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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/11/2025, n. 2166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2166 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I SEZIONE CIVILE composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente dott. Simona Monforte Giudice est. dott. Giuseppe Miraglia Giudice
Riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2843 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, C.F. , nata ad [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Messina, Via Cottone n. 6, elettivamente domiciliata in Messina, via del Vespro n. 100, presso lo studio dell'Avv. Nino Parisi, che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] e ivi residente in [...]
Part Pal. cittadinanza italiana, C.F.: , elettivamente domiciliato in Messina, CodiceFiscale_2
Via Cesare Battisti n° 229, presso lo studio degli Avv.ti Antonino Li Causi e e Nuccia Torre, che lo rappresentano e difendono per procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione giudiziale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso per separazione giudiziale depositato il 09.07.2024, , nata Parte_1 ad Alba il 13.08.87, premesso:
-che in data 31.05.2019 aveva contratto matrimonio concordatario con , nato a [...]
Messina, il 30.09.76, atto trascritto al n. 97, parte 2, serie A, anno 2019;
-che dalla loro unione nasceva a Messina il figlio in data 03.08.19; Persona_1
-che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile per incompatibilità caratteriali;
tutto ciò premesso, chiedeva che venisse pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 06.08.2024.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata si costituiva in giudizio , CP_1 il quale aderiva alla domanda di separazione, mentre in via riconvenzionale formulava domanda di addebito della separazione nei confronti della e chiedeva l'accoglimento delle proprie Pt_1 domande.
Alla prima udienza celebrata il 9.12.2024, il Giudice procedeva all'audizione delle parti, dopodiché riservava la decisione sui provvedimenti provvisori e sulle richieste istruttorie.
Con provvedimento del 18.06.2024, il Giudice, a scioglimento della riserva assunta, disponeva i provvedimenti provvisori e ammetteva le prove orali, rimetteva le parti all'udienza del 4.12.2025 per l'espletamento delle prove per interpello e del 5.02.2026 per la prova testimoniale, mentre fissava l'udienza per il prosieguo il 6.04.2026.
Con decreto del 15.10.2025, il Giudice, tenuto conto della istanza congiunta di anticipazione udienza e dell'accordo sottoscritto dalle parti con cui chiedevano la conversione del rito da contenzioso a consensuale, revocava l'ordinanza ammissiva delle prove orali e fissava l'udienza del
3.11.2025 da celebrarsi ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. mediante il deposito di note a trattazione scritta.
Pervenuto il parere espresso dal Pubblico ministero in data 24.11.2025, il Giudice delegato riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che possa prendersi atto dell'accordo sottoscritto dalle parti sulle condizioni della separazione di cui alla scrittura del 13.10.2025, recante le seguenti condizioni: “1. I coniugi continueranno a vivere separatamente e potranno fissare la propria residenza in qualsiasi parte del territorio nazionale o all'estero, dandosi, sin da ora, reciproco consenso per l'eventuale espatrio eper i rinnovo c/o rilascio dei rispettivi passaporti per 1'espatrio, con l'obbligo di comunicarsi reciprocamente eventuali cambi di residenza, stante la presenza di un figlio minore;
2. I coniugi prestano sin da ora il proprio consenso per il rinnovo e/o rilascio di passaporto o altro documento idoneo per il figlio minore, a solo scopo turistico;
3. I coniugi dichiarano espressamente di godere di redditi propri e di essere, pertanto, in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento, per cui nessun obbligo di mantenimento sussisterà, in favore o a carico dell'uno o dell'altra;
