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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/07/2025, n. 4747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4747 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
così composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera Relatrice
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 3575/2019, posta in deliberazione con provvedimento del 10 aprile 2025 e vertente
TRA
Parte_1
(Avv. Michele Bonetti)
PARTE APPELLANTE
E
CE CP_1
(Avv. Domenico Cagnucci) PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 985/2018 emessa dal Tribunale di
Civitavecchia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 985/2018 il Tribunale di Civitavecchia, in parziale accoglimento della domanda proposta da ha così statuito: “
1. Accoglie la domanda Parte_1
risarcitoria di e, per l'effetto, condanna a Parte_1 Controparte_2
risarcirgli la somma di € 2.591,09. Su detta somma competono interessi compensativi nella misura legale e rivalutazione secondo indici istata annuali al costo della vita dalla data del fatto e fino all'effettivo soddisfo.
2. Condanna a Parte_1
rimborsare al le spese di lite che si liquidano in € 1.700,00 per Controparte_2
onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge”
Avverso la citata sentenza, la proposto appello e ha chiesto Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni che seguono: “Piaccia all'On.le Corte di Appello adita, contrariis reiectis ed in riforma dall'impugnata sentenza n. 985/2018 emessa dal Tribunale di Civitavecchia e pubblicata in data 16 novembre 2018: - Accertate e confermate le statuizioni di responsabilità a carico del sig. , Controparte_2
condannare quest'ultimo al risarcimento di tutti i danni subiti dal sig. in Pt_1
occasione dell'aggressione subita in data 16 luglio 2006, nella misura complessiva di
€ 25.967,46, così determinata: a) € 19.967,46 a titolo di risarcimento di danno biologico;
b) € 4.000,00 a titolo di risarcimento del danno morale patito in conseguenza delle lesioni dolose subite;
c) € 2.000,00 a titolo di somma forfettaria ed equitativa per il risarcimento del danno all'immagine. - Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento sino all'effettivo soddisfo;
- Con condanna alla refusione delle spese e delle competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. In via istruttoria: Si insiste affinchè all'On.le
Collegio adito piaccia disporre consulenza tecnica medico legale al fine di confermare, sulla base dei referti medici versati in atti ed attraverso visita medica sulla persona delsig. , la reale quantificazione del danno patito dall'odierno appellante a Pt_1
seguito dell'aggressione subita ad opera del sig. in data 16 luglio 2006”. CP_1
Instaurato il contraddittorio si è costituito che ha chiesto alla Corte Controparte_2
di “ 1) Rigettare nel merito l'appello proposto dal sig. per i motivi Parte_1
sopra esposti che devono intendersi qui integralmente trascritti che deve quindi ritenersi infondato in fatto ed in diritto. 2) Riformare la sentenza di primo grado n.
985/2018 del Tribunale di Civitavecchia: a) nel primo capo della sentenza laddove la sentenza dispone : “ e rivalutazione secondo gli indici Istat annuali al costo della vita dalla data del fatto e fino all'effettivo soddisfo” modificandola in “ e rivalutazione secondo gli indici istat annuali al costo della vita dalla data DELLA SENTENZA e fino all'effettivo soddisfo”, in quanto la rivalutazione monetaria è stata già calcolata nel risarcimento del danno liquidato secondo le tabelle di Milano del 2018 e non con quelle del 2006 anno del fatto.
b) Nel secondo capo della sentenza disponendo la compensazione delle spese di giudizio tra le parti in quanto nel caso di specie vi è stata soccombenza reciproca in quanto all'attore a fronte di una domanda risarcitoria di euro 25.967,46 veniva riconosciuto un danno di € 2.591,09 pari a circa 1/10 di quanto richiesto dall'attore
3) Con vittoria di spese e compensi oltre al rimborso forfetario per spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per le note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 10 aprile
2025, con concessione dei termini alle parti di cui all'art. 190 c.p.c.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa avanzata da che ha agito Parte_1
nei confronti di al fine di ottenere la condanna al risarcimento dei Controparte_2 danni patiti a seguito dell'aggressione subita il 16 luglio 2006 presso lo stabilimento balneare “Il Gabbiano Blu”, sito in località Passoscuro.
