cass. n.
13511/2016).
Dal chiaro tenore letterale della disposizione in commento, nonché dall'elaborazione giurisprudenziale formatasi su di essa, emerge con evidenza che il diritto del lavoratore ad essere adibito a mansioni equivalenti o, in mancanza, a mansioni inferiori, presuppone la sussistenza di una inabilità alle mansioni specifiche dallo stesso svolte.
Una inidoneità di tal tipo, pertanto, costituisce un fatto costitutivo del diritto azionato dal lavoratore in giudizio, rappresentato, per l'appunto, dal diritto al trasferimento ad altro servizio compatibile con le proprie patologie fisiche, talché l'onere di provarne l'esistenza ricade su quest'ultimo, conformemente all'art. 2697 c.c., il cui comma 1 dispone che “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
4 Orbene, applicando i principi di diritto sopra esposti, ritiene il Tribunale che la domanda non possa trovare accoglimento, non avendo la ricorrente assolto all'onere probatorio su di essa incombente.
In particolare, la sig.ra ha prodotto in giudizio documentazione medica in Pt_1 cui non è certificata l'inidoneità alla mansione specifica, quanto piuttosto l'idoneità alla mansione con limitazioni, risultando controindicate attività quali la movimentazione manuale di carichi gravosi e la stazione eretta per periodi prolungati
(cfr. doc. “giudizi idoneità anni 2016-17-19-22-23” allegato al ricorso). Parte_1
Ciò posto, parte ricorrente - gravata dal relativo onere probatorio - avrebbe dovuto provare in giudizio l'effettivo svolgimento di una attività incompatibile con le patologie che l'affliggono, siccome comportante la movimentazione di carichi pesanti e la posizione eretta per periodi estesi.
Ciò, tuttavia, non è accaduto, avendo la sig.ra affermato di svolgere attività Pt_1 ambulatoriale complessa e faticosa - dovendo prestare giornalmente assistenza a soggetti affetti da sclerosi multipla e, quindi, aventi gravi problemi di deambulazione
- senza tuttavia offrire alcun elemento di riscontro delle circostanze rappresentate.
La mera assegnazione della ricorrente presso l'ambulatorio dedicato ai malati di sclerosi multipla è insufficiente, in assenza di elementi di riscontro, a dimostrare l'effettivo svolgimento delle attività oggetto di limitazioni.
Piuttosto, la conciliabilità delle mansioni espletate con le patologie fisiche della lavoratrice appare emergere dalla relazione e piano di lavoro del 23.12.2024 redatta dalla Coordinatrice Infermieristica DH, dott.ssa , ove si legge: Testimone_1
“L'infermiera dal 17.10.2022 è in servizio presso il DH/DH Neurologia Pad. Parte_1
D 2° livello con o.d.s. del 14.10.2022 prot. n 14671, svolgendo il seguente orario di servizio: da lunedì a venerdì: 7.30-14:00 + rientro il mercoledì dalle 14.30 alle 18.00.
Durante il suo orario, la stessa si occupa di:
Attività amministrativa relativa a:
- registrazione informatica dei pazienti che accedono ai servizi di DH Neurologia con afferente
Ambulatorio di Sclerosi multipla;
-richiesta informatica di approvvigionamento materiale sanitario e farmaci;
- scarico informatico giornaliero dei farmaci utilizzati per le terapie;
- aggiornamento scheda terapia pazienti.
5 Attività assistenziale:
- accoglienza pazienti;
- preparazione e somministrazione terapia ai pazienti prenotati in modo cadenziate in regime di DH o Ambulatorio di Sclerosi Multipla annesso, per sottoporsi a terapia salvavita;
- prelievi ematici;
- rilevazione parametri vitali (pressione arteriosa, temperatura).
Si precisa che le attività su descritte vengono svolte tra 2 infermiere dedicate al DH di Neurologia.
