Decreto cautelare 17 gennaio 2023
Ordinanza presidenziale 25 marzo 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 09/12/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00556/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00400/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 400 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Cristian Immovilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Prefettura – U.T.G. di Reggio Emilia, in persona del Prefetto pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Giuseppe Todisco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo :
- del rigetto dell'istanza di iscrizione nella “ White List ” della Prefettura di Reggio Emilia del -OMISSIS- (prot. n. -OMISSIS-);
- della comunicazione di avvio del procedimento di rigetto della iscrizione alla “ White List ” emessa dalla Prefettura di Reggio Emilia in data 01/07/2022;
- dei verbali del Gruppo Interforze, in particolare quello del -OMISSIS-, e delle conseguenti informazioni antimafia (prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-);
- della comunicazione ANAC fascicolo n. -OMISSIS-;
- della comunicazione di Mediocredito Centrale s.p.a. di avvio del procedimento di revoca del contributo;
- del provvedimento di revoca del contributo emesso da Mediocredito Centrale s.p.a. in data -OMISSIS-;
- di ogni altro atto, presupposto, connesso e consequenziale;
quanto ai motivi aggiunti :
- della comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell’autorizzazione all’esercizio della professione di autotrasportatore emessa dalla Motorizzazione Civile di Parma in data -OMISSIS-;
- dei documenti esibiti in questo processo da Mediocredito S.p.A. il -OMISSIS- ed in particolare della comunicazione della Prefettura del -OMISSIS-;
- di ogni altro atto, presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura – U.T.G. di Reggio Emilia, del Ministero dell'Interno, dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa ER ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio, la società -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con cui il Prefetto di Reggio Emilia, ritenendo sussistente il “ pericolo di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi ” della società, ne ha rigettato l’istanza di iscrizione nella “ White List ” della Prefettura di Reggio Emilia. Ha impugnato, altresì, il provvedimento con cui Mediocredito Centrale s.p.a. ha disposto la revoca degli interventi agevolativi già concessi con deliberazione del Consiglio di Gestione del Fondo di Garanzia, nonché la comunicazione dell’ANAC del -OMISSIS- recante l’inserimento nel “Casellario informatico degli operatori economici, esecutori dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” della seguente annotazione: « La Prefettura di Reggio Emilia, con nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, acquisita al prot. dell'Autorità al n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, ha trasmesso, ai sensi dell'art. 91 co 7-bis D.Lgs. 159/2011, il provvedimento di cui al prot. -OMISSIS- con il quale ha disposto, per le motivazioni in esso contenute, sussistendo il pericolo di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi la società -OMISSIS-- P.iva: -OMISSIS-, con sede a -OMISSIS-, via -OMISSIS-, il rigetto dell'istanza di iscrizione nella White List della Prefettura stessa presentata ai sensi del D.P.C.M. 18 aprile 2013 e successive modifiche, e la contestuale cancellazione dall'elenco delle imprese richiedenti l'iscrizione ».
Con atto per motivi aggiunti depositato in data 17 gennaio 2023, la società -OMISSIS- ha impugnato, con richiesta di sospensiva, la comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell’autorizzazione all’esercizio della professione di autotrasportatore emessa dal Direttore dell’Ufficio Motorizzazione Civile di Parma in data -OMISSIS-.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno, la Prefettura di Reggio Emilia, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’ANAC, eccependo in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti per carenza di interesse, in quanto impugnata la comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell’autorizzazione all’esercizio della professione di autotrasportatore, priva di immediata efficacia lesiva nei confronti della ricorrente. Nel merito, hanno richiesto il rigetto del ricorso introduttivo e dell’atto per motivi aggiunti.
Si è costituita in giudizio anche Mediocredito Centrale - Banca del Mezzogiorno s.p.a., eccependo in via pregiudiziale il proprio difetto di legittimazione passiva sia in relazione alle censure proposte nel ricorso introduttivo avverso il provvedimento prefettizio, sia per quanto attiene all’atto per motivi aggiunti, ove risulta impugnato un atto della Motorizzazione Civile di Parma. Nel merito, ha richiesto il rigetto del ricorso introduttivo e dell’atto per motivi aggiunti per infondatezza.
Alla camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023, parte ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare.