Secondo la ricostruzione contenuta nell'atto di citazione, l'attore nel primo pomeriggio
- mentre si stava recando al bar dello stabilimento - era stato insultato e minacciato da che, mosso dall'immotivata gelosia per i rapporti di amicizia fra Controparte_2
sua moglie e il , lo aveva spintonato e colpito con calci e pugni, procurandogli Pt_1
diverse contusioni sul corpo e al volto;
in conseguenza dell'aggressione, aveva riportato la lussazione della spalla sinistra, un trauma cranio-facciale e un trauma contusivo della coscia destra, come riscontrato dagli accertamenti medici effettuati presso il Pronto Soccorso di Monterotondo, ove si era recato in un primo momento, e presso il Presidio Ospedaliero S. Camillo de Lellis di Rieti, ove era stato visitato alle ore 22.30 del medesimo giorno.
Con la sentenza gravata il Tribunale ha accertato la responsabilità del convenuto nella verificazione dei fatti lamentati dall'attore, dando atto che il con sentenza CP_1
n. 488/10 era stato condannato dal Tribunale penale di Civitavecchia per il reato di minaccia aggravata e che con pronuncia n. 7158/10 la Corte di Appello di Roma aveva condannato l'odierno convenuto "al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civile anche in relazione al contestato reato di cui all'art.
582 c.p."; all'esito dell'espletata Consulenza tecnica d'ufficio ha condannato CP_2
al risarcimento dei danni patiti dall'attore nella misura di € 2.591,09, e alla
[...]
rifusione delle spese di lite.
L'appello proposto da non è fondato e deve essere respinto. Parte_1
Va preliminarmente rilevato che, in difetto di appello incidentale in merito ai profili di seguito indicati, risulta definitivamente accertato che il 16 luglio 2006 CP_2
ha aggredito e gli ha procurato lesioni in esito alle quali l'attore
[...] Parte_1
ha riportato un danno biologico permanente pari all'1% e un'invalidità temporanea assoluta di giorni 4 e parziale al 50% di giorni 16. Ferma restando tale percentuale di danno, ormai coperta dal giudicato, la prima censura avanzata dall'appellante, rubricata “Sull'errata valutazione dei fatti di causa e della documentazione versata in atti. Sulla parziale ed erronea valutazione dell'istruttoria espletata. Sulla erronea e parziale quantificazione del danno da parte del CTU. Sul nesso di causalità”, va disattesa.
Posto che è pacifico che il 16 luglio 2006 il si è recato due volte al Pronto Pt_1
Soccorso, la prima alle ore 18.30 all'Ospedale di Monterotondo e la seconda ore 22.30 all'Ospedale di Rieti, il Consulente tecnico d'ufficio designato in primo grado nella persona del dr. , con un puntuale elaborato frutto di un'analisi completa Persona_1
della documentazione in atti e dell'esame clinico del , ha accertato che le Pt_1
condizioni riscontrate in occasione della seconda visita non sono riconducibili ai fatti oggetto di causa.
In particolare, “nell'evento traumatico doloso del pomeriggio del 16.7.2006, il sig.
36-enne nato il [...], riportò “trauma contusivo facciale con Parte_1
ecchimosi post-traumatica in sede mascellare e zigomatica sinistra;
contusione spalla sinistra e coscia dx” con prognosi di gg. 4 sc. Nel corso dell'evento traumatico il periziando riferisce di aver riportato lussazione spalla sinistra autoridotta. Lo stesso giorno, verso le ore 23, nella propria abitazione, mentre si alzava dal letto, il periziando riferisce di aver riportato lussazione spontanea della spalla sinistra per cui si recò all'Ospedale di Rieti ove effettuò un esame Rx che effettivamente evidenziava la lussazione anteriore della spalla sinistra. Dopo manovra di riduzione, venne effettuato un ulteriore controllo Rx che evidenziava un regolare allineamento dei capi articolari, per cui, scopo la immobilizzazione con fasciatura secondo metodo Desaul, il pz. Venne dimesso ed inviato al proprio domicilio con diagnosi. “lussazione anteriore scapolo omerale sinistra”.
Il dr. ha, quindi, chiarito che con ogni verosimiglianza l'attore già prima dei Per_1
fatti oggetto di causa aveva riportato "precedenti episodi di lussazione di spalla sinistra verosimilmente spontanei a-traumatici " e aveva appreso la manovra di autoriduzione, che è riuscito infatti a praticare con successo subito dopo l'aggressione subita, segno evidente dell'esperienza maturata in passato e della pregressa conoscenza dei dettagli di esecuzione;
l'episodio accaduto nella serata si profila, invece, come non traumatico e non è, per l'effetto, riconducibile ai fatti di causa.