4. Ai sensi e per gli effetti della legge n° 54/2006, il figlio minore viene Per_1 affidato a entrambi genitori, quali dovranno esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale relativamente alle decisioni di maggiore interesse attinenti l'istruzione, l'educazione, la salute, etc.. dello stesso, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore, mentre per le questioni di ordinaria amministrazione, il genitore presso i quale il figlio minore si troverà a dimorare potrà esercitare la responsabilità genitoriale autonomamente;
5. Il figlio minore avrà il domicilio privilegiato presso la madre nella casa sita in Messina, Via Cottone n6, con facoltà di vedere il padre e pernottare presso lo stesso ogni volta che gli sarà possibile;
6. In caso di disaccordo tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore secondo le modalità di seguito indicate: a) per due giorni la settimana, martedì e giovedì, dalle ore 18,00, alle ore 20,00; b) per due fine settimana alternati, dalle ore 9.30 del sabato sino alle ore 19,30 della domenica;
c) per sette giorni consecutivi nelle festività di Natale e Capodanno, comprendenti ad anni alterni Natale o
Capodanno: d) le vacanze pasquali saranno trascorse dal minore un anno con la madre e quello successivo con il padre;
e) durante le vacanze estive per 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare con la madre domiciliataria, almeno il 31 maggio di ogni anno;
f) tutte le festività in rosso (tutti i Santi, l'Immacolata, Santo
Stefano. i 25 aprile, il 1° maggio, etc. a titolo esemplificativo). saranno trascorse dal figlio ad anni alterni un giorno con la mamma e il successivo con il papà e comunque concordate tra i genitori almeno una settimana prima;
g) il figlio minore trascorrerà la festa del papà, il compleanno del papà e il suo onomastico con il papà, con facoltà del bambino di pernottare con lo stesso;
la festa della mamma, il compleanno della mamma e suo onomastico con la mamma;
a) il compleanno di e suo onomastico saranno trascorsi dallo stesso, il Per_1 pranzo con un genitore e la cena con l'altro e l'anno successivo viceversa, con facoltà del minore di pernottare con il padre nell'anno in cui festeggerà con lui a cena;
h) nel caso in cui il padre non possa esercitare il proprio diritto nei modi e nei termini previsti, per cause di forza maggiore, anche dipendenti da indisponibilità fisica o impegni del bambino, genitori concorderanno giorni diversi;
i) Nell'esercizio delle facoltà di cui ai punti precedenti, i genitori dovranno rispettare le esigenze, i bisogni c i desideri del figlio minore. j) In ogni caso, nell'esercizio delle modalità di affidamento del figlio minore, le parti potranno concordare giorni e modalità diverse, sia per indisponibilità fisica o per impegni vari dello stesso, che per impegni genitoriali;
k) I genitori si impegnano a operare in modo che il piccolo possa mantenere un rapporto equilibrato c duraturo con Per_1 ciascun genitore c possa conservare rapporti significativi con gli ascendenti c con i parenti di ciascun ramo genitoriale. l) Il Sig. potrà telefonare e/o videochiamare il proprio figlio anche giornalmente dalle ore CP_1
18,30 alle ore 20,00, come da suo diritto e nell'interesse precipuo dcl minore.
7. La casa familiare, sita in
Messina, Viale Giostra, Coop. Casa Nostra, Pal. C/2, di proprietà esclusiva del Sig. è e rimarrà CP_1 nella disponibilità esclusiva dello stesso, stante la proprietà della di altro immobile adeguato ad essere Pt_1 adibito a residenza propria e del figlio minore;
8. Stante il sopravvenuto status di disoccupato dell' le CP_1 parti concordano che quest'ultimo versi mensilmente alla Sig.ra quale contributo al mantenimento Pt_1 del bambino l'importo mensile di € 150,00 (centocinquanta euro/00) rivalutabile annualmente ex indici ISTAT.