La tipologia di pazienti che afferiscono al DH di Neurologia per la maggiore sono persone con patologie croniche ad alta disabilità fisica, alcuni cateterizzati o incontinenti con uso del pannolone, in virtù di ciò, essendo che le attività di mobilizzazione socio assistenziale sono a carico dell'OSS, il DH di Neurologia con annesso Amb. Sclerosi Multipla è
l'unico servizio ad avere un OSS dedicato, oltre ad altre 3 OSS assegnate a tutti
i Day Hospital del piano incluso quello di Neurologia (12 DH in totale).
Si evidenzia dunque che, nel DH di Neurologia (dove vi è annesso, come già detto, anche amb. infusionale di sclerosi multipla) prestano servizio in totale 2 infermieri + 1 oss” (cfr. “Relazione dott.ssa prot. 2753-2025” allegata alla memoria di costituzione della Per_1 resistente).
Né la prova testimoniale richiesta, ove ammessa, avrebbe consentito di dimostrare l'incompatibilità delle mansioni concretamente espletate dalla ricorrente con il proprio quadro clinico.
Trattasi, difatti, di capitoli di prova generici (cfr. cap. F “Vero che i malati di sclerosi multipla che accedono in ambulatorio, hanno tutti difficoltà a deambulare e che la loro assistenza richiede notevole sforzo fisico ?”; cap. I “Vero che il servizo presso il predetto ambulatorio richiede notevoli sforzi fisici, in quanto, i malati di sclerosi multipla hanno gravi difficoltà a deambulare?”) da cui non è possibile evincere le modalità di svolgimento delle mansioni specificamente svolte dalla ricorrente e, conseguentemente, desumere se le stesse siano effettivamente incompatibili con il suo quadro patologico.
Per le ragioni che precedono, in applicazione delle regole sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2967 c.c., il ricorso deve essere rigettato con assorbimento di ogni ulteriore questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
6
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese processuali in favore Parte_1 dell' Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., liquidate in € 2.200,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Catanzaro, 25.11.2025.
Il Giudice del Lavoro
TO EL ZI
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Vittorio Ferrari, M.O.T. nominato con D.M. 22/10/2024.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. TO EL ZI, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 25.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2546/2024 R.G.
tra
rappresentata e difesa dall'avv. Gregorio Muraca Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1 in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresenta e difesa dall'avv. Elga Rizzo.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.10.2024, la ricorrente indicata in epigrafe esponeva di essere dipendente dell' dal Controparte_1
2001, con la qualifica di infermiera professionale e di prestare servizio, dal 17.10.2022, presso il D.H di Neurologia, Livello 2-Padiglione D, giusto ordine di servizio del
14.10.2022 prot. n. 14671; di essere adibita, nonostante la presenza di varie patologie,
a svolgere mansioni ulteriori rispetto a quelle assegnate;
di essere impiegata, in particolare, a svolgere la sua attività lavorativa anche presso l'ambulatorio riservato ai malati di sclerosi multipla, attività comportante rilevanti sforzi fisici, dovendo prestare giornalmente assistenza a soggetti affetti da gravi problemi di deambulazione;
di trovarsi costretta a prendere di peso i pazienti ed assisterli per tutta la durata della terapia, che in molti casi si protrae oltre il normale orario di lavoro;
che, a causa delle problematiche fisiche accusate, richiedeva di essere sottoposta al giudizio di idoneità
1 alle mansioni ai sensi del D.lgs. 81/08, presso il medico competente dell'Azienda datoriale;
che, a seguito della visita, il medico competente considerava la ricorrente