Come correttamente osservato dal Tribunale, i due episodi appaiono indipendenti tra loro sia per la distanza temporale che per la diversa qualità delle lesioni, refertate - la prima - come contusione e - la seconda - come lussazione.
Del resto, come ben chiarito dal C.t.u., ove il traumatismo conseguente all'episodio dell'aggressione fosse stato grave “è anatomo-fisiologimente impossibile che il traumatizzato si autoriduce la lussazione, ma è indispensabile l'intervento attivo.
Previo esame RX”.
La decisione del giudice di primo grado che, in conformità con i dati obiettivi indicati dal Consulente, ha ritenuto che il secondo episodio non vada posto in correlazione con il primo, non si presta quindi a censure.
Va del pari disattesa la seconda censura che recita “Sulla errata determinazione del quantum del risarcimento. Sulla incompleta quantificazione delle voci di danno.
Sulla contraddittorietà della motivazione. Sull'omessa pronuncia”.
Innanzitutto, non si ravvisa il dedotto acritico recepimento delle risultanze della
C.t.u., avuto riguardo al principio dettato dalla Corte di Cassazione secondo cui “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella
relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (Cass. 33742/22) e ancora “qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente;
diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche
e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione” (Cass.15147/18).
Ciò posto, la quantificazione del danno operata dal Tribunale, alla stregua dell'elaborato tecnico d'ufficio e delle motivate risposte ai rilievi avanzati dai
Consulenti tecnici di parte, è corretta.
Con riferimento all'invalidità permanente, dalle considerazioni espresse in occasione dell'esame del primo motivo di gravame discende che non ricorrono i presupposti per il riconoscimento di una maggiore percentuale d'invalidità permanente rispetto a quella accordata dal giudice di primo grado, attesa l'irrilevanza degli accadimenti avvenuti nell'arco della serata, non riconducibili alla pregressa aggressione.
Quanto all'invalidità temporanea, l'assunto sostenuto dal secondo cui i 20 giorni Pt_1
complessivamente indicati dal C.t.u. devono essere considerati (tutti) al 100% va disatteso, apparendo condivisibile la progressione (in diminuzione) accertata dal
Tribunale. Infatti, “le ecchimosi post traumatiche al volto ed il traumatismo alla spalla sinistra ed alla coscia destra hanno determinato uno stato di malattia della durata di
20 giorni, intesa come modificazione peggiorativa dello stato anteriore, produttiva di un apprezzabile limitazione della vita quotidiana e richiedente un intervento terapeutico. Durante tale lasso di tempo di 20 giorni, il paziente, per la natura e
l'entità delle lesioni riportate, ha dovuto rispettare un riposo assoluto di 4 giorni come prescritto dal Sanitario dell'Ospedale di Monterotondo, mentre i restanti 16 giorni sono stati considerati quantitativamente adeguati per esaurimento “ dei processi biologici dinamici” che hanno portato alla scomparsa delle ecchimosi al volto e durante i quali il periziando ha potuto svolgere, seppure in misura ridotta del 50% la sua vita quotidiana”.
L'appellante lamenta, inoltre, che il giudice di primo grado, pur avendo premesso che il ha diritto al risarcimento del danno morale per avere patito una sofferenza Pt_1
soggettiva, ha poi omesso di riconoscere tale voce di nocumento, essendosi limitato ad effettuare la liquidazione del solo punto tabellare, secondo i parametri indicati nelle
Tabelle del Tribunale di Milano.
La dedotta contraddittorietà della decisione non sussiste atteso che, al contrario, il giudice di primo grado - proprio in applicazione delle citate tabelle - ha riconosciuto la complessiva somma di € 2.591.09 che comprende sia il danno biologico che il profilo morale, con un ulteriore arrotondamento a favore del danneggiato il quale, come sottolineato nella sentenza, è stato vittima di un evento doloso.
La somma accordata, con particolare riferimento all'aspetto della sofferenza soggettiva, appare del tutto congrua in ragione della modestissima entità del fatto, dal quale sono derivate conseguenze morali proporzionate all'episodio, cosicché non ricorrono i presupposti per il riconoscimento degli ulteriori importi richiesti con l'atto di appello.
