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Sentenza 27 aprile 2025
Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 27/04/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALMI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice Dott. Carlo Gabutti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1242 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024 e vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
d'Aspromonte (Rc), Contrada San Luca 7/A, rappresentato e difeso, dall'Avv.
Francesco MOBILIO, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vibo
Valentia, Via A. Manzoni n. 24, giusta procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
con sede Controparte_1
centrale in Roma, in persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angela Maria Rosa Fazio, Angela Laganà, Dario Cosimo Adornato,
Ettore Triolo, Valeria Grandizio, in virtù di procura generale alle liti per atto del Notaio in Fiumicino rilasciata il 22.03.2024; Persona_1
Resistente
Oggetto: Domanda di intervento del Fondo di Garanzia per il Trattamento di Fine
Rapporto. All'udienza del 22.04.2025, celebratasi ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c i procuratori delle parti hanno depositato note autorizzate ed hanno insistito nelle conclusioni come rassegnate negli scritti di costituzione. Il giudice ha pronunciato la seguente sentenza esponendo i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, in data 02.05.2024, iscriveva a ruolo ricorso Parte_1
recante R.G. 1242/2024, convenendo in giudizio l innanzi al Giudice del Lavoro, CP_1
chiedendo: “in via preliminare 1) accertare e dichiarare che il TFR maturato dal ricorrente in relazione al rapporto di lavoro intercorso con la Controparte_2
ammonta ad €. 1.647,74 al lordo delle ritenute di legge per come risulta dal relativo
C.U. 2018; nel merito 2) accertare e dichiarare, sussistendone tutti i presupposti, il diritto del ricorrente a percepire la somma di €. 1.647,74 al lordo delle ritenute di legge a titolo di T.F.R maturato in relazione al rapporto di lavoro intercorso con la
direttamente a carico dell quale gestore del Fondo Controparte_2 CP_1
di Garanzia ai sensi dell'art 2 L. 29 maggio 1982 n 297; 3) per l'effetto condannare
l' in persona del suo legale rappresentante pro-tempore al pagamento della CP_1
somma €. 1.647,74 al lordo delle ritenute di legge oltre interessi legali dalla data di cessazione del rapporto di lavoro (27 febbraio 2018) ovvero dalla diversa data di giustizia sino all'effettivo soddisfo;
4) condannare, infine, l resistente in CP_1
persona del suo legale rappresentante pro-tempore al pagamento delle spese e dei compensi di difesa del presente giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscossi i secondi”.
Il ricorrente nel proprio atto introduttivo rappresentava:
- di aver chiesto, con istanza del 26 ottobre 2022 prot. n. 6700.26/10/2022.0471582,
l'intervento del Fondo di Garanzia costituito presso l' ai sensi e per gli effetti CP_1
dell'art. 2 L. 29 maggio 1982 n. 297 e s.m.i. per il pagamento del TFR, dei crediti di lavoro diversi dal TFR inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro e degli ultimi tre ratei delle mensilità aggiuntive maturate sempre negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro intercorso con la società di Melito Porto Salvo (Rc) nel periodo CP_2
7 aprile 2016 – 27 febbraio 2018;
- che la società datrice di lavoro fosse stata sottoposta alla procedura concorsuale del fallimento dal Tribunale di Reggio Calabria con sentenza n. 24/2021;
- che la stessa, ancor prima del fallimento, fosse stata sottoposta a sequestro preventivo penale ex art. 321 c.p.p. disposto dal G.I.P. presso il Tribunale di Reggio Calabria con
Decreto del 20 dicembre 2016, nell'ambito del procedimento penale n. 2044/2013
RGNR;
- che successivamente, la Sezione Fallimentare del Tribunale di Reggio Calabria, in presenza dei relativi presupposti, con proprio provvedimento del 16 marzo 2022, ordinava “non farsi luogo a provvedere alla verifica dei crediti” ai sensi dell'art. 102
L. F.;
- che a ciò faceva seguito decreto di chiusura della procedura fallimentare per insufficienza dell'attivo ai sensi dell'art. 118 comma 1 n. 4 L.F. emesso dalla medesima
Sezione Fallimentare del Tribunale di Reggio Calabria con proprio decreto dell'11 luglio 2022 comunicato in data 14 luglio 2022;
- che ciononostante la domanda di intervento del Fondo di Garanzia veniva rigettata dall' resistente con provvedimenti del 14 dicembre 2022 recanti entrambi la CP_1
seguente motivazione: “MANCANZA DEL REQUISITO DELL'ACCERTAMENTO
GIUDIZIALE DEL CREDITO”;
- di aver proposto in data 23 gennaio 2023 (depositato il successivo 8 febbraio 2023) ricorso al Comitato Provinciale sostenendo come le buste-paga e/o il CUD CP_1
rappresentassero elementi sufficienti a dimostrare l'esistenza e l'ammontare del credito senza necessità di un preventivo accertamento giudiziale del credito;
- che anche tale ricorso amministrativo veniva rigettato dal Comitato con proprio CP_1
provvedimento del 17 maggio 2023 comunicato in pari data.