“idonea con prescrizioni e limitazioni”, rappresentando che erano controindicate le movimentazioni manuali di carichi gravosi;
che detto giudizio veniva trasmesso al
Responsabile del DH di Neurologia;
che, malgrado ciò, veniva continuamente e categoricamente adibita alle predette mansioni ambulatoriali;
che già nel corso degli anni 2016-2019, il medico competente aveva riconosciuto la ricorrente idonea con le seguenti limitazioni “…nella movimentazione dei pazienti non autosufficienti utilizzo di sollevatori meccanici coma da giudizio preventivo….”; che, nell'anno 2020, a seguito di rx colonna cervicale e spalla dx, veniva diagnosticata una spondilosi e discopatia C5-C6; che, pertanto, la sua già precaria situazione di salute, peggiorava nel tempo;
che, invero, nell'anno 2022, il sanitario della U.O di Neurochirurgia dell'Azienda
Ospedaliera Mater-Domini, a seguito ulteriori esami ed accertamenti, riscontrava una discopatia multipla diffusa sia a livello cervicale che lombare, una grave spondilodiscoartrosi diffusa oltre ad una ipercifosi dorsale con scoliosi dorso lombare che peggiora ulteriormente e concludeva affermando che “il quadro neuro radiologico e clinico di instabilità vertebrale con artrosi avanzata e discopatie , riducono notevolmente la qualità della vita quotidiana e le capacità lavorative”; che, in data 29.06.2023, si sottoponeva ad alcuni esami diagnostici dai quali emergeva a suo carico una spondilosi e varie protrusioni a livello L 1-L2- L4- L-5; che, per tali ragioni, richiedeva all'ufficio competente il trasferimento in altro reparto e la sottoposizione a nuova visita medica;
che, in data 10.07.2023, stante il peggiorare delle condizioni di salute, si sottoponeva a visita medica specialistica presso il reparto di Neurochirurgia dell'Azienda
Ospedaliera Materdomini di Catanzaro, a seguito della quale veniva certificata discoartrosi con protrusione del disco paramediana destra C4-C5 L5-S1 con diagnosi di rizopatia da conflitto disco –radicolare sia cervicale che lombare, e lo specialista, in quella occasione, sconsigliava attività lavorative e posture comportanti carichi gravitazionali sul rachide oltre quelli fisiologici;
che le predette patologie venivano confermate anche dal medico competente, il quale, nella visita del 12.07.2023, riteneva la ricorrente idonea con limitazioni e controindicata la stazione eretta per tempi prolungati;
che, in data 15.01.2024, la ricorrente inoltrava al Direttore Sanitario, al
Dirigente ed alla Direzione Medico del Presidio richiesta di trasferimento CP_2
2 presso altro servizio compatibile con le patologie riscontrate, ribadendo di svolgere solo ed esclusivamente le propria mansioni presso l'ambulatorio di sclerosi multipla i cui pazienti, di fatto , non deambulano, e rappresentando altresì che in data 05.01.2024 veniva ricoverata presso il reparto di UOC di Geriatria per episodio di fibrillazione atriale parossistica;
che nella lettera di dimissioni veniva specificato che risultava affetta da ipovitaminosi D con osteopenia a basso rischio di frattura, spondilodiscoartrosi diffusa ed ernie discali cervicali, dorsali e lombari associate a lombalgia cronica;
che, in data 09.02.2024, richiedeva alla responsabile Parte_2
una nuova visita medica al fine di rivalutare le condizioni di salute;
che, in
[...] data 30.03.2024 e 18.05.2024, veniva reiterata la richiesta di trasferimento;
che tutte le suddette comunicazioni, tuttavia, rimanevano prive di riscontro.
A sostegno della domanda, deduceva che il mancato intervento datoriale a tutela della sua persona, comportava un netto e lampante peggioramento delle proprie condizioni di salute, attestato dalla documentazione medita in atti, con tutte le conseguenze dannose derivanti dal predetto comportamento omissivo.
