Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 06/03/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott.ssa Anna Maria Rossi Presidente
Dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere
Dott. Giovanni Mazzei G.A. Relatore
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di Appello iscritta al n. 1682 del ruolo generale dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 16.4.2024
PROMOSSA DA con l'Avv. ALESSANDRO TOTTI ed elettivamente domiciliata c/o Avv. RT
Pierpasquale Monea, in PIAZZA TRENTO e TRIESTE, 4 - BOLOGNA
-Appellante-
CONTRO
, con gli Avv.ti RAFFAELLA BALZI e MASSIMILIANO ANGELINI Controparte_1 ed elettivamente domiciliato in VIA A. GAMBALUNGA, 64 - RIMINI
-Appellata-
AVVERSO la Sentenza del Tribunale di Rimini n. 783/2022, depositata il 09/08/2022
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
LA CORTE udita la relazione della causa fatta dal relatore G.A. dott. Giovanni Mazzei;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A sostegno delle pretese azionate il ricorrente allegava che, all'epoca dei fatti, era intestatario di un'utenza per la fornitura di servizi idrici ad uso domestico, per la quale aveva sempre pagato le bollette emesse dalla che nel mese di giugno 2018 la predetta società aveva Pt_1 effettuato una verifica in ragione dei consumi eccessivi dell'impianto intestato all'attore e di quello intestato al vicino, e nel corso del sopralluogo era stata riscontrata una fuga d'acqua dell'impianto di fornitura all'immobile di residenza familiare dell'attore. Quindi, in data 2 luglio 2018, aveva presentato personalmente un reclamo alla convenuta, la quale aveva comunque emesso, in data 17 luglio 2018, la bolletta n. 111803855138 per l'importo di
€ 7.488,40, bolletta della quale il aveva inutilmente chiesto l'annullamento, in quanto, CP_1 secondo non era operativa la garanzia assicurativa del “Fondo Fughe”. Pt_1
Il aveva contestato tale motivazione, ma con lettera del 30 agosto 2018 la CP_1 convenuta aveva ribadito il diniego e le argomentazioni già svolte in ordine al difetto di copertura assicurativa e, dopo aver minacciato la chiusura del contatore, in data 16 gennaio 2019 aveva sospeso il servizio idrico.
Poichè tale condotta risultava in contrasto con le disposizioni contenute nel Regolamento
Fondo Fughe Acqua 2014 e con i principi di buona fede e correttezza nei rapporti contrattuali, in data 21 maggio 2019 il aveva depositato un ricorso ex artt. 669-ter e 700 c.p.c. con il CP_1 quale aveva chiesto l'immediata riattivazione del servizio di fornitura idrica ad uso domestico. L'azione cautelare era stata accolta con decreto inaudita altera parte confermato con ordinanza in data 9 maggio 2019; il reclamo avverso tale ordinanza era stato respinto e la fornitura era stata riattivata solo a seguito della notifica del provvedimento inaudita altera parte. A tutto ciò conseguiva l'istanza di accertamento negativo e la richiesta risarcitoria di cui all'atto introduttivo. Si costituiva in giudizio contestando la fondatezza delle pretese azionate RT dall'attore, evidenziando come alla fattispecie non fosse applicabile la copertura assicurativa del Fondo Fughe Acqua in quanto il aveva espressamente rinunciato all'adesione a detto CP_1 Fondo nell'anno 2008 e non aveva risposto positivamente agli inviti ad aderirvi relativamente alla nuova regolamentazione dell'anno 2014.
In via riconvenzionale chiedeva, quindi, che l'attore fosse condannato a corrisponderle la somma di € 7.448,48 ovvero, in subordine, la somma di € 991,37. All'esito dell'istruttoria il Tribunale riteneva le pretese azionate da parte attrice fondate e meritevoli di accoglimento, osservando che trattandosi di fuga di acqua pacificamente riscontrata nell'anno 2018, trovavano applicazione le disposizioni di cui al Nuovo Regolamento del Fondo Fughe Acqua adottato con decorrenza dal 1° luglio 2014, in base al quale, per i clienti già contrattualizzati, l'adesione seguiva il principio del silenzio assenso e, la 'non adesione' era considerata confermata se comunicata in forma scritta (lettera, fax o e-mail) indicando il codice contratto di riferimento.