Alla pubblica udienza del giorno 19 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In limine litis , deve essere accolta l’eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti per carenza di interesse, sollevata dalla difesa erariale. Ed infatti, con l’atto per motivi aggiunti risulta impugnata la comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell’autorizzazione all’esercizio della professione di autotrasportatore emessa dal Direttore dell’Ufficio Motorizzazione Civile di Parma in data -OMISSIS-.
Per consolidato orientamento giurisprudenziale, è inammissibile il ricorso proposto avverso la comunicazione di avvio del procedimento che, in quanto atto endoprocedimentale, non contiene prescrizioni lesive per il privato e la cui funzione è quella di stimolarne la partecipazione procedimentale (cfr., ex multis , T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV, 28 ottobre 2024 n. 18759).
Il ricorso per motivi aggiunti deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Sempre in via pregiudiziale, deve essere rigettata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva di Mediocredito Centrale - Banca del Mezzogiorno s.p.a., tenuto conto del fatto che il provvedimento di revoca degli interventi agevolativi è impugnato sulla scorta della dedotta illegittimità derivata dal presupposto diniego prefettizio di iscrizione nella “ White List ”.
Venendo al merito, il ricorso è affidato ad un unico motivo di diritto, recante “ Violazione degli artt. 83, 83 bis, 84 e 91 ss. del D.lgs n. 159/2011; violazione dell’art. 1 comma 52 e ss della Legge n. 190 del 2012; violazione degli artt. 1, 41 della Costituzione, eccesso di potere per irragionevolezza, carenza di interesse pubblico, illogicità, contraddittorietà, sviamento, difetto di istruttoria, errore nei presupposti di fatto, insufficiente, carente e contradditoria motivazione ”.
La società ricorrente sostiene l’insussistenza dei presupposti necessari a fondare la prognosi di permeabilità mafiosa dell’impresa, in ragione della inesattezza, incompletezza ed irrilevanza degli elementi istruttori addotti dalla Prefettura.
Sostiene, in particolare, che:
- il provvedimento cita, in modo generico, inchieste riferite a persone terze in alcun modo connesse con -OMISSIS-, amministratrice unica e proprietaria del 100% delle quote societarie, e con -OMISSIS-, marito convivente di -OMISSIS-;
- si fa riferimento a lontani vincoli di parentela con soggetti con cui, invero, -OMISSIS- e -OMISSIS- non hanno mai avuto alcun contatto;
- tra -OMISSIS- e -OMISSIS-(amministratore di -OMISSIS- attinta da interdittiva antimafia) vi è una parentela di terzo grado, non sorretta da alcun contatto o frequentazione;
- non sussiste alcun rapporto di parentela tra -OMISSIS- e -OMISSIS- (marito della cugina -OMISSIS-);
- viene citata l’informativa antimafia a carico di -OMISSIS- (fratello di -OMISSIS-), annullata però in sede giurisdizionale dal Consiglio di Stato;
- tutte le evidenze istruttorie sono riferite a -OMISSIS- e non alla amministratrice unica e proprietaria -OMISSIS-;
- il -OMISSIS- non ha alcun rapporto da oltre vent’anni con la società -OMISSIS-;
- il -OMISSIS- ha partecipato ai funerali dei fratelli -OMISSIS- e -OMISSIS- (pluripregiudicati, uccisi a colpi di pistola in data 19 gennaio 2011 a Cutro in un agguato di chiaro stampo mafioso) solo in quanto vicini di casa;
- il -OMISSIS- è stato controllato a Cutro con il padre -OMISSIS- in occasione del ricovero ospedaliero di quest’ultimo, poco prima del decesso;
- il -OMISSIS- ha partecipato ad un unico evento pubblico presso la struttura “-OMISSIS-”, con famiglie di origine calabrese, a seguito di un invito ricevuto in una chat tra coetanei di origini cutresi;
- è stata illegittimamente enfatizzata, al fine di sostenere la permeabilità mafiosa dell’impresa, la partecipazione della società ricorrente alla società consortile -OMISSIS-, tenuto conto del fatto che tutte le altre società facenti parte della consortile hanno ottenuto l’iscrizione agli elenchi prefettizi.
La società ricorrente sostiene, in definitiva, la mancanza di una istruttoria completa, condotta sulla base “di indizi gravi, precisi e concordanti”, come tali idonei a fondare il rischio di infiltrazione mafiosa dell’impresa e che consenta, in quanto condotta con rigore, di evitare “ espulsioni dal settore economico di appartenenza, basate sul mero sospetto ”.