Sotto il profilo del lamentato danno all'immagine, la parte appellante non ha fornito alcun riscontro e, peraltro, neppure ha indicato le ragioni per cui l'episodio avrebbe leso il suo onore e la reputazione personale. Da ultimo, va sottolineato che le censure contenute nell'atto di appello ruotano intorno alle lesioni patite dal , senza un puntuale riferimento alla circostanza che il Pt_1 [...]
è stato condannato, oltre che per il reato di cui all'art. 582 c.p., anche per le CP_1
minacce profferite;
solo nella memoria conclusionale, la parte appellante - riprendendo un argomento maggiormente sviluppato in primo grado - assume di avere diritto al risarcimento del danno non patrimoniale derivato dalle minacce, introducendo un tema che nell'atto di appello risulta appena accennato.
In ogni caso, è pur vero che in sede penale il è stato condannato al CP_1
risarcimento del danno arrecato in conseguenza di tutte le condotte illecite tenute, comprese le minacce, tuttavia la sofferenza morale normalmente ascrivibile a quest'ultima fattispecie di reato è quella che si sostanzia nello stato di ansia e nel timore di essere nuovamente aggredito.
Nell'atto di gravame, invece, le richieste risarcitorie formulate dal consistono Pt_1
nella richiesta di condanna al pagamento della somma di € 4.000,00, relativa alle lesioni (di cui si è già detto), e della somma di € 2.000,00 afferente al danno all'immagine, che non risulta riconducibile al reato di cui all'art. 612 comma 2 c.p., ma rappresenta un'autonoma voce di danno rimasta, come detto, indimostrata.
L'appello principale va, quindi, respinto.
Passando all'esame dell'appello incidentale, la prima censura secondo cui il Tribunale avrebbe erroneamente riconosciuto gli interessi compensativi (che secondo il
[...]
sarebbero già ricompresi nella liquidazione della somma all'attualità della CP_1
decisione), è fondata nei termini di seguito espressi.
Correttamente il giudice di primo grado ha fatto applicazione delle tabelle vigenti alla data della pronuncia, in quanto il danneggiato deve conseguire il ristoro all'attualità; posto che il risarcimento del danno da fatto illecito integra gli estremi di un debito di valore, con decisione del pari condivisibile il Tribunale ha accordato gli interessi compensativi, che costituiscono una modalità liquidatoria del ritardo nel risarcimento, finalizzata a porre il danneggiato nella stessa condizione economica nella quale lo stesso si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo.
Quanto al calcolo, in applicazione dei principi che presiedono alla liquidazione del debito di valore, il criterio adottato dal giudice di primo grado deve essere riformato nel senso che la somma liquidata alla data della decisione va devalutata al momento del fatto, con l'applicazione degli interessi al tasso legale sulla somma via via annualmente rivalutata secondo gli indici Istat;
dalla data della pronuncia di primo grado si applicano, invece, i soli interessi legali fino al momento del saldo.
Merita, altresì, accoglimento (sempre nei limiti che saranno di seguito esposti) la seconda doglianza afferente alla regolamentazione delle spese di lite che - alla stregua dell'impostazione difensiva assunta dall'appellante incidentale - dovevano essere interamente compensate in ragione della differenza tra la somma pretesa e quella accordata.
Alla luce del notevole divario tra l'importo preteso dall'attore, pari a complessivi €
25.967,46, e quello riconosciuto dal Tribunale, ammontante a € 2.591.09, ricorrono i presupposti per disporre, in parziale accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza gravata, la compensazione delle spese del primo grado di giudizio nella misura della metà, con condanna del convenuto alla rifusione della restante metà.
Analogo regime va adottato in relazione al secondo grado di giudizio, con distrazione in favore del Difensore che si è dichiarato antistatario nella presente fase di gravame.
Segue la liquidazione come da dispositivo nella misura compresa tra i minimi e i medi tariffari, in relazione alla corrispondente complessità della controversia e delle questioni trattate, con esclusione per il presente grado della fase trattazione/istruttoria, in quanto la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L.