Di conseguenza, di alcun rilievo era la comunicazione inviata dal in data 15 CP_1 maggio 2008 in quanto antecedente all'entrata in vigore del predetto Regolamento. Inoltre, la bolletta del 24.11.2014, in cui l' avrebbe – secondo la propria prospettazione Pt_1
– formulato la comunicazione dei termini per l'adesione al era un semplice Parte_2 invito (contrario alle norme previste nel predetto Regolamento), nel quale non era fissato alcun termine entro il quale l'utente doveva manifestare il proprio diniego, al pari della lettera circolare inviata a tutti gli utenti contrattualizzati. Infondata veniva, altresì, ritenuta l'eccezione per cui il avrebbe riconosciuto la CP_1 sussistenza del debito chiedendo una rateazione dell'importo di cui alla fattura del 17 luglio 2018, atteso che, da un lato, della circostanza non era stato fornito alcun riscontro probatorio e, dall'altro, che pur ammessa la richiesta di rateizzazione dell'ingente importo di € 7.488,4, tale circostanza non poteva integrare gli estremi del riconoscimento di debito non potendo argomentarsi semplicemente da tale richiesta la consapevolezza dell'esistenza del debito rivelatoria della volontarietà tipica di detto istituto.
All'insussistenza del credito conseguiva il rigetto della domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta in via principale, al pari di quella svolta in via subordinata, la quale risultava genericamente proposta non risultando sviluppati i parametri sulla base dei quali la somma comunque dovuta dall'attore, al netto delle agevolazioni del Fondo Fughe, ammontava ad € 991,37. Accertata, quindi, l'illegittimità della condotta tenuta dalla convenuta e consistita nella sospensione del servizio idrico presso l'abitazione di residenza dell'attore nel periodo dal 16 gennaio all'1 marzo 2019, ne conseguiva la condanna di al risarcimento dei danni subiti dal Pt_1
CP_1
Tenuto conto che l'acqua è un bene primario che consente all'utente, da un lato, di dissetarsi e di provvedere alla preparazione dei cibi e, d'altro lato, di mantenere l'igiene e quindi la salute personale e la salubrità degli ambienti, il Tribunale riteneva equo determinare la misura del danno nella complessiva somma di € 2.827,82 oltre interessi, di cui, € 127,82 per le spese di chiusura e riattivazione del contatore ed € 2.700,00 per i 54 giorni di effettiva sospensione del servizio (€
50,00 al giorno).
Le spese di lite seguivano la soccombenza.
Avverso detta pronuncia proponeva appello insistendo per il rigetto delle RT avverse istanze e l'accoglimento delle proprie domande riconvenzionali. Si costituiva in giudizio , concludendo per il rigetto del gravame e Controparte_1 la conferma dell'impugnata Sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante lamenta di aver dimostrato cartolarmente che CP_1 aveva inviato nel 2008 la rinuncia al Fondo Fughe, mediante apposita dichiarazione firmata
[...] di non adesione e, quindi, nel 2014, con la prima bolletta utile, cui era asseritamente allegato depliant informativo, gli veniva comunicato che se intendeva godere di tale beneficio doveva comunicare la sua adesione.
Il Tribunale non avrebbe, quindi, considerato che l'art. 4 del Regolamento Fondo Fughe
Acqua del 2014, citato nel depliant, disponeva espressamente che “in caso di precedente recesso o di non adesione iniziale al fondo, per poter aderire, il cliente doveva inviare apposita richiesta al Gestore indicando la lettura del contatore”, cosa che il non ha mai fatto. CP_1
Con il secondo motivo l'appellante sostiene che il Giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere infondate e non dimostrate le domande riconvenzionali proposte da RT
In particolare, quella principale per € 7.488,48 risulta adeguatamente dimostrata, data la produzione in giudizio sia della relativa fattura n. 111803855138 del 17/07/2018, sia dell'estratto conto recante gli importi dovuti ad dall'odierno appellato, mentre riguardo a quella RT proposta in via subordinata, aveva espressamente enunciato i motivi e dimostrato i conteggi Pt_1 dai quali si poteva desumere il residuo importo di € 991,37, pari all'ammontare dovuto dal nel caso fosse detratto dall'importo totale quanto previsto dalle agevolazioni del Fondo CP_1
Fughe, somma, comunque, mai contestata dall'appellato.