Ritiene il Collegio che il ricorso sia infondato, alla luce dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza amministrativa in materia di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. “ White List ”).
Giova ricordare che tale iscrizione è disciplinata dagli stessi principi che regolano l’interdittiva antimafia, in quanto si tratta di misure volte alla salvaguardia dell'ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della pubblica Amministrazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 15 aprile 2024, n. 3391).
Le disposizioni relative all'iscrizione nella “ White List ” formano un corpo normativo unico con quelle dettate dal codice antimafia per le relative misure (comunicazioni ed informazioni) tanto che, come previsto dall’art. 1, comma 52 bis , della Legge 6 novembre 2012, n. 190, introdotto dall'art. 29, comma 1, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114), « l’iscrizione nell'elenco di cui al comma 52 tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta ».
Come precisato dalla giurisprudenza amministrativa, inoltre, « l’unicità e l’organicità del sistema normativo antimafia vietano all'interprete una lettura atomistica, frammentaria e non coordinata dei due sottosistemi - quello della cd. white list e quello delle comunicazioni antimafia - che, limitandosi ad un criterio formalisticamente letterale e di cd. stretta interpretazione, renda incoerente o addirittura vanifichi il sistema dei controlli antimafia » (cfr., ex multis , Consiglio di Stato, sez. III, 5 agosto 2021, n. 5765).
Ebbene, l’informazione antimafia implica una valutazione discrezionale da parte dell’autorità prefettizia in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa, capace di condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa. Tale pericolo deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell'accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su prove, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere “più probabile che non” il pericolo di infiltrazione mafiosa (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 19 gennaio 2024, n. 614).
D’altra parte, lo stesso legislatore – con l’art. 84, comma 3, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 – ha riconosciuto quale elemento fondante l’informazione antimafia la sussistenza di « eventuali tentativi » di infiltrazione mafiosa « tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle persone o imprese interessate ». Si è precisato, al riguardo, che « eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa » e « tendenza di questi ad influenzare la gestione dell’impresa » sono nozioni che delineano una fattispecie di pericolo, propria del diritto della prevenzione, finalizzato, appunto, a prevenire un evento che, per la stessa scelta del legislatore, non necessariamente è attuale, o inveratosi, ma anche solo potenziale, purché desumibile da elementi non meramente immaginari o aleatori (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 31 gennaio 2024, n. 952).
Il pericolo di infiltrazione mafiosa è, dunque, la probabilità che si verifichi l’evento (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 15 aprile 2024, n. 3391).
L’introduzione di simili misure di prevenzione è stata la risposta cardine dell’ordinamento per attuare un contrasto all’inquinamento dell’economia sana da parte delle imprese che sono strumentalizzate o condizionate dalla criminalità organizzata. Una risposta forte per salvaguardare i valori fondanti della democrazia. La funzione di “frontiera avanzata” dell’informazione antimafia nel continuo confronto tra Stato e anti-Stato impone, a servizio delle Prefetture, un uso di strumenti, accertamenti, collegamenti, risultanze, necessariamente anche atipici come atipica, del resto, è la capacità, da parte delle mafie, di perseguire i propri fini, e solo di fronte ad un fatto inesistente od obiettivamente non sintomatico il campo valutativo del potere prefettizio deve arrestarsi (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 2 maggio 2024, n. 3964).
In tale direzione, la verifica della legittimità dell’informativa deve essere effettuata sulla base di una valutazione unitaria degli elementi e dei fatti che, visti nel loro complesso, possono costituire un’ipotesi ragionevole e probabile di permeabilità della singola impresa ad ingerenze della criminalità organizzata di stampo mafioso sulla base della regola causale del “più probabile che non”, integrata da dati di comune esperienza, evincibili dall’osservazione dei fenomeni sociali (qual è quello mafioso), e che risente della estraneità al sistema delle informazioni antimafia di qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria raggiunta al di là del ragionevole dubbio (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 18 aprile 2024, n. 3531).
Ai fini della sua adozione, da un lato, occorre non già provare l'intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali – secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale – sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata; d’altro lato, detti elementi vanno considerati in modo unitario, e non atomistico, cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 10 aprile 2024, n. 3263).
Ciò posto, deve ritenersi che il quadro indiziario a fondamento dell’avversata determinazione superi indenne il presente vaglio di legittimità, tenuto conto della molteplicità, attualità e convergenza delle relative acquisizioni istruttorie agli atti.