9. Le spese straordinarie relative al figlio minore, come da piano genitoriale, dovranno essere concordate c sostenute dai genitori nella misura del 50% cadauno, come per legge. 10. Si precisa ulteriormente che per spese straordinarie si intendono quelle espressamente previste nel piano genitoriale e individuate dalle linee guida del CNF datate 29 novembre 2017 e dalla Giurisprudenza della Suprema Corte in materia. In particolare si evidenzia che le spese straordinarie da concordarsi previamente tra i genitori sono le seguenti: quelle per interventi chirurgici, per visite dentistiche, odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuati tramite strutture e specialisti privati;
le spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate. quelle per esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e cure termali e fisioterapiche, effettuate presso specialisti o strutture private;
le spese per scuole private;
le spese per preparazioni a concorsi, master e specializzazioni post universitari e quelle per eventuali conseguenti alloggiamenti fuori sede: per eventuali corsi di recupero e lezioni private, quelle per dotazione informatica
(pc/tablet), corsi di lingue, viaggi di studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
le spese per attività artistiche e/o sportive, quelle per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni), per l'acquisto di eventuali mezzi di trasporto (compresi bollo ed assicurazione) e per la loro manutenzione straordinaria;
le spese per viaggi e vacanze;
quelle per ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti relativi al figlio. Quanto alle predette spese il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (tramite qualsiasi mezzo, anche whatsapp) dovrà manifestare il proprio eventuale motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto la spesa si intenderà approvata. Tutte le spese straordinarie, subordinate o meno al preventivo accordo di entrambi i coniugi, dovranno essere documentate.
Ogni spesa straordinaria non espressamente prevista dovrà essere concordata preventivamente da entrambi i coniugi con le già descritte modalità. II pagamento delle predette spese straordinarie, dovrà essere effettuato mediante bonifico al genitore che le avrà anticipate entro e non oltre il giorno 15 (quindici) del mese successivo a quello in cui ne verrà fatta richiesta, effettuata con qualsiasi mezzo utile. 11. Le parti concordano che l'assegno unico previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia, sarà percepito dalla madre;
12. I debiti contratti personalmente da ciascun coniuge saranno onorati e soddisfatti in via esclusiva dalla parte contraente con esclusione di ogni responsabilità a carico dell'altra; 13. Qualsiasi modifica delle presenti condizioni, che si assuma intervenuta tra le parti, dovrà obbligatoriamente, per la sua validità ed efficacia, risultare da atto scritto;
14. Le parti danno atto che la Sig.ra ha già provveduto al ritiro dei propri effetti personali e Parte_1 degli arredi della casa familiare di sua proprietà o alla stessa regalati dalla propria famiglia di origine. I beni, di qualsiasi genere, rimasti nella casa di Viale Giostra, Coop. Casa - Nostra, resteranno nella proprietà e disponibilità esclusiva del Sig. ; 15. Le parti danno atto di aver definito tutte le questioni CP_1 patrimoniali che li riguardano e di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra ad alcun titolo, azione e/o ragione, ad eccezione di quanto previsto nel presente atto;
16. Le spese del giudizio vengono interamente compensate tra le parti;
17 Le parti dichiarano, altresì: ·di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione personale al udienza di comparizione dei coniugi: di avere aderito liberamente e coscientemente alla possibilità di rinunziare alla predetta partecipazione personale all'udienza, sostituendola con il deposito di note scritte;
di non avere intenzione alcuna di riconciliarsi e di riprendere la convivenza coniugale;
di confermare tutte le condizioni contenute nelle condizioni congiunte di separazione, con particolare riferimento agli accordi volti a disciplinare i rapporti tra i coniugi e con il figlio. 18. Sottoscrivono e autenticano il presente atto, redatto in due originali, i rispettivi difensori delle parti, per rinuncia al vincolo di solidarietà professionale ex art. 13 comma 8 della nuova legge professionale forense.”.
Nel caso di specie, non sussistono motivi ostativi alla chiesta omologazione della separazione personale tra i coniugi alle condizioni indicate nell'accordo sopra richiamato, il cui contenuto non risulta in contrasto con norme imperative di legge né pregiudizievole per l'interesse della prole minorenne.
Dato l'esito del giudizio, si ritiene equo compensare le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti e acquisito il parere del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando nella causa n. 2843/2024 R.G., così provvede:
1. Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi , nata Parte_1 ad Alba il 13.08.87, e , nato a [...] il [...], uniti in matrimonio in CP_1
Messina in data 31.05.2019, atto trascritto al n. 97, parte 2, serie A, anno 2019, alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti e depositato in allegato alle note del 13.10.2025;
2. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Messina di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 31.05.2019, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 97, parte 2, serie A, anno 2019;
3. Compensa le spese di lite.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 25 novembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Simona Monforte dott. Corrado Bonanzinga
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Paola Bonaccorso, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.