228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza n. 985/18 emessa dal Tribunale di
Civitavecchia, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) condanna la parte appellata al pagamento degli interessi sulla somma liquidata dal Tribunale, secondo i criteri indicati nella parte motiva della presente sentenza;
3) liquida le spese del primo grado di giudizio in complessivi € 2.100,00, di cui
400,00 per esborsi, e del secondo in complessivi € 1.750,00, di cui € 350,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del
15%, e compensandole nella misura del 50%, condanna la parte appellata alla rifusione in favore della parte appellante del restante 50%;
4) dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico dell'appellante principale.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 17 luglio 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
così composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera Relatrice
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 3575/2019, posta in deliberazione con provvedimento del 10 aprile 2025 e vertente
TRA
Parte_1
(Avv. Michele Bonetti)
PARTE APPELLANTE
E
CE CP_1
(Avv. Domenico Cagnucci) PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 985/2018 emessa dal Tribunale di
Civitavecchia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 985/2018 il Tribunale di Civitavecchia, in parziale accoglimento della domanda proposta da ha così statuito: “
1. Accoglie la domanda Parte_1
risarcitoria di e, per l'effetto, condanna a Parte_1 Controparte_2
risarcirgli la somma di € 2.591,09. Su detta somma competono interessi compensativi nella misura legale e rivalutazione secondo indici istata annuali al costo della vita dalla data del fatto e fino all'effettivo soddisfo.
2. Condanna a Parte_1
rimborsare al le spese di lite che si liquidano in € 1.700,00 per Controparte_2
onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge”
Avverso la citata sentenza, la proposto appello e ha chiesto Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni che seguono: “Piaccia all'On.le Corte di Appello adita, contrariis reiectis ed in riforma dall'impugnata sentenza n. 985/2018 emessa dal Tribunale di Civitavecchia e pubblicata in data 16 novembre 2018: - Accertate e confermate le statuizioni di responsabilità a carico del sig. , Controparte_2
condannare quest'ultimo al risarcimento di tutti i danni subiti dal sig. in Pt_1
occasione dell'aggressione subita in data 16 luglio 2006, nella misura complessiva di
€ 25.967,46, così determinata: a) € 19.967,46 a titolo di risarcimento di danno biologico;
b) € 4.000,00 a titolo di risarcimento del danno morale patito in conseguenza delle lesioni dolose subite;
c) € 2.000,00 a titolo di somma forfettaria ed equitativa per il risarcimento del danno all'immagine. - Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento sino all'effettivo soddisfo;
- Con condanna alla refusione delle spese e delle competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. In via istruttoria: Si insiste affinchè all'On.le
Collegio adito piaccia disporre consulenza tecnica medico legale al fine di confermare, sulla base dei referti medici versati in atti ed attraverso visita medica sulla persona delsig. , la reale quantificazione del danno patito dall'odierno appellante a Pt_1
seguito dell'aggressione subita ad opera del sig. in data 16 luglio 2006”. CP_1
Instaurato il contraddittorio si è costituito che ha chiesto alla Corte Controparte_2
di “ 1) Rigettare nel merito l'appello proposto dal sig. per i motivi Parte_1
sopra esposti che devono intendersi qui integralmente trascritti che deve quindi ritenersi infondato in fatto ed in diritto. 2) Riformare la sentenza di primo grado n.
985/2018 del Tribunale di Civitavecchia: a) nel primo capo della sentenza laddove la sentenza dispone : “ e rivalutazione secondo gli indici Istat annuali al costo della vita dalla data del fatto e fino all'effettivo soddisfo” modificandola in “ e rivalutazione secondo gli indici istat annuali al costo della vita dalla data DELLA SENTENZA e fino all'effettivo soddisfo”, in quanto la rivalutazione monetaria è stata già calcolata nel risarcimento del danno liquidato secondo le tabelle di Milano del 2018 e non con quelle del 2006 anno del fatto.
b) Nel secondo capo della sentenza disponendo la compensazione delle spese di giudizio tra le parti in quanto nel caso di specie vi è stata soccombenza reciproca in quanto all'attore a fronte di una domanda risarcitoria di euro 25.967,46 veniva riconosciuto un danno di € 2.591,09 pari a circa 1/10 di quanto richiesto dall'attore
3) Con vittoria di spese e compensi oltre al rimborso forfetario per spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per le note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 10 aprile
2025, con concessione dei termini alle parti di cui all'art. 190 c.p.c.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa avanzata da che ha agito Parte_1
nei confronti di al fine di ottenere la condanna al risarcimento dei Controparte_2 danni patiti a seguito dell'aggressione subita il 16 luglio 2006 presso lo stabilimento balneare “Il Gabbiano Blu”, sito in località Passoscuro.
