Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 31/03/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.Antonino Marra ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 646 /2024 R.G. promossa da
( ),rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
D'LO IT ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
-ricorrente- contro
(c.f. ), di seguito Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv.MORGANO SONIA , elettivamente domiciliata in CP_2
indirizzo telematico.
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.RIZZO ANTONINO , CP_3 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico.
-resistenti-
OGGETTO: opposizione all'esecuzione.
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 13/03/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente , con ricorso depositato in data 09/04/2024, ha Parte_1
proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29920229005205282000, in relazione agli atti presupposti, ossia relativamente agli avvisi di addebito nn. CP_3
59920140001802540000 e 59920150000923467000, eccependone l'omessa notifica nonché la prescrizione dei crediti contributivi.
Si sono costituiti in giudizio le parti resistenti, a seguito di regolare instaurazione del contraddittorio, chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza. Inoltre,
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Deve essere dichiara la cessazione della materia del contendere.
La pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso.
Nel caso di specie, ha prodotto in giudizio gli estratti ruolo, il primo avviso CP_2
“a zero” e, per il secondo , è stato depositato un provvedimento di sgravio integrale, il che determina la cessazione de contendere.
L' ha altresì documentato l'adesione di parte ricorrente alla procedura di CP_3
definizione dei titoli c.d. “rottamazione quater” con l'esecuzione del pagamento delle rate.
Il venir meno della pretesa creditoria di cui ai titoli esecutivi determina la cessazione del materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente.
In ordine alle spese di lite, si osserva che, anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese del giudizio devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale”.
Sul punto ritiene il decidente di compensarle integralmente, tenuto conto della natura della decisione e dell'esito del giudizio (cfr, Cass.28163/2023 in motivazione sulle spese legali liquidate in giudizi definiti a seguito di analoghe procedure amministrative).
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
2 1. Dichiara cessata la materia del contendere
2.compensa tra le parti le spese di lite.
Trapani, 28/03/2025
Il Giudice del lavoro
Antonino Marra
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