Eccepiva pertanto in diritto l'inapplicabilità alla fattispecie della Circolare n. CP_1
103/2020 e la sufficienza delle busta-paga ai fini dell'accertamento del credito richiesto. L' , a cui il ricorso veniva regolarmente notificato, si costituiva in giudizio e CP_1
resisteva alle pretese attoree con diffuse argomentazioni, in fatto e in diritto, così come meglio specificate nella memoria difensiva. Concludeva, dunque, per il rigetto del ricorso, spese vinte.
All'odierna udienza, celebratasi con il modello della trattazione scritta, lette le note di parte tempestivamente depositate, la causa veniva decisa, sulla base della documentazione prodotta, come da sentenza versata in atti.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito esposti.
Il ricorso propone le stesse deduzioni esaminate nella sentenza n. 351/2025 del
Tribunale di Vibo Valentia, che si richiama integralmente, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., e che per comodità si riporta.
In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di improponibilità del ricorso spiegata dall' , in quanto parte ricorrente ha proposto idonea domanda CP_1
amministrativa volta ad ottenere il pagamento di quanto preteso.
Il ricorrente agisce per ottenere l'accertamento del suo diritto alla percezione del TFR, maturato in relazione al rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della fallita società , attingendo al Fondo di Garanzia, ai sensi dell'art. 2 L. 29 maggio 1982, CP_2
n. 297.
Giova in primo luogo ricordare la natura previdenziale e non retributiva della prestazione concernente l'intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento del trattamento di fine rapporto e dei relativi crediti accessori. Non si tratta, infatti, di un diritto di credito che sorge in capo al lavoratore direttamente nei confronti del Fondo, ma di un diritto derivante da un credito, quello sorto tra il lavoratore e il proprio datore di lavoro, che fa sorgere, in presenza di determinati presupposti, l'obbligo del Fondo di Garanzia di erogare la prestazione previdenziale in favore del lavoratore.
L'intervento del Fondo di Garanzia, difatti, non è automatico, né incondizionato: solamente in casi di insolvenza del datore di lavoro, il Fondo può essere adito per sostituirsi a quest'ultimo nel pagamento del TFR come previsto dall'art. 2120 c.c.
Erogata la prestazione, esso può praticare azione di regresso nei confronti dello stesso datore di lavoro, sostituendosi al lavoratore, già soddisfatto, nel suo diritto di credito.
La Corte di cassazione, secondo un orientamento ormai consolidato, ribadisce che la natura della prestazione del Fondo di Garanzia è di tipo previdenziale: “Va inoltre affermato, in base al consolidato orientamento secondo cui (Cass. 10.5.2016, n. 9495,
13 ottobre 2015, nn. 20547 e 20548/2015; 9 giugno 2014 n. 12971, 9 settembre 2013
n. 20675, 23 luglio 2012, n. 12852) le prestazioni a carico del Fondo di garanzia hanno natura previdenziale e non retributiva, che pertanto l' debba operare in qualità CP_1
di sostituto di imposta tutte le dovute trattenute, sempre che ovviamente le stesse non fossero state già operate in sede di ammissione al passivo” (Cass. n. 25016/2017).