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: 1) “Accertare e dichiarare in capo all' in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., con sede in Catanzaro Viale Europa, le violazioni delle disposizioni poste a tutela della salute psicofisica del lavoratore, per tutto quanto esposto nel corpo del ricorso;
2) Ordinare per l'effetto, ai competenti Uffici dell'Azienda Ospedaliera datoriale, di trasferire la ricorrente ad altro servizio compatibile con le proprie patologie fisiche documentate ed accertate;
3) Accertare e dichiarare la responsabilità della datoriale nella causazione di tutti i danni Controparte_1 fisici e morali patiti dalla ricorrente;
4) Condannare per l'effetto la convenuta, Controparte_1 al risarcimento dei danni nella misura compelssiva di €. 10.000,00 o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia eventualmente a seguito di espletanda CTU medico –legale, oltre interessi e rivalutazione. 5) Con vittoria di spese e competenze da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore ex art 93 c.p.c.
Instaurato il contraddittorio, l'azienda resistente contestava l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante l'esame della documentazione in atti, è decisa con la presente sentenza.
* * *
3 Il ricorso è infondato.
La vicenda devoluta alla cognizione del Tribunale investe la questione del riconoscimento, in capo alla parte ricorrente, del diritto ad essere adibito - a fronte di un'inidoneità alla mansione specifica- a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori, con trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza, ai sensi dell'art. 42, D.lgs. n. 81/2008.
Ai sensi della citata disposizione, rubricata “Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica”, «il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge
12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza».
In particolare, la Suprema Corte ha sancito che «l'art. 42 del d.lgs. n. 81 del 2008, nel prevedere che il lavoratore divenuto inabile alle mansioni specifiche possa essere assegnato anche a mansioni equivalenti o inferiori, nell'inciso “ove possibile” contempera il conflitto tra diritto alla salute ed al lavoro e quello al libero esercizio dell'impresa, ponendo a carico del datore di lavoro l'obbligo di ricercare - anche in osservanza dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto - le soluzioni che, nell'ambito del piano organizzativo prescelto, risultino le più convenienti ed idonee ad assicurare il rispetto dei diritti del lavoratore e lo grava, inoltre, dell'onere processuale di dimostrare di avere fatto tutto il possibile, nelle condizioni date, per l'attuazione dei detti diritti» (Cass. n.
13511/2016).
Dal chiaro tenore letterale della disposizione in commento, nonché dall'elaborazione giurisprudenziale formatasi su di essa, emerge con evidenza che il diritto del lavoratore ad essere adibito a mansioni equivalenti o, in mancanza, a mansioni inferiori, presuppone la sussistenza di una inabilità alle mansioni specifiche dallo stesso svolte.
Una inidoneità di tal tipo, pertanto, costituisce un fatto costitutivo del diritto azionato dal lavoratore in giudizio, rappresentato, per l'appunto, dal diritto al trasferimento ad altro servizio compatibile con le proprie patologie fisiche, talché l'onere di provarne l'esistenza ricade su quest'ultimo, conformemente all'art. 2697 c.c., il cui comma 1 dispone che “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
4 Orbene, applicando i principi di diritto sopra esposti, ritiene il Tribunale che la domanda non possa trovare accoglimento, non avendo la ricorrente assolto all'onere probatorio su di essa incombente.
In particolare, la sig.ra ha prodotto in giudizio documentazione medica in Pt_1 cui non è certificata l'inidoneità alla mansione specifica, quanto piuttosto l'idoneità alla mansione con limitazioni, risultando controindicate attività quali la movimentazione manuale di carichi gravosi e la stazione eretta per periodi prolungati
(cfr. doc. “giudizi idoneità anni 2016-17-19-22-23” allegato al ricorso). Parte_1
Ciò posto, parte ricorrente - gravata dal relativo onere probatorio - avrebbe dovuto provare in giudizio l'effettivo svolgimento di una attività incompatibile con le patologie che l'affliggono, siccome comportante la movimentazione di carichi pesanti e la posizione eretta per periodi estesi.
Ciò, tuttavia, non è accaduto, avendo la sig.ra affermato di svolgere attività Pt_1 ambulatoriale complessa e faticosa - dovendo prestare giornalmente assistenza a soggetti affetti da sclerosi multipla e, quindi, aventi gravi problemi di deambulazione
- senza tuttavia offrire alcun elemento di riscontro delle circostanze rappresentate.