Secondo la ricostruzione contenuta nell'atto di citazione, l'attore nel primo pomeriggio
- mentre si stava recando al bar dello stabilimento - era stato insultato e minacciato da che, mosso dall'immotivata gelosia per i rapporti di amicizia fra Controparte_2
sua moglie e il , lo aveva spintonato e colpito con calci e pugni, procurandogli Pt_1
diverse contusioni sul corpo e al volto;
in conseguenza dell'aggressione, aveva riportato la lussazione della spalla sinistra, un trauma cranio-facciale e un trauma contusivo della coscia destra, come riscontrato dagli accertamenti medici effettuati presso il Pronto Soccorso di Monterotondo, ove si era recato in un primo momento, e presso il Presidio Ospedaliero S. Camillo de Lellis di Rieti, ove era stato visitato alle ore 22.30 del medesimo giorno.
Con la sentenza gravata il Tribunale ha accertato la responsabilità del convenuto nella verificazione dei fatti lamentati dall'attore, dando atto che il con sentenza CP_1
n. 488/10 era stato condannato dal Tribunale penale di Civitavecchia per il reato di minaccia aggravata e che con pronuncia n. 7158/10 la Corte di Appello di Roma aveva condannato l'odierno convenuto "al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civile anche in relazione al contestato reato di cui all'art.
582 c.p."; all'esito dell'espletata Consulenza tecnica d'ufficio ha condannato CP_2
al risarcimento dei danni patiti dall'attore nella misura di € 2.591,09, e alla
[...]
rifusione delle spese di lite.
L'appello proposto da non è fondato e deve essere respinto. Parte_1
Va preliminarmente rilevato che, in difetto di appello incidentale in merito ai profili di seguito indicati, risulta definitivamente accertato che il 16 luglio 2006 CP_2
ha aggredito e gli ha procurato lesioni in esito alle quali l'attore
[...] Parte_1
ha riportato un danno biologico permanente pari all'1% e un'invalidità temporanea assoluta di giorni 4 e parziale al 50% di giorni 16. Ferma restando tale percentuale di danno, ormai coperta dal giudicato, la prima censura avanzata dall'appellante, rubricata “Sull'errata valutazione dei fatti di causa e della documentazione versata in atti. Sulla parziale ed erronea valutazione dell'istruttoria espletata. Sulla erronea e parziale quantificazione del danno da parte del CTU. Sul nesso di causalità”, va disattesa.
Posto che è pacifico che il 16 luglio 2006 il si è recato due volte al Pronto Pt_1
Soccorso, la prima alle ore 18.30 all'Ospedale di Monterotondo e la seconda ore 22.30 all'Ospedale di Rieti, il Consulente tecnico d'ufficio designato in primo grado nella persona del dr. , con un puntuale elaborato frutto di un'analisi completa Persona_1
della documentazione in atti e dell'esame clinico del , ha accertato che le Pt_1
condizioni riscontrate in occasione della seconda visita non sono riconducibili ai fatti oggetto di causa.
In particolare, “nell'evento traumatico doloso del pomeriggio del 16.7.2006, il sig.
36-enne nato il [...], riportò “trauma contusivo facciale con Parte_1
ecchimosi post-traumatica in sede mascellare e zigomatica sinistra;
contusione spalla sinistra e coscia dx” con prognosi di gg. 4 sc. Nel corso dell'evento traumatico il periziando riferisce di aver riportato lussazione spalla sinistra autoridotta. Lo stesso giorno, verso le ore 23, nella propria abitazione, mentre si alzava dal letto, il periziando riferisce di aver riportato lussazione spontanea della spalla sinistra per cui si recò all'Ospedale di Rieti ove effettuò un esame Rx che effettivamente evidenziava la lussazione anteriore della spalla sinistra. Dopo manovra di riduzione, venne effettuato un ulteriore controllo Rx che evidenziava un regolare allineamento dei capi articolari, per cui, scopo la immobilizzazione con fasciatura secondo metodo Desaul, il pz. Venne dimesso ed inviato al proprio domicilio con diagnosi. “lussazione anteriore scapolo omerale sinistra”.
Il dr. ha, quindi, chiarito che con ogni verosimiglianza l'attore già prima dei Per_1
fatti oggetto di causa aveva riportato "precedenti episodi di lussazione di spalla sinistra verosimilmente spontanei a-traumatici " e aveva appreso la manovra di autoriduzione, che è riuscito infatti a praticare con successo subito dopo l'aggressione subita, segno evidente dell'esperienza maturata in passato e della pregressa conoscenza dei dettagli di esecuzione;
l'episodio accaduto nella serata si profila, invece, come non traumatico e non è, per l'effetto, riconducibile ai fatti di causa.