Posto quanto sopra detto, risulta chiara la previsione normativa della necessità di determinati presupposti per l'attivazione e l'intervento del Fondo di Garanzia. L'art. 2 della legge n. 297 del 1982, rubricata “disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica”, prevede quindi che: “E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il “Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto” con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo
99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro
e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte. […] Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto”.
La legge, dunque, individua due presupposti: il primo riguarda i datori di lavoro soggetti alle procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare, in questi casi viene richiesto al lavoratore l'accertamento del credito tramite l'avvenuta insinuazione allo stato passivo. Il secondo presupposto riguarda i datori di lavoro non soggetti alle predette procedure concorsuali, relativamente ai quali, ai fini dell'intervento del Fondo,
è necessario il previo esperimento dell'esecuzione forzata al fine di accertare l'insufficienza, in tutto o in parte, delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro.
Poiché, nel caso di specie, la Sezione Fallimentare del Tribunale di Reggio Calabria, con decreto del 16.03.2022 ha stabilito come: «considerato che la curatrice, a seguito di ampie indagini e approfondita valutazione, che il collegio condivide e fa propria, ha evidenziato l'insussistenza di poste di attivo fallimentare acquisibile, tenuto conto che il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., disposto dal G.i.p. del tribunale di Reggio
Calabria con decreto del 20.12.2016 nell'ambito del procedimento penale n.
2044/2013 RGNR D.D.A., e n. 1223/2014 RG GIP D.D:A., ha riguardato “le quote sociali e l'intero patrimonio aziendale della società […] ordina non farsi CP_2
luogo a provvedere alla verifica dei crediti», il lavoratore potrà richiedere l'intervento del Fondo di Garanzia con le modalità previste per i datori di lavoro non assoggettabili a procedura concorsuale, purché, però, il credito risulti accertato in un titolo esecutivo che – per giurisprudenza di Cassazione ormai cristallizzata – rappresenta la modalità necessaria per individuare la misura dell'obbligazione gravante sul Fondo di Garanzia.
Le doglianze di parte ricorrente non possono trovare accoglimento perché manca il titolo esecutivo, ritenuto condizione necessaria per accedere al Fondo.
Non è stata effettuata alcuna azione esecutiva e, soprattutto, non c'è prova della sussistenza di un titolo esecutivo in favore di parte ricorrente, che ha allegato unicamente la busta paga, che non può considerarsi titolo esecutivo e che non consentirebbe in alcun modo la surroga dell' nel credito nei confronti del datore CP_1
di lavoro.
Né possono trovare accoglimento le deduzioni di parte ricorrente relative al valore della busta paga: la stessa rileva quale titolo per accertare il credito nei rapporti tra lavoratore e datore di lavoro ed è ritenuta sufficiente per ottenere l'emissione di un decreto ingiuntivo. Ma non ha in sé il valore di un titolo esecutivo.
Non risulta, peraltro, che il ricorrente si sia attivato, in alcun modo, a ottenere il titolo esecutivo o qualsiasi accertamento giudiziale del credito vantato. Le preclusioni nel caso in concreto, caratterizzate dalla sussistenza di un provvedimento, peraltro, non definitivo di confisca, riguardano la possibilità per l'odierna parte ricorrente di ottenere un provvedimento di condanna. Ma non risulta che parte ricorrente si sia attivata in alcun modo con un'azione di un mero accertamento.
Per tale ragione, il lavoratore non può ottenere l'accesso al Fondo di Garanzia perché sprovvisto di titolo esecutivo: unico elemento che consentirebbe, poi, all' di CP_1
surrogarsi al lavoratore nel credito, dallo stesso vantato, a titolo di TFR nei confronti del datore di lavoro.