La mera assegnazione della ricorrente presso l'ambulatorio dedicato ai malati di sclerosi multipla è insufficiente, in assenza di elementi di riscontro, a dimostrare l'effettivo svolgimento delle attività oggetto di limitazioni.
Piuttosto, la conciliabilità delle mansioni espletate con le patologie fisiche della lavoratrice appare emergere dalla relazione e piano di lavoro del 23.12.2024 redatta dalla Coordinatrice Infermieristica DH, dott.ssa , ove si legge: Testimone_1
“L'infermiera dal 17.10.2022 è in servizio presso il DH/DH Neurologia Pad. Parte_1
D 2° livello con o.d.s. del 14.10.2022 prot. n 14671, svolgendo il seguente orario di servizio: da lunedì a venerdì: 7.30-14:00 + rientro il mercoledì dalle 14.30 alle 18.00.
Durante il suo orario, la stessa si occupa di:
Attività amministrativa relativa a:
- registrazione informatica dei pazienti che accedono ai servizi di DH Neurologia con afferente
Ambulatorio di Sclerosi multipla;
-richiesta informatica di approvvigionamento materiale sanitario e farmaci;
- scarico informatico giornaliero dei farmaci utilizzati per le terapie;
- aggiornamento scheda terapia pazienti.
5 Attività assistenziale:
- accoglienza pazienti;
- preparazione e somministrazione terapia ai pazienti prenotati in modo cadenziate in regime di DH o Ambulatorio di Sclerosi Multipla annesso, per sottoporsi a terapia salvavita;
- prelievi ematici;
- rilevazione parametri vitali (pressione arteriosa, temperatura).
Si precisa che le attività su descritte vengono svolte tra 2 infermiere dedicate al DH di Neurologia.
La tipologia di pazienti che afferiscono al DH di Neurologia per la maggiore sono persone con patologie croniche ad alta disabilità fisica, alcuni cateterizzati o incontinenti con uso del pannolone, in virtù di ciò, essendo che le attività di mobilizzazione socio assistenziale sono a carico dell'OSS, il DH di Neurologia con annesso Amb. Sclerosi Multipla è
l'unico servizio ad avere un OSS dedicato, oltre ad altre 3 OSS assegnate a tutti
i Day Hospital del piano incluso quello di Neurologia (12 DH in totale).
Si evidenzia dunque che, nel DH di Neurologia (dove vi è annesso, come già detto, anche amb. infusionale di sclerosi multipla) prestano servizio in totale 2 infermieri + 1 oss” (cfr. “Relazione dott.ssa prot. 2753-2025” allegata alla memoria di costituzione della Per_1 resistente).
Né la prova testimoniale richiesta, ove ammessa, avrebbe consentito di dimostrare l'incompatibilità delle mansioni concretamente espletate dalla ricorrente con il proprio quadro clinico.
Trattasi, difatti, di capitoli di prova generici (cfr. cap. F “Vero che i malati di sclerosi multipla che accedono in ambulatorio, hanno tutti difficoltà a deambulare e che la loro assistenza richiede notevole sforzo fisico ?”; cap. I “Vero che il servizo presso il predetto ambulatorio richiede notevoli sforzi fisici, in quanto, i malati di sclerosi multipla hanno gravi difficoltà a deambulare?”) da cui non è possibile evincere le modalità di svolgimento delle mansioni specificamente svolte dalla ricorrente e, conseguentemente, desumere se le stesse siano effettivamente incompatibili con il suo quadro patologico.
Per le ragioni che precedono, in applicazione delle regole sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2967 c.c., il ricorso deve essere rigettato con assorbimento di ogni ulteriore questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
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P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese processuali in favore Parte_1 dell' Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., liquidate in € 2.200,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Catanzaro, 25.11.2025.
Il Giudice del Lavoro
TO EL ZI
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Vittorio Ferrari, M.O.T. nominato con D.M. 22/10/2024.
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