Con il terzo motivo si contesta la condanna al risarcimento del danno inferta ad RT in quanto la sospensione della fornitura idrica, adeguatamente preavvisata, risultava perfettamente legittima, in quanto conseguente al mancato pagamento di un importo configurante un inadempimento di notevole importanza. aveva dunque diritto ad applicare il principio “inadimplenti non est RT adimplendum” di cui all' art. 1460 c.c. nei confronti di un cliente insistentemente moroso. L'appello è infondato. La semplice lettura del Regolamento Fondo Fughe Acqua del 2014 è sufficiente per confermare la sussistenza della copertura. Infatti, l'art. 3 (Costituzione del fondo e modalità di adesione) prevedeva che: “…Per i clienti già contrattualizzati, viene inviata una specifica informativa in bolletta. L'adesione segue il principio del silenzio assenso e, la “non adesione” è considerata confermata se comunicata in forma scritta (lettera, fax o email) indicando il codice contratto di riferimento”; mentre l'art. 4 (Decorrenza e cessazione della copertura) recitava: “L'adesione al fondo decorre dalla data di sottoscrizione del contratto per i nuovi utenti e dalla scadenza del termine indicato dal Gestore per la comunicazione di “non adesione” per gli utenti già contrattualizzati. Da tali date decorre la copertura prestata. La copertura terminerà nel momento in cui per qualsiasi causa venga a cessare il contratto di fornitura, o per espressa rinuncia alle prestazioni del Fondo, comunicata da parte del cliente in forma scritta (lettera, fax o e-mail). In tal caso il cliente non avrà diritto al rimborso delle quote già pagate o fatturate, fatta eccezione nel caso in cui il cliente esprima la volontà di rinuncia entro il primo anno dalla data di adesione. In caso di precedente recesso o di non adesione iniziale al Fondo, per poter aderire, il cliente dovrà inviare apposita richiesta al Gestore, indicando la lettura del contatore. La copertura avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo”. Il senso del testo appare chiarissimo: per i clienti già contrattualizzati l'adesione è automatica, secondo il principio del silenzio-assenso, mentre per la “non adesione” è necessaria una comunicazione scritta. La copertura decorre dalla data di scadenza del termine indicato dal Gestore per la comunicazione di “non adesione” e termina o per cessazione della fornitura o per espressa rinuncia al Fondo Fughe da comunicarsi in forma scritta. In caso di recesso o di mancata adesione, per poter aderire al Fondo occorre una richiesta scritta.
Nulla induce a ritenere – come proposto dall'appellante - che la locuzione “in caso di precedente recesso” si riferisca a recessi effettuati in anni precedenti, normati con altri e diversi Regolamenti. Viceversa, la struttura dell'art. 4 ed il fatto che detta frase sia messa subito dopo il periodo relativo al termine della copertura ed ai casi di cessazione e rinuncia, induce a ritenere che l'ente abbia voluto spiegare che, in caso di cessazione del contratto di fornitura o di espressa rinuncia
(scritta) alla copertura, per poterne usufruire occorreva una nuova richiesta (scritta), il tutto con riferimento temporale al Regolamento in corso.