Per le ragioni sopra espresse, pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Palmi, nella funzione del giudice del lavoro e della previdenza, in persona del dott. Carlo Gabutti, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Si comunichi
Palmi 28.04.2025
Il Giudice dott. Carlo Gabutti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALMI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice Dott. Carlo Gabutti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1242 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024 e vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
d'Aspromonte (Rc), Contrada San Luca 7/A, rappresentato e difeso, dall'Avv.
Francesco MOBILIO, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vibo
Valentia, Via A. Manzoni n. 24, giusta procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
con sede Controparte_1
centrale in Roma, in persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angela Maria Rosa Fazio, Angela Laganà, Dario Cosimo Adornato,
Ettore Triolo, Valeria Grandizio, in virtù di procura generale alle liti per atto del Notaio in Fiumicino rilasciata il 22.03.2024; Persona_1
Resistente
Oggetto: Domanda di intervento del Fondo di Garanzia per il Trattamento di Fine
Rapporto. All'udienza del 22.04.2025, celebratasi ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c i procuratori delle parti hanno depositato note autorizzate ed hanno insistito nelle conclusioni come rassegnate negli scritti di costituzione. Il giudice ha pronunciato la seguente sentenza esponendo i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, in data 02.05.2024, iscriveva a ruolo ricorso Parte_1
recante R.G. 1242/2024, convenendo in giudizio l innanzi al Giudice del Lavoro, CP_1
chiedendo: “in via preliminare 1) accertare e dichiarare che il TFR maturato dal ricorrente in relazione al rapporto di lavoro intercorso con la Controparte_2
ammonta ad €. 1.647,74 al lordo delle ritenute di legge per come risulta dal relativo
C.U. 2018; nel merito 2) accertare e dichiarare, sussistendone tutti i presupposti, il diritto del ricorrente a percepire la somma di €. 1.647,74 al lordo delle ritenute di legge a titolo di T.F.R maturato in relazione al rapporto di lavoro intercorso con la
direttamente a carico dell quale gestore del Fondo Controparte_2 CP_1
di Garanzia ai sensi dell'art 2 L. 29 maggio 1982 n 297; 3) per l'effetto condannare
l' in persona del suo legale rappresentante pro-tempore al pagamento della CP_1
somma €. 1.647,74 al lordo delle ritenute di legge oltre interessi legali dalla data di cessazione del rapporto di lavoro (27 febbraio 2018) ovvero dalla diversa data di giustizia sino all'effettivo soddisfo;
4) condannare, infine, l resistente in CP_1
persona del suo legale rappresentante pro-tempore al pagamento delle spese e dei compensi di difesa del presente giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscossi i secondi”.
Il ricorrente nel proprio atto introduttivo rappresentava:
- di aver chiesto, con istanza del 26 ottobre 2022 prot. n. 6700.26/10/2022.0471582,
l'intervento del Fondo di Garanzia costituito presso l' ai sensi e per gli effetti CP_1
dell'art. 2 L. 29 maggio 1982 n. 297 e s.m.i. per il pagamento del TFR, dei crediti di lavoro diversi dal TFR inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro e degli ultimi tre ratei delle mensilità aggiuntive maturate sempre negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro intercorso con la società di Melito Porto Salvo (Rc) nel periodo CP_2
7 aprile 2016 – 27 febbraio 2018;
- che la società datrice di lavoro fosse stata sottoposta alla procedura concorsuale del fallimento dal Tribunale di Reggio Calabria con sentenza n. 24/2021;
- che la stessa, ancor prima del fallimento, fosse stata sottoposta a sequestro preventivo penale ex art. 321 c.p.p. disposto dal G.I.P. presso il Tribunale di Reggio Calabria con
Decreto del 20 dicembre 2016, nell'ambito del procedimento penale n. 2044/2013
RGNR;
- che successivamente, la Sezione Fallimentare del Tribunale di Reggio Calabria, in presenza dei relativi presupposti, con proprio provvedimento del 16 marzo 2022, ordinava “non farsi luogo a provvedere alla verifica dei crediti” ai sensi dell'art. 102
L. F.;
- che a ciò faceva seguito decreto di chiusura della procedura fallimentare per insufficienza dell'attivo ai sensi dell'art. 118 comma 1 n. 4 L.F. emesso dalla medesima
Sezione Fallimentare del Tribunale di Reggio Calabria con proprio decreto dell'11 luglio 2022 comunicato in data 14 luglio 2022;
- che ciononostante la domanda di intervento del Fondo di Garanzia veniva rigettata dall' resistente con provvedimenti del 14 dicembre 2022 recanti entrambi la CP_1
seguente motivazione: “MANCANZA DEL REQUISITO DELL'ACCERTAMENTO
GIUDIZIALE DEL CREDITO”;
- di aver proposto in data 23 gennaio 2023 (depositato il successivo 8 febbraio 2023) ricorso al Comitato Provinciale sostenendo come le buste-paga e/o il CUD CP_1
rappresentassero elementi sufficienti a dimostrare l'esistenza e l'ammontare del credito senza necessità di un preventivo accertamento giudiziale del credito;
- che anche tale ricorso amministrativo veniva rigettato dal Comitato con proprio CP_1
provvedimento del 17 maggio 2023 comunicato in pari data.