Come correttamente osservato dal Tribunale, i due episodi appaiono indipendenti tra loro sia per la distanza temporale che per la diversa qualità delle lesioni, refertate - la prima - come contusione e - la seconda - come lussazione.
Del resto, come ben chiarito dal C.t.u., ove il traumatismo conseguente all'episodio dell'aggressione fosse stato grave “è anatomo-fisiologimente impossibile che il traumatizzato si autoriduce la lussazione, ma è indispensabile l'intervento attivo.
Previo esame RX”.
La decisione del giudice di primo grado che, in conformità con i dati obiettivi indicati dal Consulente, ha ritenuto che il secondo episodio non vada posto in correlazione con il primo, non si presta quindi a censure.
Va del pari disattesa la seconda censura che recita “Sulla errata determinazione del quantum del risarcimento. Sulla incompleta quantificazione delle voci di danno.
Sulla contraddittorietà della motivazione. Sull'omessa pronuncia”.
Innanzitutto, non si ravvisa il dedotto acritico recepimento delle risultanze della
C.t.u., avuto riguardo al principio dettato dalla Corte di Cassazione secondo cui “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella
relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (Cass. 33742/22) e ancora “qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente;
diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche
e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione” (Cass.15147/18).
Ciò posto, la quantificazione del danno operata dal Tribunale, alla stregua dell'elaborato tecnico d'ufficio e delle motivate risposte ai rilievi avanzati dai
Consulenti tecnici di parte, è corretta.
Con riferimento all'invalidità permanente, dalle considerazioni espresse in occasione dell'esame del primo motivo di gravame discende che non ricorrono i presupposti per il riconoscimento di una maggiore percentuale d'invalidità permanente rispetto a quella accordata dal giudice di primo grado, attesa l'irrilevanza degli accadimenti avvenuti nell'arco della serata, non riconducibili alla pregressa aggressione.
Quanto all'invalidità temporanea, l'assunto sostenuto dal secondo cui i 20 giorni Pt_1
complessivamente indicati dal C.t.u. devono essere considerati (tutti) al 100% va disatteso, apparendo condivisibile la progressione (in diminuzione) accertata dal
Tribunale. Infatti, “le ecchimosi post traumatiche al volto ed il traumatismo alla spalla sinistra ed alla coscia destra hanno determinato uno stato di malattia della durata di
20 giorni, intesa come modificazione peggiorativa dello stato anteriore, produttiva di un apprezzabile limitazione della vita quotidiana e richiedente un intervento terapeutico. Durante tale lasso di tempo di 20 giorni, il paziente, per la natura e
l'entità delle lesioni riportate, ha dovuto rispettare un riposo assoluto di 4 giorni come prescritto dal Sanitario dell'Ospedale di Monterotondo, mentre i restanti 16 giorni sono stati considerati quantitativamente adeguati per esaurimento “ dei processi biologici dinamici” che hanno portato alla scomparsa delle ecchimosi al volto e durante i quali il periziando ha potuto svolgere, seppure in misura ridotta del 50% la sua vita quotidiana”.
L'appellante lamenta, inoltre, che il giudice di primo grado, pur avendo premesso che il ha diritto al risarcimento del danno morale per avere patito una sofferenza Pt_1
soggettiva, ha poi omesso di riconoscere tale voce di nocumento, essendosi limitato ad effettuare la liquidazione del solo punto tabellare, secondo i parametri indicati nelle
Tabelle del Tribunale di Milano.
La dedotta contraddittorietà della decisione non sussiste atteso che, al contrario, il giudice di primo grado - proprio in applicazione delle citate tabelle - ha riconosciuto la complessiva somma di € 2.591.09 che comprende sia il danno biologico che il profilo morale, con un ulteriore arrotondamento a favore del danneggiato il quale, come sottolineato nella sentenza, è stato vittima di un evento doloso.
La somma accordata, con particolare riferimento all'aspetto della sofferenza soggettiva, appare del tutto congrua in ragione della modestissima entità del fatto, dal quale sono derivate conseguenze morali proporzionate all'episodio, cosicché non ricorrono i presupposti per il riconoscimento degli ulteriori importi richiesti con l'atto di appello.
Sotto il profilo del lamentato danno all'immagine, la parte appellante non ha fornito alcun riscontro e, peraltro, neppure ha indicato le ragioni per cui l'episodio avrebbe leso il suo onore e la reputazione personale. Da ultimo, va sottolineato che le censure contenute nell'atto di appello ruotano intorno alle lesioni patite dal , senza un puntuale riferimento alla circostanza che il Pt_1 [...]