Il provvedimento prefettizio, infatti, restituisce una pluralità di elementi la cui valutazione unitaria consente di inferire, secondo un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, il pericolo di permeabilità mafiosa della società: i ) i rapporti di parentela di -OMISSIS- con -OMISSIS-, amministratore unico di -OMISSIS- attinta da divieto di iscrizione in “ White List ”, e con -OMISSIS-, moglie convivente di -OMISSIS- condannato nel c.d. processo “Aemilia” per associazione per delinquere di tipo mafioso, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita e legato alla cosca di 'ndrangheta facente capo al noto -OMISSIS-; ii ) il profilo personale di -OMISSIS-, marito convivente dell’amministratrice unica della società, a carico del quale risultano precedenti penali e di polizia; iii ) i rapporti di parentela del -OMISSIS- con soggetti gravitanti nella consorteria criminale di stampo ‘ndranghetista; iv ) una articolata rete di rapporti di frequentazione del -OMISSIS- con soggetti gravitanti nella consorteria ‘ndranghetista, e, in particolare, quelli rilevati in occasione del controllo avvenuto presso la casa vacanze “-OMISSIS-”, ove risultavano presenti soggetti attigui ad elementi di spicco della criminalità di matrice ‘ndranghetista; v ) la partecipazione del -OMISSIS-, insieme ai fratelli, ai funerali dei fratelli -OMISSIS- e -OMISSIS-, pluripregiudicati uccisi a colpi di pistola il 19 gennaio 2011 a Cutro in un agguato di chiaro stampo mafioso, per il quale è stato condannato all’ergastolo -OMISSIS- sodale alla cosca crotonese “Vrenna”; vi ) le cointeressenze economiche di -OMISSIS- con -OMISSIS-, i cui soci e le cui consorziate risultano a vario titolo caratterizzati da criticità antimafia; vii ) le fatture emesse nei confronti di -OMISSIS-, largamente maggioritarie all'interno del volume d'affari; viii ) la partecipazione di -OMISSIS- alla società -OMISSIS-, il cui Presidente del C.d.A. e legale rappresentante e i cui soci sono a vario titolo attinti da criticità antimafia; ix ) la circostanza che a bordo di trattori stradali intestati alla società -OMISSIS- sono stati controllati soggetti in rapporto di collegamento qualificato con il crimine organizzato.
Sulla scorta delle citate evidenze istruttorie, quindi, la Prefettura di Reggio Emilia inferisce la sussistenza di conclamati elementi tali da ritenere reale ed attuale il pericolo di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della società -OMISSIS-
Le conclusioni rassegnate dall’Autorità Prefettizia, lette in una visione d’insieme e non meramente atomistica, sfuggono alle censure di parte ricorrente.
Non persuade la tesi con cui quest’ultima tenta di sminuire gli elementi istruttori valorizzati nell’informativa prefettizia, sostenendo che la maggior parte delle criticità antimafia sarebbero per lo più riferite a -OMISSIS- e non ad -OMISSIS-, amministratrice unica della società, e che, in ogni caso, le parentele riferite alla -OMISSIS- sarebbero ininfluenti, trattandosi di soggetti con i quali ella non ha mai avuto alcun rapporto.
Osserva il Collegio che -OMISSIS- è marito convivente della amministratrice unica -OMISSIS-, di talché doverosamente l’Autorità di Pubblica Sicurezza ne traccia una approfondita indagine che porta a valorizzare una pluralità di elementi, dai quali è possibile desumere la sua contiguità ad ambienti criminali di matrice ‘ndranghetista.
I rapporti di parentela tanto di -OMISSIS- quanto di -OMISSIS- devono essere valutati in una visione unitaria, e non atomistica, con la pluralità di elementi istruttori valorizzati nel provvedimento, tenendo conto, peraltro, del fatto che i rapporti familiari sono particolarmente pervasivi nella criminalità organizzata di stampo ‘ndranghetistico, che differisce sensibilmente dalle altre organizzazioni criminali di tipo mafioso, caratterizzandosi per una struttura orizzontale clanica fondata su nuclei familiari (c.d. "‘ndrine") e utilizzando sistemi di reclutamento selettivi prioritariamente fondati sul vincolo di sangue (cfr. T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, 18 aprile 2025 n. 167).
L’apparato motivazionale del provvedimento interdittivo, poi, non si esaurisce nella valorizzazione del reticolato di rapporti familiari, ma evidenzia ulteriori elementi a supporto della gravità del quadro indiziario a carico del -OMISSIS-.
Non convince la tesi della ricorrente, secondo cui la partecipazione ai funerali dei fratelli -OMISSIS- e -OMISSIS- sarebbe riconducibile ad un mero rapporto di vicinato con gli stessi, trattandosi di un elemento indiziario che, letto congiuntamente con tutte le rilevanze istruttorie, rende verosimile la contiguità del -OMISSIS- alla criminalità organizzata di stampo ‘ndranghetista.
Né è persuasiva la tesi secondo cui la partecipazione all’evento pubblico presso la struttura “-OMISSIS-” sarebbe riconducibile ad un mero evento conviviale tra coetanei di origini cutresi, tenuto conto della partecipazione a tale incontro di soggetti legati ad elementi di spicco della criminalità ‘ndranghetista.
Sono prive di pregio, inoltre, le deduzioni con cui la ricorrente tenta di sminuire le cointeressenze economiche con la società consortile -OMISSIS-, tenuto conto delle criticità in ottica antimafia a carico dei soci e delle ulteriori società consorziate, a nulla rilevando la circostanza, dedotta ma non comprovata, che nessuna delle società aderenti al consorzio sia stata attinta da interdittiva antimafia dalla Prefettura di Crotone.
Ancora, non corrisponde al vero il dichiarato recesso del -OMISSIS- da -OMISSIS-, dal momento che parte ricorrente produce copia della dichiarazione di recesso datata 12 aprile 2000, ma dalla visura camerale della -OMISSIS- risulta che alla data del 31 luglio 2000 il -OMISSIS- era titolare dell’11% delle quote societarie (cfr. documento n. 5 del deposito di parte ricorrente dell’11 novembre 2022).
In definitiva, quindi, il diniego di iscrizione in “ White List ” risulta analiticamente motivato in ragione di un coacervo di elementi sintomatici i quali, complessivamente e non anche atomisticamente considerati, resistono alle censure formulate in ricorso giacché idonei a supportare, con ragionevolezza e logicità, il giudizio probabilistico di permeabilità dell'impresa attenzionata.
A fronte della legittimità del diniego prefettizio, il potere di revoca degli interventi agevolativi esercitato da Mediocredito Centrale s.p.a. risulta immune da mende, atteggiandosi quale atto dovuto e vincolato ai sensi degli artt. 92 e 94 del D.lgs. n. 159/2011.
L’effetto tipico dell'informativa interdittiva, infatti, è una particolare forma di incapacità giuridica, parziale e relativa, in quanto limitata a specifici rapporti giuridici con la pubblica Amministrazione, e tendenzialmente temporanea, che si traduce nella insuscettività del soggetto che del provvedimento è destinatario a essere titolare di quelle situazioni giuridiche soggettive che determinino sul proprio c.d. lato esterno rapporti giuridici con la p.a. (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 6 aprile 2018, n. 3). L'effetto di incapacità speciale che consegue all'informativa interdittiva spiega il carattere vincolato e doveroso, ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011, della revoca dell'aggiudicazione di un contratto pubblico disposta nei confronti dell'impresa interessata ovvero del recesso dal contratto con essa eventualmente stipulato, come pure, con riferimento al caso di specie, della revoca dei contributi o finanziamenti pubblici concessi all'impresa con efficacia ex tunc (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 8 settembre 2025, n. 7228).
A fronte della legittimità del diniego prefettizio, poi, risulta immune da mende anche la comunicazione dell’ANAC del -OMISSIS-, recante l’inserimento nel “Casellario informatico degli operatori economici, esecutori dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” della annotazione relativa al diniego di iscrizione in “ White List ”, atto dovuto per l’Autorità ai sensi dell’art. 210, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (vigente ratione temporis ).
In conclusione, il ricorso introduttivo del giudizio è infondato e deve essere respinto, il ricorso per motivi aggiunti deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a favore della Prefettura di Reggio Emilia; sono compensate, invece, nei confronti delle ulteriori parti processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, così dispone:
- rigetta il ricorso introduttivo;
- dichiara inammissibile l’atto per motivi aggiunti;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore della Prefettura di Reggio Emilia, liquidate in € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge;
- compensa le spese di lite nei confronti delle altre parti processuali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e i soggetti citati nel presente provvedimento.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Italo SO, Presidente
ER ER, Referendario, Estensore
Paola Pozzani, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER ER | Italo SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.