Eccepiva pertanto in diritto l'inapplicabilità alla fattispecie della Circolare n. CP_1
103/2020 e la sufficienza delle busta-paga ai fini dell'accertamento del credito richiesto. L' , a cui il ricorso veniva regolarmente notificato, si costituiva in giudizio e CP_1
resisteva alle pretese attoree con diffuse argomentazioni, in fatto e in diritto, così come meglio specificate nella memoria difensiva. Concludeva, dunque, per il rigetto del ricorso, spese vinte.
All'odierna udienza, celebratasi con il modello della trattazione scritta, lette le note di parte tempestivamente depositate, la causa veniva decisa, sulla base della documentazione prodotta, come da sentenza versata in atti.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito esposti.
Il ricorso propone le stesse deduzioni esaminate nella sentenza n. 351/2025 del
Tribunale di Vibo Valentia, che si richiama integralmente, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., e che per comodità si riporta.
In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di improponibilità del ricorso spiegata dall' , in quanto parte ricorrente ha proposto idonea domanda CP_1
amministrativa volta ad ottenere il pagamento di quanto preteso.
Il ricorrente agisce per ottenere l'accertamento del suo diritto alla percezione del TFR, maturato in relazione al rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della fallita società , attingendo al Fondo di Garanzia, ai sensi dell'art. 2 L. 29 maggio 1982, CP_2
n. 297.
Giova in primo luogo ricordare la natura previdenziale e non retributiva della prestazione concernente l'intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento del trattamento di fine rapporto e dei relativi crediti accessori. Non si tratta, infatti, di un diritto di credito che sorge in capo al lavoratore direttamente nei confronti del Fondo, ma di un diritto derivante da un credito, quello sorto tra il lavoratore e il proprio datore di lavoro, che fa sorgere, in presenza di determinati presupposti, l'obbligo del Fondo di Garanzia di erogare la prestazione previdenziale in favore del lavoratore.
L'intervento del Fondo di Garanzia, difatti, non è automatico, né incondizionato: solamente in casi di insolvenza del datore di lavoro, il Fondo può essere adito per sostituirsi a quest'ultimo nel pagamento del TFR come previsto dall'art. 2120 c.c.
Erogata la prestazione, esso può praticare azione di regresso nei confronti dello stesso datore di lavoro, sostituendosi al lavoratore, già soddisfatto, nel suo diritto di credito.
La Corte di cassazione, secondo un orientamento ormai consolidato, ribadisce che la natura della prestazione del Fondo di Garanzia è di tipo previdenziale: “Va inoltre affermato, in base al consolidato orientamento secondo cui (Cass. 10.5.2016, n. 9495,
13 ottobre 2015, nn. 20547 e 20548/2015; 9 giugno 2014 n. 12971, 9 settembre 2013
n. 20675, 23 luglio 2012, n. 12852) le prestazioni a carico del Fondo di garanzia hanno natura previdenziale e non retributiva, che pertanto l' debba operare in qualità CP_1
di sostituto di imposta tutte le dovute trattenute, sempre che ovviamente le stesse non fossero state già operate in sede di ammissione al passivo” (Cass. n. 25016/2017).