è stato condannato, oltre che per il reato di cui all'art. 582 c.p., anche per le CP_1
minacce profferite;
solo nella memoria conclusionale, la parte appellante - riprendendo un argomento maggiormente sviluppato in primo grado - assume di avere diritto al risarcimento del danno non patrimoniale derivato dalle minacce, introducendo un tema che nell'atto di appello risulta appena accennato.
In ogni caso, è pur vero che in sede penale il è stato condannato al CP_1
risarcimento del danno arrecato in conseguenza di tutte le condotte illecite tenute, comprese le minacce, tuttavia la sofferenza morale normalmente ascrivibile a quest'ultima fattispecie di reato è quella che si sostanzia nello stato di ansia e nel timore di essere nuovamente aggredito.
Nell'atto di gravame, invece, le richieste risarcitorie formulate dal consistono Pt_1
nella richiesta di condanna al pagamento della somma di € 4.000,00, relativa alle lesioni (di cui si è già detto), e della somma di € 2.000,00 afferente al danno all'immagine, che non risulta riconducibile al reato di cui all'art. 612 comma 2 c.p., ma rappresenta un'autonoma voce di danno rimasta, come detto, indimostrata.
L'appello principale va, quindi, respinto.
Passando all'esame dell'appello incidentale, la prima censura secondo cui il Tribunale avrebbe erroneamente riconosciuto gli interessi compensativi (che secondo il
[...]
sarebbero già ricompresi nella liquidazione della somma all'attualità della CP_1
decisione), è fondata nei termini di seguito espressi.
Correttamente il giudice di primo grado ha fatto applicazione delle tabelle vigenti alla data della pronuncia, in quanto il danneggiato deve conseguire il ristoro all'attualità; posto che il risarcimento del danno da fatto illecito integra gli estremi di un debito di valore, con decisione del pari condivisibile il Tribunale ha accordato gli interessi compensativi, che costituiscono una modalità liquidatoria del ritardo nel risarcimento, finalizzata a porre il danneggiato nella stessa condizione economica nella quale lo stesso si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo.
Quanto al calcolo, in applicazione dei principi che presiedono alla liquidazione del debito di valore, il criterio adottato dal giudice di primo grado deve essere riformato nel senso che la somma liquidata alla data della decisione va devalutata al momento del fatto, con l'applicazione degli interessi al tasso legale sulla somma via via annualmente rivalutata secondo gli indici Istat;
dalla data della pronuncia di primo grado si applicano, invece, i soli interessi legali fino al momento del saldo.
Merita, altresì, accoglimento (sempre nei limiti che saranno di seguito esposti) la seconda doglianza afferente alla regolamentazione delle spese di lite che - alla stregua dell'impostazione difensiva assunta dall'appellante incidentale - dovevano essere interamente compensate in ragione della differenza tra la somma pretesa e quella accordata.
Alla luce del notevole divario tra l'importo preteso dall'attore, pari a complessivi €
25.967,46, e quello riconosciuto dal Tribunale, ammontante a € 2.591.09, ricorrono i presupposti per disporre, in parziale accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza gravata, la compensazione delle spese del primo grado di giudizio nella misura della metà, con condanna del convenuto alla rifusione della restante metà.
Analogo regime va adottato in relazione al secondo grado di giudizio, con distrazione in favore del Difensore che si è dichiarato antistatario nella presente fase di gravame.
Segue la liquidazione come da dispositivo nella misura compresa tra i minimi e i medi tariffari, in relazione alla corrispondente complessità della controversia e delle questioni trattate, con esclusione per il presente grado della fase trattazione/istruttoria, in quanto la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L.
228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza n. 985/18 emessa dal Tribunale di
Civitavecchia, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) condanna la parte appellata al pagamento degli interessi sulla somma liquidata dal Tribunale, secondo i criteri indicati nella parte motiva della presente sentenza;
3) liquida le spese del primo grado di giudizio in complessivi € 2.100,00, di cui
400,00 per esborsi, e del secondo in complessivi € 1.750,00, di cui € 350,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del
15%, e compensandole nella misura del 50%, condanna la parte appellata alla rifusione in favore della parte appellante del restante 50%;
4) dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico dell'appellante principale.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 17 luglio 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino