Art. 50. Modifica all'articolo 27 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 1. All' articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , come sostituito dall' articolo 3 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317 , le parole: "acque minerali e termali," sono soppresse.
Nota all'art. 50:
- Si riporta di seguito il testo dell' art. 27, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , come sostituito dall' art. 3 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317 , come ulteriormente modificato dalle presente legge:
"Art. 27 (Istituzione del Ministero delle attivita' produttive). - 1. E' istituito il Ministero delle attivita' produttive.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di industria, artigianato, energia, commercio, fiere e mercati, prodotti agroindustriali, salvo quanto stabilito dall'art. 33, comma 3, lettera b), turismo e industria alberghiera, miniere, cave e torbiere, politiche per i consumatori, con eccezione dei prodotti agricoli e agroalimentari, commercio con l'estero e internazionalizzazione del sistema produttivo.".
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 1. All' articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , come sostituito dall' articolo 3 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317 , le parole: "acque minerali e termali," sono soppresse.
Nota all'art. 50:
- Si riporta di seguito il testo dell' art. 27, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , come sostituito dall' art. 3 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317 , come ulteriormente modificato dalle presente legge:
"Art. 27 (Istituzione del Ministero delle attivita' produttive). - 1. E' istituito il Ministero delle attivita' produttive.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di industria, artigianato, energia, commercio, fiere e mercati, prodotti agroindustriali, salvo quanto stabilito dall'art. 33, comma 3, lettera b), turismo e industria alberghiera, miniere, cave e torbiere, politiche per i consumatori, con eccezione dei prodotti agricoli e agroalimentari, commercio con l'estero e internazionalizzazione del sistema produttivo.".