Posto quanto sopra detto, risulta chiara la previsione normativa della necessità di determinati presupposti per l'attivazione e l'intervento del Fondo di Garanzia. L'art. 2 della legge n. 297 del 1982, rubricata “disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica”, prevede quindi che: “E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il “Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto” con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo
99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro
e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte. […] Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto”.
La legge, dunque, individua due presupposti: il primo riguarda i datori di lavoro soggetti alle procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare, in questi casi viene richiesto al lavoratore l'accertamento del credito tramite l'avvenuta insinuazione allo stato passivo. Il secondo presupposto riguarda i datori di lavoro non soggetti alle predette procedure concorsuali, relativamente ai quali, ai fini dell'intervento del Fondo,
è necessario il previo esperimento dell'esecuzione forzata al fine di accertare l'insufficienza, in tutto o in parte, delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro.
Poiché, nel caso di specie, la Sezione Fallimentare del Tribunale di Reggio Calabria, con decreto del 16.03.2022 ha stabilito come: «considerato che la curatrice, a seguito di ampie indagini e approfondita valutazione, che il collegio condivide e fa propria, ha evidenziato l'insussistenza di poste di attivo fallimentare acquisibile, tenuto conto che il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., disposto dal G.i.p. del tribunale di Reggio
Calabria con decreto del 20.12.2016 nell'ambito del procedimento penale n.
2044/2013 RGNR D.D.A., e n. 1223/2014 RG GIP D.D:A., ha riguardato “le quote sociali e l'intero patrimonio aziendale della società […] ordina non farsi CP_2
luogo a provvedere alla verifica dei crediti», il lavoratore potrà richiedere l'intervento del Fondo di Garanzia con le modalità previste per i datori di lavoro non assoggettabili a procedura concorsuale, purché, però, il credito risulti accertato in un titolo esecutivo che – per giurisprudenza di Cassazione ormai cristallizzata – rappresenta la modalità necessaria per individuare la misura dell'obbligazione gravante sul Fondo di Garanzia.
Le doglianze di parte ricorrente non possono trovare accoglimento perché manca il titolo esecutivo, ritenuto condizione necessaria per accedere al Fondo.
Non è stata effettuata alcuna azione esecutiva e, soprattutto, non c'è prova della sussistenza di un titolo esecutivo in favore di parte ricorrente, che ha allegato unicamente la busta paga, che non può considerarsi titolo esecutivo e che non consentirebbe in alcun modo la surroga dell' nel credito nei confronti del datore CP_1
di lavoro.
Né possono trovare accoglimento le deduzioni di parte ricorrente relative al valore della busta paga: la stessa rileva quale titolo per accertare il credito nei rapporti tra lavoratore e datore di lavoro ed è ritenuta sufficiente per ottenere l'emissione di un decreto ingiuntivo. Ma non ha in sé il valore di un titolo esecutivo.
Non risulta, peraltro, che il ricorrente si sia attivato, in alcun modo, a ottenere il titolo esecutivo o qualsiasi accertamento giudiziale del credito vantato. Le preclusioni nel caso in concreto, caratterizzate dalla sussistenza di un provvedimento, peraltro, non definitivo di confisca, riguardano la possibilità per l'odierna parte ricorrente di ottenere un provvedimento di condanna. Ma non risulta che parte ricorrente si sia attivata in alcun modo con un'azione di un mero accertamento.
Per tale ragione, il lavoratore non può ottenere l'accesso al Fondo di Garanzia perché sprovvisto di titolo esecutivo: unico elemento che consentirebbe, poi, all' di CP_1
surrogarsi al lavoratore nel credito, dallo stesso vantato, a titolo di TFR nei confronti del datore di lavoro.
Per le ragioni sopra espresse, pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Palmi, nella funzione del giudice del lavoro e della previdenza, in persona del dott. Carlo Gabutti, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Si comunichi
Palmi 28.04.2025
Il Giudice dott. Carlo Gabutti