Per essere ancor più chiari, il senso della norma è quello di prevedere che se – per ipotesi - un utente che aveva aderito nel 2014 mediante il silenzio-assenso, nel 2015 avesse inviato una comunicazione di rinuncia alle prestazioni del Fondo, per poter nuovamente aderire nel 2016 avrebbe dovuto inviare una richiesta scritta all'ente. Peraltro appare arduo pretendere che l'utente medio possa mettersi ad effettuare simili operazioni di ermeneutica del Regolamento e la lettura più immediata ed intuibile è proprio quella scritta in modo più chiaro e diretto: “L'adesione segue il principio del silenzio assenso”. Va, quindi, confermata l'interpretazione già fornita dal Tribunale e l'adesione al Fondo Fughe 2014 da parte del , per non avere, lo stesso, mai inviato una comunicazione Controparte_1 di “non adesione” successivamente all'emanazione del Regolamento 2014. La fondatezza della domanda di accertamento negativo svolta dal rende CP_1 inaccoglibile la domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta in via principale, mentre, riguardo alla domanda riconvenzionale subordinata, è vero che l'art. 7 (Importo rimborsabile) del premenzionato Regolamento, stabiliva che “Verificate e riscontrate le condizioni di utilizzo di cui al precedente art. 6, il rimborso è determinato per l'intero importo eccedente il consumo medio incrementato delle percentuali definite all'art. 5…”, specificando che “Al rimborso il Gestore procederà, nei limiti di cui sopra, come segue:
• fatturazione al cliente del volume di acqua calcolato come media dei consumi del medesimo periodo fatturati nel biennio precedente incrementato delle percentuali di cui all'art. 5, compreso le quote relative al servizio fognatura e depurazione (ove applicabili). • copertura mediante utilizzo del Fondo, dell'importo calcolato, applicando ai volumi eccedenti i limiti percentuali definiti, esclusivamente la quota variabile acqua per uso e scaglione
(tariffa normale) per il servizio acquedotto, senza applicazione delle quote relative al servizio fognatura e depurazione”. Tuttavia, l'appellante, pur avendo prodotto un calcolo secondo il quale il consumo fatturabile e non rimborsabile sarebbe pari a 121 mc, non ha spiegato e dimostrato compiutamente per quale motivo l'importo residuo ammonterebbe alla somma di € 991,37, considerato che nell'ultima bolletta inviata al quella del 24.11.2014, per un consumo di 23 mc venivano CP_1 fatturati 43 €, comprensivi di tutte le voci e le quote, compresa l'IVA ed il servizio fognatura e depurazione, che invece andrebbero esclusi dal calcolo dell'importo non rimborsabile. Di conseguenza, la mancata dimostrazione dei parametri in base ai quali andrebbe calcolata la somma comunque dovuta dall'attore, al netto delle agevolazioni del Fondo Fughe, e la palese sproporzione dell'importo richiesto rispetto alla precedente fatturazione, rendono inaccoglibile anche la domanda riconvenzionale subordinata.
Va, altresì, confermata la condanna al risarcimento del danno, in quanto il comportamento tenuto dalla società appellante è da considerarsi ingiustificato e contrario ai principi di buona fede e correttezza che ispirano il sistema contrattuale. Premesso, infatti, che l'interruzione del servizio è conseguito ad un'erronea interpretazione del Regolamento Fondo Fughe da parte di che ha illegittimamente chiesto all'utente un Pt_1 pagamento non dovuto e che, quindi, deve rispondere di tale errore, vale considerare che l'inadempimento del non era riconducibile ad un comune caso di morosità – essendo, CP_1 viceversa, l'appellato, un puntuale pagatore dell'utenza - ma ad una situazione assolutamente straordinaria, ripetutamente denunciata dal anche tramite i propri legali. CP_1
Orbene, poiché la questione – avente ad oggetto un importo certamente gravoso per una famiglia – riguardava la controversa interpretazione di un Regolamento, ed avendo l'appellato perfino avviato la procedura di mediazione volontaria avanti l'organismo INMEDIAR di Rimini, conclusasi con verbale negativo per la mancata partecipazione di ed Hera Comm S.r.l., RT la società appellante avrebbe dovuto agire con maggiore prudenza e diligenza, prima di sospendere la fornitura idrica ad un nucleo familiare, peraltro in pieno inverno. In definitiva, l'impugnazione non merita accoglimento, con conseguente condanna dell'appellante, alle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di RT
, avverso la Sentenza del Tribunale di Rimini n. 783/2022, così dispone: Controparte_1
A) Rigetta l'appello e conferma l'impugnata Sentenza.
B) Condanna al pagamento, in favore di , delle spese RT Controparte_1 del grado, che liquida in complessivi € 2.500, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, come per legge.
C) Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Bologna il 21.2.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Maria Rossi
Il G.A. - Estensore
Dott. Giovanni Mazzei